50.2006.5
Avviso di recidiva
27 settembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2006.5
Data decisione, Autorità:
27.09.2006, PRPEN
Titolo:
Avviso di recidiva
COMPETENZE DEL GIUDICE DELLA PRETURA PENALE
art. 41 agg. 3 cpv. 1 CPC-TI
art. 349 CPP-TI
Incarto
n.
50.2006.5
10.2005.478
Bellinzona
10
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità
di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 22 agosto 2006 presentato dal
IS 1 nei confronti di
CRTE 1,
letti ed
esaminati gli atti
considerato in
fatto ed in diritto
che
CRTE 1 è stato condannato il __________ dal Presidente del circolo di Roveredo/GR
alla pena di 7 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prove di 2 anni per grave infrazione alle norme della circolazione;
che
la pena indicata è aggiuntiva a quella emessa il __________ dal Kreispräsident
di Surses;
che
l’interessato è incorso durante il periodo di prova in nuove infrazioni (furto
d’uso e circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre) sfociate
nella condanna –pronunciata dalla Pretura penale il __________, che ha
giudicato anche su altri reati– a 60 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
che
Considerandi
l’_____________ il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato un decreto
di accusa per il reato di truffa, condannando CRTE 1, a valere come pena
totalmente aggiuntiva a quella inflitta dalla Pretura penale, a 20 giorni di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
che
in questo decreto il Procuratore pubblico non ha revocato il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione di cui
alla sentenza del Presidente del circolo di Roveredo del __________, ma ha
ammonito formalmente il condannato;
che
il __________, siccome nella sentenza del __________ non era stato giudicato
sulla revoca della condizionale, IS 1 ha emanato un avviso di recidiva e ha
assegnato all’interessato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;
che
entro il termine indicato CRTE 1 non ha inoltrato osservazioni;
che
per l’art. 41 n. 3 cpv. 1 CP “se durante il periodo di prova, il condannato
commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del
giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae
ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in
lui riposta, il giudice ordina l’esecuzione della pena”;
che
in concreto l’interessato denota una regolare propensione a commettere
infrazioni; questo continuo recidivare dimostra come egli non meriti la fiducia
che più volte è stata in lui riposta e che egli ha sempre tradito;
che
nelle suddescritte circostanze non è più possibile formulare una prognosi
favorevole e non si può prescindere dalla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione;
visti gli
art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;
pronuncia: 1. Il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di
detenzione inflitta dal Presidente del circolo di Roveredo/GR il __________ è
revocato.
2.
Non
si prelevano né tasse né spese.
3.
Intimazione
a:
e alla crescita in giudicato
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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