50.2007.7
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28 novembre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
50.2007.7
Data decisione, Autorità:
28.11.2007, TRAM
Titolo:
Lo scritto con cui il TE comunica ad un terzo che è subentrato di diritto in una causa di espropriazione materiale non costituisce decisione impugnabile. Tale esternazione giustifica tuttavia la ricusa della Presidente del TE per parvenza di imparzialità (anticipazione di giudizio)
DECISIONE FORMALE
ESPROPRIAZIONE MATERIALE
RICUSA
art. 6 CEDU
art. 30 COST
art. 27 CPC-TI
art. 37 LESPR
art. 38 LESPR
art. 50 LESPR
art. 70 LESPR
art. 32 LPAMM
art. 5 PA
Incarto n.
50.2007.7
Lugano
28 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso e contestuale istanza di ricusa 5
ottobre 2007 di
RI 1
patrocinati da: PA 1
contro
· lo scritto 18 settembre 2007 con il quale
il Tribunale di espropriazione ha comunicato a __________, nuovo proprietario
del mapp. __________ RFD di __________, di essere subentrato di diritto nella
procedura di espropriazione materiale avviata dai ricorrenti quali pregressi
comproprietari del fondo;
· la Presidente e la segretaria giurista
del Tribunale di espropriazione;
viste le risposte:
- 12 ottobre 2007 del
Tribunale di espropriazione;
- 17 ottobre 2007 del municipio
di __________;
- 23 ottobre 2007 dello
Stato del Canton Ticino;
- 26 ottobre 2007 della
Confederazione svizzera;
- 12 novembre 2007 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'8
luglio 1999 RI 1, all'epoca comproprietari in ragione di ¼ ciascuno del mapp__________
RFD di __________, hanno convenuto in giudizio il CO 1 e lo Stato del Canton
Ticino innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
onde ottenere l'espropriazione formale del loro fondo, rispettivamente un'indennità
d'esproprio materiale, conseguentemente ai vincoli di inedificabilità istituti
dal piano regolatore cantonale di protezione della __________, fondato sul DLBN
ed adottato dal Consiglio di Stato il 30 aprile 1997;
che in sede di riposta lo Stato e il CO 1 si
sono opposti alle domande, contestando in particolare l'avverarsi di un caso di
espropriazione materiale; entrambi gli enti hanno peraltro chiamato in causa la
Confederazione, che nel contesto del programma di realizzazione del __________
si era impegnata ad assumere il 63% di eventuali oneri di espropriazione materiale;
che nel successivo, ulteriore scambio di
allegati e all'udienza di conciliazione del 3 giugno 2003 - presente pure la
Confederazione nel frattempo intervenuta in lite - le parti si sono integralmente
riconfermate nelle rispettive posizioni avverse;
che un anno dopo, il 16 giugno 2004, il
Tribunale di espropriazione ha esperito un sopralluogo;
che conclusa l'istruttoria, il 27 settembre
2005 è stato indetto il dibattimento finale, in occasione del quale le parti -
ad eccezione del CO 1 - hanno esibito una memoria conclusiva ribadendo essenzialmente
le proprie tesi di fondo;
che sollecitato ad emanare il proprio
giudizio, il 2 luglio 2007 il Tribunale di espropriazione ha scoperto che nel corso
del 2005 il mapp. __________ di __________ era diventato di proprietà esclusiva
di __________, il quale aveva dapprima comprato una quota di comproprietà di ¼ del
fondo ed in seguito si era aggiudicato i ¾ restanti ad un'asta dell'UE di
Lugano;
che preso atto della situazione venutasi a
creare, il 18 settembre 2007 il Tribunale di espropriazione ha scritto a __________,
informandolo che quale nuovo
proprietario del mapp. __________ era subentrato di diritto nel procedimento
espropriativo e gli era data facoltà di determinarsi in merito entro 15 giorni;
copia di questa missiva è stata trasmessa per sola conoscenza alle parti che sino
a quel momento avevano partecipato alla procedura;
che dopo aver richiesto invano delle
delucidazioni, __________ (cessionaria delle pretese espropriative di __________),
__________ hanno impugnato la predetta comunicazione innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento siccome volta a privarli
indebitamente della loro capacità e legittimazione processuale; nel contempo,
gli insorgenti hanno ricusato la Presidente e la segretaria giurista del Tribunale
di espropriazione per aver condotto un'istruttoria segreta, compiuto atti
processuali irriti e violato il segreto d'ufficio a loro danno;
che il Tribunale di espropriazione si è
limitato a sottolineare di aver semplicemente avvisato il nuovo proprietario
della procedura espropriativa in corso, invitandolo ad esprimersi in merito per
salvaguardare il suo diritto di essere sentito; dal canto loro, il municipio di
__________, lo Stato e la Confederazione hanno rinunciato a formulare
osservazioni e proposte di giudizio;
che __________ ha invece sollecitato la
reiezione dell'impugnativa e dell'istanza di ricusa, avversando le tesi dei
ricorrenti con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito;
considerato, in
diritto
che in
materia espropriativa il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato
contro le decisioni del Tribunale di espropriazione o del suo Presidente (cfr.
art. 50 cpv. 1 Lespr), ossia contro provvedimenti fondati sul diritto pubblico,
Lespr in particolare, adottati iure imperii da queste autorità in un
caso concreto, per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi o per
constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione oppure per respingere o
dichiarare inammissibili domande volte a costituire, modificare, annullare od
accertare diritti od obblighi (cfr. art. 5 PA, 37 e 38 Lespr; RDAT II-1994 N.
8; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 n.
4a; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 35 B
I; Knapp, Précis de droit administratif, IV. ed., n. 958);
che nel caso di specie, la lettera 18
settembre 2007 che il Tribunale di espropriazione ha indirizzato a __________
non è configurabile alla stregua di una decisione impugnabile; trattasi di un
semplice avviso formulato in termini tanto infelici quanto categorici con il quale
il primo giudice ha in sostanza fatto sapere al nuovo proprietario del mapp. __________
di __________ che il suo fondo era oggetto di una procedura di espropriazione
materiale ancora pendente, da un lato, e che egli era subentrato de iure nel processo,
dall'altro;
che un simile atto non ha tuttavia minimamente
intaccato i diritti e lo statuto processuale dei ricorrenti, i quali dovranno essere
esaminati e definiti nel contesto della sentenza che il Tribunale di espropriazione
è chiamato a rendere a conclusione del procedimento avviato nel 1999;
che in quanto teso ad avversare la
comunicazione 18 settembre 2007 del Tribunale di espropriazione il gravame proposto
dagli insorgenti si avvera dunque inammissibile per mancanza di una decisione
impugnabile;
che le disattenzioni procedurali nelle quali
è incorso il primo giudice posteriormente alla chiusura dell'istruttoria ed
alla presentazione delle conclusioni non permettono di giungere ad una soluzione
diversa; il fatto che nel salvaguardare il diritto di essere sentito del nuovo
proprietario il Tribunale di espropriazione abbia violato quello delle parti da
anni in causa (omettendo di invitare anch'esse a prendere posizione sulla situazione
venutasi a creare) non consente a questo tribunale di entrare nel merito di una
impugnativa irricevibile per carenza di un presupposto processuale essenziale
qual'è la sussistenza di una decisione formale deducibile in giudizio;
che in quanto volto a propugnare la ricusa
della Presidente del Tribunale di espropriazione il ricorso risulta per contro
ricevibile;
la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la tempestività dell'istanza sono infatti date dall'art. 4
cpv. 2 e 3 del Regolamento d'esecuzione della legge di espropriazione, fermo
restando che sulla contestazione riguardante la segretaria giurista del
Tribunale di espropriazione deve in ogni modo decidere la sua Presidente (cfr.
art. 4 cpv. 2 RLespr), o chi per essa in caso di accoglimento dell'istanza di
ricusa che la concerne;
che in virtù del duplice rinvio dato dagli
art. 4 cpv. 1 RLespr e 32 cpv. 1 PAmm, per i Presidenti dei Tribunale di
espropriazione valgono i motivi di ricusa e astensione previsti dal Codice di
procedura civile;
che per quanto può interessare la presente
contestazione, l'art. 27 lett. b CPC permette di ricusare un giudice
allorquando esistono ragioni gravi;
che secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 126
Fatti
I 68 consid. 3a, 125 I 119 consid. 3a e rinvii), la garanzia di essere
giudicati da un tribunale indipendente ed imparziale ancorata all'art. 6 n. 1
CEDU, al pari della protezione sancita dall'art. 30 Cost., permette alle parti
in causa d'esigere la ricusa di un giudice la cui situazione od il cui comportamento
è suscettibile di far nascere un dubbio circa la sua imparzialità;
che tale garanzia mira in particolare ad
evitare che circostanze estranee alla causa possano influire sul giudizio a
favore o a scapito di una parte; essa impone la ricusa non soltanto quando una
prevenzione effettiva del magistrato è stata accertata, ma anche quando
sussiste un sospetto di parzialità confortato da elementi concreti constatati
oggettivamente e nasce dunque da ragioni gravi, di per sé atte a creare una
situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi equanimemente
della vertenza processuale (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e
b);
che una parte è segnatamente legittimata a
denunciare una parvenza di parzialità idonea a giustificare una ricusa
allorquando il giudice, mediante dichiarazioni rilasciate prima o durante il procedimento,
manifesta un'opinione già acquisita circa l'esito del litigio (DTF 115 Ia 180
consid. 3); la prassi del Tribunale federale nega invece ai provvedimenti
procedurali come tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a
fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del giudice che li ha adottati
(DTF 116 Ia 14 consid. 5b);
che __________, __________, __________ e __________
Considerandi
hanno ricusato la Presidente del Tribunale di espropriazione per aver svolto
accertamenti istruttori a loro insaputa, compiuto atti processuali irriti e
violato il segreto d'ufficio;
che in concreto, sollecitata ad emanare la
sentenza, la Presidente del Tribunale di espropriazione ha incaricato la sua
segretaria di effettuare un'ispezione a RF, dalla quale è emerso che nel 2005 il
mapp. __________ di __________ era diventato di proprietà esclusiva di __________;
che invece di comunicare al nuovo
proprietario e a tutte le parti in causa il solo esito dell'accertamento, con
contestuale invito a presentare osservazioni a riguardo, la Presidente ricusata
ha interpellato direttamente soltanto __________, informandolo che quale nuovo proprietario del mapp. __________ era
subentrato di diritto nel procedimento espropriativo e che di conseguenza gli
era data facoltà di determinarsi in merito entro 15 giorni;
che così facendo la Presidente del Tribunale
di espropriazione ha imprudentemente anticipato il suo parere, peraltro opinabile,
circa un'eventuale successione particolare nel procedimento in atto e la
titolarità del credito di espropriazione materiale rivendicato nei confronti
della Confederazione, del cantone e del CO 1;
che tanto basta per ammettere la domanda di
ricusa formulata nei confronti della Presidente del Tribunale di espropriazione,
poiché omettendo di tutelare il diritto di essere sentito delle parti in causa,
in particolare degli attori, e soprattutto manifestando un'opinione acquisita
in ordine alla successione nel processo di __________ ed alla conseguente impossibilità
per i vecchi proprietari di ottenere le indennità rivendicate, la magistrata ha
dato modo a quest'ultimi di dubitare della sua imparzialità ed indipendenza di
giudizio;
che la tassa di giustizia viene suddivisa tra
i ricorrenti e __________, unico resistente, secondo il rispettivo grado di soccombenza
(art. 28 PAmm); le ripetibili sono date per compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 30 Cost.; 5 PA; 37, 38, 50, 70
Lespr; 4, 5 RLespr, 27 CPC; 28, 31 e 32 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La domanda
di ricusa della Presidente del Tribunale di espropriazione è accolta.
§. Di conseguenza gli atti sono retrocessi al
Tribunale di espropriazione, affinché venga designato un supplente giusta
l'art. 5 RLespr che abbia a trattare la causa n. 10.2004.52 e decidere
l'istanza di ricusa della segretaria giurista del tribunale medesimo.
3. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido nella misura
di fr. 400.- e del resistente __________ per la differenza. Non si assegnano
ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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