Lexipedia

Decisione

50.2016.7

Espropriazione formale di un terreno agricolo per la realizzazione di un progetto stradale

20 aprile 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere

contrattazioni; nel limite del possibile vengono prese in considerazione le

contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi.

Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di

sfruttamento ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In

sostanza, il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire

in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero

imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati

in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di

gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato

non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal

momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo

oggettivo (cfr. Hess/Weibel, op.

cit., n. 87 ad art. 19 LEspr). L'applicazione del metodo statistico comparativo

presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a

fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che

si tratti di fondi identici riguardo a situazione, dimensione,

qualità, grado di urbanizzazione e possibilità di sfruttamento, occorrendo piuttosto

ch'essi siano paragonabili (cfr. STA 50.2008.5 del 7 novembre 2011 consid. 2.2).

Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati

e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del

mercato in generale (cfr. RDAT 1985 n. 92). Le cifre indicative ottenute con

questo approccio analitico vanno quindi corrette e adeguate in funzione delle

peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto

dell'esproprio. Occorre infine rammentare che il metodo statistico comparativo

non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in

evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata

zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la

caratterizza.

3.3. Tutto ciò

premesso, giova ricordare che il 1° gennaio 1994 è entrata in vigore la LDFR, la quale, di principio, si applica ai fondi

agricoli, isolati o facenti parte di una azienda agricola, che si situano al di

fuori della zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT e di cui sia

lecita un'utilizzazione agricola (art. 2 cpv. 1 LDFR). È definito agricolo il

fondo che si presta alla gestione agricola o orticola (art. 6 cpv. 1 LDFR).

L'art. 2 cpv. 3 LDFR esclude tuttavia dal campo d'applicazione della legge le

vigne che misurano meno di 15 are e gli altri terreni con una superficie

inferiore a 25 are non facenti parte di un'azienda agricola. L'art. 58 cpv. 1

LDFR stabilisce che nessun fondo o parte di esso può essere sottratto a un'azienda

agricola (divieto di divisione materiale) e per i fondi agricoli, il divieto di

suddividerli in particelle di meno di 25 are o 15 are per i fondi vignati

(divieto di frazionamento; art. 58 cpv. 2 LDFR). Eccezioni a tali principi sono

esplicitate all'art. 59 LDFR che menziona, tra le altre, la possibilità di

separazioni e divisioni effettuate a seguito di espropriazione (lett. c). Chiunque

intende acquistare un'azienda agricola o un fondo agricolo deve ottenere

un'autorizzazione da parte della competente autorità cantonale (art. 61 cpv. 1,

80 LDFR). L'art. 62 lett. e LDFR dispensa dall'ottenimento di un'autorizzazione

in caso di acquisto nell'ambito di un'espropriazione. Laddove è necessaria, l'autorizzazione

è rilasciata se non sussistono i motivi per rifiutarla indicati agli art. 63

segg. LDFR. In particolare è motivo di rifiuto la pattuizione di un prezzo

esorbitante (art. 63 cpv. 1 lett. b LDFR). È considerato tale il prezzo che

supera di oltre il 5% il prezzo pagato in media per aziende o fondi agricoli

paragonabili della stessa regione durante gli ultimi 5 anni (art. 66 cpv. 1

LDFR).

3.4. In passato, in Svizzera, il mercato immobiliare non conosceva particolari

restrizioni o vincoli di diritto pubblico in relazione alla contrattazione del

prezzo di compravendita di fondi agricoli (a eccezione del periodo 1940-1953).

Per questi fondi valeva dunque il principio della libera pattuizione del

prezzo, come per qualsiasi altra compravendita di immobili. La LDFR ha

apportato in quest'ambito un drastico

cambiamento, introducendo un sistema di sorveglianza dei prezzi al quale non

soggiacciono comunque tutti i sedimi agricoli, ma soltanto quelli che per

estensione rientrano nel campo di applicazione della legge medesima e di cui si

è detto in precedenza. A partire dal 1° gennaio 1994 in materia di fondi agricoli si sono dunque venuti a formare due mercati ben distinti: nel primo

i valori delle compravendite possono essere convenuti liberamente come in

passato, nel secondo i prezzi sottostanno invece alle limitazioni previste

dalla LDFR e vengono pertanto controllati dall'ente pubblico (cfr. STA

50.2009.7 del 3 febbraio 2012 consid. 4.2). Scopo della legge è quello di

contenere il rialzo delle quotazioni dei terreni che meglio si prestano allo

svolgimento di attività rurali, onde prevenire l'eccessivo indebitamento del

suolo agricolo e favorire il ceto contadino nell'acquisto di aziende e poderi

agricoli, escludendo dal mercato gli investitori di capitali e gli speculatori

(cfr. FF 1988 III 831).

4. 4.1. Come accennato in narrativa, la part. __________

di M__________ è un terreno agricolo in parte adibito ad agriturismo (azienda accessoria

non agricola). Il fondo è destinato a un'utilizzazione agricola e può essere

utilizzato solo per questi scopi. Per dimensione (oltre 30'000 mq),

ubicazione (zona agricola del piano regolatore) e in quanto appartenente a un'azienda

agricola, esso non è sottratto, a differenza dei fondi esigui (inferiori a 2500

mq), al campo di applicazio­ne della LDFR (art. 2 cpv. 1 e 3 LDFR). Siccome l'area

di 1570 mq necessaria alla

sistemazione della strada cantonale viene a­vulsa dal fondo originario nell'ambito di una procedura espropriativa, non

vige il divieto di suddivisione di fondi e aziende agricole (art. 59 lett. c

LDFR) e l'ente espropriante è dispensato dall'ottenimento

di un'autorizzazione per la sua acquisizione (art. 62 lett. e LDFR),

indipendentemente dalla sua dimensione. Per quanto riguarda per contro le altre

condizioni di alienazione, la LDFR esplica tutti i suoi effetti e, in

particolare, per quanto qui interessa, fissa le condizioni del prezzo di alienazione secondo quanto

stabilito dall'art. 66 LDFR. Per questo aspetto, dunque, l'evento

espropriativo non introduce nulla di differente rispetto a un'alienazione di un

qualsiasi altro terreno o azienda agricoli sottoposti alla LDFR. La sola circostanza

determinante è il fatto che i resistenti possono destinare il mappale in

questione unicamente per scopi agricoli, mentre non hanno alcuna rilevanza ai

fini della fissazione del valore di alienazione le dimensioni (esigue) dello

scorporo espropriato. Del resto, visto che il fondo è utilizzato e utilizzabile

a soli scopi agricoli, i resistenti non

potrebbero neppure ottenere il frazionamento del fondo ai fini di un suo non

Considerandi

assoggettamento alla LDFR. A maggior ragione che quest'ultimo fa parte di un'azienda

agricola. Pertanto nemmeno da questo profilo si giustifica di non sottoporre la

parte espropriata al campo di applicazione della LDFR. Anche il Tribunale

federale recentemente ha peraltro avuto modo di tutelare, esprimendosi in un

caso in cui il Canton Zurigo aveva richiesto l'espropriazione formale parziale

di due fondi agricoli per complessivi 1670 mq, il prezzo di fr. 8.95/mq

corrispondente al prezzo massimo non esorbitante fissato secondo i principi

sanciti dall'art. 66 LDFR (sentenza 1C_414/2016 del 27 marzo 2017 in

particolare consid. 4, con riferimento anche alla 1C_246/2011 del 26 ottobre

2011.

consid. 6).

4.2

Ora, nella

fattispecie qui oggetto di discussione il Tribunale di prima istanza ha fissato

il valore venale analizzando le transazioni avvenute nella regione per terreni

fuori zona edificabile, ma non sottoposti alla LDFR poiché di esigue dimensioni,

che dunque non possono fare stato. L'unica transazione rinvenuta per un terreno

di oltre 25 are (mapp. __________ di __________ di 2852 mq), compravenduta nel

2005.

al prezzo di fr. 2.81/mq non può essere presa in considerazione, poiché,

al di là del prezzo insolitamente basso, è stata acquistata unitamente alla contermine

part. __________ del medesimo comune, quest'ultima per fr. 672'000.-, già

edificata e destinata alla costruzione dell'abitazione principale degli

acquirenti. In ogni caso, secondo quanto sopra stabilito, per l'area espropriata

ai resistenti fa stato il valore venale per terreni agricoli sottoposti alla

LDFR, che la Sezione dell'agricoltura quantifica, alla data determinante del 1.

marzo 2013, da un minimo di fr. 5.55/mq a un massimo di fr. 6.49/mq (doc. A).

Tale valore corrisponde al prezzo massimo non esorbitante degli ultimi anni e

viene calcolato sulla base della media delle transazioni degli ultimi 5 anni,

maggiorata del 5% giusta l'art. 66 cpv. 1 LDFR. In questo senso vanno dunque

accolte le critiche mosse dalla ricorrente avverso il metodo di valutazione

adottato dai primi giudici.

4.3

Per stabilire l'indennità per la perdita dell'area espropriata, occorre

considerare le peculiarità del fondo: come emerge dal verbale di sopralluogo

esperito in prima istanza e dalla relativa documentazione fotografica allegata,

le qualità del terreno sono indubbie: di

conformazione irregolare, è infatti ben

posizionato, gode di un soleggiamento notevole ed è dotato di un comodo accesso

alla pubblica via, motivo per cui si giustifica di fissare l'indennità in fr.

6.

/mq (arrotondati a fr. 6.50/mq), corrispondenti alla media massima già

aumentata del 5% per terreni agricoli nella medesima regione. Il ricorso deve

quindi essere parzialmente accolto, con conseguente riforma della decisione impugnata.

4.4

Sull'indennità

espropriativa così stabilita deve essere riconosciuto l'interesse al saggio

usuale, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale di espropriazione,

tenendo conto dell'evo-luzione del tasso ipotecario di riferimento frattanto

intervenuta.

5.5.1

La

ricorrente contesta - invero senza motivare particolarmente la censura - la concessione agli espropriati

dell'indennità per ripetibili (pari a fr. 3'640.-) dinnanzi al Tribunale di

espropriazione. Rinviando alla prassi costante e consolidata, ritiene che nulla

debba essere riconosciuto a tale titolo, posto che l'avv. CO 1, patrocinatore

degli espropriati, ha agito nella propria causa.

5.2

Giusta l'art. 73 cpv. 1 Lespr, norma che fa stato unicamente in prima

istanza (STF 1P.323/1996 del 9 giugno 1997), le spese di procedura di principio

sono interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato

un'equa indennità a titolo di ripetibili. Le ripetibili consistono nella

partecipazione all'onorario dell'avvocato (iscritto nell'apposito registro) e

alle spese sopportate da questi nell'interesse del cliente (art. 10 regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, in seguito: regolamento;

RL 3.1.1.7.1). L'autorità competente determina le ripetibili in base agli atti

con un ammontare complessivo che include anche l'imposta sul valore aggiunto;

può essere presentata una nota d'onorario (art. 14 regolamento). Tuttavia, per

prassi costante, una parte non patrocinata non ha in linea di principio diritto

alla rifusione di ripetibili, ovvero di onorari e spese (cfr., tra tante, STA

52.2011.211

del 13 maggio 2011; Marcel

Maillard, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar

zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2016, n. 34 ad art. 64

con rinvii; cfr. inoltre Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 3 ad art. 31). Questo principio ritorna applicabile anche

all'avvocato che agisce in causa propria (STA 52.2010.54

del 4 novembre 2010 consid. 8.2, 52.2010.36 del 25 agosto 2010 consid.

6; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg

Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz,

Berna 2007, n. 16 ad art. 68 e giurisprudenza ivi citata; Maillard, op. cit., n. 36 ad art. 64), e

questo sia che l'avvocato agisca personalmente, sia che si faccia patrocinare

dallo studio legale di cui è titolare (STA 90.2011.15 del 7 febbraio 2012).

5.3

In concreto, l'avv. CO 1 ha agito per conto di __________ e __________

fino al 23 dicembre 2011, momento in cui quest'ultime hanno ceduto il mapp. __________

all'avv. CO 1 e a CO 2. A partire da tale data, dunque, l'avv. CO 1 ha agito in

causa propria (oltre che di CO 2). Il fatto che il patrocinio fosse esteso

anche al comproprietario non muta questa conclusione, ritenuto che ciò non ha

inciso in alcun modo sulla procedura e sui costi. In effetti, l'avv. CO 1

avrebbe dovuto compiere esattamente gli stessi passi procedurali quand'anche

fosse stato l'unico proprietario del fondo. In tal senso il litisconsorte ha

beneficiato dell'agire in causa propria del comproprietario e patrocinatore.

5.4

Ne discende che il

Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto imporre all'ente espropriante il

versamento di ripetibili a favore degli espropriati, limitatamente al periodo

di patrocinio antecedente il 23 dicembre 2011. Ferme queste premesse,

l'indennità di patrocinio di prima istanza va verificata in funzione

dell'assistenza prestata dal patrocinatore e della peculiarità della causa.

Orbene, ritenuto che le questioni di natura tecnica sono state risolte nella

procedura di approvazione del progetto stradale - dove peraltro alle precedenti

proprietarie del mapp. __________ è stato assegnato un importo di fr. 300.- a

titolo di ripetibili - l'avv. CO 1 ha operato con indubbia competenza e

diligenza nell'ambito di una pratica di espropriazione formale. Dalla nota

d'onorario prodotta dal legale degli espropriati emerge che le spese per le

quali è chiesto un rimborso di fr. 390.- sono tutte posteriori al 23 dicembre

2011, ragione per cui non possono essere considerate nel computo delle

ripetibili siccome a quel momento egli agiva già in causa propria. Quo

all'onorario, dell'elenco di prestazioni riportato nella decisione impugnata va

rimborsato unicamente il dispendio necessario alla stesura della notifica del 5

settembre 2011. Tuttavia, occorre ancora considerare che tale atto concerneva

non solo la presente procedura espropriativa, bensì, in parte, anche quella di

approvazione del progetto stradale, già conclusasi. Pertanto, ritenuta una

tariffa oraria di fr. 250.- e un impegno di 4 ore (riferito alle questioni meramente

espropriative), la somma allocata a titolo di ripetibili di prima istanza

dev'essere riformata in fr. 1'000.-.

6.6.1

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il

ricorso deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione impugnata

riformata nel senso di ridurre l'indennità per l'espropriazione di 1570 mq del

mapp. __________ di M__________ a fr. 6.50/mq e l'indennità per ripetibili a

fr. 1'000.-.

6.2

Per quanto riguarda le spese

processuali e le ripetibili di questa sede, sono applicabili, giusta il

rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 47 e 49 LPAmm (STF

1P.323/1996 del 9 giugno 1997). Vista la

preponderante soccombenza degli espropriati, la tassa di giustizia viene posta

a loro carico per 4/5 e per 1/5 allo Stato. Quest'ultimo rifonderà loro un'indennità ridotta per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 4 della decisione 8 novembre 2016 (inc. 20.2013.7-9) del

Tribunale di espropriazione sono così riformati:

1. Per l'espropriazione formale di mq 1570 l'ente

espropriante verserà agli espropriati, previa deduzione dell'acconto già corrisposto,

un'indennità di fr. 6.50 al mq oltre interessi ai seguenti saggi annui:

- del 2.25% dal 1.3.2013 al 2.9.2013

- del 2% dal 3.9.2013 al 1.6.2015

- del 1.75% dal 2.6.2015 al 1.6.2017

- del 1.5% dal 2.6.2017 in poi.

4. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di

fr. 50.- sono a carico dell'espropriante che rifonderà agli espropriati fr.

1'000.- a titolo di ripetibili.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di CO 1 e CO 2 per fr. 1'600.-, con

vincolo di solidarietà, e a carico dell'ente espropriante per fr. 400.-. Quest'ultimo

verserà a CO 1 e CO 2 un importo unico di fr. 400.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere