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Decisione

52.2002.344

Cambiamento di destinazione di edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, fuori della zona edificabile

9 gennaio 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Nel

1971, __________ hanno costruito un ampio capannone nella campagna dell'ex-comune

di Genestrerio (ora Mendrisio) su un vasto terreno pianeggiante (part. 77 di mq

5'218), situato a lato della strada che conduce alla frazione di Prella (autorizzazione

cantonale 2 giugno 1971 n. 25373/71). Nell'edificio, di rilevanti dimensioni (m

40 x 20 x 6), e sull'ampio piazzale asfaltato circostante si è insediata la

ditta di autotrasporti di __________ che ha utilizzato queste infrastrutture

per ricoverarvi i veicoli aziendali, per posteggiare autocarri e rimorchi e per

movimentare le merci ed i materiali trasportati. Accanto al capannone, allacciato

alle reti di distribuzione dell'elettricità e dell'acqua potabile, nonché alla

rete delle canalizzazioni, sono stati successivamente realizzati un impianto di

lavaggio per autocarri ed un impianto di rifornimento di carburante.

Il primo piano

regolatore (PR) di Genestrerio, entrato in vigore l'11 luglio 1980, ha escluso il fondo in oggetto dalla zona edificabile. L'azzonamento è stato confermato nel 2001 in occasione della revisione generale del PR, che ha attribuito il fondo alla zona agricola. Un

ricorso, inoltrato al Tribunale della pianificazione del territorio contro la

decisione di approvazione del PR riveduto, è stato respinto con sentenza del 5

aprile 2002 (STPT 90. 2001. 60).

b. Nel corso degli anni '90, sono subentrate

dapprima __________, fallita sul finire di quel decennio, ed in seguito la __________

attiva nell'ambito dei trasporti in genere, in particolare nel settore edile,

nonché nel commercio di prodotti per l'edilizia, alla quale si è poi

affiancata, a partire dal 1998, l'impresa di costruzioni __________ qui

ricorrente, che ha locato il capannone ed il piazzale circostante allo scopo di

utilizzarli per il deposito sia di veicoli e macchinari, sia di materiali da costruzione.

B. Analogamente

sollecitata, il 28 settembre 1998, l'impresa __________ ha inoltrato all'allora

municipio di Genestrerio una domanda di costruzione, controfirmata dall'UEF,

amministratore del fallimento della ditta __________ per trasformare il capannone

in un deposito aziendale e per insediarvi i suoi uffici.

Alla domanda si sono opposti i Servizi

generali del Dipartimento del territorio, che con avviso 5 novembre 1998 (n.

21539) hanno ritenuto che la nuova destinazione del fondo si ponesse in contrasto

con la funzione agricola del comparto e non potesse conseguire un permesso

eccezionale retto dall'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) nel testo allora in vigore.

Facendo proprio l'avviso dipartimentale, il 16

novembre 2001 il municipio ha respinto la domanda di costruzione.

C. Con

giudizio 20 agosto 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di diniego

della licenza, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla RI 2 e

dalla RI 1 che si era nel frattempo aggiudicata il fondo messo all'incanto dall'UEF.

Dopo aver rilevato che la nuova destinazione

d'uso non poteva essere autorizzata con un permesso ordinario, siccome contraria

alla funzione agricola della zona, il Governo ha escluso a sua volta che fosse

dato il presupposto dell'ubicazione vincolata sancito dall'art. 24 lett. a LPT

entrato in vigore il 1° settembre 2000.

Ferma questa premessa, il Consiglio di Stato

ha poi ritenuto che la trasformazione non potesse nemmeno essere autorizzata in

applicazione dell'art. 24a LPT, disciplinante i cambiamenti di destinazione

senza lavori di trasformazione di edifici situati fuori delle zone edificabili.

Il deposito di materiali da costruzione sul piazzale antistante il capannone

costituirebbe, a suo giudizio, un cambiamento di destinazione che ingenera

nuove ripercussioni sul territorio, sull'urbanizzazione e sull'ambiente. Non

sarebbe dunque soddisfatta la condizione posta dal cpv. 1 lett. a dell'art. 24a

LPT. Nuove emissioni ed un maggior uso delle infrastrutture d'urbanizzazione,

ha aggiunto, deriverebbero anche dagli uffici che verrebbero realizzati nel

capannone.

Il permesso, ha poi aggiunto il Governo, non

potrebbe nemmeno essere accordato in base agli art. 24c LPT e 41 dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio dell'8 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), che

regolano la rinnovazione, la trasformazione parziale, l'ampliamento e la

ricostruzione di edifici ed impianti esistenti fuori delle zone edificabili,

venuti a trovarsi in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione.

Lo escluderebbero le ripercussioni ambientali ingenerate dall'insediamento di

depositi di materiali edili sul piazzale antistante il capannone, che verrebbero

ad aggiungersi al semplice rimessaggio dei veicoli.

Analoghe considerazioni escluderebbero pure

il rilascio di un permesso eccezionale fondato sugli art. 37a LPT e 43

OPT.

D. Contro il

predetto giudizio, la RI 1 e l'impresa RI 2 sono insorte davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia loro rilasciata

la licenza per cambiamento di destinazione richiesta nel lontano 1998.

Illustrata la situazione del fondo e quella

pianificatoria, nonché l'iter della domanda di costruzione, le insorgenti

eccepiscono anzitutto la mancanza di accertamenti sulla reale attività che

viene svolta sul fondo. La situazione di fatto illustrata dal Consiglio di

Stato, allegano, non corrisponde a quella effettiva.

L'attività della RI 2, obiettano, non

comporterebbe alcuna modifica di sorta né dal profilo costruttivo, né da quello

dell'utilizzazione e delle ripercussioni indotte. Non è previsto alcun deposito

di materiali inerti o di altri materiali edili di questa natura, che non sono

mai stati depositati sul fondo. I locali, già presenti, che verrebbero utilizzati

come uffici, non comporterebbero alcun traffico supplementare. A ben guardare,

aggiungono le ricorrenti, non sarebbe nemmeno stato necessario inoltrare una

domanda di costruzione, poiché la destinazione del capannone e del piazzale

rimarrebbe sostanzialmente immutata per rapporto all'uso anteriore. Il fondo,

osservano ancora, era peraltro già utilizzato dall'impresa __________ per il

deposito di inerti.

Sarebbero in ogni caso dati i presupposti

per rilasciare un'autorizzazione fondata sugli art. 24a LPT e 41 OPT,

rispettivamente 37a LPT e 43 OPT.

E. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione e

dell'esame d'impatto ambientale ha rinunciato a formulare particolari

osservazioni, mentre l'allora municipio di Genestrerio si è rimesso al giudizio

del Tribunale cantonale amministrativo.

Delle risultanze della visita in luogo

esperita da una delegazione di questo Tribunale si dirà per quanto necessario

nei considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).

Entrambe le ricorrenti sono legittimate ad

impugnare il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso che

avevano interposto contro la decisione 16 novembre 2001 con cui l'allora

municipio di Genestrerio ha respinto la domanda di costruzione presentata dalla

RI 2 per cambiare la destinazione d'uso del capannone e del piazzale

circostante. Abilitate ad agire in giudizio contro la decisione di diniego della

licenza secondo l'art. 21 cpv. 2 LE non erano tuttavia entrambe, ma soltanto l'impresa

RI 2 in quanto istante in licenza. L'art. 21 cpv. 2 LE conferisce in effetti il

diritto di impugnare le decisioni del municipio soltanto all'istante, agli

opponenti, al Dipartimento ed in seconda istanza al Comune. Non lo conferisce

anche al proprietario. Di per sé, il ricorso al Consiglio di Stato avrebbe

dunque dovuto essere dichiarato irricevibile nella misura in cui era interposto

dalla RI 1. Trattandosi tuttavia di una domanda di costruzione presentata in

sanatoria, la legittimazione attiva ad impugnare il diniego della licenza va

riconosciuto anche al proprietario, poiché questi potrebbe essere direttamente e

personalmente toccato da successive misure di ripristino (cfr. sul tema STA

52.2011.30 del 9 marzo 2011, nonché Aldo

Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni

1985, Band I, Bern 2007, ad art. 40 n. 5b).

Con questa annotazione, il ricorso,

tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base

degli atti, completati dalle risultanze della visita in luogo esperita da

Tribunale (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le lacune istruttorie denunciate dalle

ricorrenti possono considerarsi sanate a prescindere dalla fondatezza delle

censure sollevate in proposito dalle stesse ricorrenti.

Considerandi

2.

2.1. Per cambiamento di destinazione rilevante dal

profilo del diritto pianificatorio ed edilizio e quindi soggetto a permesso di

costruzione (art. 1 cpv. 2 LE) si intende generalmente una modifica delle

condizioni di uso di un edificio o di un impianto esistente, atta a produrre

ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle

utilizzazioni. Dottrina e giurisprudenza considerano rilevanti e quindi atte ad

implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione sia

le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie

diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, sia le modifiche che determinano

o sono atte a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione

apprezzabile delle ripercussioni ambientali (RDAT I-2003 n. 26, consid. 2;

I-1994 n. 33, consid. 3 e rif. ivi citati; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 1 n. 647). Sono

inoltre da considerare come cambiamento di destinazione - richiedenti l'avvio

di un procedimento di verifica preventiva della loro compatibilità con

l'ordinamento pianificatorio ed edilizio - anche tutte le modifiche delle

condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura non

trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, scostandosi dagli

scopi per i quali è stata autorizzata e realizzata (cfr. RDAT I-2003 n. 26,

consid. 2; STA 52.2008.3 dell'8 luglio 2010, consid. 2; 52.2002.388 del 9 dicembre

2002, consid. 2; STA 52.1996. 116 del 26 giugno 1996, consid. 2).

Nei casi dubbi, l'autorità è tenuta ad

esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza edilizia;

spesso, è in effetti solo nell'ambito di una valutazione più approfondita, come

quella derivante dall'esame di una domanda di costruzione, che è possibile

cogliere le implicazioni giuridiche di una determinata utilizzazione delle

costruzioni (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2; STA 52.2010.412-413-426 del

7.

giugno 2011 consid. 5.1.; STA 52.2001.370-371 del 4 dicembre 2001 consid. 2

citata in Athos Mecca/Daniel Ponti,

Legge edilizia annotata, Pregassona 2006, ad art. 1, pag. 9).

2.2

Pur avendo la RI 2 chiesto al municipio

il permesso di modificare l'uso della struttura esistente al fine di insediarvi

la sede dell'impresa di costruzioni, nel caso concreto, le ricorrenti contestano

l'esistenza stessa di un cambiamento della destinazione d'uso del capannone e

del piazzale circostante. A torto, poiché l'uso delle strutture esistenti allo

scopo di depositarvi materiali (ponteggi, travi, casseri, mattoni ecc.),

macchinari (scavatrici, betoniere, ecc.) e veicoli di un'impresa di costruzioni

al posto dei veicoli (autocarri, rimorchi e semirimorchi) di un'impresa di trasporti

costituisce una modifica delle condizioni di utilizzazione autorizzate nel

lontano 1971. Essa incide infatti sulla sua identità dal profilo qualitativo ed

è atta a determinare, se non un'intensificazione, comunque un'alterazione

apprezzabile delle ripercussioni ambientali ingenerate dall'uso autorizzato a

suo tempo. Il lungo tempo trascorso dalla licenza accordata quarant'anni or

sono rende inoltre doverosa una verifica della conformità della nuova

destinazione d'uso per rapporto al quadro normativo entrato in vigore nel frattempo.

L'eventuale, remota utilizzazione del fondo

per il deposito di inerti da parte della ditta __________ è irrilevante.

Anzitutto perché non è provata. In secondo luogo, perché non risulta che sia

mai stata autorizzata. Da ultimo, perché è comunque cessata quando sul fondo si

è insediata la ditta di autotrasporti.

3.

3.1.

Secondo l'art. 22 cpv. 1 LPT, edifici o impianti

possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità.

L'autorizzazione è rilasciata, soggiunge la norma (cpv. 2 lett. a), solo

se gli edifici o gli impianti sono conformi alla

funzione prevista per la zona d'utilizzazione.

3.2

In concreto, lo stabilimento in

discussione, autorizzato nel 1971 come deposito di una ditta di autotrasporti,

è situato nella zona agricola definita dal piano regolatore di Mendrisio,

sezione di Genestrerio, entrato in vigore nel 1980 e riveduto nel 2001. Non

essendo destinato ed ancor meno necessario alla coltivazione agricola o all'orticoltura

(art. 16a cpv. 1 LPT), non è

dunque conforme alla funzione assegnata alla zona in cui è ubicato. Parimenti,

nemmeno la nuova destinazione (deposito di un'impresa di costruzioni), anch'essa

contraria alla funzione agricola, può essere autorizzata. Neppure le ricorrenti

lo pretendono.

Resta da verificare se il cambiamento di

destinazione possa essere posto al beneficio di un'autorizzazione eccezionale,

in particolare di un'autorizzazione retta dall'art. 24a, dall'art. 24c o dall'art. 37a LPT.

4.

4.1. Secondo l'art. 24a cpv. 1

LPT, quando il cambiamento di destinazione

di un edificio o di un impianto fuori delle zone edificabili non necessita

lavori di trasformazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata se, cumulativamente:

a. non ne deriva alcuna nuova ripercussione sul territorio, sull'urbanizzazione

e sull'ambiente; e

b. esso non contravviene ad alcun altro atto normativo federale.

La facilitazione prevista dall'art. 24a

LPT si applica soltanto ai cambiamenti della destinazione d'uso che non

comportano lavori soggetti a permesso di costruzione. Tutte le costruzioni

esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione di zona

possono beneficiarne. Anche quelle commerciali (aziendali) possono conseguire

un permesso eccezionale fondato sull'art. 24a LPT. Basta che risultino

soddisfatte le condizioni poste dalle lett. a e b (DTF 127 II 221 seg.; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, ad art. 24a n. 5). La modifica della destinazione d'uso non

deve in particolare comportare alcuna nuova ripercussione sul territorio, sull'urbanizzazione

e sull'ambiente. Poco importa che tali ripercussioni siano rilevanti o modiche.

Il cambiamento di destinazione non deve ingenerarne di nuove. Nuove

ripercussioni impediscono di far capo all'art. 24a LPT anche se sono

meno importanti di quelle derivanti dall'uso anteriore (Waldmann/Hänni, loc. cit., n. 6).

4.2

Nel caso concreto, il controverso

cambiamento di destinazione non comporta l'esecuzione di lavori soggetti a

permesso di costruzione (cfr. domanda di costruzione). La modifica riguarda

esclusivamente l'uso del capannone e del piazzale circostante. Da questo

profilo, il rilascio di un'autorizzazione retta dall'art. 24a LPT può di

per sé entrare in considerazione.

La trasformazione delle strutture utilizzate

dalla __________ in un deposito di un'impresa di costruzioni comporta tuttavia

ripercussioni diverse da quelle ingenerate dall'uso anteriore. L'apporto, l'asporto

e la movimentazione in genere dei materiali da costruzione sul piazzale produce

effetti diversi da quelli derivanti dai movimenti e dal semplice stazionamento

dei veicoli della ditta di autotrasporti. Non è invero escluso che anche questa

ditta movimentasse sul piazzale materiali e merci da trasportare. La

circostanza non è tuttavia stata comprovata adeguatamente. Non risulta in particolare

che il piazzale, oltre ad essere stato utilizzato per stazionarvi i veicoli

aziendali, sia stato utilizzato anche per il deposito non occasionale di

materiali.

Poco importa che la nuova utilizzazione

possa eventualmente comportare ripercussioni meno importanti a quelle ingenerate

dalla ditta di autotrasporti. Il semplice fatto che siano diverse da quelle

derivanti dall'uso anteriore basta per escludere la possibilità di rilasciare

un permesso fondato sull'art. 24a LPT.

5.

5.1.

Giusta l'art. 24c cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili, gli edifici

e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla

destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione

di fatto. Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge la norma

(cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati

parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti

o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le

importanti esigenze della pianificazione territoriale.

Il primo capoverso della norma tutela la

situazione acquisita delle costruzioni esistenti fuori della zona edificabile,

costruite o trasformate a suo tempo in conformità del diritto materiale, che sono

venute a trovarsi in contrasto con la funzione di zona per effetto di modifiche

posteriori di atti legislativi o di piani (art. 41 OPT). Il secondo capoverso

estende invece tale garanzia, permettendo, a determinate condizioni precisate

dall'art. 42 OPT, di rinnovarli, di trasformarli parzialmente (ampliandoli o

cambiando parzialmente la destinazione) nella misura in cui l'identità della

costruzione preesistente e dei dintorni rimanga conservata nei tratti

essenziali (cd. erweiterte Besitzstandsgarantie, cfr. Waldmann/Hänni, op. cit, ad art. 24c LPT n. 1 seg.).

Il campo d'applicazione dell'art. 24c

LPT è definito dall'art. 41 OPT. Per principio, tutte le costruzioni che

rispondono ai requisiti fissati da tale disposizione possono conseguire un'autorizzazio-ne

eccezionale per interventi rientranti nei limiti fissati dagli art. 24c

cpv. 2 LPT e 42 OPT. Fanno eccezione gli edifici e gli impianti commerciali

(stabilimenti aziendali) esistenti fuori della zona edificabile in contrasto

con la funzione di zona, che possono beneficiare delle facilitazioni più

estese, previste dagli art. 37a LPT e 43 OPT per cambiamenti di

destinazione ed ampliamenti.

5.2

Secondo l'art. 37a LPT, il

Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono

autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a

scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla

destinazione della zona in seguito a modifica dei piani di utilizzazione. Con

questa disposizione il legislatore federale ha essenzialmente inteso permettere

alle imprese commerciali situate fuori della zona edificabile di continuare la

loro attività, di modernizzarsi e di ristrutturarsi in modo tale da mantenere i

posti di lavoro, dandosene il caso cambiando l'orientamento (STF 1C_348/2008 del

27.

ottobre 2008 consid. 2.2,1A.12/2003 del 2 luglio 2003 consid. 3.1,

1A.186/2004 del 12 maggio 2005 consid. 5.2; Ufficio federale dello sviluppo

territoriale, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, Berna 2001, n.

2.4.5

all'art. 43 OPT, pag. 47). Dando

seguito al mandato conferitogli, il Consiglio federale ha stabilito che

cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici

e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione

della zona possono essere autorizzati se, cumulativamente:

a. l'edificio o l'impianto è stato legalmente costruito o modificato;

b. non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente;

c. la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro

atto legislativo federale;

d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione

esistente;

e. tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento di destinazione

degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario;

f. non vi si oppongono interessi importanti della pianificazione

del territorio.

Rispetto agli art. 24c LPT e 42 OPT,

gli art. 37a LPT e 43 OPT costituiscono una lex specialis,

applicabile soltanto ad edifici ed impianti utilizzati a scopi commerciali (aziendali),

che estende la tutela delle situazioni acquisite sancita dall'art. 24c

cpv. 1 LPT al fine di permetterne le ristrutturazioni e gli adeguamenti

necessari per mantenerne la concorrenzialità (Waldmann/Hänni,

op. cit., ad art. 37a LPT n. 2 e rimandi). L'ordinamento retto dagli

art. 37a LPT e 43 OPT è più favorevole perché non pone il requisito dell'identità

della costruzione modificata, è applicabile a tutte le costruzioni

(commerciali) erette legalmente prima del 1° gennaio 1980 e permette anche cambiamenti

totali della destinazione.

5.3

Nel caso

concreto, la decisione di rigetto della domanda di costruzione qui in esame ha

per oggetto il cambiamento di destinazione del capannone e del piazzale

circostante che costituivano lo stabilimento commerciale (aziendale) della

fallita ditta __________ e che sono stati trasformati in un deposito di materiali

e macchinari dell'impresa di costruzioni RI 2

L'insediamento preesistente era stato

legittimamente realizzato prima della separazione tra territorio edificabile e

territorio non edificabile operata dalla legge federale contro l'inquinamento

delle acque dell'8 ottobre 1971, entrata in vigore il 1° luglio 1972 (RU 1972,

1120). Fatto salvo l'art. 36 cpv. 3 LPT, è di per sé venuto a trovarsi in

contrasto con la funzione di zona soltanto nel 1980, quando è entrato in vigore

il primo piano regolatore di Genestrerio. La controversa modifica delle

condizioni di utilizzazione del fondo soggiace dunque all'ordinamento retto

dagli art. 37a LPT e 43 OPT.

Oggetto di contestazione è soprattutto l'adempimento

del requisito sancito dall'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT, che subordina il rilascio

dell'autorizzazione eccezionale all'assenza di nuove implicazioni rilevanti su

territorio e ambiente conseguenti al cambiamento di destinazione. L'adempimento

degli ulteriori requisiti (lett. a, c, d, e) non è oggetto di particolari

contestazioni.

Orbene, tanto il Dipartimento del

territorio, quanto il Consiglio di Stato hanno ritenuto, senza effettuare una

visita in luogo, che l'insediamento dell'impresa di costruzione RI 2 sul fondo

comportasse nuove e rilevanti implicazioni su territorio ed ambiente.

Il deposito di materiali e l'insediamento di

uffici determinerebbero un sensibile aumento delle emissioni ingenerate. Anche

le opere di urbanizzazione verrebbero sollecitate in misura accresciuta,

rendendo necessaria una loro estensione.

Il sopralluogo esperito da questo Tribunale

ha permesso di ridimensionare il quadro negativo illustrato dal giudizio

impugnato a proposito delle implicazioni derivanti a territorio e ambiente dal

cambiamento di destinazione. In quell'occasione si è potuto accertare con

sufficiente attendibilità che il deposito di macchinari e di materiale edile

sul fondo della ricorrente RI 1 non è fonte di particolari immissioni. Sul

piazzale è stata riscontrata la presenza di cataste di travi, di ponteggi, di

casseri e di mattoni. Sono inoltre stati notati alcune auto dei dipendenti ed

un autocarro della ditta __________. Non è stato invece notato alcun mucchio di

inerti (terra, sabbia, ecc.), degno di rilievo. All'interno del capannone sono

risultati immagazzinati i materiali più sensibili alle intemperie. È stata

inoltre constatata la presenza di ampi spazi per ricoverare un certo numero di

veicoli. Nel complesso, si può tutto sommato affermare senza tema di smentita che

lo stabilimento è ora destinato ad un'attività sostanzialmente priva di

ripercussioni ambientali rilevanti, svolta da un'impresa di medie dimensioni,

con un numero limitato di collaboratori e di mezzi, che ha comunque la sua sede

principale a Balerna.

L'attività della ditta di trasporti __________,

fallita una decina di anni or sono, non può più essere ricostruita in modo

preciso. Dalle fotografie agli atti si può comunque dedurre che anch'essa era

un'impresa di medie dimensioni, che operava con risorse di uomini e di mezzi

relativamente limitate, per cui le ripercussioni ingenerate su territorio ed

ambiente dal suo stabilimento non potevano essere molto diverse da quelle

derivanti dall'attività ora svolta dall'impresa RI 2.

Sulla scorta di questi riscontri, puntuali

ma sufficientemente indicativi, appare tutto sommato esagerato affermare che l'insediamento

dell'impresa RI 2 abbia determinato nuove implicazioni rilevanti su territorio

e ambiente. Non appare per nulla certo che l'andirivieni di autocarri e

rimorchi della ditta __________ determinasse immissioni meno marcate di quelle

ingenerate dai movimenti dei mezzi dell'impresa RI 2. Le ripercussioni

derivanti a territorio ed ambiente dall'attività di quest'ultima sono diverse,

ma non possono essere considerate rilevanti ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 lett.

b OPT.

Ancor meno sostenibile, anzi del tutto

gratuita, appare la conclusione secondo cui l'attività dell'impresa RI 2

graverebbe in misura maggiore sulle infrastrutture e sulle opere di

urbanizzazione, rendendo necessario un loro potenziamento. Lo stabilimento in

oggetto è adeguatamente servito sia dal profilo degli accessi, sia dal profilo

degli allacciamenti. La nuova destinazione non necessita di alcun potenziamento

delle infrastrutture.

Né può essere accreditata la tesi secondo

cui all'insediamento dell'impresa RI 2 si opporrebbero interessi importanti

della pianificazione del territorio. Il comparto in esame, nel quale risulta peraltro

insediata un'altra analoga impresa (__________), è stato irrimediabilmente

sottratto alla sua vocazione agricola una quarantina di anni or sono. Un

recupero della funzione originaria è inimmaginabile. È dunque del tutto

irrilevante, dal profilo degli interessi pianificatori in gioco, che il fondo

sia utilizzato come deposito di una ditta di autotrasporti o di un'impresa di

costruzioni.

6.

6.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto,

annullando la decisione di diniego della licenza ed il giudizio governativo che

la conferma. Gli atti sono rinviati al al municipio di Mendrisio affinché

rilasci alla RI 2 la licenza edilizia richiesta.

6.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Lo Stato rifonderà alle ricorrenti

un'adeguata indennità per ripetibili di entrambe le istanze (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la

decisione 16 novembre 2001 del municipio di Genestrerio e la decisione 20

agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 3878) sono annullate;

1.2. gli atti sono rinviati

al municipio di Mendrisio affinché rilasci alla RI 2 la licenza edilizia

richiesta per il cambiamento di destinazione del capannone e del piazzale circostante.

2. Non si

prelevano né spese, né tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alle ricorrenti

fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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