52.2002.344
Cambiamento di destinazione di edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, fuori della zona edificabile
9 gennaio 2012Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2002.344
Data decisione, Autorità:
09.01.2012, TRAM
Titolo:
Cambiamento di destinazione di edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, fuori della zona edificabile
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
art. 37a LPT
Incarto n.
52.2002.344
Lugano
9 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi,
supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 settembre 2002 di
RI 1 RI 2 ,
patrocinate da: PA 1
contro
la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3878) che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la
decisione 16 novembre 2001 con cui il municipio di Genestrerio ha negato loro
la licenza edilizia per destinare a deposito di un'impresa di costruzioni un
capannone ed un piazzale situati fuori della zona edificabile (part. 77);
viste le risposte:
- 18 settembre 2002 del
municipio di Genestrerio;
- 24 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
- 2 ottobre 2002 dell'Ufficio
delle domande di costruzione e dell'esame d'impatto ambientale del Dipartimento
del territorio;
richiamata
l'udienza di sopralluogo del 25 novembre 2011;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Nel
1971, __________ hanno costruito un ampio capannone nella campagna dell'ex-comune
di Genestrerio (ora Mendrisio) su un vasto terreno pianeggiante (part. 77 di mq
5'218), situato a lato della strada che conduce alla frazione di Prella (autorizzazione
cantonale 2 giugno 1971 n. 25373/71). Nell'edificio, di rilevanti dimensioni (m
40 x 20 x 6), e sull'ampio piazzale asfaltato circostante si è insediata la
ditta di autotrasporti di __________ che ha utilizzato queste infrastrutture
per ricoverarvi i veicoli aziendali, per posteggiare autocarri e rimorchi e per
movimentare le merci ed i materiali trasportati. Accanto al capannone, allacciato
alle reti di distribuzione dell'elettricità e dell'acqua potabile, nonché alla
rete delle canalizzazioni, sono stati successivamente realizzati un impianto di
lavaggio per autocarri ed un impianto di rifornimento di carburante.
Il primo piano
regolatore (PR) di Genestrerio, entrato in vigore l'11 luglio 1980, ha escluso il fondo in oggetto dalla zona edificabile. L'azzonamento è stato confermato nel 2001 in occasione della revisione generale del PR, che ha attribuito il fondo alla zona agricola. Un
ricorso, inoltrato al Tribunale della pianificazione del territorio contro la
decisione di approvazione del PR riveduto, è stato respinto con sentenza del 5
aprile 2002 (STPT 90. 2001. 60).
b. Nel corso degli anni '90, sono subentrate
dapprima __________, fallita sul finire di quel decennio, ed in seguito la __________
attiva nell'ambito dei trasporti in genere, in particolare nel settore edile,
nonché nel commercio di prodotti per l'edilizia, alla quale si è poi
affiancata, a partire dal 1998, l'impresa di costruzioni __________ qui
ricorrente, che ha locato il capannone ed il piazzale circostante allo scopo di
utilizzarli per il deposito sia di veicoli e macchinari, sia di materiali da costruzione.
B. Analogamente
sollecitata, il 28 settembre 1998, l'impresa __________ ha inoltrato all'allora
municipio di Genestrerio una domanda di costruzione, controfirmata dall'UEF,
amministratore del fallimento della ditta __________ per trasformare il capannone
in un deposito aziendale e per insediarvi i suoi uffici.
Alla domanda si sono opposti i Servizi
generali del Dipartimento del territorio, che con avviso 5 novembre 1998 (n.
21539) hanno ritenuto che la nuova destinazione del fondo si ponesse in contrasto
con la funzione agricola del comparto e non potesse conseguire un permesso
eccezionale retto dall'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) nel testo allora in vigore.
Facendo proprio l'avviso dipartimentale, il 16
novembre 2001 il municipio ha respinto la domanda di costruzione.
C. Con
giudizio 20 agosto 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di diniego
della licenza, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla RI 2 e
dalla RI 1 che si era nel frattempo aggiudicata il fondo messo all'incanto dall'UEF.
Dopo aver rilevato che la nuova destinazione
d'uso non poteva essere autorizzata con un permesso ordinario, siccome contraria
alla funzione agricola della zona, il Governo ha escluso a sua volta che fosse
dato il presupposto dell'ubicazione vincolata sancito dall'art. 24 lett. a LPT
entrato in vigore il 1° settembre 2000.
Ferma questa premessa, il Consiglio di Stato
ha poi ritenuto che la trasformazione non potesse nemmeno essere autorizzata in
applicazione dell'art. 24a LPT, disciplinante i cambiamenti di destinazione
senza lavori di trasformazione di edifici situati fuori delle zone edificabili.
Il deposito di materiali da costruzione sul piazzale antistante il capannone
costituirebbe, a suo giudizio, un cambiamento di destinazione che ingenera
nuove ripercussioni sul territorio, sull'urbanizzazione e sull'ambiente. Non
sarebbe dunque soddisfatta la condizione posta dal cpv. 1 lett. a dell'art. 24a
LPT. Nuove emissioni ed un maggior uso delle infrastrutture d'urbanizzazione,
ha aggiunto, deriverebbero anche dagli uffici che verrebbero realizzati nel
capannone.
Il permesso, ha poi aggiunto il Governo, non
potrebbe nemmeno essere accordato in base agli art. 24c LPT e 41 dell'ordinanza
sulla pianificazione del territorio dell'8 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), che
regolano la rinnovazione, la trasformazione parziale, l'ampliamento e la
ricostruzione di edifici ed impianti esistenti fuori delle zone edificabili,
venuti a trovarsi in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione.
Lo escluderebbero le ripercussioni ambientali ingenerate dall'insediamento di
depositi di materiali edili sul piazzale antistante il capannone, che verrebbero
ad aggiungersi al semplice rimessaggio dei veicoli.
Analoghe considerazioni escluderebbero pure
il rilascio di un permesso eccezionale fondato sugli art. 37a LPT e 43
OPT.
D. Contro il
predetto giudizio, la RI 1 e l'impresa RI 2 sono insorte davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia loro rilasciata
la licenza per cambiamento di destinazione richiesta nel lontano 1998.
Illustrata la situazione del fondo e quella
pianificatoria, nonché l'iter della domanda di costruzione, le insorgenti
eccepiscono anzitutto la mancanza di accertamenti sulla reale attività che
viene svolta sul fondo. La situazione di fatto illustrata dal Consiglio di
Stato, allegano, non corrisponde a quella effettiva.
L'attività della RI 2, obiettano, non
comporterebbe alcuna modifica di sorta né dal profilo costruttivo, né da quello
dell'utilizzazione e delle ripercussioni indotte. Non è previsto alcun deposito
di materiali inerti o di altri materiali edili di questa natura, che non sono
mai stati depositati sul fondo. I locali, già presenti, che verrebbero utilizzati
come uffici, non comporterebbero alcun traffico supplementare. A ben guardare,
aggiungono le ricorrenti, non sarebbe nemmeno stato necessario inoltrare una
domanda di costruzione, poiché la destinazione del capannone e del piazzale
rimarrebbe sostanzialmente immutata per rapporto all'uso anteriore. Il fondo,
osservano ancora, era peraltro già utilizzato dall'impresa __________ per il
deposito di inerti.
Sarebbero in ogni caso dati i presupposti
per rilasciare un'autorizzazione fondata sugli art. 24a LPT e 41 OPT,
rispettivamente 37a LPT e 43 OPT.
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione e
dell'esame d'impatto ambientale ha rinunciato a formulare particolari
osservazioni, mentre l'allora municipio di Genestrerio si è rimesso al giudizio
del Tribunale cantonale amministrativo.
Delle risultanze della visita in luogo
esperita da una delegazione di questo Tribunale si dirà per quanto necessario
nei considerandi di diritto.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).
Entrambe le ricorrenti sono legittimate ad
impugnare il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso che
avevano interposto contro la decisione 16 novembre 2001 con cui l'allora
municipio di Genestrerio ha respinto la domanda di costruzione presentata dalla
RI 2 per cambiare la destinazione d'uso del capannone e del piazzale
circostante. Abilitate ad agire in giudizio contro la decisione di diniego della
licenza secondo l'art. 21 cpv. 2 LE non erano tuttavia entrambe, ma soltanto l'impresa
RI 2 in quanto istante in licenza. L'art. 21 cpv. 2 LE conferisce in effetti il
diritto di impugnare le decisioni del municipio soltanto all'istante, agli
opponenti, al Dipartimento ed in seconda istanza al Comune. Non lo conferisce
anche al proprietario. Di per sé, il ricorso al Consiglio di Stato avrebbe
dunque dovuto essere dichiarato irricevibile nella misura in cui era interposto
dalla RI 1. Trattandosi tuttavia di una domanda di costruzione presentata in
sanatoria, la legittimazione attiva ad impugnare il diniego della licenza va
riconosciuto anche al proprietario, poiché questi potrebbe essere direttamente e
personalmente toccato da successive misure di ripristino (cfr. sul tema STA
52.2011.30 del 9 marzo 2011, nonché Aldo
Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni
1985, Band I, Bern 2007, ad art. 40 n. 5b).
Con questa annotazione, il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base
degli atti, completati dalle risultanze della visita in luogo esperita da
Tribunale (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le lacune istruttorie denunciate dalle
ricorrenti possono considerarsi sanate a prescindere dalla fondatezza delle
censure sollevate in proposito dalle stesse ricorrenti.
Considerandi
2.
2.1. Per cambiamento di destinazione rilevante dal
profilo del diritto pianificatorio ed edilizio e quindi soggetto a permesso di
costruzione (art. 1 cpv. 2 LE) si intende generalmente una modifica delle
condizioni di uso di un edificio o di un impianto esistente, atta a produrre
ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle
utilizzazioni. Dottrina e giurisprudenza considerano rilevanti e quindi atte ad
implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione sia
le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie
diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, sia le modifiche che determinano
o sono atte a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione
apprezzabile delle ripercussioni ambientali (RDAT I-2003 n. 26, consid. 2;
I-1994 n. 33, consid. 3 e rif. ivi citati; Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 1 n. 647). Sono
inoltre da considerare come cambiamento di destinazione - richiedenti l'avvio
di un procedimento di verifica preventiva della loro compatibilità con
l'ordinamento pianificatorio ed edilizio - anche tutte le modifiche delle
condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura non
trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, scostandosi dagli
scopi per i quali è stata autorizzata e realizzata (cfr. RDAT I-2003 n. 26,
consid. 2; STA 52.2008.3 dell'8 luglio 2010, consid. 2; 52.2002.388 del 9 dicembre
2002, consid. 2; STA 52.1996. 116 del 26 giugno 1996, consid. 2).
Nei casi dubbi, l'autorità è tenuta ad
esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza edilizia;
spesso, è in effetti solo nell'ambito di una valutazione più approfondita, come
quella derivante dall'esame di una domanda di costruzione, che è possibile
cogliere le implicazioni giuridiche di una determinata utilizzazione delle
costruzioni (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2; STA 52.2010.412-413-426 del
7.
giugno 2011 consid. 5.1.; STA 52.2001.370-371 del 4 dicembre 2001 consid. 2
citata in Athos Mecca/Daniel Ponti,
Legge edilizia annotata, Pregassona 2006, ad art. 1, pag. 9).
2.2
Pur avendo la RI 2 chiesto al municipio
il permesso di modificare l'uso della struttura esistente al fine di insediarvi
la sede dell'impresa di costruzioni, nel caso concreto, le ricorrenti contestano
l'esistenza stessa di un cambiamento della destinazione d'uso del capannone e
del piazzale circostante. A torto, poiché l'uso delle strutture esistenti allo
scopo di depositarvi materiali (ponteggi, travi, casseri, mattoni ecc.),
macchinari (scavatrici, betoniere, ecc.) e veicoli di un'impresa di costruzioni
al posto dei veicoli (autocarri, rimorchi e semirimorchi) di un'impresa di trasporti
costituisce una modifica delle condizioni di utilizzazione autorizzate nel
lontano 1971. Essa incide infatti sulla sua identità dal profilo qualitativo ed
è atta a determinare, se non un'intensificazione, comunque un'alterazione
apprezzabile delle ripercussioni ambientali ingenerate dall'uso autorizzato a
suo tempo. Il lungo tempo trascorso dalla licenza accordata quarant'anni or
sono rende inoltre doverosa una verifica della conformità della nuova
destinazione d'uso per rapporto al quadro normativo entrato in vigore nel frattempo.
L'eventuale, remota utilizzazione del fondo
per il deposito di inerti da parte della ditta __________ è irrilevante.
Anzitutto perché non è provata. In secondo luogo, perché non risulta che sia
mai stata autorizzata. Da ultimo, perché è comunque cessata quando sul fondo si
è insediata la ditta di autotrasporti.
3.
3.1.
Secondo l'art. 22 cpv. 1 LPT, edifici o impianti
possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità.
L'autorizzazione è rilasciata, soggiunge la norma (cpv. 2 lett. a), solo
se gli edifici o gli impianti sono conformi alla
funzione prevista per la zona d'utilizzazione.
3.2
In concreto, lo stabilimento in
discussione, autorizzato nel 1971 come deposito di una ditta di autotrasporti,
è situato nella zona agricola definita dal piano regolatore di Mendrisio,
sezione di Genestrerio, entrato in vigore nel 1980 e riveduto nel 2001. Non
essendo destinato ed ancor meno necessario alla coltivazione agricola o all'orticoltura
(art. 16a cpv. 1 LPT), non è
dunque conforme alla funzione assegnata alla zona in cui è ubicato. Parimenti,
nemmeno la nuova destinazione (deposito di un'impresa di costruzioni), anch'essa
contraria alla funzione agricola, può essere autorizzata. Neppure le ricorrenti
lo pretendono.
Resta da verificare se il cambiamento di
destinazione possa essere posto al beneficio di un'autorizzazione eccezionale,
in particolare di un'autorizzazione retta dall'art. 24a, dall'art. 24c o dall'art. 37a LPT.
4.
4.1. Secondo l'art. 24a cpv. 1
LPT, quando il cambiamento di destinazione
di un edificio o di un impianto fuori delle zone edificabili non necessita
lavori di trasformazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata se, cumulativamente:
a. non ne deriva alcuna nuova ripercussione sul territorio, sull'urbanizzazione
e sull'ambiente; e
b. esso non contravviene ad alcun altro atto normativo federale.
La facilitazione prevista dall'art. 24a
LPT si applica soltanto ai cambiamenti della destinazione d'uso che non
comportano lavori soggetti a permesso di costruzione. Tutte le costruzioni
esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione di zona
possono beneficiarne. Anche quelle commerciali (aziendali) possono conseguire
un permesso eccezionale fondato sull'art. 24a LPT. Basta che risultino
soddisfatte le condizioni poste dalle lett. a e b (DTF 127 II 221 seg.; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, ad art. 24a n. 5). La modifica della destinazione d'uso non
deve in particolare comportare alcuna nuova ripercussione sul territorio, sull'urbanizzazione
e sull'ambiente. Poco importa che tali ripercussioni siano rilevanti o modiche.
Il cambiamento di destinazione non deve ingenerarne di nuove. Nuove
ripercussioni impediscono di far capo all'art. 24a LPT anche se sono
meno importanti di quelle derivanti dall'uso anteriore (Waldmann/Hänni, loc. cit., n. 6).
4.2
Nel caso concreto, il controverso
cambiamento di destinazione non comporta l'esecuzione di lavori soggetti a
permesso di costruzione (cfr. domanda di costruzione). La modifica riguarda
esclusivamente l'uso del capannone e del piazzale circostante. Da questo
profilo, il rilascio di un'autorizzazione retta dall'art. 24a LPT può di
per sé entrare in considerazione.
La trasformazione delle strutture utilizzate
dalla __________ in un deposito di un'impresa di costruzioni comporta tuttavia
ripercussioni diverse da quelle ingenerate dall'uso anteriore. L'apporto, l'asporto
e la movimentazione in genere dei materiali da costruzione sul piazzale produce
effetti diversi da quelli derivanti dai movimenti e dal semplice stazionamento
dei veicoli della ditta di autotrasporti. Non è invero escluso che anche questa
ditta movimentasse sul piazzale materiali e merci da trasportare. La
circostanza non è tuttavia stata comprovata adeguatamente. Non risulta in particolare
che il piazzale, oltre ad essere stato utilizzato per stazionarvi i veicoli
aziendali, sia stato utilizzato anche per il deposito non occasionale di
materiali.
Poco importa che la nuova utilizzazione
possa eventualmente comportare ripercussioni meno importanti a quelle ingenerate
dalla ditta di autotrasporti. Il semplice fatto che siano diverse da quelle
derivanti dall'uso anteriore basta per escludere la possibilità di rilasciare
un permesso fondato sull'art. 24a LPT.
5.
5.1.
Giusta l'art. 24c cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili, gli edifici
e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla
destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione
di fatto. Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge la norma
(cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati
parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti
o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le
importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Il primo capoverso della norma tutela la
situazione acquisita delle costruzioni esistenti fuori della zona edificabile,
costruite o trasformate a suo tempo in conformità del diritto materiale, che sono
venute a trovarsi in contrasto con la funzione di zona per effetto di modifiche
posteriori di atti legislativi o di piani (art. 41 OPT). Il secondo capoverso
estende invece tale garanzia, permettendo, a determinate condizioni precisate
dall'art. 42 OPT, di rinnovarli, di trasformarli parzialmente (ampliandoli o
cambiando parzialmente la destinazione) nella misura in cui l'identità della
costruzione preesistente e dei dintorni rimanga conservata nei tratti
essenziali (cd. erweiterte Besitzstandsgarantie, cfr. Waldmann/Hänni, op. cit, ad art. 24c LPT n. 1 seg.).
Il campo d'applicazione dell'art. 24c
LPT è definito dall'art. 41 OPT. Per principio, tutte le costruzioni che
rispondono ai requisiti fissati da tale disposizione possono conseguire un'autorizzazio-ne
eccezionale per interventi rientranti nei limiti fissati dagli art. 24c
cpv. 2 LPT e 42 OPT. Fanno eccezione gli edifici e gli impianti commerciali
(stabilimenti aziendali) esistenti fuori della zona edificabile in contrasto
con la funzione di zona, che possono beneficiare delle facilitazioni più
estese, previste dagli art. 37a LPT e 43 OPT per cambiamenti di
destinazione ed ampliamenti.
5.2
Secondo l'art. 37a LPT, il
Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono
autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a
scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla
destinazione della zona in seguito a modifica dei piani di utilizzazione. Con
questa disposizione il legislatore federale ha essenzialmente inteso permettere
alle imprese commerciali situate fuori della zona edificabile di continuare la
loro attività, di modernizzarsi e di ristrutturarsi in modo tale da mantenere i
posti di lavoro, dandosene il caso cambiando l'orientamento (STF 1C_348/2008 del
27.
ottobre 2008 consid. 2.2,1A.12/2003 del 2 luglio 2003 consid. 3.1,
1A.186/2004 del 12 maggio 2005 consid. 5.2; Ufficio federale dello sviluppo
territoriale, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, Berna 2001, n.
2.4.5
all'art. 43 OPT, pag. 47). Dando
seguito al mandato conferitogli, il Consiglio federale ha stabilito che
cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici
e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione
della zona possono essere autorizzati se, cumulativamente:
a. l'edificio o l'impianto è stato legalmente costruito o modificato;
b. non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente;
c. la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro
atto legislativo federale;
d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione
esistente;
e. tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento di destinazione
degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario;
f. non vi si oppongono interessi importanti della pianificazione
del territorio.
Rispetto agli art. 24c LPT e 42 OPT,
gli art. 37a LPT e 43 OPT costituiscono una lex specialis,
applicabile soltanto ad edifici ed impianti utilizzati a scopi commerciali (aziendali),
che estende la tutela delle situazioni acquisite sancita dall'art. 24c
cpv. 1 LPT al fine di permetterne le ristrutturazioni e gli adeguamenti
necessari per mantenerne la concorrenzialità (Waldmann/Hänni,
op. cit., ad art. 37a LPT n. 2 e rimandi). L'ordinamento retto dagli
art. 37a LPT e 43 OPT è più favorevole perché non pone il requisito dell'identità
della costruzione modificata, è applicabile a tutte le costruzioni
(commerciali) erette legalmente prima del 1° gennaio 1980 e permette anche cambiamenti
totali della destinazione.
5.3
Nel caso
concreto, la decisione di rigetto della domanda di costruzione qui in esame ha
per oggetto il cambiamento di destinazione del capannone e del piazzale
circostante che costituivano lo stabilimento commerciale (aziendale) della
fallita ditta __________ e che sono stati trasformati in un deposito di materiali
e macchinari dell'impresa di costruzioni RI 2
L'insediamento preesistente era stato
legittimamente realizzato prima della separazione tra territorio edificabile e
territorio non edificabile operata dalla legge federale contro l'inquinamento
delle acque dell'8 ottobre 1971, entrata in vigore il 1° luglio 1972 (RU 1972,
1120). Fatto salvo l'art. 36 cpv. 3 LPT, è di per sé venuto a trovarsi in
contrasto con la funzione di zona soltanto nel 1980, quando è entrato in vigore
il primo piano regolatore di Genestrerio. La controversa modifica delle
condizioni di utilizzazione del fondo soggiace dunque all'ordinamento retto
dagli art. 37a LPT e 43 OPT.
Oggetto di contestazione è soprattutto l'adempimento
del requisito sancito dall'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT, che subordina il rilascio
dell'autorizzazione eccezionale all'assenza di nuove implicazioni rilevanti su
territorio e ambiente conseguenti al cambiamento di destinazione. L'adempimento
degli ulteriori requisiti (lett. a, c, d, e) non è oggetto di particolari
contestazioni.
Orbene, tanto il Dipartimento del
territorio, quanto il Consiglio di Stato hanno ritenuto, senza effettuare una
visita in luogo, che l'insediamento dell'impresa di costruzione RI 2 sul fondo
comportasse nuove e rilevanti implicazioni su territorio ed ambiente.
Il deposito di materiali e l'insediamento di
uffici determinerebbero un sensibile aumento delle emissioni ingenerate. Anche
le opere di urbanizzazione verrebbero sollecitate in misura accresciuta,
rendendo necessaria una loro estensione.
Il sopralluogo esperito da questo Tribunale
ha permesso di ridimensionare il quadro negativo illustrato dal giudizio
impugnato a proposito delle implicazioni derivanti a territorio e ambiente dal
cambiamento di destinazione. In quell'occasione si è potuto accertare con
sufficiente attendibilità che il deposito di macchinari e di materiale edile
sul fondo della ricorrente RI 1 non è fonte di particolari immissioni. Sul
piazzale è stata riscontrata la presenza di cataste di travi, di ponteggi, di
casseri e di mattoni. Sono inoltre stati notati alcune auto dei dipendenti ed
un autocarro della ditta __________. Non è stato invece notato alcun mucchio di
inerti (terra, sabbia, ecc.), degno di rilievo. All'interno del capannone sono
risultati immagazzinati i materiali più sensibili alle intemperie. È stata
inoltre constatata la presenza di ampi spazi per ricoverare un certo numero di
veicoli. Nel complesso, si può tutto sommato affermare senza tema di smentita che
lo stabilimento è ora destinato ad un'attività sostanzialmente priva di
ripercussioni ambientali rilevanti, svolta da un'impresa di medie dimensioni,
con un numero limitato di collaboratori e di mezzi, che ha comunque la sua sede
principale a Balerna.
L'attività della ditta di trasporti __________,
fallita una decina di anni or sono, non può più essere ricostruita in modo
preciso. Dalle fotografie agli atti si può comunque dedurre che anch'essa era
un'impresa di medie dimensioni, che operava con risorse di uomini e di mezzi
relativamente limitate, per cui le ripercussioni ingenerate su territorio ed
ambiente dal suo stabilimento non potevano essere molto diverse da quelle
derivanti dall'attività ora svolta dall'impresa RI 2.
Sulla scorta di questi riscontri, puntuali
ma sufficientemente indicativi, appare tutto sommato esagerato affermare che l'insediamento
dell'impresa RI 2 abbia determinato nuove implicazioni rilevanti su territorio
e ambiente. Non appare per nulla certo che l'andirivieni di autocarri e
rimorchi della ditta __________ determinasse immissioni meno marcate di quelle
ingenerate dai movimenti dei mezzi dell'impresa RI 2. Le ripercussioni
derivanti a territorio ed ambiente dall'attività di quest'ultima sono diverse,
ma non possono essere considerate rilevanti ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 lett.
b OPT.
Ancor meno sostenibile, anzi del tutto
gratuita, appare la conclusione secondo cui l'attività dell'impresa RI 2
graverebbe in misura maggiore sulle infrastrutture e sulle opere di
urbanizzazione, rendendo necessario un loro potenziamento. Lo stabilimento in
oggetto è adeguatamente servito sia dal profilo degli accessi, sia dal profilo
degli allacciamenti. La nuova destinazione non necessita di alcun potenziamento
delle infrastrutture.
Né può essere accreditata la tesi secondo
cui all'insediamento dell'impresa RI 2 si opporrebbero interessi importanti
della pianificazione del territorio. Il comparto in esame, nel quale risulta peraltro
insediata un'altra analoga impresa (__________), è stato irrimediabilmente
sottratto alla sua vocazione agricola una quarantina di anni or sono. Un
recupero della funzione originaria è inimmaginabile. È dunque del tutto
irrilevante, dal profilo degli interessi pianificatori in gioco, che il fondo
sia utilizzato come deposito di una ditta di autotrasporti o di un'impresa di
costruzioni.
6.
6.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto,
annullando la decisione di diniego della licenza ed il giudizio governativo che
la conferma. Gli atti sono rinviati al al municipio di Mendrisio affinché
rilasci alla RI 2 la licenza edilizia richiesta.
6.2
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Lo Stato rifonderà alle ricorrenti
un'adeguata indennità per ripetibili di entrambe le istanze (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 16 novembre 2001 del municipio di Genestrerio e la decisione 20
agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 3878) sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati
al municipio di Mendrisio affinché rilasci alla RI 2 la licenza edilizia
richiesta per il cambiamento di destinazione del capannone e del piazzale circostante.
2. Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alle ricorrenti
fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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