50.2009.2
Acquisizione di un fondo oggetto di una causa di espropriazione materiale. L'acquirente non può subentrare nel processo pendente senza l'accordo dei pregressi proprietari, che hanno avviato la causa e
7 luglio 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2009.2
Data decisione, Autorità:
07.07.2009, TRAM
Titolo:
Acquisizione di un fondo oggetto di una causa di espropriazione materiale. L'acquirente non può subentrare nel processo pendente senza l'accordo dei pregressi proprietari, che hanno avviato la causa e la stanno tuttora sostenendo
ESPROPRIAZIONE MATERIALE
SUCCESSIONE NEL PROCESSO
art. 103 CPC-TI
art. 110 CPC-TI
art. 24 LPAMM
Incarto n.
50.2009.2
Lugano
7 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 febbraio 2009 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 21 gennaio 2009 (n. 10.2004.52) del Presidente
supplente del Tribunale di espropriazione, che ha accertato la legittimazione
attiva di __________ nell'ambito della causa promossa nei confronti del
comune di __________ e dello Stato del Canton Ticino per titolo di
espropriazione materiale del mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
- 25 febbraio 2009 del
comune di __________;
- 3 marzo 2009 del
Tribunale di espropriazione;
- 20 marzo 2009 della
Confederazione Svizzera;
- 23 marzo 2009 dello
Stato del Canton Ticino;
- 27 marzo 2009 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
gennaio del 1989 __________ hanno comperato per la somma di fr. 2'200'000.- il mapp__________
RFD di __________, un fondo in gran parte prativo di complessivi 8'251 mq posto
nella zona residenziale estensiva R2 di __________;
che l'8
luglio 1999 i comproprietari hanno convenuto in giudizio il comune di __________
e lo Stato del Canton Ticino innanzi al Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina, onde ottenere l'espropriazione formale del loro
fondo, rispettivamente una indennità d'esproprio materiale di fr. 4'668'676.20,
conseguentemente ai vincoli di inedificabilità istituti dal piano regolatore
cantonale di protezione della __________, fondato sul decreto legislativo sulla
protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) ed
adottato dal Consiglio di Stato il 30 aprile 1997;
che in sede di riposta lo Stato e il comune
di __________ si sono opposti alle domande, contestando in particolare
l'avverarsi di un caso di espropriazione materiale; entrambi gli enti hanno peraltro
chiamato in causa la Confederazione, che nel contesto del programma di
realizzazione del __________ si era impegnata ad assumere il 63% di eventuali
oneri di espropriazione materiale;
che nel successivo, ulteriore scambio di
allegati e all'udienza di conciliazione del 3 giugno 2003 - presente pure la
Confederazione nel frattempo intervenuta in lite - le parti si sono integralmente
riconfermate nelle rispettive posizioni avverse;
che un anno dopo, il 16 giugno 2004, il
Tribunale di espropriazione ha esperito un sopralluogo;
che conclusa l'istruttoria, il 27 settembre
2005 è stato indetto il dibattimento finale, in occasione del quale le parti -
ad eccezione del comune di __________ - hanno esibito una memoria conclusiva
ribadendo essenzialmente le proprie tesi di fondo;
che sollecitato ad emanare il proprio
giudizio, il 2 luglio 2007 il Tribunale di espropriazione ha scoperto che nel
corso del 2005 il mapp. __________ di __________ era diventato di proprietà esclusiva
di __________, il quale si era dapprima aggiudicato per 42'000.- fr. i ¾ del
fondo ad un'asta dell'UE di __________ ed in seguito aveva comprato al prezzo
di fr. 6'000.- la quota di comproprietà di ¼ restante, che due fratelli avevano
acquisito nel 2003 ad un pubblico incanto dei beni di __________, nel frattempo
fallito;
che preso atto della situazione venutasi a
creare, il 18 settembre 2007 il Tribunale di espropriazione ha scritto a __________,
informandolo che quale nuovo
proprietario del mapp. __________ era subentrato di diritto nel procedimento espropriativo
e gli era data facoltà di determinarsi in merito entro 15 giorni; copia di
questa missiva è stata trasmessa per sola conoscenza alle parti che sino a quel
momento avevano partecipato alla procedura;
che dopo aver richiesto invano delle delucidazioni,
__________ (cessionaria delle pretese espropriative del fallito __________), __________
hanno impugnato la predetta comunicazione innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento siccome tesa a privarli
indebitamente della loro capacità e legittimazione processuale; nel contempo,
gli insorgenti hanno ricusato la Presidente e la segretaria giurista del
Tribunale di espropriazione per aver condotto un'istruttoria segreta, compiuto
atti processuali irriti e violato il segreto d'ufficio a loro danno;
che il 28 novembre 2007 il Tribunale
cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto
rivolto contro un atto, la comunicazione del 18 settembre 2007, privo delle
connotazioni di una decisione impugnabile; ha invece accolto la domanda di
ricusa della Presidente del Tribunale di espropriazione, che con la lettera
indirizzata a RI 1 aveva dato modo agli insorgenti di dubitare della sua imparzialità
ed indipendenza di giudizio;
che con decisione 28 luglio 2008 il
Presidente supplente del Tribunale di espropriazione ha a sua volta accolta
l'istanza di ricusa della segretaria giurista del tribunale stesso;
che sanate le violazioni nelle quali era
incorsa la Presidente titolare del Tribunale di espropriazione, il 21 gennaio
Considerandi
2009.
il supplente si è pronunciato sulla situazione processuale venutasi a
creare conseguentemente all'acquisizione totale del mapp. __________ ad opera di
RI 1, accertando che quest'ultimo non era parte nella causa pendente e che la
legittimazione attiva spettava sempre a __________ - cessionaria della pretesa espropriativa
abbandonata dalla massa dei creditori di __________ (art. 260 legge federale sull'esecuzione
e sul fallimento dell'11 aprile 1889; LEF; RS 281.1) - a __________, a __________
ed a __________;
che il primo giudice ha ritenuto in sostanza
che per il duplice rinvio dato dagli art. 70 della legge di espropriazione
dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1) e 24 della legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), alla fattispecie
tornasse applicabile l'art. 110 del codice di procedura civile del 17 febbraio
1971.
(CPC; RL 3.3.2.1), norma che in caso di alienazione dell'oggetto litigioso
impone la continuazione del processo tra coloro che si trovano in causa, fatta
salva l'ipotesi di un subingresso nella lite dell'acquirente, subordinato però al
consenso di tutte le parti;
che data per scontata la legittimazione di __________
quale cessionaria della pretesa espropriativa ex art. 260 LEF, il Presidente
supplente del Tribunale di espropriazione ha reputato in pratica che senza il
consenso di __________, o una clausola in tale senso contenuta nel verbale
d'incanto delle loro quote di comproprietà sul mapp. __________, RI 1 non
poteva subentrare quale attore nella causa che essi avevano avviato nel 1999,
tanto più che il nuovo proprietario del fondo l'aveva acquisito ad un prezzo
manifestamente condizionato dalla presenza dell'aggravio espropriativo;
che mediante ricorso 23 febbraio 2009 RI 1
ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone la riforma nel senso di accertare la legittimazione attiva sua e d__________
nella causa relativa all'espro-priazione materiale del mapp. __________ di __________;
che a mente del ricorrente, i principi
sanciti dall'art. 110 CPC - norma di mera natura procedurale - non sono
applicabili alla fattispecie; il merito del contendere, riferito all'odierna titolarità
del credito di espropriazione materiale fatto valere dai pregressi proprietari del
mappale __________, va risolto ponendo mente al fatto che l'insorgente ha
acquisito interamente il terreno, in via di aggiudicazione prima (¾) e di
compravendita poi (¼), e con esso la pretesa espropriativa incorporata nel
fondo;
che il Tribunale di espropriazione ha
proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza
impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione
sono pervenuti __________, i quali hanno avversato partitamente le tesi del
ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorre - in appresso;
che la Confederazione, lo Stato del Canton
Ticino e il comune di __________ non hanno presentato osservazioni, rimettendosi
in pratica al giudizio del Tribunale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 50 cpv. 1
Lespr;
che certa
è la legittimazione attiva del ricorrente, il quale è stato di fatto chiamato
in causa dalla Presidente titolare del Tribunale di espropriazione (art. 25
LPamm) e risulta in ogni modo portatore di un interesse personale, diretto ed
attuale a dolersi del pregiudizio che la decisione impugnata gli arreca e che
il gravame tende a rimuovere (art. 43 LPamm);
che il ricorso,
tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che in passato questo Tribunale ha già avuto
modo di stabilire che in caso di trasferimento di proprietà successivo
all'entrata in vigore di una restrizione costitutiva di espropriazione
materiale la facoltà di richiedere un'indennità spetta di principio all'ultimo
proprietario del fondo colpito; in effetti, se un simile diritto non è ancora
stato esercitato, si deve ritenere che la pretesa passi al nuovo proprietario
anche in assenza di un'esplicita cessione (RDAT I-2001 n. 31; STA 50.2001.15
del 26 ottobre 2001);
che, per contro, mediante accordo con
l'acquirente del fondo, il venditore può riservarsi il diritto di mantenere e
far valere la pretesa di indennizzo per espropriazione materiale nei confronti
dell'ente pubblico; in tale evenienza, il credito di esproprio materiale non
resta incorporato nell'immobile toccato dall'evento e non segue i cambiamenti
di proprietà che lo interessano;
che a causa iniziata, ovvero in costanza di
litispendenza, la cessione senza riserve del bene per il quale si è chiesta
un'indennità di espropriazione materiale si configura alla stregua di un'alienazione
dell'oggetto litigioso, intesa come trasferimento del diritto fatto valere, che
a determinate condizioni può dar adito ad una successione particolare
nell'ambito del procedimento amministrativo pendente;
che la LPamm non prevede norme specifiche
volte a regolamentare la successione nel procedimento amministrativo, limitandosi
a dichiarare applicabili per analogia le disposizioni del CPC (cfr. art. 24 LPamm);
che quest'ultime, segnatamente gli art. 102
e 103 CPC, operano una distinzione tra la successione a titolo universale e la
successione a titolo particolare: nel primo caso (art. 102 CPC), il successore
subentra nella procedura senza dover ottenere il consenso delle altre parti,
nel secondo (art. 103 CPC) - riferito in particolare all'alienazione
dell'oggetto litigioso - l'acquirente deve invece trovare l'accordo delle parti
in causa, atteso che di principio il processo continua tra i contendenti
originari e la sentenza cresce in giudicato anche nei confronti del titolare
del diritto alienato (cfr. art. 110 CPC, cui rinvia l'art. 103 CPC);
che nel caso di specie, il fallimento di __________,
proprietario del mapp. __________ in ragione di ¼, ha fatto sì che la massa dei
creditori sia subentrata al suo posto nel processo pendente (trattasi di una
forma di sostituzione a titolo universale; cfr. Fabrizio Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo
1989, pag. 45); la successiva cessione della pretesa espropriativa a__________,
operata giusta l'art. 260 LEF, ha conferito all'istituto bancario sia la
legittimazione ad agire nella causa in essere davanti al Tribunale di
espropriazione, sia la titolarità - nella misura di ¼ - del diritto sostanziale
rivendicato in quel procedimento;
che le quote di comproprietà di __________ (¾)
sono state invece aggiudicate a RI 1 in esito ad una procedura esecutiva in via
di realizzazione di pegno immobiliare, nell'ambito della quale i titolari del
fondo posto all'incanto non hanno potuto né riservarsi, né cedere formalmente il
credito di espropriazione materiale oggetto della causa avviata nel 1999;
che in simili evenienze è dubbio che dal
profilo processuale si sia avverata un'alienazione dell'oggetto litigioso, cioè
un trasferimento della pretesa di esproprio materiale avanzata in causa dai pregressi
proprietari del mapp. __________; l'assenza di qualsiasi indicazione in merito
negli atti concernenti la procedura esecutiva (vedi inc. __________ dell'UE di __________)
ed il prezzo pagato dall'aggiudicatario (fr. 6.80/mq, di poco superiore alla stima
peritale del fondo, giudicato inedificabile), lasciano infatti supporre che malgrado
il passaggio di proprietà della part. __________ il credito legato alla sua presunta
espropriazione materiale sia rimasto - in misura di ¾ - nelle mani di __________;
che quand'anche così non fosse, nulla
muterebbe nella posizione delle parti in causa, poiché l'art. 110 cpv. 2 CPC
non consente a RI 1 di subentrare nel processo al posto di coloro che l'hanno
promosso, stante l'opposizione chiaramente manifestata da quest'ultimi;
che il fatto che in materia di sostituzione nel
contenzioso amministrativo le norme del CPC siano applicabili solo in via di analogia
non consente ai giudici delle espropriazioni di ignorarle e di approdare alla
soluzione auspicata dal ricorrente, che dopo aver compreso grazie allo scritto
18.
settembre 2007 della Presidente del Tribunale di espropriazione di poter forse
sfruttare favorevolmente circostanze di cui era all'oscuro, vorrebbe ora farsi
riconoscere in via giurisprudenziale la qualità per agire nel processo pendente,
unitamente alla titolarità del diritto che i vecchi proprietari della part. __________
hanno fatto valere in quel contesto;
che come previsto in ambito civile,
all'insorgente resta evidentemente riservata la facoltà di promuovere
all'occorrenza una causa di regresso nei confronti degli attori qui resistenti;
che ferme
queste premesse, il gravame va senz'altro respinto, con la conseguente conferma
del giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 103, 110 CPC; 39, 50,
70 Lespr; 3, 18, 24, 25, 28, 31, 43 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo
di versare ai resistenti __________ complessivi fr. 8'000.- a titolo di
ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
patr. dall'
tutti patr. dall' Lugano;
patr. dall' ;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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