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Decisione

50.2014.6

Espropriazione materiale

23 settembre 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i principi cardine dell'espropriazione materiale scaturiti dalla giurisprudenza

e sottolineato le differenze che caratterizzano l'estromissione dalla zona

edificabile (dezonamento) per rapporto alla mancata inclusione in una zona

edificabile (non azzonamento). Essa ha quindi stabilito che il piano regolatore

di __________ del 1988 era di principio conforme alla legge federale del 22

giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). In seguito il

primo giudice ha concluso che nella fattispecie, malgrado sia innegabile una

parziale perdita di attrattività edificatoria del terreno in oggetto, la misura

pianificatoria non è stata così drastica da configurare gli estremi giurisprudenziali

per riconoscere un'espropriazione materiale del mapp. __________, che ha comunque

mantenuto notevoli ed interessanti potenzialità di costruzione.

F. Mediante ricorso 14 novembre

2014, RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 hanno impugnato la predetta pronunzia dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone, in sunto, l'annullamento e il

riconoscimento della pretesa indennità di espropriazione materiale. Gli insorgenti

sostengono che la nuova situazione pianificatoria, entrata in vigore il 22

gennaio 2002, abbia comportato gravi limitazioni e riduzioni dei parametri

edificatori rispetto all'assetto precedente, colpendo pesantemente il mapp. __________.

Tale sacrificio configura, a loro dire, gli estremi di un'espropriazione

materiale e meriterebbe pertanto il riconoscimento di un risarcimento in tal senso.

G. All'accoglimento del ricorso

si oppongono il Tribunale di espropriazione e il municipio di __________. Delle

loro tesi si dirà, se necessario, in diritto.

H. In sede di replica i

ricorrenti hanno essenzialmente riconfermato la loro posizione, mentre i

resistenti hanno rinunciato a presentare un allegato di duplica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la

tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 legge di

espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1), nonché 65 cpv. 1 e 68 cpv. 1

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) grazie al rinvio di

cui all'art. 70 Lespr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 26 cpv.

2.

della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 maggio 1999

(Cost.; RS 101), in caso di restrizione della proprietà equivalente a

un'espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato

ripreso e ancorato nell'art. 5 cpv. 2 LPT,

che non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione

d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo

istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale

e giurisprudenziale (Bernard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 29 e 34 ad art.

5; Enrico Riva, Kommentar zum

Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 103 ad art. 5; DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981, pag.

50). La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha

coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941

in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla

formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I

329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso

attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo

particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà

essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor

importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce

uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro

l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso

e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer").

In ambo i casi, premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità

del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo

futuro (cfr. DTF 131 II 151 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata, nonché STF

1C_885/2013 del 27 maggio 2014 consid. 3.2, pubblicata in RtiD N. 36/I-2015).

2.2

Dottrina e giurisprudenza suddividono in tre categorie le misure che

ipoteticamente possono provocare un'espropriazione materiale: le restrizioni di

carattere pianificatorio che privano il proprietario della facoltà di

edificare, quelle che invece lo limitano soltanto nell'esercizio di tale

prerogativa e, infine, le misure di polizia. Alla prima tipologia appartengono

la mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile e il dezonamento,

alla seconda interventi quali la riduzione dei parametri edificatori, il

cambiamento della destinazione nel contesto di una zona edificabile, i piani di

allineamento, il divieto temporaneo di edificare a seguito dell'istituzione di

una zona di pianificazione e l'obbligo di conservazione della sostanza edilizia

esistente (cfr. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Berna 2001, n. 1455 segg.; Jörg

Leimbacher, Planungen und materielle Enteignung, Schriftenfolge VLP Nr. 63,

Berna 1995, pag. 26 segg.).

2.3

Le restrizioni della proprietà che non impediscono, ma limitano soltanto

lo sfruttamento edilizio, non integrano gli estremi di un'espropriazione

materiale se lasciano intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il

fondo interessato in maniera economicamente appropriata (DTF 123 II 481 consid.

6d e rinvii, nonché STF 1C_323/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 4.2). In

particolare, per quanto riguarda i piani d'allineamento, se la rimanente

porzione edificabile garantisce un'utilizzazione del fondo economicamente

razionale, non vi è espropriazione materiale (DTF 109 Ib 116 consid. 3b);

neppure se precludono la costruzione su un quarto di un terreno ed il resto

permane ragionevolmente edificabile (DTF 110 Ib 359 consid. 2b). Caso contrario

non è escluso il riconoscimento di un'indennità, ma occorre che alla data

decisiva il proprietario potesse oggettivamente contare sul fatto che un buon

utilizzo economico del suo fondo sarebbe stato realizzabile con grande

probabilità in un prossimo futuro (Leimbacher,

op. cit., pag. 73).

3.

Di norma, il momento

determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di

un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento

che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3a, nonché

STF 1C_725/2013 del 8 aprile 2015 consid. 3.5). In Ticino, tale momento

coincide di regola con l'approvazione del piano regolatore da parte del Consiglio

di Stato, la quale esplica effetto costitutivo (art. 31 cpv. 1 della legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1; che ha ripreso

l'art. 39 cpv. 1 dell'ora abrogata legge cantonale d'applicazione della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 [LALPT], ancora

applicabile, nella fattispecie, al momento dell'approvazione della variante di

piano regolatore). In casu, la sussistenza di un'eventuale espropriazione

materiale deve essere quindi apprezzata secondo le circostanze di fatto e di

diritto esistenti nel nel gennaio 2002, allorquando è stato approvato approvato

il Piano particolareggiato del Quartiere __________ che ha conferito al mapp. __________

l'assetto pianificatorio illustrato al punto C di narrativa.

4.

4.1. Il mapp. __________

risulta ancora oggi inedificato. Con il piano regolatore del 1988 è stato

collocato interamente in zona RAr6 e con una superficie di 2'533 mq (= 3'799.50

mq di superficie utile lorda [SUL]) avrebbe potuto teoricamente accogliere,

seguendo i ragionamenti sviluppati dai ricorrenti, uno stabile di 6 piani (massimo

concesso dalle NAPR dell'epoca; cfr. art. 37 lett. d su rinvio dell'art. 43)

con 42 appartamenti di 3,5 locali di mq 82.40 e 42 posti auto.

I vincoli apposti nel 2002 - in particolare la riduzione dell'indice di

sfruttamento e l'imposizione di linee di arretramento e di costruzione - hanno

ridotto la SUL a mq 1'773.10, grazie alla quale è ipoteticamente realizzabile

uno stabile di 4 piani (massimo concesso 12,5 ml dal PPQS; cfr. Piano delle

altezze degli edifici) con 20 appartamenti di 3,5 locali di mq 78.80 e 20 posti

auto.

Questi dati indicano che

nel suo complesso lo statuto pianificatorio approvato nel 2002, pur riducendo

la capacità edificatoria del fondo, non ha pregiudicato in maniera

insostenibile lo sfruttamento della proprietà dei ricorrenti. Certo, le

restrizioni in vigore permettono la costruzione di soli 4 piani e con superfici

più contenute rispetto al passato e obbligano a concentrare l'edificazione nei

settori laterali del possedimento imponendo, attraverso delle linee di

arretramento, un'area verde al centro del mappale, ciò che dal profilo

squisitamente pratico può essere considerato meno vantaggioso. Le porzioni

della proprietà effettivamente edificabili non sono però di dimensioni ridotte

e non presentano una orografia tale da rendere problematico o economicamente

insostenibile l'insediamento di unità abitative a quattro piani. Tanto più che

anche con il precedente assetto pianificatorio era obbligatorio destinare una

percentuale (25-35%) della superficie edificabile ad area verde (cfr. art. 18 NAPR).

Alla luce di simili fatti il verificarsi di un caso di espropriazione materiale

è da escludere per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché i controversi

vincoli hanno lasciato intatta la possibilità di usare in modo economicamente

ragionevole il possedimento (mapp. __________) e nel complesso non ne hanno

pregiudicato l'uso in misura tale da privare i proprietari di una della facoltà

discendenti dal loro diritto di proprietà; li hanno tutt'al più limitati nell'esercizio

di detto diritto, ma non con una incidenza talmente grave ed insopportabile, da

far insorgere un'espropriazione materiale (cfr. STA 50.2008.3 del 10 ottobre

2008.

consid. 4.1). Secondariamente, perché le misure pianificatorie non hanno

mortificato alcuna concreta aspirazione di edificazione dei ricorrenti, che da

decenni possiedono il terreno senza aver mai manifestato l'intenzione di

sfruttarlo in maniera diversa (RDAT II-1996 n. 46). Questa scelta è stata fatta

dimenticando che futuri progetti avrebbero potuto poi scontrarsi con modifiche

di piano regolatore frattanto intercorse. Nessun proprietario può, infatti,

contare sul fatto che un determinato terreno resterà definitivamente nella zona

edificabile o che le sue possibilità edificatorie rimarranno immutate nel tempo

(in tal senso Leimbacher, op. cit.,

pag. 21 e giurisprudenza ivi citata).

4.2

In tema di sacrificio particolare, basterà ricordare che la giurisprudenza

ne fa dipendere l'esistenza dalla elevata possibilità di attuazione

dell'aspettativa edilizia in un prossimo futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112

Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza di questo presupposto in virtù delle

considerazioni illustrate in precedenza, dev'essere di riflesso escluso il

riconoscimento di un'indennità di espropriazione materiale fondata sulla teoria

del "Sonderopfer". D'altro canto, altri proprietari di fondi siti nel

quartiere __________ a __________ hanno dovuto sopportare limitazioni dei loro

diritti di intensità quantomeno analoga, in particolare tutti coloro che

posseggono fondi inclusi in zona residenziale semi estensiva. Neppure il fatto

che i proprietari di un fondo vicino, dopo aver avanzato al comune una

richiesta di indennità per espropriazione materiale si sono visti togliere un

vincolo fissato con il PPQS viola il principio dell'uguaglianza giuridica nel

senso prospettato dal ricorrente. Infatti, la situazione dei due fondi non era

comparabile, posto che il vincolo rimosso dal mappale vicino ne comprometteva

completamente l'edificabilità. D'altro canto, la pianificazione del territorio,

per la sua stessa natura, implica spesso l'adozione di misure per certi versi

discriminatorie, che tuttavia non infrangono precetti costituzionali se si

fondano come nel caso di specie su criteri oggettivi e ragionevoli,

riconducibili ad una corretta applicazione degli art. 1 e 3 LPT (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 161 ad art. 28 LALPT).

Se ne deve dedurre, insieme al Tribunale di espropriazione, che nel 2002 le

limitazioni di cui è stato oggetto il mapp. __________ di __________ non hanno

generato un esproprio materiale suscettibile di tradursi nell'assegnazione

dell'indennizzo rivendicato dalla ricorrente.

5.

Ritenuto quanto sopra, il

gravame va pertanto respinto e la decisione

del Tribunale di espropriazione tutelata. La tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm

per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr). Gli insorgenti rifonderanno inoltre

al comune di _______, patrocinato da un legale, un'indennità a titolo di

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 4'000.-, già anticipata dai ricorrenti, è posta a loro carico, in solido. Gli stessi verseranno al comune di __________

fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario