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Decisione

50.2007.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 agosto 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

50.2007.4

Data decisione, Autorità:

19.08.2007, TRAM

Titolo:

Espropriazione formale di uno scorporo di terreno prelevato dall'area circostante una chiesa. Risarcimento del valore edilizio pieno, atteso che il fondo non ha subito espropriazione materiale ed è incluso in zona AP-EP in funzione del carattere religioso dell'edificio esistente

ESPROPRIAZIONE FORMALE

ESPROPRIAZIONE PARZIALE

art. 26 COST

art. 9 LESPR

art. 11 LESPR

art. 12 LESPR

art. 19 LESPR

art. 5 LPT

Incarto n.

50.2007.4

Lugano

19 agosto 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 aprile 2007 dello

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione 15 marzo 2007 (n. 20.2004.32-1) del

Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento di

espropriazione formale promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire

la proprietà di ca. 28 mq del mapp. __________ in vista della sistemazione

della strada cantonale nella frazione di __________;

viste le risposte:

- 18 aprile 2007 del

Tribunale di espropriazione;

- 16 giugno 2007 della CO

1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che la CO 1 è proprietaria del locale mapp. __________, un fondo di complessivi 748 mq sul quale

sorge la Chiesa di __________, edificio annoverato nell'elenco dei monumenti storici

ed artistici del Canton Ticino; la particella è posta direttamente a monte

della strada cantonale della valle __________ e dal profilo pianificatorio

appartiene ad una zona AP-EP istituita nel 1987 a margine della zona del nucleo di vecchia formazione (NV);

che nel

contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti all'allargamento

della strada cantonale nel comune di __________, frazione di __________, lo

Stato - mediante avviso personale 24 giugno 2004 e pubblicazione degli atti -

ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione

dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 28 mq

della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto fr. 30.- il mq,

sollecitando pure l'occupazione temporanea di ulteriori 325 mq per esigenze di

cantiere;

che il 28

luglio 2004 la CO 1 si è opposta al progetto stradale, troppo invasivo per

rapporto ai piani iniziali, e ha contestato siccome insufficienti le indennità

previste dalle tabelle espropriative;

che all'udienza

di conciliazione del 28 ottobre 2004 la proprietaria del mapp. __________ha ribadito

la propria posizione e successivamente ha avversato pure la domanda di

anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati presentata dallo

Stato;

che il 28

febbraio 2005 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi

concernenti le opere di sistemazione della strada cantonale nella frazione di __________

e nel contempo ha concesso l'anticipata immissione in possesso postulata dall'ente

pubblico;

che

esaurite le formalità processuali, il 15 marzo 2007 il Tribunale di

espropriazione ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità

di fr. 110.- il mq per lo scorporo di 28 mq avulso, oltre a fr. 0.50/mq/anno

per l'occupazione temporanea della superficie necessaria all'esecuzione dei

lavori; il primo giudice ha ritenuto in sostanza che per motivi di parità di

Considerandi

trattamento l'espropriata dovesse beneficiare di un indennizzo corrispondente al

valore venale dei terreni siti nella confinante zona NV, alla quale sarebbe

stato attribuito il fondo in assenza del vincolo AP-EP;

che mediante ricorso 11 aprile 2007 lo Stato

ha impugnato il predetto giudicato davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo di ridurre a fr. 30.- il mq l'indennità dovuta per l'espropriazione

definitiva della porzione di terreno necessaria all'allargamento della strada

cantonale; a mente del ricorrente, il primo giudice avrebbe dovuto accertare se

il vincolo aveva generato espropriazione materiale o provocato un effetto

anticipato suscettibile di incidere sull'estimo giusta l'art. 12 cpv. 2 Lespr,

temi sui quali il Tribunale di espropriazione non ha speso una parola;

che l'insorgente ha peraltro addotto che il

mapp. __________ non è stato in ogni modo colpito da espropriazione materiale e

il vincolo non ha alcun nesso con l'intervento stradale per il quale è stata

sollecitata l'espropriazione parziale del fondo; trattandosi di terreno privo

di componente edilizia in quanto assegnato ad una zona AP-EP, il suo valore non

può superare l'importo di fr. 30.- il mq già offerto al momento della pubblicazione

degli atti;

che il Tribunale

di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente

conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;

ad identica conclusione è pervenuto il CO 1 con argomentazioni che verranno

riprese - ove occorresse - in appresso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e

3.

Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

che il gravame

è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla scorta

delle tavole processuali, atteso che le caratteristiche del mappale espropriato

e dei luoghi circostanti emergono perfettamente dai numerosi referti planimetrici

e fotografici acquisiti agli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che a giusto titolo il ricorrente rimprovera

alla prima istanza di giudizio di aver violato la legge (art. 29 Cost. e 26

PAmm), omettendo in particolare di chinarsi sulla problematica dell'esproprio

materiale; in effetti, allorquando è chiamato a fissare il risarcimento di

espropriazione formale spettante ad un espropriato per la cessione di un

terreno colpito da particolari vincoli, il giudice delle espropriazione è

tenuto ad esaminare d'ufficio ed in via preliminare se la restrizione della

proprietà gravante il fondo non ha fatto nascere una pretesa d'indennità ai

sensi degli art. 26 cpv. 2 Cost. e 5 cpv. 2 LPT (DTF 116 Ib 239 consid. 2b; STA

50.2004

-6 del 6 dicembre 2005 in re CE B.);

che tale vizio crassamente lesivo del

diritto di essere sentito giustificherebbe l'annullamento della decisione impugnata

ed il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio; esso sarà tuttavia

sanato in via eccezionale da questo tribunale, che in materia espropriativa apprezza

liberamente il fatto ed il diritto (vedi art. 50 cpv. 1 Lespr) ed innanzi al

quale il ricorrente ha avuto modo di esprimersi in modo congruo e completo (Knapp, Précis de droit administratif, n. 665; Grisel, Traité de

droit administratif, p. 379; DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib 269 consid. 3a);

che rettamente lo Stato sostiene che

nell'evenienza concreta l'inclusione del mapp. __________ in zona AP-EP non ha

generato espropriazione materiale, dato che la CO 1 può continuare a sfruttare il suo possedimento già edificato ed il vincolo non l'ha privata di una facoltà

essenziale derivante dal suo diritto di proprietà (presupposto irrinunciabile

dell'esproprio materiale: cfr. DTF 131 II 151 consid. 2.1.);

che il vincolo non è stato infatti apposto per

escludere la particella dal mercato immobiliare dei fondi edificabili e imporre

nel contempo un divieto di costruzione preventivo in prospettiva di un suo futuro

trasferimento di proprietà al fine di soddisfare una esigenza

della collettività (Wolf, Transfert de propriété et indemnisation, Mémoire

ASPAN no. 49, p. 10/11; Antognini, Espropriazione materiale: pianificazione e

indennità espropriativa, RDAT 1977 p. 243), ma è stato

istituito semplicemente in funzione del carattere religioso dell'edificio

esistente (Gsponer, Die zone für öffentliche Bauten und Anlagen, p. 61 ss.), costruito

in epoca medioevale e ripetutamente ampliato nei secoli seguenti;

che in simili evenienze, come già spiegato

senza successo all'insorgente, che insiste nel proporre sull'argomento ricorsi

del tutto inutili e temerari, lo Stato non può pretendere di espropriare il

sedime che gli necessita per l'allargamento stradale a fr. 30.- il mq (valore

da terreno agricolo); pur essendo evidente che tra il vincolo e i lavori di

sistemazione della cantonale non vi è relazione alcuna, tale da richiamare

l'applicazione dell'art. 12 cpv. 2 Lespr, il Cantone non può sottrarsi al

pagamento di un indennizzo corrispondente al valore venale della striscia espropriata, qualificabile alla

stregua di terreno appartenente ad un fondo edificabile;

che per comprendere la reale sussistenza di

quest'ultima prerogativa basta pensare all'ipotesi della distruzione della

chiesa per una causa qualsiasi; nulla osterebbe alla costruzione di un nuovo

edificio di culto da parte della CO 1, previo ottenimento di una licenza

edilizia ossequiosa dei requisiti esatti dall'art. 22 LPT (cfr. art. 29 NAPR di

__________);

che in punto all'indennità riconosciuta

all'espropriata, la somma di fr. 110.- il mq stabilita dal Tribunale di

espropriazione risulta conforme al livello dei prezzi dei terreni edificabili reperiti

nella regione di riferimento prima del dies aestimandi ed alle peculiarità del

mapp. __________ (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des

Bundes, 1986, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417;

DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408); non vi sono

dunque ragioni per modificare al ribasso l'indennizzo accordato alla CO 1, identico

d'altronde a quello offerto dall'ente espropriante a proprietari di fondi

vicini, parimenti interessati dall'allargamento della strada cantonale (vedi

tabelle espropriative);

che, ferme queste premesse, il ricorso deve

essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;

che la tassa di giudizio segue la

soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost.; 5, 22 LPT; 9, 11, 12, 19, 50,

70 Lespr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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