50.2007.2
Avviso di recidiva
2 agosto 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2007.2
Data decisione, Autorità:
02.08.2007, PRPEN
Titolo:
Avviso di recidiva
COMPETENZE DEL GIUDICE DELLA PRETURA PENALE
art. 339 CPP-TI
art. 89 CPS
Incarto
n.
50.2007.2
10.2005.321
Bellinzona
2
agosto 2007
Trasmissione
incarto
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 12 febbraio 2007 del
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale nei
confronti di
IS 1 ,
letti ed
esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
che
__________ è stato condannato il 15 dicembre 1997 dalla Bezirksgerichtskommission
Bischofszell (TG) alla pena di 4 mesi di detenzione;
che
l’esecuzione della pena è avvenuta nel Canton Vaud e l’interessato è stato
liberato condizionalmente il 17 giugno 2003 con un periodo di prova di un anno
e sottoposto a patronato;
che
nel periodo di prova __________ ha commesso un nuovo reato ed è stato
condannato dalla Pretura penale il 13 giugno 2006 a 5 giorni di detenzione
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
che
il 12 febbraio 2007 il Servizio di coordinamento in materia di casellario
Considerandi
giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un
termine di 20 giorni per presentare osservazioni;
che
entro tale termine __________ non ha presentato osservazioni;
che
per l’art. 89 cpv. 1 CP “se, durante il periodo di prova, il liberato
condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per
giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione”,
che
giusta il cpv. 2 del medesimo articolo “se, nonostante il crimine o il
delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il
condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino
dell’esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova
della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall’autorità
competente”,
che
secondo l’art. 339 cpv. 1 CPP “il Giudice dell’applicazione della pena è
competente:
…
j) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale
da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 2-4 e 95 cpv. 3-5 CP);
k) ad esercitare tutte le
altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita
in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale
assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza
o che deve giudicare la nuova infrazione”,
che in concreto il nuovo
procedimento nei confronti di __________ è concluso e la sentenza definitiva:
ne segue che la competenza per giudicare sul ripristino dell’esecuzione della
precedente pena – nonostante l’incompleta e inappropriata indicazione dell’art.
89.
CP nell’art. 339 cpv. 1 lett. j CPP (contrariamente a quanto avviene
nell’art. 349 cpv. 1 CPP per la revoca della sospensione condizionale di cui
all’art. 46 CP) – è ora del giudice dell’applicazione della pena in virtù della
clausola generale che gli assegna la competenza per tutto quanto riguarda
l’esecuzione delle pene dopo la crescita in giudicato della sentenza di condanna
(art. 339 cpv. 1 lett. k CPP);
che pertanto l’incarto deve
essere trasmesso a questo giudice affinché proceda nei suoi incombenti;
visti gli
art. 89 CP; 339 CPP,
pronuncia: 1. L’incarto
è trasmesso per competenza al giudice dell’applicazione della pena.
2.
Non
si prelevano né tasse né spese.
3.
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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