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Decisione

50.2009.2

Acquisizione di un fondo oggetto di una causa di espropriazione materiale. L'acquirente non può subentrare nel processo pendente senza l'accordo dei pregressi proprietari, che hanno avviato la causa e

7 luglio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

50.2009.2

Data decisione, Autorità:

07.07.2009, TRAM

Titolo:

Acquisizione di un fondo oggetto di una causa di espropriazione materiale. L'acquirente non può subentrare nel processo pendente senza l'accordo dei pregressi proprietari, che hanno avviato la causa e la stanno tuttora sostenendo

ESPROPRIAZIONE MATERIALE

SUCCESSIONE NEL PROCESSO

art. 103 CPC-TI

art. 110 CPC-TI

art. 24 LPAMM

Incarto n.

50.2009.2

Lugano

7 luglio 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Raffaello Balerna

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 23 febbraio 2009 di

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 21 gennaio 2009 (n. 10.2004.52) del Presidente

supplente del Tribunale di espropriazione, che ha accertato la legittimazione

attiva di __________ nell'ambito della causa promossa nei confronti del

comune di __________ e dello Stato del Canton Ticino per titolo di

espropriazione materiale del mapp. __________ di __________;

viste le risposte:

- 25 febbraio 2009 del

comune di __________;

- 3 marzo 2009 del

Tribunale di espropriazione;

- 20 marzo 2009 della

Confederazione Svizzera;

- 23 marzo 2009 dello

Stato del Canton Ticino;

- 27 marzo 2009 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che nel

gennaio del 1989 __________ hanno comperato per la somma di fr. 2'200'000.- il mapp__________

RFD di __________, un fondo in gran parte prativo di complessivi 8'251 mq posto

nella zona residenziale estensiva R2 di __________;

che l'8

luglio 1999 i comproprietari hanno convenuto in giudizio il comune di __________

e lo Stato del Canton Ticino innanzi al Tribunale di espropriazione della

giurisdizione sottocenerina, onde ottenere l'espropriazione formale del loro

fondo, rispettivamente una indennità d'esproprio materiale di fr. 4'668'676.20,

conseguentemente ai vincoli di inedificabilità istituti dal piano regolatore

cantonale di protezione della __________, fondato sul decreto legislativo sulla

protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) ed

adottato dal Consiglio di Stato il 30 aprile 1997;

che in sede di riposta lo Stato e il comune

di __________ si sono opposti alle domande, contestando in particolare

l'avverarsi di un caso di espropriazione materiale; entrambi gli enti hanno peraltro

chiamato in causa la Confederazione, che nel contesto del programma di

realizzazione del __________ si era impegnata ad assumere il 63% di eventuali

oneri di espropriazione materiale;

che nel successivo, ulteriore scambio di

allegati e all'udienza di conciliazione del 3 giugno 2003 - presente pure la

Confederazione nel frattempo intervenuta in lite - le parti si sono integralmente

riconfermate nelle rispettive posizioni avverse;

che un anno dopo, il 16 giugno 2004, il

Tribunale di espropriazione ha esperito un sopralluogo;

che conclusa l'istruttoria, il 27 settembre

2005 è stato indetto il dibattimento finale, in occasione del quale le parti -

ad eccezione del comune di __________ - hanno esibito una memoria conclusiva

ribadendo essenzialmente le proprie tesi di fondo;

che sollecitato ad emanare il proprio

giudizio, il 2 luglio 2007 il Tribunale di espropriazione ha scoperto che nel

corso del 2005 il mapp. __________ di __________ era diventato di proprietà esclusiva

di __________, il quale si era dapprima aggiudicato per 42'000.- fr. i ¾ del

fondo ad un'asta dell'UE di __________ ed in seguito aveva comprato al prezzo

di fr. 6'000.- la quota di comproprietà di ¼ restante, che due fratelli avevano

acquisito nel 2003 ad un pubblico incanto dei beni di __________, nel frattempo

fallito;

che preso atto della situazione venutasi a

creare, il 18 settembre 2007 il Tribunale di espropriazione ha scritto a __________,

informandolo che quale nuovo

proprietario del mapp. __________ era subentrato di diritto nel procedimento espropriativo

e gli era data facoltà di determinarsi in merito entro 15 giorni; copia di

questa missiva è stata trasmessa per sola conoscenza alle parti che sino a quel

momento avevano partecipato alla procedura;

che dopo aver richiesto invano delle delucidazioni,

__________ (cessionaria delle pretese espropriative del fallito __________), __________

hanno impugnato la predetta comunicazione innanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento siccome tesa a privarli

indebitamente della loro capacità e legittimazione processuale; nel contempo,

gli insorgenti hanno ricusato la Presidente e la segretaria giurista del

Tribunale di espropriazione per aver condotto un'istruttoria segreta, compiuto

atti processuali irriti e violato il segreto d'ufficio a loro danno;

che il 28 novembre 2007 il Tribunale

cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto

rivolto contro un atto, la comunicazione del 18 settembre 2007, privo delle

connotazioni di una decisione impugnabile; ha invece accolto la domanda di

ricusa della Presidente del Tribunale di espropriazione, che con la lettera

indirizzata a RI 1 aveva dato modo agli insorgenti di dubitare della sua imparzialità

ed indipendenza di giudizio;

che con decisione 28 luglio 2008 il

Presidente supplente del Tribunale di espropriazione ha a sua volta accolta

l'istanza di ricusa della segretaria giurista del tribunale stesso;

che sanate le violazioni nelle quali era

incorsa la Presidente titolare del Tribunale di espropriazione, il 21 gennaio

Considerandi

2009.

il supplente si è pronunciato sulla situazione processuale venutasi a

creare conseguentemente all'acquisizione totale del mapp. __________ ad opera di

RI 1, accertando che quest'ultimo non era parte nella causa pendente e che la

legittimazione attiva spettava sempre a __________ - cessionaria della pretesa espropriativa

abbandonata dalla massa dei creditori di __________ (art. 260 legge federale sull'esecuzione

e sul fallimento dell'11 aprile 1889; LEF; RS 281.1) - a __________, a __________

ed a __________;

che il primo giudice ha ritenuto in sostanza

che per il duplice rinvio dato dagli art. 70 della legge di espropriazione

dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1) e 24 della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), alla fattispecie

tornasse applicabile l'art. 110 del codice di procedura civile del 17 febbraio

1971.

(CPC; RL 3.3.2.1), norma che in caso di alienazione dell'oggetto litigioso

impone la continuazione del processo tra coloro che si trovano in causa, fatta

salva l'ipotesi di un subingresso nella lite dell'acquirente, subordinato però al

consenso di tutte le parti;

che data per scontata la legittimazione di __________

quale cessionaria della pretesa espropriativa ex art. 260 LEF, il Presidente

supplente del Tribunale di espropriazione ha reputato in pratica che senza il

consenso di __________, o una clausola in tale senso contenuta nel verbale

d'incanto delle loro quote di comproprietà sul mapp. __________, RI 1 non

poteva subentrare quale attore nella causa che essi avevano avviato nel 1999,

tanto più che il nuovo proprietario del fondo l'aveva acquisito ad un prezzo

manifestamente condizionato dalla presenza dell'aggravio espropriativo;

che mediante ricorso 23 febbraio 2009 RI 1

ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone la riforma nel senso di accertare la legittimazione attiva sua e d__________

nella causa relativa all'espro-priazione materiale del mapp. __________ di __________;

che a mente del ricorrente, i principi

sanciti dall'art. 110 CPC - norma di mera natura procedurale - non sono

applicabili alla fattispecie; il merito del contendere, riferito all'odierna titolarità

del credito di espropriazione materiale fatto valere dai pregressi proprietari del

mappale __________, va risolto ponendo mente al fatto che l'insorgente ha

acquisito interamente il terreno, in via di aggiudicazione prima (¾) e di

compravendita poi (¼), e con esso la pretesa espropriativa incorporata nel

fondo;

che il Tribunale di espropriazione ha

proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza

impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione

sono pervenuti __________, i quali hanno avversato partitamente le tesi del

ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorre - in appresso;

che la Confederazione, lo Stato del Canton

Ticino e il comune di __________ non hanno presentato osservazioni, rimettendosi

in pratica al giudizio del Tribunale;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 50 cpv. 1

Lespr;

che certa

è la legittimazione attiva del ricorrente, il quale è stato di fatto chiamato

in causa dalla Presidente titolare del Tribunale di espropriazione (art. 25

LPamm) e risulta in ogni modo portatore di un interesse personale, diretto ed

attuale a dolersi del pregiudizio che la decisione impugnata gli arreca e che

il gravame tende a rimuovere (art. 43 LPamm);

che il ricorso,

tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

deciso sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che in passato questo Tribunale ha già avuto

modo di stabilire che in caso di trasferimento di proprietà successivo

all'entrata in vigore di una restrizione costitutiva di espropriazione

materiale la facoltà di richiedere un'indennità spetta di principio all'ultimo

proprietario del fondo colpito; in effetti, se un simile diritto non è ancora

stato esercitato, si deve ritenere che la pretesa passi al nuovo proprietario

anche in assenza di un'esplicita cessione (RDAT I-2001 n. 31; STA 50.2001.15

del 26 ottobre 2001);

che, per contro, mediante accordo con

l'acquirente del fondo, il venditore può riservarsi il diritto di mantenere e

far valere la pretesa di indennizzo per espropriazione materiale nei confronti

dell'ente pubblico; in tale evenienza, il credito di esproprio materiale non

resta incorporato nell'immobile toccato dall'evento e non segue i cambiamenti

di proprietà che lo interessano;

che a causa iniziata, ovvero in costanza di

litispendenza, la cessione senza riserve del bene per il quale si è chiesta

un'indennità di espropriazione materiale si configura alla stregua di un'alienazione

dell'oggetto litigioso, intesa come trasferimento del diritto fatto valere, che

a determinate condizioni può dar adito ad una successione particolare

nell'ambito del procedimento amministrativo pendente;

che la LPamm non prevede norme specifiche

volte a regolamentare la successione nel procedimento amministrativo, limitandosi

a dichiarare applicabili per analogia le disposizioni del CPC (cfr. art. 24 LPamm);

che quest'ultime, segnatamente gli art. 102

e 103 CPC, operano una distinzione tra la successione a titolo universale e la

successione a titolo particolare: nel primo caso (art. 102 CPC), il successore

subentra nella procedura senza dover ottenere il consenso delle altre parti,

nel secondo (art. 103 CPC) - riferito in particolare all'alienazione

dell'oggetto litigioso - l'acquirente deve invece trovare l'accordo delle parti

in causa, atteso che di principio il processo continua tra i contendenti

originari e la sentenza cresce in giudicato anche nei confronti del titolare

del diritto alienato (cfr. art. 110 CPC, cui rinvia l'art. 103 CPC);

che nel caso di specie, il fallimento di __________,

proprietario del mapp. __________ in ragione di ¼, ha fatto sì che la massa dei

creditori sia subentrata al suo posto nel processo pendente (trattasi di una

forma di sostituzione a titolo universale; cfr. Fabrizio Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo

1989, pag. 45); la successiva cessione della pretesa espropriativa a__________,

operata giusta l'art. 260 LEF, ha conferito all'istituto bancario sia la

legittimazione ad agire nella causa in essere davanti al Tribunale di

espropriazione, sia la titolarità - nella misura di ¼ - del diritto sostanziale

rivendicato in quel procedimento;

che le quote di comproprietà di __________ (¾)

sono state invece aggiudicate a RI 1 in esito ad una procedura esecutiva in via

di realizzazione di pegno immobiliare, nell'ambito della quale i titolari del

fondo posto all'incanto non hanno potuto né riservarsi, né cedere formalmente il

credito di espropriazione materiale oggetto della causa avviata nel 1999;

che in simili evenienze è dubbio che dal

profilo processuale si sia avverata un'alienazione dell'oggetto litigioso, cioè

un trasferimento della pretesa di esproprio materiale avanzata in causa dai pregressi

proprietari del mapp. __________; l'assenza di qualsiasi indicazione in merito

negli atti concernenti la procedura esecutiva (vedi inc. __________ dell'UE di __________)

ed il prezzo pagato dall'aggiudicatario (fr. 6.80/mq, di poco superiore alla stima

peritale del fondo, giudicato inedificabile), lasciano infatti supporre che malgrado

il passaggio di proprietà della part. __________ il credito legato alla sua presunta

espropriazione materiale sia rimasto - in misura di ¾ - nelle mani di __________;

che quand'anche così non fosse, nulla

muterebbe nella posizione delle parti in causa, poiché l'art. 110 cpv. 2 CPC

non consente a RI 1 di subentrare nel processo al posto di coloro che l'hanno

promosso, stante l'opposizione chiaramente manifestata da quest'ultimi;

che il fatto che in materia di sostituzione nel

contenzioso amministrativo le norme del CPC siano applicabili solo in via di analogia

non consente ai giudici delle espropriazioni di ignorarle e di approdare alla

soluzione auspicata dal ricorrente, che dopo aver compreso grazie allo scritto

18.

settembre 2007 della Presidente del Tribunale di espropriazione di poter forse

sfruttare favorevolmente circostanze di cui era all'oscuro, vorrebbe ora farsi

riconoscere in via giurisprudenziale la qualità per agire nel processo pendente,

unitamente alla titolarità del diritto che i vecchi proprietari della part. __________

hanno fatto valere in quel contesto;

che come previsto in ambito civile,

all'insorgente resta evidentemente riservata la facoltà di promuovere

all'occorrenza una causa di regresso nei confronti degli attori qui resistenti;

che ferme

queste premesse, il gravame va senz'altro respinto, con la conseguente conferma

del giudizio impugnato;

che la tassa di giustizia e le ripetibili

sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 103, 110 CPC; 39, 50,

70 Lespr; 3, 18, 24, 25, 28, 31, 43 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo

di versare ai resistenti __________ complessivi fr. 8'000.- a titolo di

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

patr. dall'

tutti patr. dall' Lugano;

patr. dall' ;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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