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Decisione

50.2006.5

Avviso di recidiva

27 settembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

50.2006.5

Data decisione, Autorità:

27.09.2006, PRPEN

Titolo:

Avviso di recidiva

COMPETENZE DEL GIUDICE DELLA PRETURA PENALE

art. 41 agg. 3 cpv. 1 CPC-TI

art. 349 CPP-TI

Incarto

n.

50.2006.5

10.2005.478

Bellinzona

10

ottobre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità

di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 22 agosto 2006 presentato dal

IS 1 nei confronti di

CRTE 1,

letti ed

esaminati gli atti

considerato in

fatto ed in diritto

che

CRTE 1 è stato condannato il __________ dal Presidente del circolo di Roveredo/GR

alla pena di 7 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di

prove di 2 anni per grave infrazione alle norme della circolazione;

che

la pena indicata è aggiuntiva a quella emessa il __________ dal Kreispräsident

di Surses;

che

l’interessato è incorso durante il periodo di prova in nuove infrazioni (furto

d’uso e circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre) sfociate

nella condanna –pronunciata dalla Pretura penale il __________, che ha

giudicato anche su altri reati– a 60 giorni di detenzione sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;

che

Considerandi

l’_____________ il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato un decreto

di accusa per il reato di truffa, condannando CRTE 1, a valere come pena

totalmente aggiuntiva a quella inflitta dalla Pretura penale, a 20 giorni di

detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;

che

in questo decreto il Procuratore pubblico non ha revocato il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione di cui

alla sentenza del Presidente del circolo di Roveredo del __________, ma ha

ammonito formalmente il condannato;

che

il __________, siccome nella sentenza del __________ non era stato giudicato

sulla revoca della condizionale, IS 1 ha emanato un avviso di recidiva e ha

assegnato all’interessato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;

che

entro il termine indicato CRTE 1 non ha inoltrato osservazioni;

che

per l’art. 41 n. 3 cpv. 1 CP “se durante il periodo di prova, il condannato

commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del

giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae

ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in

lui riposta, il giudice ordina l’esecuzione della pena”;

che

in concreto l’interessato denota una regolare propensione a commettere

infrazioni; questo continuo recidivare dimostra come egli non meriti la fiducia

che più volte è stata in lui riposta e che egli ha sempre tradito;

che

nelle suddescritte circostanze non è più possibile formulare una prognosi

favorevole e non si può prescindere dalla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione;

visti gli

art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;

pronuncia: 1. Il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di

detenzione inflitta dal Presidente del circolo di Roveredo/GR il __________ è

revocato.

2.

Non

si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione

a:

e alla crescita in giudicato

Il

presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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