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Decisione

50.2007.3

Avviso di recidiva

2 agosto 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

50.2007.3

Data decisione, Autorità:

02.08.2007, PRPEN

Titolo:

Avviso di recidiva

COMPETENZE DEL GIUDICE DELLA PRETURA PENALE

art. 349 CPP-TI

art. 46 CPS

Incarto

n.

50.2007.3

10.2006.163

Bellinzona

2

agosto 2007

Trasmissione

incarto

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in

qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 5 marzo 2007

presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario

giudiziale nei confronti di

IS 1

letti ed

esaminati gli atti;

considerato in

fatto ed in diritto

che

__________ è stato condannato il __________ 2004 dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente

per un periodo di prova di 2 anni per trascuranza degli obblighi di

mantenimento;

che

l’interessato è incorso durante il periodo di prova nuovamente nello stesso

reato ed è stato condannato dalla Pretura penale l’8 febbraio 2007 a 122 ore di

lavoro di pubblica utilità;

Considerandi

che

il 5 marzo 2007 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario

giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un

termine di 20 giorni per presentare osservazioni;

che

entro tale termine __________ non ha inoltrato osservazioni;

che

per l’art. 46 cpv. 1 CP “se, durante il periodo di prova, il condannato

commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli

commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale”,

che

giusta il cpv. 2 del medesimo articolo “se non vi è d’attendersi che il

condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il

condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata

stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato può

ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta”;

che

secondo l’art. 349 cpv. 1 lett. b CPP in vigore dal 1° gennaio 2007 “la

revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l’art.

46.

CP è pronunciata:

a) dalla

Corte delle assise o dal magistrato che giudica il crimine o il delitto commesso

durante il periodo di prova;

b) negli

altri casi dal giudice dell’applicazione della pena”;

che

in concreto il procedimento nei confronti di __________ è concluso e la

sentenza definitiva: ne segue che la competenza per giudicare sulla revoca della

sospensione condizionale della precedente pena è ora del giudice

dell’applicazione della pena;

che

pertanto l’incarto deve essere trasmesso a questo giudice affinché proceda nei

suoi incombenti;

visti gli

art. 46 CP; 349 CPP,

pronuncia: 1. L’incarto

è trasmesso per competenza al giudice dell’applicazione della pena.

2.

Non

si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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