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Decisione

52.2003.178

licenza edilizia per la costruzione di stabili residenziali

27 ottobre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i due piani particolareggiati del nucleo (PPN) e della zona __________ (PPF),

che non interessano comunque il caso in esame. Nulla suffraga la tesi,

affacciata dal giudizio impugnato, secondo cui il PR __________ può essere

considerato abrogato unicamente per i comparti approvati dal Consiglio di Stato

nell'ambito dell'esame di conformità del nuovo strumento pianificatorio.

Non può quindi essere confermata la

conclusione secondo cui la domanda di costruzione andrebbe esaminata in base al

PR __________.

2.3. Vero è - d'altro canto - che con la

risoluzione di approvazione del nuovo PR il Consiglio di Stato non ha

ratificato i vincoli AP-EP, previsti a carico del fondo della CO 1 per la realizzazione

del campo sportivo e della scuola dell'infanzia (cfr. ris. gov. citata n. 3.4.5

lett. c, pag. 61 e pag. 140 dispositivo n. 1).

Considerandi

È però altrettanto vero che lo stesso

Governo, accogliendo il ricorso inoltrato dalla CO 1 contro i suddetti vincoli,

ha nel contempo respinto la domanda dell'insorgente, volta ad ottenere che il

suo fondo fosse attribuito alla vicina zona residenziale intensiva (cfr. cfr. ris.

gov. citata n. 4.4.30 pag. 123 e dispositivo n. 6 pag. 141). Determinazione,

questa, che è stata sostanzialmente confermata dal TPT con giudizio del 27 agosto

2004.

Anche da questo profilo, la decisione del

municipio di considerare il fondo della resistente escluso dalla zona

edificabile risultava dunque immune da violazioni del diritto.

3.

In esito

alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, annullando la

decisione governativa impugnata e confermando quella del municipio, siccome conforme

al diritto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione

(10 mio), è posta a carico della resistente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 27 LPT; 65, 66 LALPT; 3, 28, 31,

60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 13 maggio 2003 (n. 2079) del

Consiglio di Stato è annullata.

1.2. la decisione 10 ottobre 2002 del municipio

di RI 1 è confermata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della resistente, che rifonderà fr.

3'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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