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Decisione

50.2007.1

restituzione dei termini

8 febbraio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

50.2007.1

Data decisione, Autorità:

08.02.2007, PRPEN

Titolo:

restituzione dei termini

RESTITUZIONE DEI TERMINI

art. 21 CPP-TI

art. 22 CPP-TI

art. 209 CPP-TI

Incarto

n.

50.2007.1

DA

4590/2006

Bellinzona

8

febbraio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità

di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 15

gennaio 2007 da

IS 1

difesa

da: DI 1

con la

quale chiede la restituzione del termine per interporre opposizione

al DA 4590/2006 dell’11 dicembre 2006;

rilevato che

con il medesimo scritto il difensore formula opposizione al citato decreto di

accusa;

preso atto che

con osservazioni 1° febbraio 2007 il CRTE 1

ha comunicato “che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato

per errore direttamente all’accusata il giorno 11 dicembre 2006”;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato in

fatto ed in diritto

che

per l’art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere

concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto

Considerandi

osservare, perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore;

che

il decreto di accusa in discussione non è stato intimato al domicilio della

prevenuta, ma al centro __________ dove ella soggiornava al momento del primo

interrogatorio di polizia (cfr. verbale 31 agosto 2006);

che

già al momento dell’ultimo interrogatorio non soggiornava più in quel luogo

(cfr. verbale 9 novembre 2006);

che

il decreto di accusa è stato fatto proseguire, verosimilmente ad opera dei

responsabili del centro, all’indirizzo del padre a __________;

che

il 1° settembre 2006 l’avv. DI 1 si era notificato al Ministero pubblico come

difensore (cfr. act 1), chiedendo l’invio del rapporto di polizia e promettendo

l’inoltro entro breve della procura;

che

il legale ha poi invero negligentemente omesso di far pervenire quest’ultima

all’autorità inquirente, la quale da parte sua non ha spedito al patrocinatore

quanto da lui richiesto;

che,

nondimeno, il 28 settembre 2006 l’accusata è stata posta al beneficio del

gratuito patrocinio, previo richiamo di una precedente decisione, nella quale

l’avv. DI 1 era stata nominato difensore d’ufficio (cfr. act 6);

che

per l’art. 209 CPP il decreto di accusa è intimato all’accusato, al difensore e

alla parte civile;

che

in concreto il decreto di accusa non è ancora stato intimato al difensore (v’è

invero anche da chiedersi se sia stato validamente intimato alla prevenuta);

che

per il difensore il termine per fare opposizione non ha quindi nemmeno

cominciato a decorrere;

che

l’opposizione interposta assieme all’istanza di restituzione del termine è

quindi da ritenere tempestiva;

che

l’istanza in esame è di conseguenza priva di oggetto;

visti gli

art. 21, 22, 209 CPP,

pronuncia: 1. L’istanza

è priva di oggetto.

2.

L’opposizione

15.

gennaio 2007 è tempestiva.

2.1

La

Pretura penale avvierà la procedura di cui agli art. 224 e segg. CPP con

riferimento al DA 4590 del 11 dicembre 2006.

3.

Non

si prelevano né tasse né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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