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Decisione

50.2019.13

Anticipata immissione in possesso. Progetto stradale

23 luglio 2020Italiano10 min

Comune di ________, tra l'incrocio __________ e il nucleo abitativo di __________;

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

50.2019.13

Lugano

23

luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 15 novembre 2019 di

RI

1

RI

2

patrocinate

da: PA 1

contro

la decisione del 15 ottobre 2019 del Tribunale di

espropriazione in merito all'anticipata immissione in possesso relativa a 38 m2

del mapp. _______ di ________, sezione ________, nell'ambito del procedimento

espropriativo promosso dalla Repubblica e Stato del Cantone Ticino

concernente la realizzazione di una pista ciclopedonale su via C________ nel

Comune di ________;

ritenuto, in

fatto

che nel corso del 2016

lo Stato del Cantone Ticino ha pubblicato gli atti del progetto stradale

concernente la realizzazione di una pista ciclopedonale su via C_______ nel

Comune di ________, tra l'incrocio __________ e il nucleo abitativo di __________;

che l'opera coinvolge anche il mapp. __________, di 900 m2, appartenente

a RI 1 (fino al 29 ottobre 2018 di proprietà di RI 2 eOPP 1), di cui lo Stato

ha previsto unicamente l'occupazione temporanea in ragione di 38 m2

per permettere la costruzione di un nuovo cordonetto in pietra naturale e per

esigenze di cantiere, dietro versamento di un'indennità a corpo di fr. 19.-

oltre a fr. 1'434.50 per la soppressione di alcune piante;

che contro il progetto stradale RI 2 e OPP 1 hanno inoltrato un'opposizione

cautelativa formulando una serie di domande relative alla sistemazione del

loro fondo dopo l'intervento; hanno anche chiesto allo Stato il rimborso

della parte mancante (…) e della percentuale della perdita del valore

complessivo della proprietà;

che l'Ufficio delle acquisizioni del Dipartimento del territorio ha fornito

agli interessati le spiegazioni del caso in merito ai lavori di ripristino del

fondo e ha precisato loro che i dati riassunti nelle tabelle di espropriazione

sono stati estrapolati dalle mappe ufficiali in vigore al momento della

pubblicazione del progetto; in ogni caso, qualora dopo l'ultimazione dei lavori

ed eseguita la nuova terminazione del fondo si rendesse necessario un esproprio

formale del mapp. __________, l'indennità sarebbe calcolata sulla base di fr.

400.- al m2;

che RI 2 e OPP 1 hanno comunicato allo Stato di non accettare la proposta di

indennità di fr. 400.-, ritenuta insufficiente; essi hanno quindi chiesto,

nell'ipotesi di un'espropriazione formale, un risarcimento pari a fr. 800.- al m2;

che il Consiglio di

Stato ha approvato il progetto stradale il 23 novembre 2016 ed evaso

l'opposizione di RI 2 e OPP 1; la decisione governativa è stata confermata da

questo Tribunale, che il 27 dicembre 2018 ha respinto il ricorso inoltrato da

questi ultimi (inc. 52.2017.25), nella cui posizione RI 1, divenuta nel

frattempo proprietaria della particella oggetto di giudizio, ha dichiarato di

subingredire;

che in ossequio all'art. 26 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL

725.100), il 27 marzo 2019 gli atti sono quindi stati trasmessi al Tribunale di

espropriazione per l'esame delle pretese annunciate da RI 2 e OPP 1 e per le

quali le parti non hanno potuto accordarsi; contestualmente, lo Stato ha chiesto

l'anticipata immissione in possesso nei diritti espropriati;

che RI 1 si è opposta a quest'ultima richiesta, poiché a suo dire i lavori

cancellerebbero la terminazione esistente così come le bordure e i punti di

riferimento presenti sul loro sedime, impedendo in futuro una ricostruzione

degli esatti confini, sui quali le opinioni delle parti divergono;

che dopo aver fatto

rilevare dal geometra revisore i punti di confine della proprietà dell'espropriata,

con decisione del 15 ottobre 2019 il Tribunale di espropriazione ha concesso

all'espropriante l'anticipata immissione in possesso; ha annotato che i piani

di progetto sono stati elaborati sulla scorta di una mappa catastale ufficiale

provvisoria risultante dal registro fondiario prodefinitivo e che nelle tabelle

di espropriazione le superfici toccate dal progetto vengono indicate in modo

solo approssimativo, mentre la misurazione definitiva avviene ad opera

conclusa; l'immissione in possesso anticipata non provoca del resto danni

irreparabili agli opponenti, dal momento che la situazione è stata ampiamente

documentata grazie a fotografie, per cui nemmeno l'esame dell'indennità in

favore dei proprietari risulta pregiudicata;

che avverso la predetta decisione si aggravano ora RI 1 e RI 2 dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, della quale chiedono l'annullamento, previa

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; in estrema sintesi, le

ricorrenti ribadiscono che fintanto che i confini del loro fondo non sono

stabiliti in modo certo l'ente pubblico non può iniziare lavori che

implicherebbero la rimozione degli attuali segni di confine;

che al ricorso e alla concessione dell'effetto sospensivo si oppone lo Stato

che sottolinea come gli interventi sono stati pianificati da tempo e necessitano

di essere eseguiti a breve al fine di completare le altre tratte già realizzate

o in fase di realizzazione; d'altra parte l'esecuzione anticipata delle opere

non compromette in nessun modo la valutazione dell'indennità espropriativa e

non arreca alcun pregiudizio alla proprietaria; anche nel caso in cui le

ricorrenti dovessero ottenere ragione, si potrebbero ripristinare i precedenti

confini senza particolare disagio;

che in replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive

allegazioni e domande;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dell'impugnativa sono date

dagli art. 50 e 53 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL

710.100);

che la facoltà di agire di RI 1, subentrata a RI 2 e OPP 1 in corso di

procedura quale nuova proprietaria del fondo interessato dal progetto stradale,

è data (art. 44 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100), mentre, proprio a seguito del subingresso, deve

essere negata la legittimazione ricorsuale di RI 2 che nemmeno ha presentato

osservazioni sull'istanza di anticipata immissione in possesso dinanzi al

Tribunale di espropriazione;

che entro questi limiti il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere esaminato nel merito, sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); all'infuori degli incarti

richiamati e trasmessi dalle parti e dal Tribunale di prima istanza, non

occorre in effetti assumere le numerose prove notificate dalla ricorrente

(documenti, sopralluogo, perizia giudiziale sul 4° bollone e alcuni

testi) che non sono atte ad apportare a questo Tribunale ulteriori elementi

fattuali determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere;

che non si procede nemmeno all'audizione personale delle ricorrenti, giacché né la legislazione cantonale né quella

federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo

sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto, come è

stato il caso nella presente fattispecie (DTF 134 I 140 consid. 5.3, 130

Considerandi

II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b e

rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,

n. 494);

che secondo l'art. 51 cpv. 1 primo periodo Lespr, l'espropriante può chiedere

l'immissione in possesso prima della stima e prima del pagamento

dell'indennità, qualora renda verosimile che un ritardo nell'inizio dei lavori

sarebbe di pregiudizio all'opera;

che l'autorizzazione è accordata sempre che la presa di possesso non impedisca

di esaminare la domanda d'indennità o che questo esame possa essere reso

possibile da disposizioni ordinate dal Tribunale d'espropriazione (art. 51 cpv.

3.

Lespr);

che per quanto concerne i progetti stradali, l'art. 26 cpv. 3 Lstr stabilisce

che il Tribunale d'espropriazione può autorizzare l'anticipata immissione in

possesso sulla base della decisione d'approvazione del progetto stradale

esecutiva; si presume, soggiunge la norma, che senza l'anticipata immissione in

possesso l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio (art. 26 cpv. 3

Lstr; cfr. STA 52.2012.2 del 2 novembre 2012); a differenza dell'art. 51 cpv.

1, primo periodo Lespr, tale disposto - che si rifà all'art. 39 cpv. 4 della

legge federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960 (LSN; RS 725.11) - crea la presunzione che, senza l'anticipata immissione in possesso,

l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio;

che il proprietario interessato può comunque opporsi all'anticipata immissione

in possesso, rovesciando la presunzione legale, ossia rendendo verosimile che

l'ente pubblico non corre alcun pregiudizio;

che nella fattispecie il

progetto stradale è divenuto definitivo con la sentenza di questo Tribunale del

27.

ottobre 2018;

che rimangono quindi unicamente da evadere le pretese espropriative concernenti

l'indennità in favore della ricorrente; l'accoglimento della richiesta

dell'ente pubblico non pregiudica o compromette comunque questo esame, ritenuta

la presenza agli atti di numerose fotografie, del rapporto richiesto dai

giudici di prime cure al geometra revisore, ingegnere iscritto nell'apposito

registro (art. 41 cpv. 1 della legge federale sulla geoinformazione [LGI; RS

510.62], 43 ss. dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale [OMU; RS

211.432.2], 9 della legge sulla misurazione ufficiale [LMU; RL 216.300])

tenuto a rispettare scrupolosamente le regole dell'arte (vedi art. 1 dell'ordinanza

tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale; OTEMU; RS 211.432.21), in merito

ai punti di confine della particella della ricorrente, del rapporto datato 11

gennaio 2017 dello stesso geometra, nonché delle svariate planimetrie che

attestano i confini del fondo sulla base delle varie mutazioni intervenute nel

corso degli anni;

che come indicato anche nella decisione impugnata, con

riferimento alla STA 50.2004.4 del 16 settembre 2004 consid. 2.3, in questa

fase procedurale non è indispensabile fornire indicazioni più precise circa

l'area colpita da un evento espropriativo; l'estensione esatta sarà precisata

nella sentenza di stima, riprendendo i dati che emergeranno dalla procedura di

misurazione ufficiale in corso (il deposito pubblico degli atti è stato

pubblicato il 21 luglio 2020; cfr. FU 58/2020 del 21 luglio 2020, pag. 5875),

oppure, qualora necessario, facendo eseguire una valutazione puntuale da parte

del geometra revisore e confrontandola con la terminazione definitiva della

part. __________ ad opera realizzata;

che a dipendenza di

queste risultanze e dell'estensione della ciclopista, i segni di confine che si

trovano attualmente in loco potranno se del caso essere riposizionati come in

precedenza; sotto questo profilo non si è nemmeno in presenza di un danno

irreparabile, contrariamente a quanto insiste nel sostenere, a torto, la

ricorrente;

che a ciò

aggiungasi che quest'ultima, sia dinnanzi all'autorità inferiore, sia

nel presente ricorso, non adduce particolari argomenti per contestare l'urgenza

per l'ente espropriante, presunta per legge, di poter disporre della superficie

oggetto di esproprio, già prima della definizione degli aspetti espropriativi;

che nulla osta pertanto

alla conferma dell'immissione in possesso anticipata dei diritti espropriati

decretata dai giudici di prime cure;

che sulla base delle

considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve

pertanto essere respinto;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda

di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;

che la tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico delle ricorrenti secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3

Lespr); non si assegnano ripetibili.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalle ricorrenti, rimane a loro

carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera