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Decisione

50.2007.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 novembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 68 consid. 3a, 125 I 119 consid. 3a e rinvii), la garanzia di essere

giudicati da un tribunale indipendente ed imparziale ancorata all'art. 6 n. 1

CEDU, al pari della protezione sancita dall'art. 30 Cost., permette alle parti

in causa d'esigere la ricusa di un giudice la cui situazione od il cui comportamento

è suscettibile di far nascere un dubbio circa la sua imparzialità;

che tale garanzia mira in particolare ad

evitare che circostanze estranee alla causa possano influire sul giudizio a

favore o a scapito di una parte; essa impone la ricusa non soltanto quando una

prevenzione effettiva del magistrato è stata accertata, ma anche quando

sussiste un sospetto di parzialità confortato da elementi concreti constatati

oggettivamente e nasce dunque da ragioni gravi, di per sé atte a creare una

situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi equanimemente

della vertenza processuale (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e

b);

che una parte è segnatamente legittimata a

denunciare una parvenza di parzialità idonea a giustificare una ricusa

allorquando il giudice, mediante dichiarazioni rilasciate prima o durante il procedimento,

manifesta un'opinione già acquisita circa l'esito del litigio (DTF 115 Ia 180

consid. 3); la prassi del Tribunale federale nega invece ai provvedimenti

procedurali come tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a

fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del giudice che li ha adottati

(DTF 116 Ia 14 consid. 5b);

che __________, __________, __________ e __________

Considerandi

hanno ricusato la Presidente del Tribunale di espropriazione per aver svolto

accertamenti istruttori a loro insaputa, compiuto atti processuali irriti e

violato il segreto d'ufficio;

che in concreto, sollecitata ad emanare la

sentenza, la Presidente del Tribunale di espropriazione ha incaricato la sua

segretaria di effettuare un'ispezione a RF, dalla quale è emerso che nel 2005 il

mapp. __________ di __________ era diventato di proprietà esclusiva di __________;

che invece di comunicare al nuovo

proprietario e a tutte le parti in causa il solo esito dell'accertamento, con

contestuale invito a presentare osservazioni a riguardo, la Presidente ricusata

ha interpellato direttamente soltanto __________, informandolo che quale nuovo proprietario del mapp. __________ era

subentrato di diritto nel procedimento espropriativo e che di conseguenza gli

era data facoltà di determinarsi in merito entro 15 giorni;

che così facendo la Presidente del Tribunale

di espropriazione ha imprudentemente anticipato il suo parere, peraltro opinabile,

circa un'eventuale successione particolare nel procedimento in atto e la

titolarità del credito di espropriazione materiale rivendicato nei confronti

della Confederazione, del cantone e del CO 1;

che tanto basta per ammettere la domanda di

ricusa formulata nei confronti della Presidente del Tribunale di espropriazione,

poiché omettendo di tutelare il diritto di essere sentito delle parti in causa,

in particolare degli attori, e soprattutto manifestando un'opinione acquisita

in ordine alla successione nel processo di __________ ed alla conseguente impossibilità

per i vecchi proprietari di ottenere le indennità rivendicate, la magistrata ha

dato modo a quest'ultimi di dubitare della sua imparzialità ed indipendenza di

giudizio;

che la tassa di giustizia viene suddivisa tra

i ricorrenti e __________, unico resistente, secondo il rispettivo grado di soccombenza

(art. 28 PAmm); le ripetibili sono date per compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 30 Cost.; 5 PA; 37, 38, 50, 70

Lespr; 4, 5 RLespr, 27 CPC; 28, 31 e 32 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La domanda

di ricusa della Presidente del Tribunale di espropriazione è accolta.

§. Di conseguenza gli atti sono retrocessi al

Tribunale di espropriazione, affinché venga designato un supplente giusta

l'art. 5 RLespr che abbia a trattare la causa n. 10.2004.52 e decidere

l'istanza di ricusa della segretaria giurista del tribunale medesimo.

3. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido nella misura

di fr. 400.- e del resistente __________ per la differenza. Non si assegnano

ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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