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Decisione

50.2017.4

Domanda di retrocessione di una proprietà espropriata. Non è possibile chiedere la retrocessione di un fondo ceduto all'ente pubblico tramite trattativa privata e non in esito a una procedura espropriativa. Prescrizione dell'azione

10 agosto 2020Italiano19 min

cantonale amministrativo, la legittimazione attiva e la tempestività dell'impugnativa

Source ti.ch

Incarto n.

50.2017.4

Lugano

10

agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 27 novembre 2017 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del

25 ottobre 2017 (inc. 10.2016.16) del Tribunale di espropriazione con cui ha

respinto la domanda di retrocessione del fondo __________ di __________,

sezione di __________;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 era proprietario del

mapp. 1__________ di ________, sezione di B__________, un fondo prativo di 1279

m2 sito in via P__________ contiguo al fondo __________ dove

sorgono la casa comunale, l'ufficio tecnico e i magazzini dell'ex Comune di B__________.

Già posto in zona edificabile R2, con la revisione del piano regolatore

approvata dal Consiglio di Stato il 2 giugno 1993 (ris. n. 4399) il mapp. 1__________

è stato attribuito alla zona per edifici di interesse pubblico EP, destinata

all'ampliamento delle strutture comunali, a quel momento giunte al limite del

loro sfruttamento. Un ricorso di RI 1 all'allora Tribunale della pianificazione

del territorio contro il nuovo azzonamento è stato respinto con decisione del

17 luglio 1995 (inc. n. 90.94.299).

B. a. Nel frattempo, con

istanza del 25 maggio 1994, intitolata domanda di espropriazione materiale

(art. 39 Lespr), RI 1 ha convenuto in giudizio il Comune di B__________, al

quale ha chiesto in caso di espropriazione formale il conferimento in natura di

un terreno equivalente in luogo dell'indennità pecuniaria, per un controvalore

di fr. 1'027'200.-, oltre a fr. 7'912.- a titolo di perdita di reddito

agricolo. In via subordinata, ha postulato un risarcimento per espropriazione

materiale pari a fr. 995'100.- a cui aggiungere (in via ancor più subordinata)

l'importo di fr. 32'100.- a titolo di espropriazione formale e fr. 7'912.- per

perdita di reddito.

b. Il 31 maggio/5 giugno 1996 il Tribunale di espropriazione della

giurisdizione __________, accertato che l'ente pubblico non era intenzionato, a quel momento, a completare la

procedura di espropriazione

materiale con l'esproprio formale,

ha parzialmente accolto l'istanza e riconosciuto fr. 570.- al m2

oltre a interessi per la sola espropriazione materiale. Le altre pretese

annunciate dall'istante sono state respinte. La decisione è cresciuta in

giudicato inimpugnata.

C. Il 31 gennaio 1997 le parti

hanno sottoscritto un rogito di compravendita della particella 1__________ di __________

per fr. 895'500.-, composto dell'indennità per espropriazione materiale fissata

dal Tribunale di espropriazione (fr. 570.- al m2 per un totale di fr.

729'030.-), di quella per espropriazione formale (fr. 25.- al m2 per

un totale di fr. 31'975.-), oltre interessi e ripetibili riconosciute

giudizialmente. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario

su istanza del notaio incaricato delle operazioni notarili il 13 febbraio

1997.

D. Negli anni seguenti il Comune

di B__________ ha allestito e ricavato sul mapp. 1__________ un'area per un

nuovo accesso alla casa comunale sull'adiacente part. _________________, una

decina di posteggi (provvisori per 5 anni ma tuttora esistenti) per gli utenti

del centro comunale lungo via P__________ (cfr. licenza edilizia del 23 giugno

1997) e due box prefabbricati per il ricovero di veicoli della Polizia comunale

(cfr. licenza edilizia del 16 luglio 2003). Nel tempo sono pure stati posati

due contenitori per rifiuti parzialmente interrati.

E. Il 14 agosto 2013 RI 1 si è

rivolto al Municipio di __________, facendo rilevare che il fondo 1__________

da egli ceduto nel 1997 non era stato utilizzato allo scopo previsto dall'espropriazione

e nemmeno lo sarebbe stato in futuro a seguito dell'aggregazione di B__________

con __________ avvenuta nel 2004. Ha quindi chiesto la retrocessione della

proprietà, previo rimborso dell'indennità per esproprio materiale e formale, e

il suo reinserimento in zona edificabile R2A.

F. A seguito del rifiuto dell'autorità

comunale di accedere alla sua richiesta, RI 1 il 5 ottobre 2016 ha convenuto in

giudizio il Comune di __________ dinanzi al Tribunale di espropriazione, postulando

la retrocessione del mapp. 1__________ previo rimborso dell'indennità di fr.

570.- al m2 percepita. In via subordinata, qualora non potesse

essere validamente essere esercitato il diritto alla retrocessione, egli ha

richiesto il pagamento di fr. 930.- al m2 a titolo di risarcimento

danni, corrispondente alla differenza tra il valore attuale del terreno

espropriato (fr. 1500.- al m2) e l'indennità ricevuta. In sunto, a

mente sua il mappale 1__________ sarebbe stato utilizzato dall'autorità

comunale solo in minima parte e in contrasto con la destinazione prevista e per

la quale era stata concessa l'espropriazione, ossia per l'ampliamento della

casa comunale. Scopo, questo, mai realizzato e che mai si realizzerà, dato che dopo

la fusione tutti i servizi comunali sono stati trasferiti in centro città.

G. Con sentenza del 25 ottobre

2017 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'azione di retrocessione.

Premesso che la retrocessione presuppone imperativamente un pregresso

trasferimento di proprietà a seguito di espropriazione, ricordato che il mapp.

1__________ è stato oggetto (solo) di una procedura di espropriazione materiale

ma non formale e considerato che il trapasso di proprietà al Comune è avvenuto

in un contesto extragiudiziale, la prima istanza ha escluso che la controversia

potesse essere deferita al suo giudizio, considerando così irricevibile l'istanza.

Cionondimeno, ha comunque esaminato nel merito l'esistenza dei presupposti di

una retrocessione, giungendo a un esito sfavorevole per l'istante. L'azione

sarebbe ad ogni modo prescritta. I giudici di prime cure hanno pure negato una

diversa destinazione del fondo rispetto allo scopo inizialmente previsto,

ritenuto come le opere sin qui realizzate concorrono a concretizzare gli scopi

pubblici fissati nella pianificazione. Anche per questo motivo non vi sarebbe

spazio per la retrocessione.

H. Avverso questa decisione RI

1 si è aggravato al Tribunale cantonale amministrativo, al quale ha chiesto, in

sua riforma, di accogliere l'istanza e di retrocedere il mapp. 1_______ di ________

previo rimborso dell'indennità di fr. 570.- al m2 a suo tempo

percepita. In via subordinata ha domandato un risarcimento del danno pari a fr.

930.- al m2 per 1279 m2 di detto mappale, in caso di

impossibilità di restituirlo. In sintesi, egli ribadisce che la cessione del

mapp. 1__________ è avvenuta a seguito della procedura espropriativa (anche

formale) da lui avviata nel 1994. Quella per espropriazione formale non dovette

essere completata semplicemente perché le parti si sono in seguito accordate

per la compravendita del terreno. Irrilevante il fatto che l'accordo sia

intervenuto fuori procedura, poiché la retrocessione non presuppone che il

procedimento sia terminato con un giudizio. In ogni caso, le opere realizzate

sarebbero in contrasto con l'obiettivo (ampliamento della casa comunale) per il

quale è stato concesso il diritto di espropriare. Il ricorrente contesta

inoltre le argomentazioni sviluppate nel giudizio impugnato circa la

prescrizione del diritto di retrocessione, dato che il Comune non lo avrebbe

mai avvisato della sua intenzione di destinare ad altri scopi il fondo

acquisito. Il termine non avrebbe quindi mai iniziato a decorrere.

Fatti

I. Il Tribunale di espropriazione

non ha presentato osservazioni, mentre il Municipio di __________ si è opposto

all'accoglimento dell'impugnativa, avversando le tesi dell'insorgente con

argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nel seguito.

L. Con la replica e la duplica

le parti hanno approfondito le rispettive allegazioni. Delle stesse si dirà -

ove occorresse - nei considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo, la legittimazione attiva e la tempestività dell'impugnativa

sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 della

legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100), nonché dall'art.

65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100) grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr. Il gravame è pertanto

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza

istruttoria.

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 61 cpv.

1.

Lespr, di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 102 della legge

federale sull'espropriazione del 20 giugno 1939 (LEspr; RS 711), l'espropriato

che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la

retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell'indennità

ricevuta e di un'eventuale indennità di deprezzamento, nei seguenti casi:

a) quando,

decorso il termine di 5 anni dall'acquisto da parte dell'espropriante, il

diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto;

b) quando

il diritto espropriato in vista dell'ampliamento futuro di un'opera non sia

stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall'acquisto;

c) quando

il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello

per cui l'espropriazione è stata concessa.

L'art. 63 Lespr dispone dal canto suo che

qualora l'espropriante intenda alienare il diritto

espropriato o adibirlo ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione

è stata concessa, deve darne avviso a chi è legittimato a chiedere la

retrocessione. Se questi si oppone alle intenzioni dell'espropriante, deve fare

corrispondente notificazione all'espropriante stesso o al Tribunale di

espropriazione entro 30 giorni dall'avviso. La mancata notificazione equivale a

rinuncia (cpv. 1). In caso di opposizione all'alienazione l'ente espropriante

deve concedere la retrocessione del diritto espropriato (art. 64 Lespr).

2.2

La retrocessione, quale operazione di ripristino della

situazione antecedente l'esproprio, si configura alla stregua di una restitutio

in integrum, vale a dire che le parti devono scambiarsi le prestazioni

originarie ricevute in conseguenza dell'espropriazione: l'espropriante deve

restituire il diritto che aveva sottratto, senza riguardo al suo valore

attuale, l'espropriato deve rimborsare l'indennizzo percepito (DTF 120 Ib 276

consid. 9b e rinvii; RDAT I-2001 n. 34; Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das

Enteignungsrecht des Bundes, Tomo I, Berna 1986, n. 23 ad art. 102). Per

poter essere validamente introdotta e sottoposta al giudice delle

espropriazioni, la domanda di retrocessione deve concernere diritti trasferiti

nell'ambito di una procedura di natura espropriativa. Poco importa come si sia

concluso il procedimento (sentenza, accordo amichevole, contratto di

espropriazione ecc.). Se una transazione oppure un'acquisizione è intervenuta

prima dell'apertura di un procedimento d'esproprio, al fine anche di evitarlo,

le norme del diritto espropriativo sulla retrocessione non si applicano. L'esame

e il controllo delle pattuizioni intervenute soggiacciono alle regole del diritto

civile (Hess/Weibel, op. cit, n. 4

ad art. 102; Emilio Catenazzi,

Rinuncia a un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in: Carlo

Luigi Caimi/ Flavio Cometta/Guido Corti [curatori], Il Ticino e il diritto, Lugano1997,

pag. 217 segg., 228; STF 1P.723/2006 del 27 luglio 2007 che conferma la STA

50.2005.30

del 19 settembre 2006; RtiD II-2011, n. 25).

2.3

Per quanto riguarda i termini

ai quali è soggetta la richiesta di retrocessione, nel caso dell'art. 61 cpv.

1.

lett. a e b Lespr il diritto si prescrive entro 1 anno dal verificarsi del

fatto che dà luogo al diritto stesso (art. 66

cpv. 1 Lespr).

Nel caso dell'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr,

il diritto si prescrive invece entro un anno

dal momento in cui l'avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in

cinque anni dall'alienazione o dalla diversa destinazione (art. 66 cpv. 2 Lespr). Se è stato omesso l'avviso previsto dall'art. 63 cpv. 1

Lespr, la data in cui il diritto espropriato è stato alienato o adibito a uno

scopo diverso segna l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione

assoluta di 5 anni (DTF 120 Ib 496 consid. 6b).

3.

Nel giudizio impugnato il

Tribunale di espropriazione ha dapprima verificato se il fondo 1__________ del

ricorrente fosse stato ceduto nell'ambito di un procedimento espropriativo,

negando tale fatto. Il ricorrente contesta questa conclusione, ritenendo che l'avvio

della procedura di espropriazione materiale, nell'ambito della quale ha chiesto

anche l'espropriazione formale della part. 1__________, sia sufficiente per

ritenere il successivo trasferimento della proprietà pattuito nella forma dell'atto

pubblico privato, quale accordo nell'ambito di un procedimento di natura

espropriativa. A torto.

3.1

Risulta, infatti,

dagli atti che il ricorrente ha inoltrato al Tribunale di espropriazione il 25

maggio 1994 un'istanza fondata sull'art. 39 Lespr. Dopo aver ricordato gli

antefatti pianificatori che hanno interessato il suo fondo, ed aver svolto

alcune considerazioni giuridiche in merito all'istituto dell'espropriazione

materiale e stimato il valore di terreni simili al suo in zona B_______ in fr.

800.- al m2 e fr. 25.- al m2 il valore residuo (punti da

1.

a 14 a dell'istanza 25 maggio 1994), senza argomentare né sostanziare

alcunché, per finire l'insorgente ha avanzato in via principale una pretesa

(anche) per espropriazione formale, chiedendo un risarcimento in natura, ossia un

fondo di equivalenti caratteristiche al mapp. 1__________, pari ad un valore di

fr. 1'027'200.- (cfr. punto n. 14 b e 15, petitum A.1). In via subordinata ha

postulato l'indennità per espropriazione materiale pari a fr. 775.- al m2.

In corso di procedura l'allora Comune di B__________ ha lasciato intendere di

non essere a quel momento intenzionato ad acquisire il fondo in proprietà e di

conseguenza non ha formalmente chiesto, come avrebbe potuto, l'ampliamento dell'espropriazione

(da materiale a formale) giusta l'art. 6 Lespr (sull'ammissibilità per l'ente

pubblico convenuto in una procedura di espropriazione materiale di chiedere l'espropriazione

formale dei diritti cfr. STA 50.1997.25 del 9 novembre 1998 consid. 5,

50.1995.3

del 26 aprile 1996 consid. 3). Al di là delle rispettive allegazioni

e domande delle parti, che non brillavano certo per chiarezza giuridica e

linearità, e a fronte della posizione dell'ente pubblico, i giudici di prime

cure si sono quindi concentrati solo sul quesito di sapere se le condizioni di

un'espropriazione materiale erano adempiute (cfr. decisione del 31 maggio 1996,

consid. 2 e 4), respingendo tutte le altre richieste, tra cui, implicitamente,

anche quelle derivanti dalla domanda di espropriazione formale dell'istante, in

nessun modo affrontata. Quand'anche la domanda di ampliamento dell'istante fosse

stata ammissibile, ciò che qui non mette conto di approfondire, determinante è

ora unicamente il fatto che alla fin fine la procedura espropriativa conclusasi

con il giudizio del 31 maggio/5 giugno 1996 è stata effettivamente circoscritta

al tema dell'espropriazione materiale.

3.2

Del resto, sulla questione della domanda di espropriazione formale anche

il ricorrente ammette che la procedura di espropriazione formale non dovette

essere attivata poiché per economia processuale e per "andare incontro al

Comune" RI 1 fu disposto a cedere l'interessenza di espropriazione formale

in via bonale (cfr. ricorso del 27 novembre 2017, n. 3 pag. 6), salvo poi

sostenere che questa procedura sarebbe in ogni caso stata avviata. Queste

contraddittorie argomentazioni non giovano al ricorrente. Egli equivoca abilmente

sul fatto che la giurisprudenza e la dottrina citate sopra al consid. 2 ritengono

che i diritti di cui è chiesta la retrocessione devono essere stati sottratti in

esito all'apertura di una procedura di espropriazione formale, ciò che a suo avviso basterebbe. Da una lettura completa e da

una corretta interpretazione dei passaggi citati, emerge tuttavia che il

procedimento espropriativo deve certo essere avviato ma deve evidentemente anche

esser portato a conclusione, esprimendosi positivamente sull'espropriazione

formale e fissando la relativa indennità (Hess/Weibel,

op. cit., n. 4 ad art. 102). Poco importa in che modo è concluso: con giudizio

o con accordo tra le parti secondo gli art. 53 e 54 LEspr corrispondenti all'art.

43.

Lespr, che ha lo stesso valore di una sentenza giudiziaria. Solo in questi

casi può esservi una sottrazione di diritti nell'ambito di un procedimento di

natura espropriativa, presupposto fondamentale per ammettere la retrocessione. Per

contro, l'esame di una stipulazione perfezionata con un rogito al

di fuori di un procedimento espropriativo, configurabile alla stregua di un contratto

di diritto privato, sottostà alle regole del diritto civile e non possono

quindi trovare applicazione le norme sulla retrocessione di cui agli art. 61 e

segg. Lespr (STF 1P.723/2006 del 27 luglio 2007 consid. 2.1, 1P.170/2002 del 6

giugno 2002 consid. 3, parz. pubbl. in RDAT II-2002 n. 51; STA 50.2009.12 dell'8

novembre 2010 consid. 4.1). Evenienza, quest'ultima, che si è per l'appunto

verificata in concreto, laddove il Tribunale di espropriazione non ha in nessun

modo affrontato e risolto il tema dell'espropriazione formale né le parti hanno

concluso a tal proposito un qualsiasi accordo nell'ambito della procedura espropriativa

avviata dal ricorrente. Al contrario, esse hanno atteso che la stessa fosse portata

a termine con l'esito di cui si è detto per procedere otto mesi dopo alla

stipula di un contratto di compravendita, il cui carattere è squisitamente privato.

Invero, ci si potrebbe chiedere cosa abbia indotto le parti a sottoscrivere un

rogito di compravendita nel cui prezzo globale

di fr. 895'500.- erano compresi anche l'indennità di fr. 570.- al m2

(per un totale di fr. 729'030.-) per espropriazione materiale e gli altri

importi già riconosciuti giudizialmente (interessi per oltre fr. 130'000.- e

ripetibili per fr. 4'000.-), mentre sarebbe stato sufficiente procedere all'alienazione

del fondo ormai spogliato delle sue possibilità edificatorie per il solo valore

(agricolo) residuo di fr. 25.- al m2 per fr. 31'975.- obbligando

così l'ente pubblico a sopportare maggiori (e inutili) spese. Ma tant'è.

Sebbene gli elementi del prezzo di compravendita indicati nell'atto pubblico coincidono

con quelli stabiliti dai giudici di prima istanza e malgrado le parti abbiano

qua e là impropriamente e maldestramente fatto riferimento a un'indennità per espropriazione

formale stabilita giudizialmente, in luogo del termine certamente più

corretto di valore residuo del fondo 1__________, la natura privata dell'atto

Dispositivo

di compravendita stipulato non muta. Già per questi motivi, dunque, in assenza

di diritti trasferiti nell'ambito di un procedimento espropriativo, la domanda

di retrocessione non poteva essere ammessa, come rettamente ritenuto nel

giudizio impugnato.

3.3. Nemmeno l'argomento, invero appena accennato, secondo cui il ricorrente

avrebbe voluto agevolare in buona fede il Comune cedendogli il fondo con la

sottoscrizione del rogito di compravendita davanti a un pubblico notaio per

evitare una nuova procedura giudiziaria può portare a conclusione contraria.

Nulla avrebbe infatti impedito alle parti, dopo che il Tribunale aveva già

statuito sull'indennità per espropriazione materiale, di sottoporre l'accordo

sull'indennità per espropriazione formale al giudice competente dopo aver

intrapreso i passi necessari a tal fine (art. 20 e segg. Lespr). Solo in tal

modo il ricorrente non si sarebbe pregiudicato la possibilità di avvalersi in

futuro dell'istituto della retrocessione, dandosene anche le altre condizioni.

3.4. Viste queste conclusioni, che portano a considerare irrimediabilmente

compromessa la domanda di retrocessione, non occorrerebbe chinarsi oltre sull'adempimento

delle altre condizioni esatte dagli art. 61 e segg. Lespr. Ritenuto tuttavia

che l'istanza inferiore le ha comunque affrontate, anche questo Tribunale si

soffermerà quindi brevemente su questi ulteriori aspetti.

4. 4.1. La questione della

prescrizione dell'azione di retrocessione è stata esaminata correttamente dai

giudici di prime cure. Da qualsiasi parte la si voglia considerare, l'azione

sarebbe comunque prescritta. Posto che il trasferimento della proprietà è

avvenuto il 13 febbraio 1997, il termine di 1 anno (art. 66 cpv. 1 Lespr) entro

il quale far valere la retrocessione dei diritti espropriati decorsi

rispettivamente 5 anni (nell'evenienza del mancato utilizzo del diritto

espropriato secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr) o 10 anni (diritto

espropriato in vista dell'ampliamento futuro di un'opera giusta l'art. 61 cpv.

1 lett. b) dall'acquisto è venuto a scadenza il 13 febbraio 2003 o, per la

seconda ipotesi, il 13 febbraio 2008. La domanda del ricorrente, formulata

dinanzi all'autorità comunale il 14 agosto 2013, è quindi ampiamente tardiva.

Non occorre aggiungere altro a questa inequivocabile constatazione e

conclusione.

4.2.

4.2.1. Per quanto riguarda invece la fattispecie regolata dall'art. 61 cpv. 1

lett. c Lespr (retrocessione quando il diritto espropriato viene alienato o

adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata

concessa), occorre anzitutto considerare che contrariamente a quanto sostenuto

dall'insorgente, il Comune non ha affatto destinato ad altre finalità il fondo

rispetto a quanto inizialmente previsto. In effetti, l'assetto pianificatorio

scaturito dall'approvazione della variante del piano regolatore del 1993 faceva

stato di un bisogno prevedibile sull'arco di 15 anni per la comunità di B__________

in ulteriori spazi pubblici (nuovo edificio per uffici, nuovi posteggi e nuovo

accesso alla casa comunale esistente sul confinante mapp. __________).

Rispondeva ad un indubbio interesse pubblico ed era proporzionato al sacrificio

imposto al privato colpito dal vincolo

pianificatorio EP (cfr. decisione dell'allora Tribunale della pianificazione

del territorio del 17 luglio 1995, consid. 6). Nel frattempo il Comune ha

effettivamente iniziato la realizzazione delle opere previste (posteggi

scoperti, box per ricovero auto e motoveicoli, nuovo accesso al fondo __________)

e ha posato due nuovi cassonetti per rifiuti, opere che concretizzano lo scopo

di pubblica utilità sancito dal piano regolatore. Per il rimanente, il vincolo

pianificatorio risulta tuttora valido e l'autorità comunale non ha manifestato

alcuna intenzione di abbandonarlo definitivamente (Hess/Weibel, op. cit., n. 17 ad art. 102). Il fatto che dopo

l'aggregazione con _______ la maggior parte dei servizi sia stata accentrata in

altro luogo, non sta ancora a significare che il fondo del ricorrente non possa

ancora essere adibito allo scopo ulteriore per il quale era stato acquisito. Da

questo punto di vista non si è dunque in presenza di una diversa destinazione della

particella 1__________ rispetto a quanto previsto. In esito a queste

considerazioni, l'art. 61 cpv. 1 let.t c Lespr non trova dunque applicazione

alcuna.

4.2.2. A ogni buon conto, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse a

questo proposito accreditare la tesi del ricorrente secondo cui il Comune avrebbe

realizzato un'opera diversa omettendone il relativo avviso secondo l'art. 63

cpv. 1 Lespr, la domanda di retrocessione risulterebbe comunque prescritta. Ammesso

di poter considerare la costruzione dei posteggi, la posa dei box prefabbricati

e la creazione del nuovo accesso alla part. __________, tuttora presenti sul

mapp. 1__________, quali diverse destinazioni del fondo rispetto a quanto

inizialmente previsto, nell'ipotesi più favorevole al ricorrente il termine

quinquennale di prescrizione assoluta di cui all'art. 66 cpv. 2 Lespr (DTF 120

Ib 496 consid. 6b; Hess/Weibel,

op. cit., n. 5 ad art. 102) avrebbe iniziato a decorrere al più tardi al

momento del rilascio della licenza edilizia più recente, ossia il 16 luglio

2003 per la posa dei box prefabbricati. A partire dal 16 luglio 2008 l'azione

sarebbe quindi prescritta, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata.

5. Stante

quanto precede il ricorso dev'essere respinto, con la conseguente conferma del

giudizio impugnato. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza

dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3

Lespr).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, parzialmente anticipata dal ricorrente, è posta a suo

carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera