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Decisione

50.2016.3

Indennità per espropriazione formale

9 giugno 2020Italiano20 min

Lespr. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, espropriante, direttamente toccata dal giudizio impugnato che ha

Source ti.ch

Incarto n.

50.2016.3

Lugano

9

giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 14 settembre 2016 della

RI

1

contro

la decisione del 27 luglio 2016

del Tribunale di espropriazione (n. 20.2012.11-6) resa nell'ambito del

procedimento espropriativo promosso

dallo Stato del Cantone Ticino per acquisire parte del mapp. __________ di __________,

Sezione di __________, per la costruzione di una rotonda sulla strada

cantonale P__________ __________ zona centro commerciale;

ritenuto, in

fatto

A. Dal 7 ottobre 2010 CO 1 è

proprietario del mapp. __________ di __________, Sezione di __________, sul

quale in seguito è stata costituita una proprietà per piani (PPP). Il fondo, di

4'064 m2, si trova in zona __________ a valle dell'incrocio tra la

strada cantonale P__________ __________ e la strada comunale via __________.

b. In forza di una licenza

edilizia rilasciata nel 2011, sul fondo è stato edificato un complesso

commerciale/residenziale.

c. CO 1 ha in seguito ceduto alcune PPP a terzi.

B. a. Il 28 marzo 1978 il

Comune di __________ ha adottato il primo piano regolatore che attribuiva la

part. __________ e altri fondi limitrofi alla zona residenziale R3. Il piano

della rete viaria prevedeva dal canto suo lungo tutto il confine est del fondo __________

una strada di raccordo (C2), calibro di 5.20 m, con linee di arretramento di 4

m su entrambi i lati. Vista la preesistenza di alcune costruzioni artigianali,

il Consiglio di Stato ha tuttavia negato l'approvazione della zona R3 e invitato

il Comune a istituire una vera e propria zona artigianale (cfr. ris. gov. 2714

del 12 maggio 1981, n. 3.3.2 lett. c, pag. 15 e seg.). Gli atti sono quindi

stati rinviati all'autorità comunale per l'adozione di una variante.

b. La modifica pianificatoria auspicata è stata approvata dal Governo il 16

dicembre 1986 (ris. gov. 7900). Il fondo __________ si trovava quindi da quel

momento inserito nella zona Ar, servito sempre dalla strada di raccordo C2.

c. Con la revisione dello strumento pianificatorio del 1997, il Comune ha

istituito per il comparto che qui interessa un piano particolareggiato (P.PA2 __________;

ris. gov. 6565 del 19 dicembre 1997). Il piano del traffico prevedeva sempre

una strada di servizio a est del comparto (SS1), con un calibro di 4.50 metri e

un marciapiede di 2.50 metri. Ridotto nel 2004 il perimetro del comparto verso

sud, con variante approvata il 6 maggio 2008 dal Consiglio di Stato, sono stati

definiti nuovi contenuti misti di utilizzazione (residenziale, amministrativa,

commerciale, alberghiera), con precisi perimetri di edificazione, aree verdi e

non edificabili e aree di accesso e posteggio. L'accesso al comparto è stato previsto

da via __________.

d. A seguito di questo iter pianificatorio,

il fondo __________ si è quindi venuto a trovare per la maggior parte all'interno

del P.PA2, mentre una piccola parte, ubicata lungo la strada comunale, è stata

destinata a superficie di circolazione (strada di servizio SS1).

C. a. Il 12 ottobre 2011 il Consiglio di Stato ha approvato il progetto

stradale concernente la formazione di una rotonda ovoidale sulla strada

cantonale in zona centri commerciali, in corrispondenza con via __________,

nonché la sistemazione delle strade comunali ad essa collegate e altri

interventi di risanamento e sistemazione della strada cantonale. Le opere hanno

interessato anche il fondo __________, lungo tutto il confine est, in

corrispondenza della SS1, dal quale è stata avulsa una superficie di circa 390

m2 che, secondo le tabelle di espropriazione, lo Stato ha proposto

di indennizzare a fr. 15.-/m2.

b. Il 24 ottobre 2011

sono iniziati i lavori di costruzione delle opere stradali.

D. La decisione sulle pretese

di natura espropriativa notificate da CO 1 nel procedimento di approvazione dei

piani stradali (fr. 400.- al m2 per il terreno avulso dalla part. __________),

in assenza di accordo tra le parti, è stata demandata al Tribunale di

espropriazione così come previsto dall'art. 26 della legge sulle strade del 23

marzo 1983 (LStr; RL 725.100).

E. Nel corso della procedura

avviata dinanzi al Tribunale d'espropriazione, il 5 settembre 2015 lo Stato, il

Comune di __________ e CO 1, per sé e per i comproprietari delle unità di

proprietà per piani nel frattempo alienate, hanno stipulato un accordo

comprendente alcune rettifiche dei confini delle rispettive proprietà a ridosso

della strada cantonale e di via __________, dalle quali è risultata una

maggiore cessione di 272 m2 in favore dell'ente espropriante, di cui

44 m2 appartenenti all'area di accesso e di posteggio privata e 228

m2 definiti quale superficie di circolazione (strada di servizio

SS1). Per i 44 m2 le parti hanno fissato un'indennità di fr. 180.-

al m2, per gli altri 228 m2 non hanno invece trovato un'intesa.

F. Preso atto di ciò, con

giudizio del 27 luglio 2016, il Tribunale di espropriazione ha quindi stabilito

in fr. 350.- al m2, oltre interessi, l'indennità dovuta agli

espropriati per 228 m2 della part. __________. Ha nel contempo stralciato

le questioni per le quali le parti hanno raggiunto un accordo (art. 43 e 44

della legge sull'espropriazione dell'8 marzo 1971; Lespr; RL 710.100).

G. Lo Stato del Cantone Ticino

ha impugnato il predetto giudizio dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

al quale ha chiesto di ridurre l'indennità per espropriazione formale a fr.

15.- al m2 oltre a interessi ai saggi usuali. In via subordinata ha

domandato di attribuire alla striscia di terreno contestata un valore di fr.

100.- al m2. In sunto, ripercorso l'iter pianificatorio della

particella __________ degli espropriati, lo Stato reputa che non vi sia mai

stata un'attribuzione della stessa ad una zona edificabile conforme alla legge

sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). L'area

espropriata sarebbe sempre stata destinata a suolo pubblico (strada), ai fini

dell'urbanizzazione del comparto. Né vi potrebbe essere miglior uso del fondo,

ritenuto che il piano regolatore del 1981 sarebbe decaduto nel 1988 e la

proprietà non avrebbe mai fatto parte del comprensorio largamente edificato.

Da qui la richiesta di indennizzo sulla base del valore di un terreno agricolo

o non edificabile. Ma quand'anche così non fosse, la ricorrente rileva che la

costruzione dell'edificio residenziale/

commerciale avvenuta attorno al 2011 avrebbe esaurito gli indici edificatori di

tutta la particella, compresa la parte qui dedotta in espropriazione. Lo

scorporo non sarebbe quindi più sfruttabile a fini edilizi. Annota inoltre che la

part. __________ è gravata da un onere di passo pubblico veicolare, a garanzia

dell'accesso ai mappali retrostanti __________ e __________. Questi fatti fanno

sì che il valore venale della porzione espropriata non potrebbe in ogni caso

essere superiore a circa 100.- fr. al m2.

H. Al ricorso si oppongono i

comproprietari del mapp. __________, tranne la titolare di una quota di

comproprietà CO 13, che ha accettato nel corso della procedura di prima istanza

le condizioni di espropriazione stabilite

dall'ente espropriante e che non si è espressa in questa sede. Essi ritengono

che la vocazione edilizia del fondo è data sin dal primo piano di

utilizzazione comunale del 1981, rispettivamente a partire dal 1986,

allorquando su richiesta dell'autorità cantonale il fondo è stato inserito

nella zona artigianale e gravato dal vincolo di strada di servizio. Confermano

che, come rettamente rilevato dai giudici di prime cure, in concreto non

ricorrono gli estremi per un'espropriazione materiale, vista l'esiguità dell'area

avulsa dalla loro proprietà. Ciò non toglie tuttavia che questa debba essere

espropriata al valore edilizio pieno, per i motivi indicati nel giudizio

impugnato. L'opera stradale ha del resto impedito ai comproprietari di poter

adibire a comodo posteggio l'area litigiosa. Questi hanno dovuto essere

edificati su un altro terreno (part. __________ del Comune) o in autorimessa

sotterranea, con maggiori costi.

Il Tribunale di espropriazione non ha formulato osservazioni.

Fatti

I. In replica e duplica le

parti si sono confermate nelle rispettive antitetiche allegazioni e domande, di

cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 50 cpv. 1

Lespr. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, espropriante, direttamente toccata dal giudizio impugnato che ha

stabilito un'indennità maggiore a quanto inizialmente offerto (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; per il rinvio

di cui all'art. 70 Lespr). Il ricorso, tempestivo (art. 50 cpv. 3

Lespr), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della

contestazione emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali.

Nemmeno le parti sollecitano l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

Dal profilo

espropriativo, oggetto di contestazione in questa sede è esclusivamente l'indennità

a titolo di espropriazione formale stabilita con la decisione impugnata,

secondo cui per lo scorporo di 228 m2 del mapp. __________ l'ente

espropriante deve versare agli espropriati un'indennità di fr. 350.- al m2.

L'insorgente pretende invece una riduzione a rispettivamente fr. 15.- o fr.

100.- al m2, corrispondente al prezzo di un terreno destinato a

strada e privato di qualsiasi possibilità edilizia.

3.

3.1. Giusta l'art. 9 Lespr,

l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La sua determinazione è

disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno

individuale, né conseguire particolari vantaggi a seguito dell'espropriazione.

In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica

in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che,

per effetto della medesima, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari (Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das

Enteignungsrecht des Bundes, Berna 1986, n. 3 e segg. ad art. 16 della legge

federale sull'espropriazione del 20 giugno 1930; LEspr; RS 711). L'importo

dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto

espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti

gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come conseguenza

dell'espropriazione. Il dies aestimandi si situa al momento

dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far

tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità

definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr).

3.2

In quest'ordine di idee, non è tenuto conto delle variazioni di valore

derivanti dall'opera dell'espropriante (cfr. art. 12 cpv. 2 Lespr; cfr. anche

art. 20 cpv. 3 LEspr), ancorché queste si manifestino prima della pubblicazione

del progetto, rispettivamente prima dell'avvio della procedura espropriativa.

Tali effetti anticipati si avverano in particolare anche allorquando

determinati vincoli pianificatori modificano lo statuto giuridico del fondo,

allo scopo di assicurare la realizzazione dell'opera dell'espropriante (cfr.

DTF 114 Ib 321 consid. 5a). Nel caso in cui essi integrano gli estremi di

un'espropriazione materiale, il proprietario deve fare valere le sue pretese

per questo titolo, senza che egli debba attendere l'avvio di una procedura di

espropriazione formale. In caso contrario, gli effetti anticipati dell'opera

dell'espropriante - siano essi positivi o negativi - non vengono presi in

considerazione nell'ambito della relativa procedura di espropriazione formale.

In questa evenienza, occorre pertanto stabilire quale statuto giuridico il

fondo avrebbe verosimilmente assunto in assenza dei vincoli pianificatori

apposti per realizzare l'opera dell'espropriante (DTF 119 Ib 366 consid. 3a,

115.

Ib 13 consid. 5b, 114 Ib 321 consid. 5a; Piermarco

Zen-Ruffinen/ Chri-stine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 1180 e segg.; cfr. anche Hess/

Weibel, op. cit., n. 106 ad art. 19 e n. 8 e segg. ad art. 20).

3.3

Dottrina e

giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga

di regola stabilito in base al metodo statistico, detto anche comparativo (cfr.

DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408; Hess/Weibel,

op. cit., n. 80 segg. ad art. 19 LEspr; Zen-Ruffinen/

Guy-Ecabert, op. cit., n. 1170). Secondo questo metodo il valore venale

di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di

cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del

possibile vengono prese in considerazione le contrattazioni attendibili

realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali

differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento

ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza, il

valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una

normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di

acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona,

corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran

lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è

evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento

che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo

(cfr. Hess/Weibel, op. cit., n. 87

ad art. 19 LEspr). L'applicazione del metodo statistico comparativo presuppone

d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che

possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti

di fondi identici riguardo a situazione, dimensione, qualità,

grado di urbanizzazione e possibilità di sfruttamento, occorrendo piuttosto

ch'essi siano paragonabili (cfr. STA 50.2008.5 del 7 novembre 2011 consid. 2.2).

Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi

corrette e adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o

positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Occorre infine

rammentare che il metodo statistico comparativo non conduce alla determinazione

di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza

nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere

influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.

4.

4.1. In concreto,

rettamente i giudici di prime cure hanno negato l'avverarsi di espropriazione

materiale a seguito dell'esclusione della fascia di terreno a ridosso di via __________

dal P.PA2 e della sua attribuzione alla strada di servizio SS1. Il tracciato

della pubblica via invade infatti solo marginalmente il fondo __________ e non

comporta gravi restrizioni alla proprietà. Nemmeno le parti pretendono il

contrario. Ciò nondimeno, questa restrizione della proprietà è stata

indiscutibilmente introdotta per garantire la sistemazione di via __________,

peraltro avvenuta in concomitanza con l'edificazione del centro commerciale e

residenziale sul fondo __________. L'ente espropriante non può quindi eludere

la garanzia della proprietà sottraendo il sedime ad un prezzo irrisorio solo

perché in sede pianificatoria il Comune vi ha apposto una restrizione non

costitutiva di espropriazione materiale (STA 50.2003.3-5 del 23 febbraio 2004

consid. 2, 50.2003.6 dell'11 novembre 2005 consid. 4). In questo senso, le

considerazioni della ricorrente, che sembra confondere i principi applicabili

all'espropriazione materiale in occasione dell'attribuzione o esclusione di un

fondo dalla zona edificabile, non possono essere seguite. Occorre dunque

determinare lo statuto giuridico che il pianificatore comunale avrebbe

verosimilmente attribuito al fondo senza il vincolo litigioso.

4.2

Come visto in narrativa il Comune di __________ con l'adozione del primo

piano regolatore in vigenza della LPT) ha inserito il fondo litigioso nella

zona edificabile R3. Tale azzonamento non è stato condiviso dall'Esecutivo

cantonale che ha reputato più corretto l'inserimento del comparto a valle della

strada cantonale in una zona artigianale, vista anche la presenza a quell'epoca

di alcuni edifici di quella natura. Seguendo le indicazioni governative, l'autorità

comunale ha quindi inserito nella zona Ar il mapp. __________ e altri fondi ad

esso limitrofi. Come ricordato in narrativa, tale azzonamento è stato approvato

nel 1986. Con la revisione del piano di utilizzazione comunale nel 1997, il

fondo è stato per finire compreso nel piano particolareggiato P.PA2, con

destinazione residenziale (estesa nel 2008 anche a quella commerciale e

amministrativa). La vocazione e destinazione edilizia del comparto sono quindi

sempre state chiare nelle intenzioni del Comune e del Cantone. Le allegazioni di

quest'ultimo in merito al fatto che il mapp. __________ non sarebbe mai stato

attribuito ad una zona edificabile sono quindi chiaramente smentite da questi

atti. Non si vede del resto nemmeno perché, come asserito dalla ricorrente, il

piano regolatore del 1981 sarebbe decaduto al più tardi nel 1988, per effetto

dell'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT che assegnava ai comuni un termine di 8 anni

dall'entrata in vigore della LPT nel 1980 per dotarsi di uno strumento

pianificatorio. Vero è che per il comparto dove è sito il fondo __________ il

primo piano regolatore del 1981 non ha ricevuto l'approvazione cantonale. A

partire dal 1986 è in ogni caso stato reso edificabile a tutti gli effetti,

edificabilità confermata anche in seguito in occasione della revisione

pianificatoria del 1997 e dell'approvazione nel 2008 delle normative vigenti

all'interno del P.PA2. Ora, appare del tutto verosimile che senza il

controverso vincolo espropriativo, il pianificatore comunale avrebbe compreso

lo scorporo del fondo __________ nel perimetro del P.PA2. Più precisamente, l'area

litigiosa, senza l'evento espropriativo, avrebbe quasi con certezza condiviso

le sorti dell'area di accesso e posteggio privata secondo il P.PA2.

Quest'area fa in effetti da contorno a quella centrale del comparto dove sono

stati tracciati i soli perimetri in cui è possibile l'edificazione, delimitati

con linee di arretramento e di costruzione. La decisione impugnata, che

considera come edificabile lo scorporo interessato dalla nuova strada di

servizio SS1, ora espropriato, è quindi conforme al diritto e merita tutela.

5.

Occorre a questo punto

stabilire il valore del terreno espropriato.

5.1

La striscia lungo via __________ viene avulsa da un tipico terreno

complementare. Tale si definisce il sedime circostante un edificio che per

natura e dimensioni non può essere usato a fini edilizi, ad esempio quando il

resto del fondo è già edificato in maniera razionale e tale edificazione

appare, secondo le comuni previsioni, duratura. Il valore economico della

superficie complementare dipende dai plurimi scopi cui serve o può venir

destinata. È indennizzato secondo il suo pieno valore edilizio soltanto se la

sua sottrazione incide sul potenziale edilizio della superficie restante,

oppure se esso conferisce prestigio ad una proprietà di carattere esclusivo

(cfr. Peter Widerkehr, Die

Expropriationsentschädigung, tesi 1966, p. 70 seg.). Negli altri casi, il

valore economico di un terreno complementare è invece inferiore a quello del

terreno pienamente sfruttabile a fini edilizi; di quanto, è una questione che

l'autorità competente deve esaminare in base al proprio prudente giudizio (DTF

122.

I 180). Secondo la giurisprudenza dell'Alta corte, seguita dal Tribunale

cantonale amministrativo, si può arrivare a percentuali del 50% rispetto al

pieno valore edilizio (DTF 122 I 180; STA 50.2003.6 dell'11 novembre 2005

consid. 4.4.; RDAT 1981 n. 65; 1986 n. 75 consid. 2).

5.2

In concreto, l'avulsione della suddetta porzione di terreno non comporta

una riduzione del potenziale edilizio della parte restante del fondo. Anzitutto

si osserva che per il comparto del P.PA2 non sono definiti gli abituali indici

edificatori (di sfruttamento o di occupazione). L'edificazione è definita all'interno

di precisi perimetri, nei quali devono essere rispettate solo le distanze

minime di 4 metri tra edifici (cfr. art. 3.1 dell'allegato II delle norme di

attuazione del piano regolatore; NAPR). Inoltre, il pianificatore comunale ha

stabilito quote obbligatorie/massime di altezza delle costruzioni nei singoli

perimetri di costruzione (art. 3.2 allegato II NAPR). Appare dunque improprio

affermare, come fa la ricorrente, che in concreto gli indici sarebbero già

stati sfruttati interamente per cui la striscia utilizzata per la sistemazione

di via __________ sarebbe priva di qualità edificatorie, circostanza che

influirebbe sul suo valore venale. Tuttavia, è vero che la costruzione del

comparto avvenuta a partire dal 2010-2011 non ha risentito delle limitazioni

imposte dall'evento espropriativo ma ha consentito ai proprietari di sfruttare

appieno le possibilità edificatorie concesse secondo la disciplina del P.PA2.

Lo scorporo in questione non conferisce nemmeno particolare pregio a immobili,

di carattere residenziale-commerciale, presenti. In questo senso, non può che

essere riconosciuta un'indennità espropriativa ridotta.

Considerata l'esigua

estensione della porzione avulsa, questo Tribunale ritiene pertanto che una

riduzione del 50% rispetto al valore edilizio pieno di fr. 350.- al m2

stabilito dal Tribunale di espropriazione, sul quale le parti del resto nulla

obiettano, sia del tutto adeguata alle specifiche circostanze del caso

concreto. L'indennizzo può essere arrotondato in eccesso a fr. 180.- al m2.

Ininfluente sulla fissazione di questo importo è il fatto che un minuscolo

angolo della parte espropriata, all'incrocio tra la strada cantonale e via la

Fiume, è gravato da un onere di passo pedonale pubblico, tanto più che di tale

accesso beneficiano anche gli espropriati per accedere alla parte nord della

loro proprietà. Nemmeno le tesi di questi ultimi secondo cui l'avulsione della

porzione espropriata avrebbe comportato la rinuncia alla costruzione di alcuni

posteggi può essere seguita. In

effetti, l'indennità di espropriazione si calcola o secondo il valore che il

diritto espropriato rappresenta per un potenziale acquirente (danno oggettivo,

che essi hanno sin dall'inizio fatto valere), o secondo l'interesse speciale

dell'espropriato a conservare tale diritto (danno soggettivo), fermo restando

che gli elementi di questi due metodi non possono essere combinati se così

facendo si produce un indebito cumulo di indennizzi e un illecito arricchimento

(DTF 113 Ib 39 consid. 2a,

STF 1C_2/2014 del 4 aprile 2014 consid. 2; Raphaël

Eggs, Les "autres préjudices" de l'expropriation, Ginevra/Zurigo/Basilea

2013, n. 251 pag. 91). Infine, a

comprova della bontà del valore di fr. 180.- al m2 qui stabilito, vi

è il fatto che per la porzione di terreno espropriato che si trova all'interno

del P.PA2 (area di accesso e di posteggio privata) e che pure è destinata all'allargamento

di via __________ e alla sistemazione della strada cantonale le parti si sono

accordate nelle more della procedura di prima istanza per un'indennità proprio

di fr. 180.- al m2.

6.

6.1. Visto quanto precede,

il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso

che l'indennità per l'esproprio di 228 m2 è fissata in fr. 180.- al

m2. Sull'indennità decorrono gli interessi agli usuali saggi.

6.2

Per quanto riguarda le spese processuali

e le ripetibili di questa sede, sono applicabili, giusta il rinvio dato

dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 47 e 49 LPAmm (STF 1P.323/1996 del 9

giugno 1997). Vista la reciproca soccombenza

delle parti, queste sono ripartite tra di esse in ragione di metà ciascuno. L'espropriante

rifonderà alle controparti, assistite da un legale, un'indennità ridotta per ripetibili.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione del 27 luglio 2016 (inc.

20.2012.11-6) del Tribunale di espropriazione è così riformato:

1.

Per l'espropriazione formale di 228 m2

del mappale n. __________ di __________ l'ente espropriante verserà agli

espropriati un'indennità di fr. 180.- al m2 oltre interessi ai

seguenti saggi annui:

- del 2.75% dal 24.10.2011 al 01.12.2011

- del 2.5% dal 02.12.2011 al 01.06.2012

- del 2.25% dal 02.06.2012 al 02.09.2013;

- del 2% dal 03.09.2013 al 01.06.2015

- del 1.75% dal 02.06.2015 al 01.06.2017

- del 1.5% dal 02.06.2017 al 02.03.2020

- del 1.25% dal 03.03.2020 in poi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dello Stato e degli espropriati in

ragione di 1/2 ciascuno. Lo Stato rifonderà agli espropriati un importo unico

di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera