50.2007.3
Avviso di recidiva
2 agosto 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2007.3
Data decisione, Autorità:
02.08.2007, PRPEN
Titolo:
Avviso di recidiva
COMPETENZE DEL GIUDICE DELLA PRETURA PENALE
art. 349 CPP-TI
art. 46 CPS
Incarto
n.
50.2007.3
10.2006.163
Bellinzona
2
agosto 2007
Trasmissione
incarto
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 5 marzo 2007
presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario
giudiziale nei confronti di
IS 1
letti ed
esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
che
__________ è stato condannato il __________ 2004 dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni per trascuranza degli obblighi di
mantenimento;
che
l’interessato è incorso durante il periodo di prova nuovamente nello stesso
reato ed è stato condannato dalla Pretura penale l’8 febbraio 2007 a 122 ore di
lavoro di pubblica utilità;
Considerandi
che
il 5 marzo 2007 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario
giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un
termine di 20 giorni per presentare osservazioni;
che
entro tale termine __________ non ha inoltrato osservazioni;
che
per l’art. 46 cpv. 1 CP “se, durante il periodo di prova, il condannato
commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli
commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale”,
che
giusta il cpv. 2 del medesimo articolo “se non vi è d’attendersi che il
condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il
condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata
stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato può
ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta”;
che
secondo l’art. 349 cpv. 1 lett. b CPP in vigore dal 1° gennaio 2007 “la
revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l’art.
46.
CP è pronunciata:
a) dalla
Corte delle assise o dal magistrato che giudica il crimine o il delitto commesso
durante il periodo di prova;
b) negli
altri casi dal giudice dell’applicazione della pena”;
che
in concreto il procedimento nei confronti di __________ è concluso e la
sentenza definitiva: ne segue che la competenza per giudicare sulla revoca della
sospensione condizionale della precedente pena è ora del giudice
dell’applicazione della pena;
che
pertanto l’incarto deve essere trasmesso a questo giudice affinché proceda nei
suoi incombenti;
visti gli
art. 46 CP; 349 CPP,
pronuncia: 1. L’incarto
è trasmesso per competenza al giudice dell’applicazione della pena.
2.
Non
si prelevano né tasse né spese.
3.
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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