52.2003.304
posa di un pannello d'informazione turistica di notevoli dimensioni su un fondo privato estraneo alla circolazione
8 febbraio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2003.304
Data decisione, Autorità:
08.02.2005, TRAM
Titolo:
posa di un pannello d'informazione turistica di notevoli dimensioni su un fondo privato estraneo alla circolazione
SEGNALETICA
art. 1 LCSTR
art. 1 cpv. 2 LE
art. 1 LIMPUBB
art. 9 LIMPUBB
art. 11 cpv. 2 LIMPUBB
art. 54 cpv. 9 OSSTR
art. 102 OSSTR
art. 104 OSSTR
Incarto n.
52.2003.304
Lugano
8 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 settembre 2003 del
RI 0
contro
la decisione 26 agosto 2003 (n. 3608) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 21 marzo 2003 con cui la Sezione esercizio e manutenzione della
Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha autorizzato la
posa di un pannello informativo concernente la chiesa di __________ sul mapp.
__________;
viste le risposte:
- 30 settembre 2003 dell'__________;
- 30 settembre 2003 del
Consiglio di Stato;
- 8 ottobre 2003 del
Dipartimento del territorio, sezione esercizio e manutenzione;
preso atto della replica 23
ottobre 2003 del ricorrente e delle dupliche:
- 28 ottobre 2003 del
Dipartimento del territorio, sezione esercizio e manutenzione;
- 17 novembre 2003 dell'__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con istanza
del 28 gennaio 2002, l'__________ ha chiesto al Dipartimento del territorio,
sezione dell'esercizio e della manutenzione (SEM), il permesso di collocare sul
tetto di una cabina elettrica al mapp. __________ di proprietà della __________
un cartello di cm 140 x 140 con la scritta “Mogno-Fusio 15 Km” e la
raffigurazione della nota chiesa eretta a Mogno.
Chiamato a pronunciarsi in merito, il
municipio di __________ ha formulato un preavviso negativo ritenendo che il
pannello, di eccessive dimensioni, avrebbe avuto un effetto deturpante sul paesaggio.
B. Il 9 aprile
2002 la SEM ha rilasciato la chiesta autorizzazione, contro la quale il municipio
di __________ è insorto con impugnativa del 22 aprile 2002, chiedendo segnatamente
l'esperimento di un sopralluogo, nonché una presa di posizione della
Commissione bellezze naturali (CBN) in merito al carattere deturpante
dell'impianto. L'autorità comunale ha inoltre proposto una soluzione di
compromesso, suggerendo di collocare un cartello di dimensioni ridotte sul palo
della segnaletica già esistente alla diramazione stradale tra le valli Bavona e
Lavizzara.
La SEM ha
successivamente annullato il predetto provvedimento e proceduto all'esperimento
di un sopralluogo conciliativo alla presenza di tutti gli interessati.
C. Raccolto il
preavviso favorevole della CBN, in data 21 marzo 2003 la SEM ha emanato una
decisione identica alla precedente, autorizzando la posa del cartello in discussione
a condizione che le sue dimensioni venissero ridotte a 86 x 140 cm.
D. Con
giudizio 26 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dal RI 0.
L'autorità
di ricorso di prime cure ha constatato in sostanza che la decisione era stata
emessa dall'autorità competente nel rispetto della procedura applicabile. Ha
inoltre considerato che il cartello in questione non presentava alcuna
pericolosità per la circolazione, visto il suo collocamento, la velocità
massima ammessa in quella zona e l'assenza di pregiudizi alla visibilità. Per
quanto concerne il suo inserimento sotto il profilo estetico, il Governo ha
reputato che non erano adempiuti gli estremi per ritenerlo deturpante. Infine,
ha sottolineato che al comune non spetta alcuna competenza in materia di posa
di segnaletica stradale lungo la strada cantonale.
E. Contro tale
giudicato governativo il RI 0 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente deplora che il suo preavviso
negativo sia stato completamente ignorato. Rileva inoltre che la soluzione
alternativa proposta dal municipio doveva essere preferita a quella contestata,
in quanto più idonea e rispettosa dei luoghi inseriti nel novero dei paesaggi
pittoreschi soggetti a protezione.
L'insorgente insiste poi sull'aspetto
deturpante dell'insegna e sul fatto che, esistendo già segnaletiche simili a
Ponte Brolla, Cevio e Peccia, la posa di quest'ulteriore cartello avrebbe scopo
unicamente pubblicitario, campo nel quale è data competenza decisionale al
municipio.
F.All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza
formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'__________,
insistendo sul parere positivo espresso dalla CBN, nonché sul fatto che scopo
del controverso pannello è unicamente quello di migliorare le indicazioni per
raggiungere il monumento, come richiesto da diversi turisti.
La SEM si è riconfermata integralmente nelle
sue argomentazioni di fatto e di diritto.
G. In sede di
replica e di duplica le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni
che per quanto necessario saranno riprese nei considerandi che seguono.
Considerandi
Considerato, in
diritto
1.1.1
La controversa decisione è stata resa in base alla LCStr ed
alla sue norme d'applicazione federali e cantonali. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende quindi dall'art. 10 cpv. 2 della legge
cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale
(LALCStr, RL 7.4.2.1.).
1.2
La legittimazione attiva del RI 0 è
data dall'art. 43 PAmm, grazie al rinvio previsto dall'art. 10 cpv. 3 LALCStr.
Come si avrà modo di meglio illustrare in appresso, l'insorgente risulta
infatti leso nei suoi legittimi interessi dalla risoluzione impugnata, che
elude norme essenziali di procedura e le competenze di cui avrebbero dovuto in
realtà fruire le sue autorità.
1.3
Il ricorso, tempestivo e correttamente
motivato (art. 46 PAmm, applicabile ex art. 10 cpv. 3 LALCStr) è pertanto
ricevibile in ordine è può essere deciso sulla scorta degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.
Il 28 gennaio 2002 l'__________ ha inoltrato alla SEM una domanda
denominata “istanza autorizzazione esposizione insegne” per posare su un fondo
privato ubicato al di fuori della zona edificabile, il mapp. __________, una
struttura termolaccata di cm 140 x 140 sulla quale sarebbe stato riprodotto il
testo “Mogno-Fusio 15 km” sovrastato dall'immagine stilizzata della nota chiesa
disegnata dall'arch. Botta. Salendo la valle, il mapp. __________ intestato
alla __________ si trova sulla sinistra del campo stradale, a margine di un
posteggio delimitato da un massiccio muro in sasso. In quel punto la cantonale
piega a destra e imbocca il ponte sulla Maggia che porta alla diramazione
stradale tra le valli Bavona e Lavizzara. Il cartellone verrebbe collocato sul
tetto piano di una cabina elettrica, costruzione, quest'ultima, nascosta alla
vista degli utenti della strada dal muro in sasso che divide il posteggio dal
mapp. __________.
Dopo
vicissitudini che qui non occorre rievocare, la SEM ha autorizzato la posa dell'impianto
qualificandolo alla stregua di una segnaletica turistica giusta l'art. 54 cpv.
9.
OSStr e considerando applicabile alla fattispecie la LCStr e le relative
disposizioni d'esecuzione federali e cantonali, comprese le norme VSS 640827c.
Sennonché tutte le prescrizioni di cui ha tenuto conto la SEM tornano
applicabili unicamente alle strade pubbliche, che non servono esclusivamente
all'uso privato (cfr. art. 1 LCStr e 1 ONC). Anche l'OSStr consacra questo
principio laddove indica chiaramente che i segnali vanno collocati dalle autorità
(e non dai privati; cfr. l'art. 104 OSStr e le eccezioni previste al cpv. 5),
sul bordo destro della strada o in caso di assoluta necessità su quello
sinistro (art. 102 cpv. 1 OSStr). Nel solco di tale ragionamento si pongono
pure le norme VSS 640827c, disciplinanti la posa della segnaletica turistica in
forza del duplice rinvio sancito dagli art. 54 cpv. 9 e 115 cpv. 2 OSStr, le
quali restringono il loro campo di applicazione alle strade principali e
secondarie, così come agli spazi destinati alla circolazione il cui utilizzo è
retto dal diritto della circolazione stradale (cap. A1 norme VSS 640827c).
Nel caso di specie invece l'istante in
autorizzazione è una corporazione di diritto privato, la quale intende
sistemare un tabellone di ampie dimensioni su un'area estranea alla
circolazione stradale, segnatamente su un fondo chiuso di proprietà privata
situato a ridosso di un posteggio, a sinistra del campo stradale, in modo che
possa essere scorto dai conducenti che risalgono la valle. Quand'anche fosse
configurabile per la sua foggia ad un pannello d'informazione turistica giusta
gli art. 54 cpv. 9 OSStr e la cifra B9 delle norme VSS 640827c, la posa del
controverso cartellone non ricade nella sfera di applicazione della OSStr, ma
soggiace alla legge edilizia nella misura in cui l'impianto è suscettibile di
modificare in maniera rilevante la configurazione del fondo destinato ad ospitarlo
(art. 1 cpv. 2 LE), e alla legge sugli impianti pubblicitari nella misura in
cui la discutibile collocazione prescelta è idonea non tanto ad indicare il
percorso per raggiungere la chiesa di Mogno, quanto a richiamare visitatori
verso quel particolare luogo di culto (art. 1 LImpPub). In applicazione di
entrambe le leggi (art. 4 cpv. 1 LE, art. 9 LImpPub), la richiesta di autorizzazione
doveva essere inoltrata al municipio di __________ insieme ad una domanda di
costruzione soggetta alla procedura ordinaria (cfr. art. 5 cpv. 3 RLE), rispettando
le modalità indicate agli art. 6 e 7 RLImpPub. Norme, quest'ultime, che unitamente
all'art. 11 cpv. 2 LImpPub impongono una corretta coordinazione tra i due procedimenti
e l'emanazione di una decisione unica ad opera del municipio.
In quanto resa in esito ad una procedura viziata
ed emessa da un'istanza formalmente incompetente, la controversa risoluzione
della SEM deve pertanto essere annullata, al pari del giudizio governativo che
la conferma.
3.
Stante quanto precede, il ricorso va accolto, con il conseguente
annullamento della decisione governativa impugnata.
Data la particolarità della fattispecie non
si prelevano spese, né tassa di giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1 LCStr; 1 ONC; 49, 54, 101, 103, 115
OSStr; 10 LALCStr; 1 RLALCStr, 1, 3, 4 LE; 5 RLE; 1, 5, 9, 11 LImpPub; 2, 6, 7
RLImpPub; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
Di
conseguenza sono annullate:
1.1.
la decisione 26 agosto 2003 (n. 3608) del
Consiglio di Stato;
1.2.
la risoluzione 21 marzo 2003 con cui la SEM ha
autorizzato la posa di un pannello informativo concernente la chiesa di __________
sul mapp. __________.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
4. Intimazione
a: RI 0;
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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