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Decisione

50.2011.2

Ricusa di un membro del Tribunale cantonale amministrativo. Istanza respinta

1 settembre 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i tempi ristretti, ha operato in modo del tutto ineccepibile, cercando ugualmente

di garantire alle parti in causa il diritto di prendere conoscenza dei passi intrapresi

sul piano processule dalla qui istante in ricusa e di esprimersi in proposito.

D'altra parte il semplice fatto che eventuali provvedimenti d'urgenza debbano

essere emanati rapidamente e sulla base dei soli atti di causa, non costituisce

ancora una valido motivo per derogare al rispetto delle più elementari garanzie

procedurali.

4. 4.1. L'istante

rimprovera infine al giudice CO 3 di essersi espresso in termini sconvenienti

nei suoi confronti dinnanzi al Tribunale federale laddove, facendo riferimento

alla missiva 15 giugno 2011 con la quale essa aveva notificato al Tribunale

cantonale amministrativo il cambiamento del proprio petitum ricorsuale, egli ha

asserito che tale lettera, "interessante testimonianza della disinvoltura

con la quale opera la ricorrente, dimostra tra l'altro che la pratica pendente

davanti a questo tribunale non è ancora matura per la decisione di merito".

A detta dell'istante, il magistrato avrebbe in questo modo qualificato come

temerario il suo atteggiamento processuale, anticipando in pratica il giudizio

che era chiamato a rendere in merito alla sua domanda cautelare. Sostiene che

il fatto di qualificare un ricorrente di "disinvolto", prima ancora

di emettere un giudizio, supera la normale convenienza e costituisce un grave

motivo che mette seriamente in dubbio la parzialità del giudice in questione.

4.2. Nella lingua italiana l'aggettivo disinvolto indica chi è privo di

timidezza, indecisione o affettazione. Esso viene utilizzato quale sinonimo di

semplice e spigliato. La disinvoltura costituisce dunque la qualità di chi è

disinvolto. Il termine conosce comunque anche un'accezione negativa che indica

sfrontatezza e sfacciataggine (cfr. Il nuovo Zanichelli, Vocabolario della

lingua italiana, 11a ed, Milano 1984, pag. 581). Ora, nel caso di

Considerandi

specie nulla permette di ritenere che il giudice CO 3 abbia voluto fare uso del

sostantivo "disinvoltura", secondo quest'ultimo significato del

termine. Leggendo il suo scritto del 16 giugno 2011 al Tribunale federale

emerge piuttosto come egli intendesse semmai porre in evidenza il fatto che, grazie

alla notevole destrezza con la quale la ricorrente aveva dimostrato di sapersi

muovere sul piano processuale, si era venuta a creare una situazione per certi

versi paradossale, in quanto la domanda di modifica del petitum da quest'ultima

inoltrata al Tribunale cantonale amministrativo dimostrava di fatto che la

causa di cui essa lamentava la mancata evasione non era affatto pronta per

poter essere giudicata. In nessun caso è comunque possibile intravvedere nel

passaggio in questione un atteggiamento prevenuto e parziale da parte del

magistrato in questione nei confronti dell'istante, né tantomeno un'anticipazione

del giudizio che questi avrebbe dovuto rendere in merito alla domanda di

adozione di provvedimenti cautelari che la medesima aveva presentato il giorno

precedente. D'altra parte non risulta affatto che in passato il giudice CO 3 si

fosse già espresso in termini spregiativi nei confronti dell'istante in ricusa

e del suo patrocinatore. L'episodio a cui RI 1 fa riferimento nel suo allegato concerne

infatti un passaggio contenuto nella sentenza resa nei suoi confronti il 29

marzo 1999 dal Tribunale cantonale amministrativo (inc. n. 50.1998.12) e che,

come tale, non è attribuibile ad un singolo magistrato ma che semmai coinvolge

la responsabilità dell'intero gremio giudicante. A prescindere da questo

aspetto, emerge comunque chiaramente dalla lettera 21 aprile 1999 dell'allora

presidente del Tribunale cantonale amministrativo, dott. __________, all'allora

patrocinatore dell'istante, dott. iur. h.c. __________, (cfr. atti) come in

verità in quell'occasione il Tribunale non avesse assolutamente espresso alcun

apprezzamento negativo nei confronti sia dell'espropriata che del suo legale,

ragione per la quale le rimostranze sollevate da quest'ultimi a tale proposito

erano semplicemente il frutto di un fraintendimento circa l'effettiva portata

del passaggio in questione.

5.

Stante

tutto quanto precede, l'istanza di ricusa dev'essere respinta.

Visto l'esito, la tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante,

secondo la sua soccombenza (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili (art.

31.

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. L'istanza

è respinta.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico di RI 1. Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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