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Decisione

50.2008.4

Espropriazione parziale di un'unità economica per la realizzazione di una strada in zona industriale. Valore venale dello scorporo espropriato. Negata svalutazione della porzione residua

5 febbraio 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in

libere contrattazioni. Nel limite del possibile vengono prese in considerazione

le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies

aestimandi, tenendo presente che il prezzo di gran lunga inferiore o superiore

alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante,

e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire

elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (Hess/Weibel, op. cit., n. 87 ad art. 19 LFespr; Peter Wiederkehr, Die

Expropriationsentschädigung, Zürich 1966, pag. 36).

Di eventuali differenze (per forma,

situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto

attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza, il valore corrisponde

al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,

rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe

disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e

adeguati alle peculiarità dei singoli terreni (STA 50.2006.5 del 24 aprile

2008).

2.3. Il terreno necessario per la

realizzazione della strada "dorsale" e l'allargamento di via __________

viene prelevato da un settore del vecchio mapp. 2122 che in assenza del vincolo

sarebbe stato collocato in zona ITI-A1 (vedi doc. 2 e 3 prodotti in questa sede

dal comune).

Esaminate le diverse transazioni evocate in

sentenza dal primo giudice, questo Tribunale constata che tra il 2000 e il 2006

il prezzo medio soluto a __________per l'acquisto di fondi inedificati posti in

zona ITI-A1 è stato dell'ordine di 215.- fr./mq, valore ottenuto dopo aver

depennato dalla lista dei dati reperiti a RF dall'istanza inferiore le seguenti

operazioni:

·

tutte quelle anteriori al 2000 siccome troppo

lontane dal dies aestimandi;

·

la compravendita del mapp. 2090, trattandosi di

fondo inserito completamente in zona ITI-A3, considerata a giusto titolo di

minor pregio;

·

le contrattazioni aventi contemporaneamente per

oggetto due terreni appartenenti a zone diverse (mapp. 2075 e 2511) o una sola

proprietà posta a cavallo tra la zona ITI-A1 e la zona ITI-A3 (mapp. 2086), non

essendo oggettivamente possibile determinare il prezzo pagato per la sola parte

collocata in zona ITI-A1;

·

la cessione del mapp. 2510, un fondo di appena 464

mq intavolato come strada;

·

il passaggio di proprietà del mapp. 2517,

avvenuto ad un prezzo esorbitante, di gran lunga superiore alla media generale

(+40%).

Si giunge come già detto ad una quotazione corrente

di circa 215.- fr./mq, che risulta perfettamente in linea con le cifre pagate

in genere per l'acquisto di terreni di tipo "industriale-terziario-innovativo"

di __________ (escluse le punte di 308.17 fr./mq e di 137.19 fr./mq, entrambe

da ignorare, riferite ai mapp. 2517 e 2090).

2.4. La somma indicativa di cui sopra va ora

corretta ed adeguata in funzione delle specificità giuridiche e fattuali del

mappale espropriato, in modo da giungere al suo effettivo valore venale.

La part. 2122, segnatamente la parte

inserita in zona ITI-A1, non presenta caratteristiche particolari degne di

rilievo o comunque differenti dagli altri terreni siti nello stesso comparto.

Virtù e difetti della proprietà tendono con ogni evidenza a compensarsi fino a

consentire un riferimento attendibile alla cifra media esposta al considerando precedente,

di modo che allo scorporo avulso può essere attribuito il valore venale di fr. 220.-/mq

stimato dal primo giudice.

In quanto volta a propugnare il

riconoscimento di un'indennità di espropriazione formale di maggior ampiezza

l'impugnativa va senz'altro respinta.

3. Svalutazione

della porzione residua

In questa sede la ricorrente rivendica un

indennizzo di 446'600.- fr. per la svalutazione della porzione residua del

fondo nella sua odierna conformazione, risultante dalla lottizzazione della proprietà

e dalla vendita della sua parte settentrionale (mapp. 2517). A suo avviso,

l'espropriazione le impedisce di realizzare la SUL che il PRP-PF ha assegnato

al settore del mapp. 2122 collocato in zona ITI-A3.

3.1. L'indennità espropriativa deve

comprendere tutti i pregiudizi cagionati al proprietario in seguito

all'estinzione o alla limitazione dei suoi diritti, segnatamente - nel caso di

espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi -

l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito (art.

11 lett. b Lespr). In particolare, si ritiene dovuto un indennizzo per la

svalutazione della porzione rimanente quando il rimpicciolimento o il

cambiamento di forma della proprietà ne compromettono l'utilizzazione (RDAT

II-1994 n. 63). Tra il deprezzamento e l'evento espropriativo deve comunque sussistere

un nesso di causalità adeguata (Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, n. 1137 segg.).

3.2. Dal complesso della documentazione

acquisita agli atti emerge chiaramente che nel 1995 il mapp. 2122 di __________,

ampio all'epoca 8'592 mq, è stato assegnato a zone di utilizzazione diverse:

Considerandi

·

la porzione settentrionale di ca. 2'700 mq è

stato inserita in zona ITI-A1, con la possibilità di edificarvi una SUL di

2'900 mq;

·

il margine E e S del predetto settore è stato gravato

nella misura di ca. 553 mq da un vincolo per la realizzazione di opere stradali;

·

la parte mediana, di 2'610 mq, è stata inclusa

nella zona ITI-A3 e posta al beneficio di una SUL di 3'700 mq;

·

il corpo meridionale di 2'730 mq è stato

collocato in zona agricola.

L'esproprio che ci occupa va a colpire

esclusivamente la superficie che nelle rappresentazioni grafiche del PRP-PF è

stata riservata agli impianti stradali in vista dell'acquisizione del terreno necessario

alla costruzione della "dorsale" ed alla sistemazione di via __________.

L'operazione non tocca minimamente la porzione del fondo inclusa in zona

ITI-A3, che è e resterà edificabile nei termini ed alle condizioni partitamente

illustrate all'art. 11 delle NAPR del PRP-PF anche nella remota ipotesi in cui

il comune dovesse rinunciare all'espropriazione.

Ha ragione RI 1 quando afferma che l'arretramento,

le distanze e gli ingombri previsti dal PRP non le permettono di realizzare la

SUL di 3'700 mq concessale dallo strumento pianificatorio, salvo costruire uno

stabile ad uso amministrativo o ottenere delle deroghe. I suoi calcoli sono

esatti. La ricorrente sbaglia tuttavia laddove imputa queste limitazioni all'esproprio

operato dal CO 1, che a ben guardare non intacca affatto la superficie edificabile

del fondo collocata in zona ITI-A3. Se non fosse integralmente prelevato da un'area

appositamente vincolata all'uopo, il suolo occorrente all'esecuzione delle note

opere stradali non verrebbe in ogni modo distolto dal settore del vecchio mapp.

2122.

collocato in zona ITI-A3, ma dalla frazione adagiata in zona ITI-A1 (cfr.

doc. 2 e 3) che attualmente si trova integrata nei mapp. 2517 e 2518 per

volontà dell'insorgente. Non per nulla lo scorporo espropriato sarà indennizzato

alla stregua di terreno appartenente alla zona ITI-A1.

In realtà, la ricorrente misconosce che la

situazione odierna è riconducibile ad un mero errore di pianificazione, posto

in essere al momento in cui si è assegnata una SUL di 3'700 mq ad una

superficie edificabile di soli 2'600 mq (= i.s. di 1.42!), caricando in pratica

su quest'area anche gli indici contenuti nell'ampia fetta della particella poi

finita in zona agricola. Questa svista non è imputabile unicamente alle autorità

che hanno adottato e approvato il PRP-PF, ma anche alla famiglia __________,

che dapprima ha sottoscritto l'allettante progetto di riordino fondiario sottopostole

dal comune e poi ha omesso di evidenziare in via ricorsuale l'inattuabilità del

piano pubblicato relativamente al settore del mapp. 2122 incluso in zona

ITI-A3.

Sta di fatto che tra l'intervento

espropriativo e le consistenti pretese notificate dall'insorgente per titolo di

deprezzamento della porzione residua non è ravvisabile alcun nesso di causalità

diretta ed adeguata suscettibile di giustificare l'erogazione dell'indennità

richiesta giusta l'art. 11 lett. b Lespr.

4.

Ripetibili

di prima istanza

L'espropriata pretende che le ripetibili di

prima istanza vengano fissate in fr. 20'000.-, applicando le regole sancite

dall'apposito Regolamento cantonale del 19 dicembre 2007.

4.1

Il Regolamento cantonale sulla tariffa

per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e in tema di ripetibili si

applica soltanto ai procedimenti aperti dopo tale data. Nella cause pregresse

come quella di cui trattasi le ripetibili sono fissate secondo il diritto

previgente (cfr. 16 cpv. 2 Regolamento).

Ai fini del presente giudizio fa quindi

stato la giurisprudenza invalsa e l'art. 73 Lespr, ai sensi del quale le spese

di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è

tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione

delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora

le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate.

Le ripetibili sono destinate al risarcimento

del pregiudizio costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che

l'espropriato si è trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata

difesa dei propri interessi (Hess-Weibel,

op. cit., n. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non copre necessariamente

l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto

e alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è

dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; Hess-Weibel, op. cit., n. 4 ad art. 115

LFespr). In effetti, il valore litigioso non può essere

determinante, perché altrimenti l'espropriato verrebbe posto in grado -

attraverso la formulazione della sua notifica - di influire praticamente senza

rischio sull'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I-1992

n. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice delle espropriazioni deve pertanto

riferirsi principalmente all'assistenza che l'avvocato ha effettivamente

prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e

dalla diligenza impiegati, nonché dall'estensione e dalla complessità della

causa (Hess-Weibel, op. cit., n.

3.

ad art. 115 LFespr; RDAT II-1994 n. 66).

4.2

Ferme queste premesse, l'indennità di

patrocinio di prima istanza va verificata in funzione dell'assistenza prestata

dal patrocinatore e della peculiarità della causa. Orbene, il rappresentante

della proprietaria del mapp. 2122 ha operato con indubbia competenza e diligenza

nell'ambito di una pratica di espropriazione formale che a prescindere dai calcoli

inutilmente elaborati per suffragare l'infondata tesi del deprezzamento non presentava alcuna difficoltà

fattuale o giuridica. Se ne deve concludere che l'indennità di patrocinio di

fr. 1'500.- riconosciuta dal Tribunale di espropriazione non presta il fianco a

critiche di sorta. Ben ponderate le circostanze, la somma allocata si avvera

tutto sommato ossequiosa dei criteri che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito

espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art.

73.

Lespr.

Quand'anche fosse tornato applicabile il

Regolamento invocato dall'insorgente, quest'ultima non avrebbe comunque

ottenuto i 20'000.- fr. rivendicati a titolo di ripetibili. Essa è risultata

infatti ampiamente soccombente in conseguenza delle eccessive pretese notificate.

5.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma del

giudizio impugnato.

La tassa di giustizia segue la totale

soccombenza dell'insorgente. In effetti, la regola prevista dall'art. 73 Lespr

fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili,

giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 LPamm

(STF 1P.323/1996 del 9 giugno 1997).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70, 73 Lespr; 3, 18, 28,

31,43 e 60 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giudizio di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

patr. dall'

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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