50.2019.6
Ricorso per denegata/ritardata giustizia in ambito espropriativo
31 luglio 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
50.2019.6
Lugano
31 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello
segretaria:
Jennifer
Triulzi
statuendo
sul ricorso del 17 aprile 2019 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
l'operato
del Tribunale di espropriazione per ritardata giustizia in merito alla
procedura di espropriazione materiale relativa ai mapp. __________, __________
e __________ del CO 1, sezione di __________, avviata dall'insorgente in
seguito alla revisione del piano regolatore;
ritenuto, in
fatto
che RI 1 è proprietario dei mapp. __________, __________, __________ e
__________ nella frazione di __________ del CO 1; i fondi, tra di essi
confinanti, sono ubicati a circa 200 m dal nucleo di __________;
che il 18 febbraio
2009 il Consiglio consortile del Consorzio per il piano regolatore dei CO 1 ha
adottato la revisione del piano regolatore; la parte preponderante del mapp. __________
e una modesta porzione del confinante mapp. __________ sono stati attribuiti alla
zona agricola; la residua superficie dei mapp. __________ e __________, così
come i mapp. __________ e __________ sono invece stati inseriti nella foresta;
che, adito da RI 1 con
ricorso del 14 maggio 2009, il 21 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha
confermato questo assetto pianificatorio (ris. n. 4082), respingendone la
richiesta di mantenere nella zona edificabile tutti i fondi di sua proprietà;
che il Governo, cui
questo Tribunale nel frattempo aveva retrocesso gli atti, con risoluzione del
18 novembre 2014 (n. 5267) ha nuovamente respinto il ricorso del 14 maggio
2009, decisione poi tutelata da questa Corte (STA 90.2014.50 del 2 dicembre
2016);
che il 2 marzo 2017 RI
1 ha notificato direttamente al Tribunale di espropriazione le pretese per espropriazione
materiale relative ai vincoli pianificatori gravanti i mapp. __________, __________
e __________;
che, concluso lo scambio degli allegati il 6 luglio 2017 con l'inoltro
della duplica del CO 1, il 24 gennaio 2018 le parti sono state convocate
per l'udienza di conciliazione;
che l'11 ottobre 2018
il Tribunale di espropriazione ha visitato in contraddittorio i luoghi della
contestazione;
che il 6 novembre 2018 RI
1 ha sollecitato il Tribunale di espropriazione, postulando l'evasione del
gravame entro il 24 novembre 2018;
che con atto del 17 aprile 2019 RI 1 insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, domandando che sia fatto ordine all'istanza
inferiore di procedere all'emanazione della sentenza entro il 6 maggio 2019; a
sostegno della sua richiesta egli invoca una denegata, rispettivamente
ritardata giustizia, sottolineando di aver
sollecitato a più riprese la definizione della procedura da parte del Tribunale
di espropriazione e che dalla
presentazione del ricorso del 14 maggio 2009 davanti al Consiglio di Stato sono
ormai passati dieci anni;
che all'impugnativa
resistono il Tribunale di espropriazione e il CO 1 con argomenti che, ove
necessario, verranno discussi in seguito;
che il ricorrente non
ha replicato, ma il 28 luglio 2019 ha sollecitato l'emanazione del giudizio da
parte di questo Tribunale;
considerato, in
diritto
che per l'art. 67 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) può essere interposto
ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una
decisione impugnabile; in tal caso è dato il medesimo rimedio previsto per
impugnare la decisione che l'autorità inferiore
è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997,
n. 3 ad art. 45);
che, dunque, la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo discende dall'art. 50 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8
marzo 1971 (Lespr; RL 710.100);
che la legittimazione attiva di RI 1, che ha qualità
di parte nella procedura davanti al Tribunale
di espropriazione ed è dunque
abilitato anche a interporre un'impugnativa nel procedimento principale, è
certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm; cfr. Felix
Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurigo 2009, ad art. 46a n. 5 segg. con rinvii);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 4 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che, analogamente all'art. 46a della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), l'art.
67 LPAmm è di natura puramente procedurale; esso non menziona i criteri in base ai quali dev'essere valutata la sussistenza di
un caso di denegata, rispettivamente ritardata giustizia (cfr. Uhlmann/Wälle-Bär, op. cit., n. 4);
che secondo l'art. 29 cpv. 1
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101), che sancisce il
principio di celerità, nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o
amministrative ognuno ha in diritto di essere giudicato entro un termine
ragionevole; l'obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole impone alle
autorità di statuire entro un limite temporale che risulti giustificato dalla
natura e dall'insieme delle circostanze del caso (DTF 135 I 265 consid. 4.4, 117
Ia 193 consid. 1c);
che, in assenza di termini perentori o ordinatori del
diritto cantonale, l'esistenza di un ritardo ingiustificato nell'evasione di
una pratica amministrativa dipende dalle circostanze concrete: tipo di
procedura, necessità istruttorie, complessità delle situazioni di fatto e di diritto sollevate, comportamento
dell'autorità e delle parti interessate, nonché dagli interessi pubblici e
privati in gioco (DTF 135 loc. cit., 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2; Uhlmann/Wälle-Bär, op. cit., n. 21;
Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,
VII ed., Zurigo/San Gallo 2016; Jacques
Dubey/Jean-Babtiste Zufferey, Droit administratif général, Basilea
2014 n. 2007 seg., Adelio Scolari, Diritto
Amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 474 seg.; Borghi/Corti, op. cit., n. 1 e 2 ad art.
45);
che, dunque, la questione di sapere se il principio
della celerità sia stato violato dev'essere decisa soprattutto sulla base di un
apprezzamento globale del lavoro effettuato: posto che il cittadino non può
pretendere che l'autorità si occupi solo e soltanto della sua causa, i tempi
morti sono inevitabili; il semplice fatto che un atto processuale avrebbe
potuto essere compiuto prima ancora non permette di concludere a una violazione
di detto principio (DTF 124 I 139 consid. 2b);
che decisivo è unicamente il fatto
di sapere se i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella
decisione sono oggettivamente ingiustificati; poco importa che questo ritardo
sia dovuto a un comportamento negligente
dell'autorità o ad altra circostanza;
che l'insorgente
rimprovera al Tribunale di espropriazione di non aver, al momento dell'inoltro
del ricorso per denegata giustizia il 17 aprile 2019, ancora deciso sulla sua
richiesta d'indennità;
che il Tribunale di
prima istanza spiega che la pratica in oggetto s'iscrive nel novero di diverse
procedure conseguenti alla revisione del piano regolatore del CO 1; tra queste
una risultava ancora in fase di scambio degli allegati, mentre le altre erano
mature per l'udienza finale;
che, in concreto, l'andamento della procedura svolta
davanti al Tribunale di espropriazione può essere così riassunto:
•
Considerandi
2.
marzo 2017 notificazione
della pretesa
•
6.
marzo 2017 costituzione del collegio giudicante, intimazione
dell'istanza e assegnazione del termine per la risposta
•
8.
maggio 2017 risposta
del Comune
•
9.
maggio 2017 intimazione
della risposta e assegnazione del termine di replica
•
8.
giugno 2017 replica
•
9.
giugno 2017 intimazione
dell'allegato di replica e assegnazione del termine per la duplica
•
19.
giugno 2017 richiesta
atti da parte del Comune
•
21.
giugno 2017 trasmissione
atti al Comune
•
6.
luglio 2017 ritorno
atti dal Comune
•
6.
luglio 2017 duplica
•
7.
luglio 2017 intimazione
della duplica
•
2.
novembre 2017 sollecito
evasione da parte di RI 1
•
8.
novembre 2017 citazione
all'udienza, prevista per il 5 dicembre 2017
•
21.
novembre 2017 richiesta
rinvio udienza da parte del Comune
•
24.
novembre 2017 rinvio
udienza al 24 gennaio 2018
•
4.
dicembre 2017 fax datato
1° aprile 2017 (giunto al Tribunale il 5 dicembre 2017) richiesta di anticipare
l'udienza da parte di RI 1
•
4.
dicembre 2017 intimazione
fax "1° aprile 2017" alle parti;
•
7.
dicembre 2017 risposta/complemento
motivazione della richiesta di rinvio dell'udienza da parte del Comune
•
11.
dicembre 2017 conferma
data udienza del 24 gennaio 2018
•
24.
gennaio 2018 richiamo
atti dal Comune
•
15.
febbraio 2018 sollecito
fissazione sopralluogo da parte di RI 1
•
19.
febbraio 2018 trasmissione
degli atti richiamati
•
14.
agosto 2018 sollecito
fissazione del sopralluogo da parte di RI 1
•
27.
agosto 2018 fissazione
sopralluogo per l'11 ottobre 2018
•
11.
ottobre 2018 sopralluogo
•
6.
novembre 2018 sollecito evasione gravame da parte di RI 1
•
17.
aprile 2019 sollecito evasione gravame da parte di RI 1
che sia alla luce dello svolgimento regolare
conosciuto dalla procedura di ricorso, sia a
quella dei motivi portati con la risposta dal Tribunale di prima istanza non è
possibile intravedere una volontà di procrastinare inutilmente i tempi della definizione
del procedimento; tantomeno traspare una determinazione della Corte a
non voler decidere la vertenza;
che avendo riguardo
anche della natura meramente patrimoniale della causa, la necessità di emettere
dei giudizi coordinati, aventi un fondamento comune, è atta in linea di
principio a giustificare alcuni tempi morti, specie qualora il numero delle
pratiche, come è il caso concreto, non è trascurabile (9);
che, quanto spiegato, permette di concludere che anche se dall'ultimo
atto di causa (sopralluogo dell'11 ottobre 2018) sono ormai passati
quasi 10 mesi, l'agire del Tribunale di espropriazione risulta ancora
oggettivamente giustificato;
che, per giudicare
l'operato del Tribunale di espropriazione, privo di pertinenza è il riferimento
al ricorso del 14 maggio 2009; determinante ai fini della valutazione
dell'andamento della procedura è, invece, la data in cui l'insorgente ha
notificato le sue pretese all'istanza giudiziaria, ovvero il 2 marzo 2017; la
procedura dunque non si protrae da dieci anni - come pretende l'insorgente - ma
da meno di due anni e mezzo, durante i quali il Tribunale non è rimasto
inattivo;
che in definitiva il ricorso va dunque respinto,
caricando la tassa di giustizia e le ripetibili in favore del Comune, assistito
da un patrocinatore, in capo all'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 e 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico. RI
1.
verserà inoltre fr. 1'000.- al CO 1 a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria