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Decisione

50.2019.6

Ricorso per denegata/ritardata giustizia in ambito espropriativo

31 luglio 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

50.2019.6

Lugano

31 luglio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

segretaria:

Jennifer

Triulzi

statuendo

sul ricorso del 17 aprile 2019 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

l'operato

del Tribunale di espropriazione per ritardata giustizia in merito alla

procedura di espropriazione materiale relativa ai mapp. __________, __________

e __________ del CO 1, sezione di __________, avviata dall'insorgente in

seguito alla revisione del piano regolatore;

ritenuto, in

fatto

che RI 1 è proprietario dei mapp. __________, __________, __________ e

__________ nella frazione di __________ del CO 1; i fondi, tra di essi

confinanti, sono ubicati a circa 200 m dal nucleo di __________;

che il 18 febbraio

2009 il Consiglio consortile del Consorzio per il piano regolatore dei CO 1 ha

adottato la revisione del piano regolatore; la parte preponderante del mapp. __________

e una modesta porzione del confinante mapp. __________ sono stati attribuiti alla

zona agricola; la residua superficie dei mapp. __________ e __________, così

come i mapp. __________ e __________ sono invece stati inseriti nella foresta;

che, adito da RI 1 con

ricorso del 14 maggio 2009, il 21 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha

confermato questo assetto pianificatorio (ris. n. 4082), respingendone la

richiesta di mantenere nella zona edificabile tutti i fondi di sua proprietà;

che il Governo, cui

questo Tribunale nel frattempo aveva retrocesso gli atti, con risoluzione del

18 novembre 2014 (n. 5267) ha nuovamente respinto il ricorso del 14 maggio

2009, decisione poi tutelata da questa Corte (STA 90.2014.50 del 2 dicembre

2016);

che il 2 marzo 2017 RI

1 ha notificato direttamente al Tribunale di espropriazione le pretese per espropriazione

materiale relative ai vincoli pianificatori gravanti i mapp. __________, __________

e __________;

che, concluso lo scambio degli allegati il 6 luglio 2017 con l'inoltro

della duplica del CO 1, il 24 gennaio 2018 le parti sono state convocate

per l'udienza di conciliazione;

che l'11 ottobre 2018

il Tribunale di espropriazione ha visitato in contraddittorio i luoghi della

contestazione;

che il 6 novembre 2018 RI

1 ha sollecitato il Tribunale di espropriazione, postulando l'evasione del

gravame entro il 24 novembre 2018;

che con atto del 17 aprile 2019 RI 1 insorge ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, domandando che sia fatto ordine all'istanza

inferiore di procedere all'emanazione della sentenza entro il 6 maggio 2019; a

sostegno della sua richiesta egli invoca una denegata, rispettivamente

ritardata giustizia, sottolineando di aver

sollecitato a più riprese la definizione della procedura da parte del Tribunale

di espropriazione e che dalla

presentazione del ricorso del 14 maggio 2009 davanti al Consiglio di Stato sono

ormai passati dieci anni;

che all'impugnativa

resistono il Tribunale di espropriazione e il CO 1 con argomenti che, ove

necessario, verranno discussi in seguito;

che il ricorrente non

ha replicato, ma il 28 luglio 2019 ha sollecitato l'emanazione del giudizio da

parte di questo Tribunale;

considerato, in

diritto

che per l'art. 67 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) può essere interposto

ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una

decisione impugnabile; in tal caso è dato il medesimo rimedio previsto per

impugnare la decisione che l'autorità inferiore

è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997,

n. 3 ad art. 45);

che, dunque, la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo discende dall'art. 50 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8

marzo 1971 (Lespr; RL 710.100);

che la legittimazione attiva di RI 1, che ha qualità

di parte nella procedura davanti al Tribunale

di espropriazione ed è dunque

abilitato anche a interporre un'impugnativa nel procedimento principale, è

certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm; cfr. Felix

Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Bernhard Waldmann/Philippe

Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,

Zurigo 2009, ad art. 46a n. 5 segg. con rinvii);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 4 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che, analogamente all'art. 46a della legge

federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), l'art.

67 LPAmm è di natura puramente procedurale; esso non menziona i criteri in base ai quali dev'essere valutata la sussistenza di

un caso di denegata, rispettivamente ritardata giustizia (cfr. Uhlmann/Wälle-Bär, op. cit., n. 4);

che secondo l'art. 29 cpv. 1

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101), che sancisce il

principio di celerità, nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o

amministrative ognuno ha in diritto di essere giudicato entro un termine

ragionevole; l'obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole impone alle

autorità di statuire entro un limite temporale che risulti giustificato dalla

natura e dall'insieme delle circostanze del caso (DTF 135 I 265 consid. 4.4, 117

Ia 193 consid. 1c);

che, in assenza di termini perentori o ordinatori del

diritto cantonale, l'esistenza di un ritardo ingiustificato nell'evasione di

una pratica amministrativa dipende dalle circostanze concrete: tipo di

procedura, necessità istruttorie, complessità delle situazioni di fatto e di diritto sollevate, comportamento

dell'autorità e delle parti interessate, nonché dagli interessi pubblici e

privati in gioco (DTF 135 loc. cit., 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2; Uhlmann/Wälle-Bär, op. cit., n. 21;

Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,

VII ed., Zurigo/San Gallo 2016; Jacques

Dubey/Jean-Babtiste Zufferey, Droit administratif général, Basilea

2014 n. 2007 seg., Adelio Scolari, Diritto

Amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 474 seg.; Borghi/Corti, op. cit., n. 1 e 2 ad art.

45);

che, dunque, la questione di sapere se il principio

della celerità sia stato violato dev'essere decisa soprattutto sulla base di un

apprezzamento globale del lavoro effettuato: posto che il cittadino non può

pretendere che l'autorità si occupi solo e soltanto della sua causa, i tempi

morti sono inevitabili; il semplice fatto che un atto processuale avrebbe

potuto essere compiuto prima ancora non permette di concludere a una violazione

di detto principio (DTF 124 I 139 consid. 2b);

che decisivo è unicamente il fatto

di sapere se i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella

decisione sono oggettivamente ingiustificati; poco importa che questo ritardo

sia dovuto a un comportamento negligente

dell'autorità o ad altra circostanza;

che l'insorgente

rimprovera al Tribunale di espropriazione di non aver, al momento dell'inoltro

del ricorso per denegata giustizia il 17 aprile 2019, ancora deciso sulla sua

richiesta d'indennità;

che il Tribunale di

prima istanza spiega che la pratica in oggetto s'iscrive nel novero di diverse

procedure conseguenti alla revisione del piano regolatore del CO 1; tra queste

una risultava ancora in fase di scambio degli allegati, mentre le altre erano

mature per l'udienza finale;

che, in concreto, l'andamento della procedura svolta

davanti al Tribunale di espropriazione può essere così riassunto:

Considerandi

2.

marzo 2017 notificazione

della pretesa

6.

marzo 2017 costituzione del collegio giudicante, intimazione

dell'istanza e assegnazione del termine per la risposta

8.

maggio 2017 risposta

del Comune

9.

maggio 2017 intimazione

della risposta e assegnazione del termine di replica

8.

giugno 2017 replica

9.

giugno 2017 intimazione

dell'allegato di replica e assegnazione del termine per la duplica

19.

giugno 2017 richiesta

atti da parte del Comune

21.

giugno 2017 trasmissione

atti al Comune

6.

luglio 2017 ritorno

atti dal Comune

6.

luglio 2017 duplica

7.

luglio 2017 intimazione

della duplica

2.

novembre 2017 sollecito

evasione da parte di RI 1

8.

novembre 2017 citazione

all'udienza, prevista per il 5 dicembre 2017

21.

novembre 2017 richiesta

rinvio udienza da parte del Comune

24.

novembre 2017 rinvio

udienza al 24 gennaio 2018

4.

dicembre 2017 fax datato

1° aprile 2017 (giunto al Tribunale il 5 dicembre 2017) richiesta di anticipare

l'udienza da parte di RI 1

4.

dicembre 2017 intimazione

fax "1° aprile 2017" alle parti;

7.

dicembre 2017 risposta/complemento

motivazione della richiesta di rinvio dell'udienza da parte del Comune

11.

dicembre 2017 conferma

data udienza del 24 gennaio 2018

24.

gennaio 2018 richiamo

atti dal Comune

15.

febbraio 2018 sollecito

fissazione sopralluogo da parte di RI 1

19.

febbraio 2018 trasmissione

degli atti richiamati

14.

agosto 2018 sollecito

fissazione del sopralluogo da parte di RI 1

27.

agosto 2018 fissazione

sopralluogo per l'11 ottobre 2018

11.

ottobre 2018 sopralluogo

6.

novembre 2018 sollecito evasione gravame da parte di RI 1

17.

aprile 2019 sollecito evasione gravame da parte di RI 1

che sia alla luce dello svolgimento regolare

conosciuto dalla procedura di ricorso, sia a

quella dei motivi portati con la risposta dal Tribunale di prima istanza non è

possibile intravedere una volontà di procrastinare inutilmente i tempi della definizione

del procedimento; tantomeno traspare una determinazione della Corte a

non voler decidere la vertenza;

che avendo riguardo

anche della natura meramente patrimoniale della causa, la necessità di emettere

dei giudizi coordinati, aventi un fondamento comune, è atta in linea di

principio a giustificare alcuni tempi morti, specie qualora il numero delle

pratiche, come è il caso concreto, non è trascurabile (9);

che, quanto spiegato, permette di concludere che anche se dall'ultimo

atto di causa (sopralluogo dell'11 ottobre 2018) sono ormai passati

quasi 10 mesi, l'agire del Tribunale di espropriazione risulta ancora

oggettivamente giustificato;

che, per giudicare

l'operato del Tribunale di espropriazione, privo di pertinenza è il riferimento

al ricorso del 14 maggio 2009; determinante ai fini della valutazione

dell'andamento della procedura è, invece, la data in cui l'insorgente ha

notificato le sue pretese all'istanza giudiziaria, ovvero il 2 marzo 2017; la

procedura dunque non si protrae da dieci anni - come pretende l'insorgente - ma

da meno di due anni e mezzo, durante i quali il Tribunale non è rimasto

inattivo;

che in definitiva il ricorso va dunque respinto,

caricando la tassa di giustizia e le ripetibili in favore del Comune, assistito

da un patrocinatore, in capo all'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 e 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico. RI

1.

verserà inoltre fr. 1'000.- al CO 1 a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria