50.2007.1
restituzione dei termini
8 febbraio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2007.1
Data decisione, Autorità:
08.02.2007, PRPEN
Titolo:
restituzione dei termini
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 21 CPP-TI
art. 22 CPP-TI
art. 209 CPP-TI
Incarto
n.
50.2007.1
DA
4590/2006
Bellinzona
8
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità
di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 15
gennaio 2007 da
IS 1
difesa
da: DI 1
con la
quale chiede la restituzione del termine per interporre opposizione
al DA 4590/2006 dell’11 dicembre 2006;
rilevato che
con il medesimo scritto il difensore formula opposizione al citato decreto di
accusa;
preso atto che
con osservazioni 1° febbraio 2007 il CRTE 1
ha comunicato “che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato
per errore direttamente all’accusata il giorno 11 dicembre 2006”;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
che
per l’art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere
concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto
Considerandi
osservare, perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore;
che
il decreto di accusa in discussione non è stato intimato al domicilio della
prevenuta, ma al centro __________ dove ella soggiornava al momento del primo
interrogatorio di polizia (cfr. verbale 31 agosto 2006);
che
già al momento dell’ultimo interrogatorio non soggiornava più in quel luogo
(cfr. verbale 9 novembre 2006);
che
il decreto di accusa è stato fatto proseguire, verosimilmente ad opera dei
responsabili del centro, all’indirizzo del padre a __________;
che
il 1° settembre 2006 l’avv. DI 1 si era notificato al Ministero pubblico come
difensore (cfr. act 1), chiedendo l’invio del rapporto di polizia e promettendo
l’inoltro entro breve della procura;
che
il legale ha poi invero negligentemente omesso di far pervenire quest’ultima
all’autorità inquirente, la quale da parte sua non ha spedito al patrocinatore
quanto da lui richiesto;
che,
nondimeno, il 28 settembre 2006 l’accusata è stata posta al beneficio del
gratuito patrocinio, previo richiamo di una precedente decisione, nella quale
l’avv. DI 1 era stata nominato difensore d’ufficio (cfr. act 6);
che
per l’art. 209 CPP il decreto di accusa è intimato all’accusato, al difensore e
alla parte civile;
che
in concreto il decreto di accusa non è ancora stato intimato al difensore (v’è
invero anche da chiedersi se sia stato validamente intimato alla prevenuta);
che
per il difensore il termine per fare opposizione non ha quindi nemmeno
cominciato a decorrere;
che
l’opposizione interposta assieme all’istanza di restituzione del termine è
quindi da ritenere tempestiva;
che
l’istanza in esame è di conseguenza priva di oggetto;
visti gli
art. 21, 22, 209 CPP,
pronuncia: 1. L’istanza
è priva di oggetto.
2.
L’opposizione
15.
gennaio 2007 è tempestiva.
2.1
La
Pretura penale avvierà la procedura di cui agli art. 224 e segg. CPP con
riferimento al DA 4590 del 11 dicembre 2006.
3.
Non
si prelevano né tasse né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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