50.2007.4
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 agosto 2007Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
50.2007.4
Data decisione, Autorità:
19.08.2007, TRAM
Titolo:
Espropriazione formale di uno scorporo di terreno prelevato dall'area circostante una chiesa. Risarcimento del valore edilizio pieno, atteso che il fondo non ha subito espropriazione materiale ed è incluso in zona AP-EP in funzione del carattere religioso dell'edificio esistente
ESPROPRIAZIONE FORMALE
ESPROPRIAZIONE PARZIALE
art. 26 COST
art. 9 LESPR
art. 11 LESPR
art. 12 LESPR
art. 19 LESPR
art. 5 LPT
Incarto n.
50.2007.4
Lugano
19 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 aprile 2007 dello
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 15 marzo 2007 (n. 20.2004.32-1) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento di
espropriazione formale promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire
la proprietà di ca. 28 mq del mapp. __________ in vista della sistemazione
della strada cantonale nella frazione di __________;
viste le risposte:
- 18 aprile 2007 del
Tribunale di espropriazione;
- 16 giugno 2007 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la CO 1 è proprietaria del locale mapp. __________, un fondo di complessivi 748 mq sul quale
sorge la Chiesa di __________, edificio annoverato nell'elenco dei monumenti storici
ed artistici del Canton Ticino; la particella è posta direttamente a monte
della strada cantonale della valle __________ e dal profilo pianificatorio
appartiene ad una zona AP-EP istituita nel 1987 a margine della zona del nucleo di vecchia formazione (NV);
che nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti all'allargamento
della strada cantonale nel comune di __________, frazione di __________, lo
Stato - mediante avviso personale 24 giugno 2004 e pubblicazione degli atti -
ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione
dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 28 mq
della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto fr. 30.- il mq,
sollecitando pure l'occupazione temporanea di ulteriori 325 mq per esigenze di
cantiere;
che il 28
luglio 2004 la CO 1 si è opposta al progetto stradale, troppo invasivo per
rapporto ai piani iniziali, e ha contestato siccome insufficienti le indennità
previste dalle tabelle espropriative;
che all'udienza
di conciliazione del 28 ottobre 2004 la proprietaria del mapp. __________ha ribadito
la propria posizione e successivamente ha avversato pure la domanda di
anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati presentata dallo
Stato;
che il 28
febbraio 2005 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi
concernenti le opere di sistemazione della strada cantonale nella frazione di __________
e nel contempo ha concesso l'anticipata immissione in possesso postulata dall'ente
pubblico;
che
esaurite le formalità processuali, il 15 marzo 2007 il Tribunale di
espropriazione ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità
di fr. 110.- il mq per lo scorporo di 28 mq avulso, oltre a fr. 0.50/mq/anno
per l'occupazione temporanea della superficie necessaria all'esecuzione dei
lavori; il primo giudice ha ritenuto in sostanza che per motivi di parità di
Considerandi
trattamento l'espropriata dovesse beneficiare di un indennizzo corrispondente al
valore venale dei terreni siti nella confinante zona NV, alla quale sarebbe
stato attribuito il fondo in assenza del vincolo AP-EP;
che mediante ricorso 11 aprile 2007 lo Stato
ha impugnato il predetto giudicato davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo di ridurre a fr. 30.- il mq l'indennità dovuta per l'espropriazione
definitiva della porzione di terreno necessaria all'allargamento della strada
cantonale; a mente del ricorrente, il primo giudice avrebbe dovuto accertare se
il vincolo aveva generato espropriazione materiale o provocato un effetto
anticipato suscettibile di incidere sull'estimo giusta l'art. 12 cpv. 2 Lespr,
temi sui quali il Tribunale di espropriazione non ha speso una parola;
che l'insorgente ha peraltro addotto che il
mapp. __________ non è stato in ogni modo colpito da espropriazione materiale e
il vincolo non ha alcun nesso con l'intervento stradale per il quale è stata
sollecitata l'espropriazione parziale del fondo; trattandosi di terreno privo
di componente edilizia in quanto assegnato ad una zona AP-EP, il suo valore non
può superare l'importo di fr. 30.- il mq già offerto al momento della pubblicazione
degli atti;
che il Tribunale
di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente
conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;
ad identica conclusione è pervenuto il CO 1 con argomentazioni che verranno
riprese - ove occorresse - in appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3.
Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il gravame
è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla scorta
delle tavole processuali, atteso che le caratteristiche del mappale espropriato
e dei luoghi circostanti emergono perfettamente dai numerosi referti planimetrici
e fotografici acquisiti agli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che a giusto titolo il ricorrente rimprovera
alla prima istanza di giudizio di aver violato la legge (art. 29 Cost. e 26
PAmm), omettendo in particolare di chinarsi sulla problematica dell'esproprio
materiale; in effetti, allorquando è chiamato a fissare il risarcimento di
espropriazione formale spettante ad un espropriato per la cessione di un
terreno colpito da particolari vincoli, il giudice delle espropriazione è
tenuto ad esaminare d'ufficio ed in via preliminare se la restrizione della
proprietà gravante il fondo non ha fatto nascere una pretesa d'indennità ai
sensi degli art. 26 cpv. 2 Cost. e 5 cpv. 2 LPT (DTF 116 Ib 239 consid. 2b; STA
50.2004
-6 del 6 dicembre 2005 in re CE B.);
che tale vizio crassamente lesivo del
diritto di essere sentito giustificherebbe l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio; esso sarà tuttavia
sanato in via eccezionale da questo tribunale, che in materia espropriativa apprezza
liberamente il fatto ed il diritto (vedi art. 50 cpv. 1 Lespr) ed innanzi al
quale il ricorrente ha avuto modo di esprimersi in modo congruo e completo (Knapp, Précis de droit administratif, n. 665; Grisel, Traité de
droit administratif, p. 379; DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib 269 consid. 3a);
che rettamente lo Stato sostiene che
nell'evenienza concreta l'inclusione del mapp. __________ in zona AP-EP non ha
generato espropriazione materiale, dato che la CO 1 può continuare a sfruttare il suo possedimento già edificato ed il vincolo non l'ha privata di una facoltà
essenziale derivante dal suo diritto di proprietà (presupposto irrinunciabile
dell'esproprio materiale: cfr. DTF 131 II 151 consid. 2.1.);
che il vincolo non è stato infatti apposto per
escludere la particella dal mercato immobiliare dei fondi edificabili e imporre
nel contempo un divieto di costruzione preventivo in prospettiva di un suo futuro
trasferimento di proprietà al fine di soddisfare una esigenza
della collettività (Wolf, Transfert de propriété et indemnisation, Mémoire
ASPAN no. 49, p. 10/11; Antognini, Espropriazione materiale: pianificazione e
indennità espropriativa, RDAT 1977 p. 243), ma è stato
istituito semplicemente in funzione del carattere religioso dell'edificio
esistente (Gsponer, Die zone für öffentliche Bauten und Anlagen, p. 61 ss.), costruito
in epoca medioevale e ripetutamente ampliato nei secoli seguenti;
che in simili evenienze, come già spiegato
senza successo all'insorgente, che insiste nel proporre sull'argomento ricorsi
del tutto inutili e temerari, lo Stato non può pretendere di espropriare il
sedime che gli necessita per l'allargamento stradale a fr. 30.- il mq (valore
da terreno agricolo); pur essendo evidente che tra il vincolo e i lavori di
sistemazione della cantonale non vi è relazione alcuna, tale da richiamare
l'applicazione dell'art. 12 cpv. 2 Lespr, il Cantone non può sottrarsi al
pagamento di un indennizzo corrispondente al valore venale della striscia espropriata, qualificabile alla
stregua di terreno appartenente ad un fondo edificabile;
che per comprendere la reale sussistenza di
quest'ultima prerogativa basta pensare all'ipotesi della distruzione della
chiesa per una causa qualsiasi; nulla osterebbe alla costruzione di un nuovo
edificio di culto da parte della CO 1, previo ottenimento di una licenza
edilizia ossequiosa dei requisiti esatti dall'art. 22 LPT (cfr. art. 29 NAPR di
__________);
che in punto all'indennità riconosciuta
all'espropriata, la somma di fr. 110.- il mq stabilita dal Tribunale di
espropriazione risulta conforme al livello dei prezzi dei terreni edificabili reperiti
nella regione di riferimento prima del dies aestimandi ed alle peculiarità del
mapp. __________ (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des
Bundes, 1986, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417;
DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408); non vi sono
dunque ragioni per modificare al ribasso l'indennizzo accordato alla CO 1, identico
d'altronde a quello offerto dall'ente espropriante a proprietari di fondi
vicini, parimenti interessati dall'allargamento della strada cantonale (vedi
tabelle espropriative);
che, ferme queste premesse, il ricorso deve
essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;
che la tassa di giudizio segue la
soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 5, 22 LPT; 9, 11, 12, 19, 50,
70 Lespr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster