52.2000.27
azione disciplinare nei confronti di un dipendente comunale per molestie sessuali
25 ottobre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2000.27
Data decisione, Autorità:
25.10.2004, TRAM
Titolo:
azione disciplinare nei confronti di un dipendente comunale per molestie sessuali
INCHIESTA DISCIPLINARE
art. 134 cpv. 1 LOC
Incarto n.
52.2000.27
Lugano
25 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 gennaio 2000 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del Consiglio di Stato (n. 5605), che
accoglie parzialmente l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
decisione 9 febbraio 1999 con cui il CO 1 l’ha sospeso per una settimana
dall’impiego e dallo stipendio a titolo di sanzione disciplinare e l’ha
condannato al pagamento delle spese d’inchiesta;
viste le risposte:
- 25 gennaio 2000 del
Consiglio di Stato;
- 2 febbraio 2000 del;
richiamata la sentenza 9 giugno 1999 della
Corte di cassazione di revisione penale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 1.
gennaio 1987 il ricorrente RI 1 è entrato al servizio del CO 1 quale contabile;
dal 1. giugno 1997 è capo dei servizi finanziari del comune;
che a partire dal 1995 RI 1 ha iniziato a
corteggiare in modo assiduo la signora __________, impiegata presso la
cancelleria comunale, della quale, per sua stessa ammissione, si era un po’
innamorato;
che, dopo aver vinto il relativo concorso, a
partire dal 1. agosto 1997 __________ ha iniziato a lavorare quale aiuto contabile
nell’ufficio del ricorrente;
che la sera del 3 settembre 1997 un collega
d’ufficio ha segnalato a __________ che suo marito era giunto sulla piazza del
municipio; l'interessata si è avvicinata alla finestra per invitarlo a salire;
che in quel mentre, __________ ha avvertito
un tocco sulla natica; voltatasi ha notato il capoufficio RI 1, che -
sopraggiunto alle sue spalle - ritirava repentinamente la mano destra;
che la donna non ha reagito, ma ha lasciato
l’ufficio appena giunto il marito;
che il 2 dicembre 1997 __________ ha sporto
querela penale nei confronti di RI 1 per molestie sessuali; quest'ultimo l’ha a
sua volta querelata per diffamazione e calunnia;
che il 16 gennaio 1998 il municipio ha
incaricato la giudice d’appello supplente, dott. __________, di condurre
un’inchiesta disciplinare a carico di RI 1 per accertare eventuali violazioni
dei doveri d’ufficio;
che, esperite le necessarie indagini, con
decreto d’accusa 20 luglio 1998 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna
di RI 1 ad una multa di fr. 1'000.- per molestie sessuali;
che con sentenza 26 novembre 1998, emanata
dopo un dibattimento durato 9 ore, il Pretore di __________ ha condannato RI 1
ad una multa di fr. 500.- per molestie sessuali ed a versare alla vittima la
somma di fr. 11'526.50 a titolo di risarcimento danni (spese di patrocinio) e
torto morale (fr. 500.-);
che, preso atto del rapporto d’inchiesta
dell'inquirente incaricata, con risoluzione 9 febbraio 1999 il municipio ha
sospeso RI 1 dalla funzione e dallo stipendio per una settimana a titolo di
sanzione disciplinare, condannandolo nel contempo al pagamento delle spese
nella misura di fr. 5'000.-;
che con sentenza 9 giugno 1999 la Corte di
cassazione di revisione penale (CCRP) ha respinto il ricorso per cassazione inoltrato
da RI 1 contro la sentenza del Pretore di __________;
che, in parziale accoglimento del ricorso
inoltrato da RI 1 contro la sanzione disciplinare inflittagli dal municipio, il
22 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il dispositivo di condanna
al pagamento delle spese d’inchiesta sostenute dal comune;
che contro il predetto giudizio governativo RI
1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone che la
sanzione disciplinare inflittagli fosse annullata, in subordine che fosse
pronunciato un semplice ammonimento;
che con lunghe disquisizioni l’insorgente ha
in sostanza messo in dubbio la credibilità della presunta vittima, contro la
quale ha sporto denuncia per falsa testimonianza; ha inoltre affermato che
questa avrebbe promosso e fomentato una campagna denigratoria nei suoi
confronti, con tanto di articoli di giornale;
che il Consiglio di Stato ed il municipio
hanno sollecitato il rigetto dell’impugnativa;
che con decreto 23 febbraio 2000 il
Procuratore pubblico ha deciso di non procedere nei confronti di __________ per
falsa testimonianza;
che con sentenza 31 luglio 2001 la Camera
dei ricorsi penali ha respinto l’istanza di promozione dell’accusa inoltrata da
RI 1 contro il decreto di non luogo a procedere del Procuratore pubblico;
che il procedimento di ricorso, pendente
davanti a questo tribunale, è rimasto sospeso, senza che nessuno ne sollecitasse
la riattivazione;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 134 cpv. 6
LOC; la legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm); il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che in materia disciplinare il Tribunale
cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di
diritto della decisione impugnata (art. 70 cpv. 1 PAmm); non esamina
l’apprezzamento nei limiti della violazione del diritto (art. 61 PAmm), ma
statuisce sul ricorso con pieno potere di cognizione (M. Borghi / G. Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 70 PAmm, n. 1 seg.);
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm); i fatti addebitati all’insorgente sono stati
acclarati in modo convincente dalle precedenti istanze; questo tribunale non intravede
alcun ragionevole motivo per assumere ulteriori prove o per scostarsi dagli
accertamenti delle precedenti istanze e delle autorità penali che con enorme
dispendio di mezzi e di tempo si sono sinora occupate del caso; le prove di cui
l’insorgente chiede l’assunzione non appaiono palesemente atte a procurare la
conoscenza di ulteriori circostanze rilevanti ai fini del giudizio; tanto meno
a distanza di sette anni dai fatti;
che giusta l’art. 134 cpv. 1 LOC la
violazione dei doveri d’ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza
e la negligenza nell’adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal
municipio con sanzioni disciplinari, che spaziano dall’ammoni-mento (lett. a)
al licenziamento (lett. f), passando dalla multa (lett. b) e dalla sospensione
dall’impiego per un periodo massimo di 3 mesi (lett. e);
che le sanzioni disciplinari servono a
ripristinare l’ordinato funzionamento dell’amministrazione ed a ristabilire la
fiducia in essa riposta dai cittadini; vanno commisurate alla gravità
dell’infrazio-ne; devono inoltre tenere debitamente conto del grado di colpa
del trasgressore e delle finalità che perseguono;
che a differenza dell’ordinamento dei
dipendenti cantonali (art. 39 LOrd), la LOC non prevede alcun termine di
prescrizione dell’azione disciplinare;
che la questione a sapere se si tratti di
una lacuna di legge che deve essere colmata facendo capo alle disposizione
sulla prescrizione previste da analoghi ordinamenti disciplinari (BVR 1996,
320; DR 91/0001) o se invece l’azione disciplinare non soggiaccia a
prescrizione, come la giurisprudenza e la dottrina ritengono (STF 19.3.1998
2P/359/1997 in re P.; DTF 73 I 289 consid. 4; AGVE 1971, 303; Werner Dubach, Das
Disziplinarrecht der freien Berufe, ZSR 1951, pag. 44 e riferimenti) può rimanere
indecisa, poiché anche in quest’ultima ipotesi, va comunque verificato se,
tenuto conto di tutte le circostanze ed in particolare del lungo tempo
trascorso, la sanzione disciplinare appaia ancora giustificata;
che nell’evenienza concreta, considerati il
principio di opportunità che regge l’azione disciplinare ed il lungo tempo
trascorso dai fatti addebitati al ricorrente, il cui comportamento non ha più
dato luogo a critiche, qualsiasi sanzione disciplinare apparirebbe ingiustificata
e finirebbe per nuocere anziché giovare all'amministrazione comunale;
che, stando così le cose, pur dando atto che
la sanzione disciplinare inflitta dal municipio al ricorrente e la decisione
governativa che l’ha confermata erano in linea di massima conformi al diritto,
le decisioni impugnate vanno annullate, perché nel frattempo il provvedimento
ha manifestamente perso la sua ragion d’essere;
che, dato l’esito, non si preleva tassa di
giustizia;
che, essendo il proscioglimento intervenuto
soltanto per sopraggiunta decadenza ope temporis dei presupposti
dell’azione disciplinare, non si accordano ripetibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 134 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
Fatti
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione del Consiglio di Stato (n.
5605);
1.2. la decisione 9 febbraio 1999 con cui il CO
1 l’ha sospeso per una settimana dall’impiego e dallo stipendio a titolo di
sanzione disciplinare.
Considerandi
2.
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
terzi implicati
1.
CO 1
2.
CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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