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Decisione

52.2003.304

posa di un pannello d'informazione turistica di notevoli dimensioni su un fondo privato estraneo alla circolazione

8 febbraio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con istanza

del 28 gennaio 2002, l'__________ ha chiesto al Dipartimento del territorio,

sezione dell'esercizio e della manutenzione (SEM), il permesso di collocare sul

tetto di una cabina elettrica al mapp. __________ di proprietà della __________

un cartello di cm 140 x 140 con la scritta “Mogno-Fusio 15 Km” e la

raffigurazione della nota chiesa eretta a Mogno.

Chiamato a pronunciarsi in merito, il

municipio di __________ ha formulato un preavviso negativo ritenendo che il

pannello, di eccessive dimensioni, avrebbe avuto un effetto deturpante sul paesaggio.

B. Il 9 aprile

2002 la SEM ha rilasciato la chiesta autorizzazione, contro la quale il municipio

di __________ è insorto con impugnativa del 22 aprile 2002, chiedendo segnatamente

l'esperimento di un sopralluogo, nonché una presa di posizione della

Commissione bellezze naturali (CBN) in merito al carattere deturpante

dell'impianto. L'autorità comunale ha inoltre proposto una soluzione di

compromesso, suggerendo di collocare un cartello di dimensioni ridotte sul palo

della segnaletica già esistente alla diramazione stradale tra le valli Bavona e

Lavizzara.

La SEM ha

successivamente annullato il predetto provvedimento e proceduto all'esperimento

di un sopralluogo conciliativo alla presenza di tutti gli interessati.

C. Raccolto il

preavviso favorevole della CBN, in data 21 marzo 2003 la SEM ha emanato una

decisione identica alla precedente, autorizzando la posa del cartello in discussione

a condizione che le sue dimensioni venissero ridotte a 86 x 140 cm.

D. Con

giudizio 26 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dal RI 0.

L'autorità

di ricorso di prime cure ha constatato in sostanza che la decisione era stata

emessa dall'autorità competente nel rispetto della procedura applicabile. Ha

inoltre considerato che il cartello in questione non presentava alcuna

pericolosità per la circolazione, visto il suo collocamento, la velocità

massima ammessa in quella zona e l'assenza di pregiudizi alla visibilità. Per

quanto concerne il suo inserimento sotto il profilo estetico, il Governo ha

reputato che non erano adempiuti gli estremi per ritenerlo deturpante. Infine,

ha sottolineato che al comune non spetta alcuna competenza in materia di posa

di segnaletica stradale lungo la strada cantonale.

E. Contro tale

giudicato governativo il RI 0 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente deplora che il suo preavviso

negativo sia stato completamente ignorato. Rileva inoltre che la soluzione

alternativa proposta dal municipio doveva essere preferita a quella contestata,

in quanto più idonea e rispettosa dei luoghi inseriti nel novero dei paesaggi

pittoreschi soggetti a protezione.

L'insorgente insiste poi sull'aspetto

deturpante dell'insegna e sul fatto che, esistendo già segnaletiche simili a

Ponte Brolla, Cevio e Peccia, la posa di quest'ulteriore cartello avrebbe scopo

unicamente pubblicitario, campo nel quale è data competenza decisionale al

municipio.

F.All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza

formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene l'__________,

insistendo sul parere positivo espresso dalla CBN, nonché sul fatto che scopo

del controverso pannello è unicamente quello di migliorare le indicazioni per

raggiungere il monumento, come richiesto da diversi turisti.

La SEM si è riconfermata integralmente nelle

sue argomentazioni di fatto e di diritto.

G. In sede di

replica e di duplica le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni

che per quanto necessario saranno riprese nei considerandi che seguono.

Considerandi

Considerato, in

diritto

1.1.1

La controversa decisione è stata resa in base alla LCStr ed

alla sue norme d'applicazione federali e cantonali. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo discende quindi dall'art. 10 cpv. 2 della legge

cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale

(LALCStr, RL 7.4.2.1.).

1.2

La legittimazione attiva del RI 0 è

data dall'art. 43 PAmm, grazie al rinvio previsto dall'art. 10 cpv. 3 LALCStr.

Come si avrà modo di meglio illustrare in appresso, l'insorgente risulta

infatti leso nei suoi legittimi interessi dalla risoluzione impugnata, che

elude norme essenziali di procedura e le competenze di cui avrebbero dovuto in

realtà fruire le sue autorità.

1.3

Il ricorso, tempestivo e correttamente

motivato (art. 46 PAmm, applicabile ex art. 10 cpv. 3 LALCStr) è pertanto

ricevibile in ordine è può essere deciso sulla scorta degli atti, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.

Il 28 gennaio 2002 l'__________ ha inoltrato alla SEM una domanda

denominata “istanza autorizzazione esposizione insegne” per posare su un fondo

privato ubicato al di fuori della zona edificabile, il mapp. __________, una

struttura termolaccata di cm 140 x 140 sulla quale sarebbe stato riprodotto il

testo “Mogno-Fusio 15 km” sovrastato dall'immagine stilizzata della nota chiesa

disegnata dall'arch. Botta. Salendo la valle, il mapp. __________ intestato

alla __________ si trova sulla sinistra del campo stradale, a margine di un

posteggio delimitato da un massiccio muro in sasso. In quel punto la cantonale

piega a destra e imbocca il ponte sulla Maggia che porta alla diramazione

stradale tra le valli Bavona e Lavizzara. Il cartellone verrebbe collocato sul

tetto piano di una cabina elettrica, costruzione, quest'ultima, nascosta alla

vista degli utenti della strada dal muro in sasso che divide il posteggio dal

mapp. __________.

Dopo

vicissitudini che qui non occorre rievocare, la SEM ha autorizzato la posa dell'impianto

qualificandolo alla stregua di una segnaletica turistica giusta l'art. 54 cpv.

9.

OSStr e considerando applicabile alla fattispecie la LCStr e le relative

disposizioni d'esecuzione federali e cantonali, comprese le norme VSS 640827c.

Sennonché tutte le prescrizioni di cui ha tenuto conto la SEM tornano

applicabili unicamente alle strade pubbliche, che non servono esclusivamente

all'uso privato (cfr. art. 1 LCStr e 1 ONC). Anche l'OSStr consacra questo

principio laddove indica chiaramente che i segnali vanno collocati dalle autorità

(e non dai privati; cfr. l'art. 104 OSStr e le eccezioni previste al cpv. 5),

sul bordo destro della strada o in caso di assoluta necessità su quello

sinistro (art. 102 cpv. 1 OSStr). Nel solco di tale ragionamento si pongono

pure le norme VSS 640827c, disciplinanti la posa della segnaletica turistica in

forza del duplice rinvio sancito dagli art. 54 cpv. 9 e 115 cpv. 2 OSStr, le

quali restringono il loro campo di applicazione alle strade principali e

secondarie, così come agli spazi destinati alla circolazione il cui utilizzo è

retto dal diritto della circolazione stradale (cap. A1 norme VSS 640827c).

Nel caso di specie invece l'istante in

autorizzazione è una corporazione di diritto privato, la quale intende

sistemare un tabellone di ampie dimensioni su un'area estranea alla

circolazione stradale, segnatamente su un fondo chiuso di proprietà privata

situato a ridosso di un posteggio, a sinistra del campo stradale, in modo che

possa essere scorto dai conducenti che risalgono la valle. Quand'anche fosse

configurabile per la sua foggia ad un pannello d'informazione turistica giusta

gli art. 54 cpv. 9 OSStr e la cifra B9 delle norme VSS 640827c, la posa del

controverso cartellone non ricade nella sfera di applicazione della OSStr, ma

soggiace alla legge edilizia nella misura in cui l'impianto è suscettibile di

modificare in maniera rilevante la configurazione del fondo destinato ad ospitarlo

(art. 1 cpv. 2 LE), e alla legge sugli impianti pubblicitari nella misura in

cui la discutibile collocazione prescelta è idonea non tanto ad indicare il

percorso per raggiungere la chiesa di Mogno, quanto a richiamare visitatori

verso quel particolare luogo di culto (art. 1 LImpPub). In applicazione di

entrambe le leggi (art. 4 cpv. 1 LE, art. 9 LImpPub), la richiesta di autorizzazione

doveva essere inoltrata al municipio di __________ insieme ad una domanda di

costruzione soggetta alla procedura ordinaria (cfr. art. 5 cpv. 3 RLE), rispettando

le modalità indicate agli art. 6 e 7 RLImpPub. Norme, quest'ultime, che unitamente

all'art. 11 cpv. 2 LImpPub impongono una corretta coordinazione tra i due procedimenti

e l'emanazione di una decisione unica ad opera del municipio.

In quanto resa in esito ad una procedura viziata

ed emessa da un'istanza formalmente incompetente, la controversa risoluzione

della SEM deve pertanto essere annullata, al pari del giudizio governativo che

la conferma.

3.

Stante quanto precede, il ricorso va accolto, con il conseguente

annullamento della decisione governativa impugnata.

Data la particolarità della fattispecie non

si prelevano spese, né tassa di giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1 LCStr; 1 ONC; 49, 54, 101, 103, 115

OSStr; 10 LALCStr; 1 RLALCStr, 1, 3, 4 LE; 5 RLE; 1, 5, 9, 11 LImpPub; 2, 6, 7

RLImpPub; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

Di

conseguenza sono annullate:

1.1.

la decisione 26 agosto 2003 (n. 3608) del

Consiglio di Stato;

1.2.

la risoluzione 21 marzo 2003 con cui la SEM ha

autorizzato la posa di un pannello informativo concernente la chiesa di __________

sul mapp. __________.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dalla notifica.

4. Intimazione

a: RI 0;

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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