50.2007.5
Opposizione all'espropriazione e domanda di modifica dei piani dell'espropriato respinte dal TE, che concede all'ente pubblico l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati. Ricorso del
12 giugno 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2007.5
Data decisione, Autorità:
12.06.2007, TRAM
Titolo:
Opposizione all'espropriazione e domanda di modifica dei piani dell'espropriato respinte dal TE, che concede all'ente pubblico l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati. Ricorso del privato respinto dal TRAM
ESPROPRIAZIONE FORMALE
art. 24 LESPR
art. 45 LESPR
art. 51 LESPR
Incarto n.
50.2007.5
Lugano
12 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 16 marzo 2007 (no. 10.2005.3) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento di
espropriazione formale promosso dal CO 1 per acquisire la proprietà di ca. 210
mq del mapp. __________ in vista della realizzazione del posteggio P11 di PR
adiacente al cimitero;
viste le risposte:
- 7 maggio 2007 del
Tribunale di espropriazione;
- 21 maggio 2007 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente RI 1 è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, un fondo
in declivio di complessivi 3'199 mq censito a RF come prato (mq 2'999) e riale
(mq 200); il terreno si trova a valle del cimitero e della chiesa parrocchiale __________,
monumento culturale protetto;
che dal
profilo pianificatorio la particella appartiene ad una zona di protezione del
monumento storico (ZPMS), nella quale è proibita qualsiasi costruzione, anche accessoria
o di tipo agricolo, con l'obbligo di pulire i terreni almeno una volta all'anno
a carico dei rispettivi proprietari (art. 16 lett. b NAPR); la parte meridionale
del fondo situata a margine della strada comunale costituita dal mapp. __________
è inoltre gravata da un vincolo P (P11: cimitero);
che intenzionato
a realizzare il posteggio prospettato dal PR, nel febbraio del 2005 il CO 1 ha
avviato la procedura di espropriazione del sedime necessario, ovvero dei ca.
210 mq del mapp. __________ gravati dal vincolo P, per i quali ha offerto un'indennità
di fr. 5.- il mq;
che il 20
marzo 2005 l'espropriato ha chiesto di modificare i piani in modo da poter
continuare ad accedere alla proprietà tramite lo sbocco esistente sulla strada
comunale al mapp. __________; nel contempo ha rivendicato un indennizzo di fr.
200.- il mq per la cessione del terreno, oltre a fr. 30'000.- in caso di
realizzazione dell'opera così come progettata e soppressione dell'accesso disponibile
verso S;
che
all'udienza di conciliazione del 5 ottobre 2005 il comune si è impegnato a studiare
delle varianti per mantenere il varco esistente; nonostante articolate
trattative, contraddistinte da svariate proposte e controproposte, le parti non
sono riuscite a trovare un accordo;
che in occasione del sopralluogo esperito il
21 giugno 2006 il Tribunale di espropriazione ha constatato che il fondo,
incolto ed in pendenza, era raggiungibile anche da valle, tramite un percorso
pedonale di larghezza variabile, compresa tra 1.20 e 1.60 m;
che ulteriori contatti allacciati tra le
parti al fine di trovare una soluzione bonale non hanno avuto esito alcuno;
che
mediante istanza 19 gennaio 2007 il comune ha sollecitato l'anticipata immissione
in possesso dello scorporo espropriato;
che l'8
febbraio 2007 l'espropriato ha avversato formalmente l'anticipata immissione in
possesso, a suo parere ingiustificata per mancanza di una reale urgenza e generatrice
di danni irreparabili;
che
esaurite le formalità processuali, con decisione 16 marzo 2007 resa in applicazione
dell'art. 45 Lespr il Tribunale di espropriazione ha respinto tutte le domande
del proprietario del mapp. __________ e accordato al comune - con effetto
esecutivo immediato - l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati;
che il primo giudice ha escluso in sostanza
che l'espropriato potesse rimettere in discussione un intervento contemplato
dal PR e pretendere una modifica dei piani allorquando per la semplice
Considerandi
manutenzione del mapp. __________ avrebbe comunque potuto far capo al sentiero
pedonale disponibile a valle della proprietà;
che
mediante ricorso 2 maggio 2007 RI 1 ha impugnato questa pronunzia innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le problematiche
sollevate in prima istanza e postulando in via provvisionale che laddove è
rivolto contro l'anticipata immissione in possesso al gravame venga concesso effetto
sospensivo; l'insorgente ha ribadito in particolare che l'obbligo di
manutenzione del fondo impostogli dalle NAPR impone la conservazione di un
varco agevole, raggiungibile con veicoli a motore, a monte del mapp. __________;
che il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma
della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni; ad identica
conclusione è pervenuto il comune, il quale ha contestato partitamente le tesi
dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3.
Lespr, nonché 13, 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori; la situazione del mappale espropriato
e dei luoghi circostanti emerge perfettamente dai numerosi referti planimetrici
e fotografici acquisiti agli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che il
vincolo P in virtù del quale il CO 1 ha promosso la procedura di acquisizione
coatta della superficie gravata è stato istituito a livello di PR senza alcuna
contestazione da parte del ricorrente, per cui egli non può più opporsi
all'esproprio nel contesto della procedura attualmente pendente (giurisprudenza
costante; vedi da ultimo STA 23 giugno 2004 in re L., confermata dal TF con giudizio
pubblicato nella RTiD I-2000 N. 24); nella fattispecie non è peraltro ravvisabile
alcuna delle eccezioni che permetterebbero di riesaminare la legittimità e
l'estensione del vincolo in sede espropriativa;
che contrariamente a quanto assevera nel suo
gravame dimenticando il contenuto della sentenza di recente emanata da questo
tribunale (STA 24 febbraio 2003 in re __________), l'insorgente poteva
benissimo rendersi conto delle restrizioni istituite a carico della sua
proprietà al momento dell'adozione del PR; lo spazio destinato al posteggio del
cimitero (P11) risulta infatti chiaramente delimitato sia nel piano delle zone
che nel piano del traffico, delle aree, degli edifici e delle attrezzature
pubbliche;
che dopo aver rifiutato per questioni di
natura finanziaria tutte le soluzioni alternative sottopostegli dall'ente
pubblico al fine di soddisfare le sue esigenze, RI 1 insiste nondimeno nel
pretendere una modifica dei piani, in modo da mantenere un accesso a monte del
mapp. __________ che gli permetta di eseguire i lavori di manutenzione impostigli
dalle NAPR;
che per effettuare una volta all'anno la manutenzione
del fondo, l'espropriato non abbisogna di uno sbocco sulla strada comunale al
mapp. __________; all'uopo è bastevole il sentiero che permette di raggiungere
il terreno a valle, ove è d'altronde più agevole trasportare il materiale
proveniente dai lavori di ripulitura del pendio;
che il ricorrente non può invocare con
successo la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. per opporsi ad
un'operazione che non rende impossibile, né pregiudica in modo insostenibile
l'utilizzo del suo fondo conformemente alla destinazione attribuitagli dal PR (DTF
131.
I 12; STA 3 novembre 2006 in re __________);
che in quanto volta ad ottenere la modifica
dei piani negata dalla prima istanza, l'impugnativa non può che essere disattesa;
che
giusta l'art. 51 Lespr, l'anticipata immissione in possesso presuppone, da un
lato, che l'espropriante renda verosimile un pregiudizio all'opera in caso di
ritardo nell'inizio dei lavori (cpv. 1) e, dall'altro, che essa non comprometta
la possibilità di esaminare compiutamente la domanda di indennità (cpv. 3); se
sono ancora pendenti opposizioni all'esproprio o richieste di modifica dei
piani, l'anticipata immissione in possesso può essere accordata a condizione
che non modifichi in modo irreversibile la situazione di fatto, determinando
danni irreparabili in caso di accoglimento delle contestazioni pendenti (art.
51.
cpv. 1 seconda frase Lespr);
che
nell'evenienza concreta i menzionati requisiti di legge risultano tutti
soddisfatti;
che le
tavole processuali evidenziano sufficientemente l'urgenza dell'opera, la cui
esecuzione segue una rigorosa programmazione; la mancata disponibilità della superficie
dedotta in esproprio pregiudicherebbe inutilmente il corretto svolgimento dei
lavori, per i quali sono già stati stanziati i relativi crediti, rilasciata la
licenza edilizia e aggiudicato l'appalto;
che d'altro canto, il pregiudizio può anche
essere costituito dal generale aumento dei costi di realizzazione dell'opera
(RDAT 1981 N. 68);
che
l'esecuzione dei lavori non crea impedimenti ad una corretta valutazione dell'indennità
dovuta all'espropriato; a prescindere dalla documentazione fotografica agli
atti comprovante lo stato del terreno ante esproprio, l'attuale situazione
logistica e giuridica è comunque ampiamente assicurata;
che quanto all'irreparabilità del danno, gli
interventi previsti non possono oggettivamente provocare un pregiudizio
insanabile all'espropriato, neppure se il presente contenzioso dovesse protrarsi
in sede federale con esito favorevole al ricorrente una volta iniziati o
portati a termine i lavori; non si vede infatti quale difficoltà incontrerebbe
in tale evenienza l'ente espropriante - al quale incombe in ogni modo il
rischio finanziario legata alla realizzazione anticipata del posteggio - ad
eliminare o modificare l'opera nel frattempo eseguita (DTF 110 Ib 55;
Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 7 e 8 ad art. 76 LFespr);
che nulla
osta pertanto alla conferma dell'immissione in possesso anticipata dei diritti
espropriati decretata dal giudice di prime cure; decisione, quest'ultima, che indubitabilmente
giova al ricorrente nella misura in cui genera dies a quo di interessi sull'indennità
definitiva di sua spettanza (cfr. art. 52 cpv. 3 Lespr);
che sulla
scorta di quanto precede il ricorso va respinto anche laddove avversa il
beneficio concesso all'espropriante giusta l'art. 51 Lespr;
che l'emanazione del presente giudizio di
merito rende superflua l'evasione della domanda volta a sospendere in via provvisonale
l'esecutività del decreto di anticipata immissione in possesso prolato dal
Tribunale di espropriazione;
che la
tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente (art.
28.
e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 24, 37, 45, 50, 51, 53, 70 Lespr;
13, 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo
di versare al CO 1 identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale allo stesso Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
rappr. dall'
rappr. dall'
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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