50.2008.4
Espropriazione parziale di un'unità economica per la realizzazione di una strada in zona industriale. Valore venale dello scorporo espropriato. Negata svalutazione della porzione residua
5 febbraio 2009Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.2008.4
Data decisione, Autorità:
05.02.2009, TRAM
Titolo:
Espropriazione parziale di un'unità economica per la realizzazione di una strada in zona industriale. Valore venale dello scorporo espropriato. Negata svalutazione della porzione residua
ESPROPRIAZIONE FORMALE
ESPROPRIAZIONE PARZIALE
INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
art. 9 LESPR
art. 11 LESPR
art. 19 LESPR
Incarto n.
50.2008.4
Lugano
5 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 aprile 2008 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 21 febbraio 2008 (n. 20.2004.22-3) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento d'esproprio
formale promosso dal CO 1 per acquisire parte del mapp. 2122 in vista della
realizzazione di interventi stradali nel comparto del __________;
viste le risposte:
- 14 aprile 2008 del
Tribunale di espropriazione;
- 5 maggio 2008 del CO 1;
preso atto della replica 12 giugno 2008 della
ricorrente e della duplica 23 giugno 2008 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 2003,
grazie ad una donazione, RI 1 è diventata proprietaria unica del mapp. 2122 di __________,
un fondo prativo che prima di essere frazionato misurava 8'592 mq. Il possedimento,
pianeggiante e di forma regolare, si trova nel comparto del __________, tra via
__________ (N), via __________ (E) e via __________ (S).
B. a. Nel 1987
il Consiglio di Stato non ha approvato il PR di __________ laddove prevedeva di
attribuire il __________, segnatamente il territorio posto a valle di via __________,
ad una zona industriale. Quell'area era infatti oggetto di uno studio cantonale
per la localizzazione di un interporto di interesse regionale.
Tra il 1987 ed il 1992 il mapp. 2122, al
pari di tanti altri, si è trovato inserito in una zona di pianificazione
istituita dal Cantone sui comuni di __________ e __________ al fine di
proteggere il comparto del __________ da ogni intervento suscettibile di rendere
più ardua la pianificazione. In quel periodo il Consiglio di Stato ha adottato
una scheda di piano direttore concernente il __________ (PD, scheda di
coordinamento 11.4. del 5 luglio 1990, risultato intermedio), allo scopo di mantenerne
la potenzialità insediativa salvaguardando la qualità dell'ambiente e garantendo
l'approvvigionamento idrico del basso __________.
Prima ancora che la misura di salvaguardia
della pianificazione giungesse a scadenza, il CO 1 ha avviato gli studi per ridefinire
l'utilizzazione del __________. Questa iniziativa è infine sfociata
nell'approvazione di un piano particolareggiato (PRP-PF), intervenuta il 19
settembre 1995 ad opera del Governo. Conseguentemente all'entrata in vigore di
tale strumento pianificatorio, il mapp. 2122 di __________ è stato assegnato alla
zona industriale terziaria innovativa A1 (ITI-A1, porzione settentrionale di
ca. 2'700 mq), alla zona industriale terziaria innovativa A3 (ITI-A3, settore
mediano di ca. 2'610 mq) ed alla zona agricola (parte meridionale di ca. 2'730
mq). Il fondo è stato inoltre interessato dal tracciato di una nuova strada di
servizio e dall'allargamento di via __________, su una superficie complessiva
di ca. 553 mq disposta lungo il margine S ed E dell'area sita in zona ITI-A1. Senza
la zona agricola ed il vincolo stradale, la particella avrebbe fruito di una
superficie edificabile di 8'592 mq e di una SUL totale di 6'662 mq, tenuto
conto di un i.s. teorico di 0.9 per la zona A1 e di 0.7 per la zona A3. Per non
pregiudicare le potenzialità edificatorie del mapp. 2122 e degli altri fondi
compresi nel perimetro del PRP-PF, il municipio ha rinunciato all'i.s. e fissato
nelle relative NAPR (art. 11 cifra 1) la SUL realizzabile su ogni singolo
terreno, dopo aver raccolto l'accordo scritto degli allora proprietari ad un
riordino fondiario di tutto il comparto del __________ attuato secondo il
principio della compensazione reale mediante assegnazione di ben precise
quantità edificatorie. Alla proprietà __________ è stata così conferita una SUL
globale di 6'600 mq, di cui ben 3'700 edificabili sul ristretto settore di ca.
2'600 mq appartenente alla zona ITI-A3.
b. Nel marzo del 2006 il possedimento è stato
suddiviso in tre particelle, ricalcanti in sostanza l'assetto pianificatorio assunto
nel 1995. La porzione inserita in zona ITI-A1 è stata traslata nella part. 2517
di 2'729 mq e venduta lo stesso mese. Lo spazio destinato ad esproprio per
opere stradali è stato inglobato nel nuovo mapp. 2518 di 539 mq, mentre l'area
restante, inclusa in zona ITI-A3 e in zona agricola, è rimasta incorporata nella
vecchia part. 2122, ormai ridotta alla superficie di 5'324 mq.
C. Nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla realizzazione
delle strade di servizio al __________, il CO 1 - mediante avviso personale 23
settembre 2003 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera
e preventivo, piano di espropriazione con offerte di indennità) - ha promosso
la procedura di esproprio formale dei diritti necessari all'esecuzione degli
impianti viari.
Per quanto riguarda la part. 2122, coinvolta
per permettere l'allargamento di via __________ e la creazione della strada di
servizio ("dorsale") prevista dal PRP-PF, il comune ha sollecitato l'espropriazione
definitiva di 553 mq e l'occupazione temporanea di
255 mq per la durata di sei mesi, offrendo
un indennizzo di
fr. 200.-/mq per l'acquisizione del terreno
e di fr. 6.-/mq per la sua invasione provvisoria.
Il 3 novembre 2003 la proprietaria si è
opposta all'espropriazione e ha postulato una modifica dei piani, oltre ad un
indennizzo di fr. 300.-/mq per la cessione della superficie oggetto di esproprio
definitivo e di fr. 350'000.- per il deprezzamento della proprietà.
Dopo aver sentito le parti in udienza, con
sentenza 15 marzo 2004 resa in applicazione degli allora vigenti art. 32-33 legge
sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) e 45 legge di espropriazione
dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1) il Tribunale di espropriazione ha approvato
il progetto stradale, respingendo nel contempo le opposizioni e la domanda di
modifica dei piani presentate da RI 1.
Ricevuta comunicazione dell'avvenuta
costituzione di un nuovo collegio giudicante, il 1° ottobre 2007 l'espropriata
ha fatto sapere al Tribunale che nel marzo 2006 la parte superiore del suo
fondo era stata venduta previa lottizzazione e che pretendeva una maggior indennità, sia per la
striscia espropriata (fr. 310.-/mq), sia per la svalutazione
globale del possedimento (fr. 583'100.-). Dal canto suo, il comune ha rinnovato
la propria offerta risarcitoria, annotando che i quesiti sollevati dalla
proprietaria del mapp. 2122 in relazione al tema del deprezzamento erano improponibili
e andavano semmai addotti in ambito pianificatorio.
Al dibattimento del 23 novembre 2007 le
parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.
D. Esaurite le
formalità processuali, con sentenza 21 febbraio 2008 il Tribunale di espropriazione
si è pronunciato sulle indennità dovute all'espropriata, riconoscendole fr. 220.-/mq
per l'esproprio del terreno e fr. 6.-/mq per l'occupazione temporanea della proprietà.
A titolo di ripetibili le ha inoltre accordato la somma di fr. 1'500.-.
Accertato che le indennità espropriative
erano di spettanza di RI 1 in virtù di una specifica clausola in tal senso
inserita nel contratto di costituzione del diritto di compera del mapp. 2517, il
primo giudice ha esposto l'esito delle ricerche esperite a RF per individuare
il valore delle contrattazioni di terreni ITI-A1 e ITI-A3 realizzate a __________
nei dodici anni precedenti la data determinante, giungendo alla conclusione che
nel 2008 il valore medio dei fondi posti nel comprensorio del __________ si aggirava
sui 220.-/mq per la fascia ITI-A1 e sui 170.- fr./mq per la fascia ITI-A3.
Soppesate le peculiarità del mappale espropriato, ha infine assegnato alla sua proprietaria
un indennizzo di fr. 220.-/mq per lo scorporo prelevato ai fini della
sistemazione stradale.
In tema di occupazione temporanea il
Tribunale di espropriazione ha invece confermato l'indennità offerta dal
comune, pur sottolineando che la stessa superava di gran lunga le cifre normalmente
stabilite dalla giurisprudenza a rifusione di questa specifica posta di danno.
Quanto alla svalutazione della proprietà nel
suo insieme, il giudice di prime cure ha considerato che la suddivisione del
complesso fondiario in due superfici edificabili a sé stanti non avrebbe compromesso
le possibilità di sfruttare razionalmente la porzione inclusa nella fascia ITI-A3.
Ha quindi negato il risarcimento sollecitato dall'espropriata, partendo dal
presupposto che essa avrebbe potuto in ogni modo realizzare la SUL stabilita dalle
NAPR del PRP-PF, all'occorrenza previo ottenimento di una deroga a talune
prescrizioni edilizie sancite dalle norme stesse.
E. Mediante
ricorso 7 aprile 2008 RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità dovutale venga
definita in fr. 301.-/mq per il suolo sottrattole e in fr. 446'600.- per il
deprezzamento della frazione residua.
Riassunti i fatti e ricordato che per
diverse ragioni i terreni posti in zona ITI-A1 hanno una quotazione superiore a
quelli inseriti in zona ITI-A3, la ricorrente ha contestato le conclusioni alle
quali è pervenuta la prima istanza di giudizio in ordine al valore venale dello
scorporo espropriato, rimproverandole in sostanza di aver fondato la propria
valutazione sul livello dei prezzi pagati per fondi che si trovano a cavallo
delle due zone. Secondo l'insorgente, la cifra di 220.-/mq riscontrata per
questo genere di fondi "misti" permette di dedurre mediante
un'adeguata estrapolazione che il valore venale della porzione ITI-A1 del
vecchio mapp. 2122 ammonta a fr. 301.-/mq. A tanto dovrebbe essere quindi fissata
l'indennità per la cessione dei 553 mq destinati alla prospettata sistemazione
stradale.
Per quanto attiene invece alla presunta
svalutazione della porzione restante, RI 1 ha riproposto le tesi addotte
davanti al Tribunale di espropriazione, sostenendo che l'esproprio e l'ampiezza
della superficie residua collocata in zona ITI-A3 non le permettono di
edificare la SUL di 3'700 mq prevista dalle NAPR. Tenuto conto delle altezze
massime e delle distanze da confine imposte dal PRP-PF, la SUL effettivamente
sfruttabile a scopo industriale è di 2'160 mq; posto che la concessione di
deroghe non è affatto garantita, il danno patito va risarcito in ragione di fr.
290.- per ogni mq di SUL perso.
La ricorrente ha censurato per finire
l'ammontare delle ripetibili accordatele. A suo parere, in applicazione del
nuovo Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL
3.1.1.7.1) il primo giudice avrebbe dovuto concederle almeno fr. 20'000.-,
considerato l'elevato valore litigioso della pratica (fr. 643'930.-) e il suo modesto
grado di soccombenza finale (20%).
F. a. Il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi
nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuto il CO 1,
il quale ha avversato le richieste della ricorrente con argomentazioni che
verranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono.
b. In sede di replica e di duplica le parti
hanno ribadito il loro punto di vista, puntualizzandolo ulteriormente.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 13 e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), applicabile grazie al rinvio di cui all'art.
70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base delle tavole processuali senza procedere all'assunzione
delle prove notificate dalla ricorrente, insuscettibili di apportare al
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per la decisione che è
chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 LPamm). In particolare, non occorre
commissionare una perizia per avere conferma della bontà delle cifre esposte
nel capitolo del gravame dedicato alla presunta svalutazione della porzione residua.
Come si avrà modo di spiegare in appresso (consid. 3), i calcoli sono pertinenti,
ma errate sono le deduzioni che ne trae l'insorgente al fine di ottenere un
risarcimento ex art. 11 lett. b Lespr.
2. Valore
venale dello scorporo espropriato e relativa indennità
La ricorrente contesta innanzi tutto il
risarcimento di fr. 220.-/mq accordatole per l'avulsione dei 553 mq destinati
alla sistemazione stradale prevista dal PRP-PF. Pretende fr. 301.-/mq, somma
corrispondente in pratica al prezzo incassato per la vendita del mapp. 2517,
ovvero della parte superiore della vecchia part. 2122 inclusa in zona ITI-A1.
2.1. Giusta
l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione
di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve
subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto
dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la
stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse
avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né
consegua vantaggi pecuniari (Heinz Hess/Heinrich
Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, Bern 1986, n. 3 segg. ad art.
16 LFespr).
L'importo
dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato
(art. 11 lett. a Lespr) e al corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti
dall'espropriato, in quanto siano prevedibili, nel corso ordinario delle cose,
come conseguenza dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr). In caso di
espropriazione parziale, l'indennità comprende inoltre l'importo di cui il
valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito (art. 11 lett. b
Lespr).
In
assenza di anticipata immissione in possesso il dies aestimandi si situa al momento
dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione
(art. 19 seconda frase Lespr). In casu il dies aestimandi va situato in corrispondenza
del 21 febbraio 2008, giorno in cui la prima istanza ha prolato la sentenza qui
dedotta in giudizio.
2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano
nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in
base al metodo statistico-comparativo (cfr.
Hess/Weibel, op. cit., n. 80 segg. ad art. 19 LFespr; Pierre Moor, Droit administratif, Berne
1992, vol. III, pag. 417; DTF 122 I 168 consid. 3a, 122 II 337 consid. 5a).
Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando
Fatti
i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in
libere contrattazioni. Nel limite del possibile vengono prese in considerazione
le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies
aestimandi, tenendo presente che il prezzo di gran lunga inferiore o superiore
alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante,
e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire
elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (Hess/Weibel, op. cit., n. 87 ad art. 19 LFespr; Peter Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, Zürich 1966, pag. 36).
Di eventuali differenze (per forma,
situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto
attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza, il valore corrisponde
al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe
disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e
adeguati alle peculiarità dei singoli terreni (STA 50.2006.5 del 24 aprile
2008).
2.3. Il terreno necessario per la
realizzazione della strada "dorsale" e l'allargamento di via __________
viene prelevato da un settore del vecchio mapp. 2122 che in assenza del vincolo
sarebbe stato collocato in zona ITI-A1 (vedi doc. 2 e 3 prodotti in questa sede
dal comune).
Esaminate le diverse transazioni evocate in
sentenza dal primo giudice, questo Tribunale constata che tra il 2000 e il 2006
il prezzo medio soluto a __________per l'acquisto di fondi inedificati posti in
zona ITI-A1 è stato dell'ordine di 215.- fr./mq, valore ottenuto dopo aver
depennato dalla lista dei dati reperiti a RF dall'istanza inferiore le seguenti
operazioni:
·
tutte quelle anteriori al 2000 siccome troppo
lontane dal dies aestimandi;
·
la compravendita del mapp. 2090, trattandosi di
fondo inserito completamente in zona ITI-A3, considerata a giusto titolo di
minor pregio;
·
le contrattazioni aventi contemporaneamente per
oggetto due terreni appartenenti a zone diverse (mapp. 2075 e 2511) o una sola
proprietà posta a cavallo tra la zona ITI-A1 e la zona ITI-A3 (mapp. 2086), non
essendo oggettivamente possibile determinare il prezzo pagato per la sola parte
collocata in zona ITI-A1;
·
la cessione del mapp. 2510, un fondo di appena 464
mq intavolato come strada;
·
il passaggio di proprietà del mapp. 2517,
avvenuto ad un prezzo esorbitante, di gran lunga superiore alla media generale
(+40%).
Si giunge come già detto ad una quotazione corrente
di circa 215.- fr./mq, che risulta perfettamente in linea con le cifre pagate
in genere per l'acquisto di terreni di tipo "industriale-terziario-innovativo"
di __________ (escluse le punte di 308.17 fr./mq e di 137.19 fr./mq, entrambe
da ignorare, riferite ai mapp. 2517 e 2090).
2.4. La somma indicativa di cui sopra va ora
corretta ed adeguata in funzione delle specificità giuridiche e fattuali del
mappale espropriato, in modo da giungere al suo effettivo valore venale.
La part. 2122, segnatamente la parte
inserita in zona ITI-A1, non presenta caratteristiche particolari degne di
rilievo o comunque differenti dagli altri terreni siti nello stesso comparto.
Virtù e difetti della proprietà tendono con ogni evidenza a compensarsi fino a
consentire un riferimento attendibile alla cifra media esposta al considerando precedente,
di modo che allo scorporo avulso può essere attribuito il valore venale di fr. 220.-/mq
stimato dal primo giudice.
In quanto volta a propugnare il
riconoscimento di un'indennità di espropriazione formale di maggior ampiezza
l'impugnativa va senz'altro respinta.
3. Svalutazione
della porzione residua
In questa sede la ricorrente rivendica un
indennizzo di 446'600.- fr. per la svalutazione della porzione residua del
fondo nella sua odierna conformazione, risultante dalla lottizzazione della proprietà
e dalla vendita della sua parte settentrionale (mapp. 2517). A suo avviso,
l'espropriazione le impedisce di realizzare la SUL che il PRP-PF ha assegnato
al settore del mapp. 2122 collocato in zona ITI-A3.
3.1. L'indennità espropriativa deve
comprendere tutti i pregiudizi cagionati al proprietario in seguito
all'estinzione o alla limitazione dei suoi diritti, segnatamente - nel caso di
espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi -
l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito (art.
11 lett. b Lespr). In particolare, si ritiene dovuto un indennizzo per la
svalutazione della porzione rimanente quando il rimpicciolimento o il
cambiamento di forma della proprietà ne compromettono l'utilizzazione (RDAT
II-1994 n. 63). Tra il deprezzamento e l'evento espropriativo deve comunque sussistere
un nesso di causalità adeguata (Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, n. 1137 segg.).
3.2. Dal complesso della documentazione
acquisita agli atti emerge chiaramente che nel 1995 il mapp. 2122 di __________,
ampio all'epoca 8'592 mq, è stato assegnato a zone di utilizzazione diverse:
Considerandi
·
la porzione settentrionale di ca. 2'700 mq è
stato inserita in zona ITI-A1, con la possibilità di edificarvi una SUL di
2'900 mq;
·
il margine E e S del predetto settore è stato gravato
nella misura di ca. 553 mq da un vincolo per la realizzazione di opere stradali;
·
la parte mediana, di 2'610 mq, è stata inclusa
nella zona ITI-A3 e posta al beneficio di una SUL di 3'700 mq;
·
il corpo meridionale di 2'730 mq è stato
collocato in zona agricola.
L'esproprio che ci occupa va a colpire
esclusivamente la superficie che nelle rappresentazioni grafiche del PRP-PF è
stata riservata agli impianti stradali in vista dell'acquisizione del terreno necessario
alla costruzione della "dorsale" ed alla sistemazione di via __________.
L'operazione non tocca minimamente la porzione del fondo inclusa in zona
ITI-A3, che è e resterà edificabile nei termini ed alle condizioni partitamente
illustrate all'art. 11 delle NAPR del PRP-PF anche nella remota ipotesi in cui
il comune dovesse rinunciare all'espropriazione.
Ha ragione RI 1 quando afferma che l'arretramento,
le distanze e gli ingombri previsti dal PRP non le permettono di realizzare la
SUL di 3'700 mq concessale dallo strumento pianificatorio, salvo costruire uno
stabile ad uso amministrativo o ottenere delle deroghe. I suoi calcoli sono
esatti. La ricorrente sbaglia tuttavia laddove imputa queste limitazioni all'esproprio
operato dal CO 1, che a ben guardare non intacca affatto la superficie edificabile
del fondo collocata in zona ITI-A3. Se non fosse integralmente prelevato da un'area
appositamente vincolata all'uopo, il suolo occorrente all'esecuzione delle note
opere stradali non verrebbe in ogni modo distolto dal settore del vecchio mapp.
2122.
collocato in zona ITI-A3, ma dalla frazione adagiata in zona ITI-A1 (cfr.
doc. 2 e 3) che attualmente si trova integrata nei mapp. 2517 e 2518 per
volontà dell'insorgente. Non per nulla lo scorporo espropriato sarà indennizzato
alla stregua di terreno appartenente alla zona ITI-A1.
In realtà, la ricorrente misconosce che la
situazione odierna è riconducibile ad un mero errore di pianificazione, posto
in essere al momento in cui si è assegnata una SUL di 3'700 mq ad una
superficie edificabile di soli 2'600 mq (= i.s. di 1.42!), caricando in pratica
su quest'area anche gli indici contenuti nell'ampia fetta della particella poi
finita in zona agricola. Questa svista non è imputabile unicamente alle autorità
che hanno adottato e approvato il PRP-PF, ma anche alla famiglia __________,
che dapprima ha sottoscritto l'allettante progetto di riordino fondiario sottopostole
dal comune e poi ha omesso di evidenziare in via ricorsuale l'inattuabilità del
piano pubblicato relativamente al settore del mapp. 2122 incluso in zona
ITI-A3.
Sta di fatto che tra l'intervento
espropriativo e le consistenti pretese notificate dall'insorgente per titolo di
deprezzamento della porzione residua non è ravvisabile alcun nesso di causalità
diretta ed adeguata suscettibile di giustificare l'erogazione dell'indennità
richiesta giusta l'art. 11 lett. b Lespr.
4.
Ripetibili
di prima istanza
L'espropriata pretende che le ripetibili di
prima istanza vengano fissate in fr. 20'000.-, applicando le regole sancite
dall'apposito Regolamento cantonale del 19 dicembre 2007.
4.1
Il Regolamento cantonale sulla tariffa
per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e in tema di ripetibili si
applica soltanto ai procedimenti aperti dopo tale data. Nella cause pregresse
come quella di cui trattasi le ripetibili sono fissate secondo il diritto
previgente (cfr. 16 cpv. 2 Regolamento).
Ai fini del presente giudizio fa quindi
stato la giurisprudenza invalsa e l'art. 73 Lespr, ai sensi del quale le spese
di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è
tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione
delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora
le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate.
Le ripetibili sono destinate al risarcimento
del pregiudizio costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che
l'espropriato si è trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata
difesa dei propri interessi (Hess-Weibel,
op. cit., n. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non copre necessariamente
l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto
e alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è
dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; Hess-Weibel, op. cit., n. 4 ad art. 115
LFespr). In effetti, il valore litigioso non può essere
determinante, perché altrimenti l'espropriato verrebbe posto in grado -
attraverso la formulazione della sua notifica - di influire praticamente senza
rischio sull'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I-1992
n. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice delle espropriazioni deve pertanto
riferirsi principalmente all'assistenza che l'avvocato ha effettivamente
prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e
dalla diligenza impiegati, nonché dall'estensione e dalla complessità della
causa (Hess-Weibel, op. cit., n.
3.
ad art. 115 LFespr; RDAT II-1994 n. 66).
4.2
Ferme queste premesse, l'indennità di
patrocinio di prima istanza va verificata in funzione dell'assistenza prestata
dal patrocinatore e della peculiarità della causa. Orbene, il rappresentante
della proprietaria del mapp. 2122 ha operato con indubbia competenza e diligenza
nell'ambito di una pratica di espropriazione formale che a prescindere dai calcoli
inutilmente elaborati per suffragare l'infondata tesi del deprezzamento non presentava alcuna difficoltà
fattuale o giuridica. Se ne deve concludere che l'indennità di patrocinio di
fr. 1'500.- riconosciuta dal Tribunale di espropriazione non presta il fianco a
critiche di sorta. Ben ponderate le circostanze, la somma allocata si avvera
tutto sommato ossequiosa dei criteri che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito
espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art.
73.
Lespr.
Quand'anche fosse tornato applicabile il
Regolamento invocato dall'insorgente, quest'ultima non avrebbe comunque
ottenuto i 20'000.- fr. rivendicati a titolo di ripetibili. Essa è risultata
infatti ampiamente soccombente in conseguenza delle eccessive pretese notificate.
5.
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma del
giudizio impugnato.
La tassa di giustizia segue la totale
soccombenza dell'insorgente. In effetti, la regola prevista dall'art. 73 Lespr
fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili,
giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 LPamm
(STF 1P.323/1996 del 9 giugno 1997).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70, 73 Lespr; 3, 18, 28,
31,43 e 60 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giudizio di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
patr. dall'
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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