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Decisione

50.2007.2

Avviso di recidiva

2 agosto 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

50.2007.2

Data decisione, Autorità:

02.08.2007, PRPEN

Titolo:

Avviso di recidiva

COMPETENZE DEL GIUDICE DELLA PRETURA PENALE

art. 339 CPP-TI

art. 89 CPS

Incarto

n.

50.2007.2

10.2005.321

Bellinzona

2

agosto 2007

Trasmissione

incarto

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in

qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 12 febbraio 2007 del

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale nei

confronti di

IS 1 ,

letti ed

esaminati gli atti;

considerato in

fatto ed in diritto

che

__________ è stato condannato il 15 dicembre 1997 dalla Bezirksgerichtskommission

Bischofszell (TG) alla pena di 4 mesi di detenzione;

che

l’esecuzione della pena è avvenuta nel Canton Vaud e l’interessato è stato

liberato condizionalmente il 17 giugno 2003 con un periodo di prova di un anno

e sottoposto a patronato;

che

nel periodo di prova __________ ha commesso un nuovo reato ed è stato

condannato dalla Pretura penale il 13 giugno 2006 a 5 giorni di detenzione

sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

che

il 12 febbraio 2007 il Servizio di coordinamento in materia di casellario

Considerandi

giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un

termine di 20 giorni per presentare osservazioni;

che

entro tale termine __________ non ha presentato osservazioni;

che

per l’art. 89 cpv. 1 CP “se, durante il periodo di prova, il liberato

condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per

giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione”,

che

giusta il cpv. 2 del medesimo articolo “se, nonostante il crimine o il

delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il

condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino

dell’esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova

della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall’autorità

competente”,

che

secondo l’art. 339 cpv. 1 CPP “il Giudice dell’applicazione della pena è

competente:

j) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale

da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 2-4 e 95 cpv. 3-5 CP);

k) ad esercitare tutte le

altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita

in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale

assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza

o che deve giudicare la nuova infrazione”,

che in concreto il nuovo

procedimento nei confronti di __________ è concluso e la sentenza definitiva:

ne segue che la competenza per giudicare sul ripristino dell’esecuzione della

precedente pena – nonostante l’incompleta e inappropriata indicazione dell’art.

89.

CP nell’art. 339 cpv. 1 lett. j CPP (contrariamente a quanto avviene

nell’art. 349 cpv. 1 CPP per la revoca della sospensione condizionale di cui

all’art. 46 CP) – è ora del giudice dell’applicazione della pena in virtù della

clausola generale che gli assegna la competenza per tutto quanto riguarda

l’esecuzione delle pene dopo la crescita in giudicato della sentenza di condanna

(art. 339 cpv. 1 lett. k CPP);

che pertanto l’incarto deve

essere trasmesso a questo giudice affinché proceda nei suoi incombenti;

visti gli

art. 89 CP; 339 CPP,

pronuncia: 1. L’incarto

è trasmesso per competenza al giudice dell’applicazione della pena.

2.

Non

si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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