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Decisione

50.2014.5

Indennità per espropriazione materiale

27 maggio 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1 (di seguito: RI 1) è proprietaria

del mapp. __________ di __________. Detto fondo, sito in zona "__________"

in prossimità della rotonda di __________ tra via __________ e via __________,

è censito come superficie non edificata di 41'041 mq. In base al piano

regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1976 il mapp. __________

(all'epoca di 41'249 mq) era inserito in gran parte (circa 32'400 mq) in una

zona per edifici pubblici (EP) destinata alla costruzione di abitazioni

economiche, mentre la rimanente fascia di 8'850 mq lungo via __________ era

adibita alla zona edificabile mista residenziale artigianale RAr4.

B. Il 7 ottobre 1994 il municipio di __________

ha sospeso per due anni una domanda di costruzione presentata dalla RI 1 volta

all'edificazione di 4 abitazioni plurifamiliari sull'area del mapp. __________ assegnata alla zona RAr4. Tale provvedimento,

fondato sull'art. 65 dell'abrogata legge cantonale d'applicazione della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU

1990, 365) e confermato in seguito anche dal Tribunale cantonale amministrativo

(cfr. STA 52.1995.412 del 19 dicembre 1995), è stato motivato con l'incompatibilità

del progetto con studi relativi alla revisione generale del piano regolatore,

che prevedevano l'inserimento dell'intero fondo in zona attrezzature pubbliche.

Prima della conclusione del periodo di sospensione, il 29 febbraio 1996, il

municipio ha istituito sul fondo una zona di pianificazione, allo scopo di salvaguardare

l'introduzione - prevista dal piano regolatore allo studio - di un vincolo

AP-EP su tutta la sua superficie, ritenuta atta ad accogliere il nuovo centro

sportivo comunale e una scuola per l'infanzia. La validità di tale zona è stata

successivamente prorogata sino al 18 marzo 2000.

C. In

data 20 febbraio 2000, il consiglio comunale ha adottato il nuovo piano regolatore,

confermando le scelte anzidette. In tempo utile, la RI 1 l'ha impugnato

davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che il vincolo AP-EP fosse stralciato

e che tutto il fondo fosse assegnato alla zona edificabile.

Con risoluzione 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione

generale del piano regolatore di __________ ed abrogato formalmente il precedente

piano del 1976. Il Governo ha accolto il ricorso della proprietaria del mapp. __________

soltanto nella misura in cui chiedeva lo stralcio dei vincoli AP-EP, ritenendo

sovradimensionato il campo sportivo ed eccessivamente periferica l'ubicazione

della scuola d'infanzia. Il municipio è stato invitato ad elaborare una

variante per verificare le destinazioni scelte. Nella misura in cui sollecitava

l'attribuzione del fondo alla zona edificabile a titolo privato, il ricorso è

invece stato respinto.

Tale decisione è stata confermata dall'allora Tribunale della pianificazione

del territorio con decisione 27 agosto 2004.

D. Con risoluzione 11 novembre 2009 il

Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore di __________,

che prevedevano, tra le altre cose, l'imposizione del vincolo AP-EP sul mapp. __________

volto alla realizzazione di un centro sportivo intercomunale.

E. In data 4 novembre 2011 la RI 1 ha

convenuto in giudizio il comune di __________

dinanzi al Tribunale di espropriazione, onde ottenere l'avvio della procedura

di espropriazione materiale per 8'850 mq del mapp. __________, precedentemente inseriti

in zona edificabile RAr4, in relazione all'asserito dezonamento occorso

nell'ambito dell'approvazione della citata variante di piano regolatore. La RI

1 ha quantificato la propria pretesa espropriativa in fr. 520.- al mq, per un

importo totale di fr. 4'602'000.-, oltre interessi al saggio usuale a far tempo

dal 7 ottobre 1994.

F. Esaurite le formalità processuali,

con decisione 23 settembre 2014 il Tribunale di espropriazione ha respinto la

richiesta di indennità a titolo di espropriazione materiale avanzata dalla RI 1.

Evocati i principi cardine dell'espropriazione materiale scaturiti dalla

giurisprudenza federale e sottolineate le differenze che caratterizzano l'estromissione

dalla zona edificabile (dezonamento) per rapporto alla mancata inclusione in

una zona edificabile (non azzonamento), il Tribunale di espropriazione ha anzitutto

stabilito che il piano regolatore 1976 di __________ non era ancora conforme

alla legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio

(LPT; RS 700). Ha quindi indicato che nella fattispecie si è verificata una

mancata attribuzione alla zona edificabile e non un dezonamento come invece

lamentato dall'insorgente. Di seguito, il primo giudice ha altresì escluso che,

nella fattispecie, fossero realizzati gli estremi

giurisprudenziali per riconoscere un'espropriazione materiale in via

eccezionale. Per l'autorità inferiore, le risultanze del piano generale delle

canalizzazioni del 1992 - che comprendeva il mapp. __________- erano ampiamente

superate al momento determinante e, oltretutto, la proprietaria non avrebbe affrontato spese rilevanti per l'urbanizzazione

particolare del fondo. Inoltre, il terreno in questione non era incluso in un

comprensorio edificato in larga misura. Il Tribunale di espropriazione ha

infine escluso che un'indennità di espropriazione materiale fosse dovuta

in virtù dei principi della buona fede e della parità di trattamento, poiché l'autorità

non ha mai fornito garanzie sull'edificabilità futura del fondo e il provvedimento

non ha compromesso alcuna prospettiva edilizia concreta.

G. Mediante

ricorso 24 ottobre 2014 la RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone, in sunto, l'annullamento e il

riconoscimento della pretesa indennità di espropriazione materiale. L'insorgente

sostiene che l'autorità inferiore abbia adottato un approccio limitativo e superficiale

senza considerare le particolarità del caso di specie e la sua eccezionalità. A

tal proposito la ricorrente ha ripercorso la vicenda processuale e le tappe

dell'iter pianificatorio riguardante la sua

proprietà, mettendo in evidenza le lunghe tempistiche e asserite inadempienze

da parte dell'ente espropriante. La ricorrente ha poi ricordato che le

pretese notificate dipendono dalle restrizioni imposte dall'espropriante già

nel corso degli anni '90, e meglio a partire dal 7 ottobre 1994 quando il

municipio di __________ decise la sospensione della sua domanda di costruzione.

Inoltre, la ricorrente ha addotto che non solo il fondo in questione fa parte

di un'area già largamente edificata, ma ha contestato il fatto che lo stesso

non fosse compreso in un PGC conforme alla legislazione esistente in materia.

Infine, ha concluso che, considerate tutte le circostanze del caso concreto e secondo

il principio della buona fede, poteva oggettivamente attendersi che l'edificazione

del suo fondo fosse attuabile con grande probabilità in un prossimo futuro, per

cui la mancata attribuzione di 8'850 mq del mapp. __________ alla zona residenziale

estensiva - è chiaramente costitutiva di espropriazione materiale.

H. All'accoglimento del ricorso si

oppongono il Tribunale di espropriazione e il municipio di __________. Delle

loro tesi, si dirà, se necessario, in diritto.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 50

cpv. 1 legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente,

direttamente toccata dal giudizio del

Tribunale di espropriazione che respinge la sua richiesta di indennità [art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1); applicabile in virtù del

rinvio di cui all'art. 70 Lespr]. Il ricorso, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della contestazione

emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali.

2.2.1. Giusta l'art.

26 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18

maggio 1999 (Cost.; RS 101), in caso di

restrizione della proprietà equivalente a un'espropriazione è dovuta

piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nell'art. 5

cpv. 2 LPT, che non contiene però

alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale;

sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale,

considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (Bernard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 29 e 34 ad art.

5; Enrico Riva, Kommentar zum

Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 103 ad art. 5; DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981, pag.

50). La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha

coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in

re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione

attuale inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo

questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il

prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente

grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali

derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può

ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un

numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo

- essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da

violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In

ambo i casi, premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del

fondo colpito ad essere oggetto di

sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (cfr. DTF 131 II 151 consid. 2.1 e

giurisprudenza ivi citata, nonché STF 1C_885/2013 del 27 maggio 2014

consid. 3.2, pubblicata in RtiD N. 36/I-2015).

2.2. Dottrina e giurisprudenza suddividono in

tre categorie le misure che ipoteticamente possono provocare un'espropriazione

materiale: le restrizioni di carattere pianificatorio che privano il

proprietario della facoltà di edificare, quelle che invece lo limitano soltanto

nell'esercizio di tale prerogativa e, infine, le misure di polizia. Alla prima

tipologia appartengono la mancata attribuzione di un fondo alla zona

edificabile e il dezonamento, alla seconda

interventi quali la riduzione dei parametri edificatori, il cambiamento

della destinazione nel contesto di una zona edificabile, i piani di

allineamento, il divieto temporaneo di edificare a seguito dell'istituzione di

una zona di pianificazione e l'obbligo di conservazione della sostanza edilizia

esistente (cfr. Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 1455 segg.; Jörg Leimbacher, Planungen und materielle Enteignung,

Schriftenfolge VLP Nr. 63, Berna 1995, pag. 26 segg.).

2.3. Di norma, il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra

gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante

il provvedimento che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417

consid. 3a, nonché STF 1C_725/2013 del 8 aprile 2015 consid. 3.5). In Ticino,

tale momento coincide di regola con l'approvazione del piano regolatore da

parte del Consiglio di Stato, la quale esplica effetto costitutivo [art. 31

cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL

7.1.1.1) che ha ripreso l'art. 39 cpv. 1 dell'abrogata LALPT, ancora applicabile,

nella fattispecie, al momento dell'approvazione della revisione del piano

regolatore].

In casu, come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, la sussistenza di

un'eventuale espropriazione materiale deve essere quindi apprezzata secondo le

circostanze di fatto e di diritto esistenti

nel novembre 2009, allorquando, a seguito dell'approvazione della specifica

variante di piano regolatore da parte del Consiglio di Stato, l'intero

mapp. __________ è stato assegnato alla zona AP-EP.

Infatti, l'abrogazione, nel 2002, dello strumento pianificatorio del 1976 ed il

contestuale annullamento dei vincoli AP-EP adottati dal legislativo comunale in

sede di revisione del piano regolatore, hanno

indotto soluzione di continuità sulla validità dei vincoli stessi.

D'altro canto, fosse decisiva la situazione del 1994, come sostenuto in via

principale dalla ricorrente, le pretese da lei inoltrate il 4 novembre 2011 risulterebbero perente in modo

irrimediabile siccome insinuate tardivamente per rapporto ai termini sanciti

dagli art. 39 e 75 Lespr (vedi, sul tema specifico, RDAT II-1994 N. 64). In

questo senso, eventuali indennità espropriative fondate sui

provvedimenti conservativi adottati dalle autorità nel 1994 (sospensione della

domanda di costruzione) e nel 1996 (istituzione di una zona di pianificazione),

avrebbero dovuto essere reclamate a tempo debito.

2.4.

Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di

pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze

costituzionali ed ai principi dedotti

dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (e

non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung") allorquando

non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se questo

terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 131 II 728 consid.

2.1, 123 II 481 consid. 6b, 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La

mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung")

può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione

materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a

criteri e circostanze oggettive, poteva

ritenere al momento determinante che un'edificazione del suo fondo conforme al

diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente

avvenire in un prossimo futuro. Tale

è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il

terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla

legislazione sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato

perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli

per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il

fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art.

15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente

necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un

indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul

principio della buona fede (DTF 132 II 218 consid. 2.2, 125 II 431 consid. 4a,

121 II 417 consid. 4b e rinvii). Perché un indennizzo

sia riconosciuto occorre quindi, in linea di massima, che al momento

determinante il proprietario potesse contare sul fatto che un'edificazione del

suo fondo fosse realizzabile con

grande probabilità in un futuro prossimo (STF 1C_444/2008 del 2 giugno

2009).

2.5. A tal proposito si rileva

anzitutto che, con la decisione di approvazione del piano regolatore del 2002,

il Consiglio di Stato ha, da un lato, abrogato integralmente il precedente

strumento pianificatorio e, dall'altro, annullato i vincoli relativi al mapp. __________,

creando così un vuoto pianificatorio per il fondo in oggetto. In ogni caso,

questa premessa non muta l'approccio alla questione posto che - come già

stabilito in passato (STA 50.2008.12/13 del 30 ottobre 2009 consid. 2.4) - il

piano regolatore 1976 di __________, elaborato ed adottato addirittura in

applicazione della LE del 15 gennaio 1940, non era conforme ai criteri

istituiti, qualche anno più tardi, dalla LPT.

La variante approvata dal Governo l'11 novembre 2009 è dunque, per quanto

concerne il mapp. __________, il primo piano di utilizzazione adeguatamente

rispondente ai principi pianificatori sanciti dalla Costituzione e dalla LPT di

cui si è dotato il comune di __________. Ne consegue che l'inclusione della

part. __________ in zona AP-EP avvenuta nel 2009 costituisce tecnicamente un

rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera

espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. Occorre tuttavia

esaminare se la fattispecie dedotta in giudizio non rientra nel novero dei casi

eccezionali comunque soggetti ad indennizzo secondo la giurisprudenza federale

precedentemente evocata (cfr. consid. 2.4).

2.5.1. Nel 2009 il mapp. __________ di __________ era compreso in un PGC

adottato conformemente, almeno dal profilo formale, alla legislazione sulla

protezione delle acque. Una simile verifica va infatti operata anzitutto alla

luce delle normative federali in materia di inquinamento delle acque entrate in

vigore il 1° luglio 1972 (LIA dell'8 ottobre 1971 e OPA del 19 giugno 1972,

abrogate dalle odierne LPAc del 24 gennaio 1991 e OPAc del 28 ottobre 1998) e

delle relative norme di applicazione cantonali (LALIA del 2 aprile 1975), le

quali avevano in sostanza anticipato la suddivisione del territorio - sancita

dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a) - in edificabile e non edificabile. Tuttavia,

come già dedotto in passato dal Tribunale, il PGC allestito nel gennaio del

1979 ed approvato il 19 giugno 1992 dal Dipartimento del territorio rifletteva

gli azzonamenti previsti dal piano regolatore del 1976 e non escludeva il mapp.

__________ dal perimetro delle canalizzazioni solo perché votato, all'epoca, alla

costruzione di abitazioni economiche. D'altro canto già in sede di approvazione

del piano regolatore del 2002 le autorità preposte avevano ribadito che le zone

residenziali erano manifestamente sovradimensionate rispetto ad un'ipotesi di

sviluppo demografico realistica per i futuri 10-15 anni, rilevando la necessità

di escludere a priori ampliamenti della zona edificabile in generale e di

promuovere dezonamenti (recte: non azzonamenti) laddove consentito dalla

situazione insediativa, infrastrutturale e territoriale (cfr. TPT 90.2002.89

del 27 agosto 2004, consid. 6.2 e 7.1). Ne discende che il PGC del 1992 non

rifletteva, con ogni evidenza, la delimitazione della zona realmente

edificabile e la sua rilevanza dal profilo dell'applicazione dei principi

giurisprudenziali che qui occorre impiegare è quindi insignificante. Di

conseguenza, la ricorrente non può dedurre alcun diritto di edificabilità dal

PGC in vigore al momento determinante.

2.5.2. Un terreno è da considerare urbanizzato se, oltre all'accesso adeguato,

le necessarie condotte d'acqua, d'energia e di evacuazione dei liquami arrivano

così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante; l'allacciamento

non deve quindi essere assoluto, essendo bastevole che sia realizzabile tenendo

conto del principio di proporzionalità (art. 19 cpv. 1 LPT; André Jomini, Kommentar zum Bundesgesetz

über die Raumplanung, Zürich, Basel, Genf 2009, n. 29 ad art. 19). Alla data

determinante il fondo si trovava abbastanza prossimo ai rami principali degli

impianti di urbanizzazione, ma - come già sottolineato in passato dal Tribunale

facendo riferimento alle sue considerevoli dimensioni - per poter essere

edificato in modo razionale necessitava non solo di un'adeguata sistemazione fondiaria

(lottizzazione), ma di investimenti significativi per l'urbanizzazione di

dettaglio e gli allacciamenti privati (cfr. STA 50.2008.12-13 del 30 ottobre

2009, consid. 2.4.3). Dalle tavole processuali non risulta però che la

proprietaria abbia sostenuto qualche spesa per l'urbanizzazione particolare o

per l'esecuzione di interventi in vista di qualsivoglia costruzione. Anzi, gli

atti dimostrano che per lunghi anni (dal 1959 al 1994) l'insorgente non ha mai

manifestato l'intenzione di sfruttare il possedimento a scopo edilizio privato.

Soltanto nel mese di aprile del 1994, quando delle proposte pianificatorie

interessanti il fondo della ricorrente erano già pendenti - peraltro rafforzate

dalle risultanze dell'esame preliminare operato dalla Sezione della

pianificazione urbanistica - la RI 1 ha dapprima presentato al municipio una

proposta di edificazione e, in seguito, una domanda di costruzione, entrambe

concernenti la porzione di 8'850 mq del mapp. __________ oggetto della vertenza

(cfr. STA 52.1995.412 del 19 dicembre 1995 consid. 3.2). Tale attitudine,

secondo la giurisprudenza federale, consente di escludere che al momento

determinante la società, o chi per essa, potesse ritenere che un'edificazione

della superficie in questione fosse realizzabile con grande probabilità in un

futuro prossimo (vedi RDAT II-1996 n. 46). A ben vedere, oltretutto, già nel

1994 l'evoluzione pianificatoria del fondo - poi concretizzatasi nel 2009 - era

decisamente sfavorevole rispetto alle intenzioni della ricorrente.

2.5.3. Al momento dell'approvazione della variante del 2009, interessante

specificatamente il mapp. __________, la proprietà della ricorrente non si

trovava in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett.

a LPT. Secondo la giurisprudenza, questo concetto va interpretato in modo

restrittivo e comprende il territorio già edificato in maniera compatta, sul

quale insistono delle vere e proprie agglomerazioni, oltre agli spazi intermedi

privi di costruzioni posti all'interno di questo tessuto (spazio vuoto tra le

costruzioni). La situazione dei fondi deve essere considerata nel suo complesso

e in rapporto con quella delle particelle vicine. Il carattere di insediamento

è rilevabile innanzi tutto dalla vicinanza delle abitazioni e dalle

infrastrutture presenti, ritenuto però che superfici periferiche, pur se già

interessate da una certa attività edilizia, e aree inedificate con un'importanza

autonoma rispetto al territorio circostante non costituiscono comparti già

edificati in larga misura (cfr., sulla nozione, DTF 132 II 218 consid. 4, 122

Considerandi

II 455 consid. 6 e rinvii, in particolare DTF 121 II 417 consid. 5a; RDAT

II-2002 n. 78; Alexandre

Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 58 segg. ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

op. cit., n. 318-321).

In concreto, come già peraltro rilevato dal TPT con sentenza 27 agosto 2004

(inc. n. 90.2002.89 consid. 7.1), il fondo della ricorrente, di notevoli

dimensioni, fa parte di un ampio comprensorio completamente inedificato,

situato oltre il centro abitato, che si estende dall'incrocio tra via __________

e via __________ spingendosi sino al nucleo di __________ lungo un'ampia fascia

di terreno contenuta tra via __________ e

via __________. Di conseguenza, esso non può essere considerato come ampiamente

edificato nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza.

2.5.4

Oltre che estromesso dal territorio

già edificato in larga misura, il mapp. __________ non era neppure

necessario all'edificazione negli anni a venire giusta l'art. 15 lett. b LPT.

Lo aveva già rilevato il TPT nella sentenza appena citata (consid. 2.5.1), con

cui ha confermato la risoluzione governativa di approvazione del piano regolatore

2002, rilevando la necessità di escludere a priori ampliamenti della zona

edificabile in generale e di promuovere dezonamenti (recte: non azzonamenti)

laddove consentito dalla situazione insediativa, infrastrutturale e

territoriale. Provvedimento, questo, che l'autorità competente ha giustificato

con il chiaro sovradimensionamento delle zone

edificabili in relazione ad una ipotesi di sviluppo realistica per i

prossimi 10-15 anni. Non risulta infine che la ricorrente

abbia affrontato spese rilevanti per urbanizzare il fondo. Con ogni

evidenza non possono essere considerati tali eventuali contributi di miglioria

versati al comune (cfr. STA 50.2006.8 del 12

settembre 2007, consid. 4.3). Nel 2009, dunque,

l'insorgente né poteva contare concretamente sulla possibilità di edificare il fondo nell'immediato futuro, né

aveva intrapreso, in tempo utile e non sospetto, qualsivoglia iniziativa in tal

senso.

2.6

Se ne deve concludere che la porzione di 8'850 mq del mappale in

causa non aveva oggettiva vocazione edilizia alla data determinante.

3.

In tema di sacrificio particolare, basterà

ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalla

elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo

futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza

di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza, dev'essere di riflesso escluso il

riconoscimento di un'indennità di espropriazione materiale fondata sulla

teoria del Sonderopfer (vedi pure STF

1C_444/2008 del 2 giugno 2009 e 1A.191/2001 del 22 maggio 2002 - quest'ultima

parzialmente pubblicata nella Praxis 2002, n. 166, p. 895 - nelle quali si conferma

chiaramente che la nozione di sacrificio particolare non torna applicabile a

casi di mancata attribuzione alla zona edificabile di fondi per i quali non sia

dato un obbligo di inserirveli). D'altro canto, altri proprietari di fondi siti

nel comprensorio di __________ e, addirittura, nel medesimo comparto del

mappale in oggetto, hanno dovuto sopportare la medesima situazione cagionata

dal contenimento della zona edificabile, ritenuta sovradimensionata dall'autorità

di approvazione. La pianificazione del territorio, per la sua stessa natura,

implica spesso l'adozione di misure per certi versi gravose, che tuttavia non

infrangono precetti costituzionali se si fondano come nel caso di specie su

criteri oggettivi e ragionevoli, riconducibili ad una corretta applicazione

degli art. 1 e 3 LPT (Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 161 ad art. 28 LALPT).

Se ne deve dedurre, che anche sotto questo aspetto, nel 2009 la destinazione riservata

alla part. __________ di __________ non ha generato un esproprio materiale

suscettibile di tradursi nell'assegnazione dell'indennizzo rivendicato dalla ricorrente.

4.4.1

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della buona fede, dedotto

direttamente dall'art. 9 Cost., conferisce a ogni individuo la facoltà di

esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti,

evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata

(DTF 131 II 627 consid. 6.1, 125 I 209 consid. 2c, 122 II 113 consid. 3b/cc,

121.

I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il

diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra.

Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a determinate e precise, oltre che

cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza

concreta nei confronti di una persona determinata; essa deve avere, o essere

reputata avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità

o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo

comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile; l'amministrato

stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su tale comportamento per

prendere disposizioni che non può modificare senza subire un pregiudizio;

infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra

il momento in cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha

preso le sue disposizioni (cfr. a questo proposito DTF 131 II 627 consid. 6.1,

129.

II 361 consid. 7.1). Soddisfatte queste esigenze, il principio della buona

fede prevale su quello della legalità, riservato il caso in cui un interesse

pubblico preponderante impone l'applicazione della legge a scapito dell'interesse

del privato al mantenimento degli impegni assunti dall'autorità. In quest'ultima

evenienza, lo Stato risponde tuttavia del danno cagionato al cittadino deluso

nelle proprie legittime aspettative (cfr. Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 616

segg. con rinvii; DTF 132 II 218 consid. 2.2, 125 II 431 consid. 6).

4.2

Dall'esame della documentazione agli

atti non emerge alcuna promessa o assicurazione data alla ricorrente da parte

dell'autorità competente circa l'effettiva edificabilità del fondo o la

concessione di qualsivoglia licenza di costruzione. Invero l'insorgente deduce

- a torto - la violazione della buona fede da una personale interpretazione

delle decisioni succedutesi nelle diverse procedure pianificatorie, edilizie ed

espropriative, aventi per oggetto il fondo contestato. Tale conclusione non può

tuttavia essere tutelata, non solo per tutti i motivi elencati nei precedenti

considerandi, ma anche per il fatto che nessuna di queste risoluzioni ha mai

garantito la concreta possibilità di edificare la porzione del mapp. __________

che qui ci occupa. Anzi, venuta meno la possibilità di costruire nel 1994 a

cagione del mancato rilascio delle postulate licenze edilizie e perdurando

questa situazione a seguito della successiva entrata in vigore della zona di

pianificazione comunale, nonché del vuoto pianificatorio che ha interessato per

alcuni anni il fondo in oggetto, nel 2009 nulla poteva indurre la RI 1 a

credere che un'edificazione sarebbe stata realizzabile con grande probabilità

in un avvenire prossimo o che la precedente collocazione in zona RAr4 della

porzione contestata del mapp. __________ sarebbe perdurata nel tempo. In

effetti, nessun proprietario può contare sul fatto che un determinato terreno

resterà definitivamente nella zona edificabile o che le sue possibilità

edificatorie rimarranno immutate (cfr., sull'argomento, Leimbacher, op. cit., pag. 21 e giurisprudenza ivi citata). In

ogni caso, nemmeno risulta che la ricorrente abbia preso disposizioni che non

può modificare senza subire un pregiudizio, basandosi sulle conclusioni da lei -

erroneamente - dedotte.

4.3

Ne discende che, nel caso in esame, i suddetti requisiti (cfr. consid.

4.1

) non sono soddisfatti e, pertanto la censura non può trovare accoglimento.

5.5.1

Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

5.2

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm

per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr). Essa rifonderà inoltre al comune

di __________, patrocinato da un legale, una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese,

di complessivi fr. 4'000.-, già anticipati

dalla ricorrente, sono poste a suo carico. L'insorgente verserà al comune di __________ fr. 1'800.-

a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere