Lexipedia

Decisione

52.2003.305

diniego licenza per posa di una canna fumaria in un rustico

21 gennaio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I prati circostanti possono essere ulteriormente coltivati come sinora senza

difficoltà di sorta anche senza il caminetto. La vicinanza dell'abitato

permette a chi se ne occupa di trovare facilmente un pasto caldo ed un riparo

dal freddo.

Non ricorrendo le ipotesi degli art. 34 cpv.

2 e 3 OPT, un permesso edilizio ordinario non entra dunque in linea di conto.

2.2.

Permesso eccezionale

2.2.1. Giusta l'art. 24 LPT, in deroga al

principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere

eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento

di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per

la zona di utilizzazione, a condizione che, cumulativamente, la loro

destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che

non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito dell'ubicazione

vincolata ha carattere oggettivo. Al suo adempimento devono essere poste esigenze

severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto

fuori del territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio

o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Motivi puramente

finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 124 II 252

consid. 4a). In caso di costruzioni agricole, il concetto di ubicazione vincolata

coincide, in sostanza, con le esigenze poste al criterio della conformità di

zona secondo l'art. 16a LPT (cfr. DTF 123 II 499, consid. 3b/cc).

2.2.2. La

destinazione del caminetto, che - stando al ricorrente - sarebbe connesso all'esercizio

di un'attività agricola, non esige affatto un'ubicazione fuori della zona edificabile.

Non si tratta in particolare di un impianto indispensabile per l'utilizzazione

del rustico, rispettivamente per la gestione agricola dei fondi circostanti.

Una diversa conclusione porterebbe ad autorizzare sistematicamente interventi

edilizi in qualche modo connessi all'esercizio di attività agricole, eludendo

così il severo criterio della conformità di zona sancito dall'art. 16a LPT.

2.2.3.

Palesemente insoddisfatti sono pure i presupposti degli art. 24a - 24d

LPT. Nemmeno il ricorrente li invoca. Nulla può dunque dedurre in suo favore da

queste norme.

Non sono dunque dati i presupposti per il

rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24 LPT.

3. Ordine di

presentare una domanda di costruzione in sanatoria

3.1. L'ordine di presentare una domanda di

costruzione in sanatoria si configura come un provvedimento amministrativo mediante

il quale l'autorità, dopo aver stabilito che un fondo è stato oggetto di

interventi rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni senza la

necessaria autorizzazione, ingiunge al proprietario di collaborare ai fini dell'accertamento

della loro legittimità materiale, promuovendo l'avvio di una procedura di

rilascio della licenza a posteriori (RDAT 1993 II 87 n. 33; Adelio Scolari, Commentario,

Considerandi

II. ed., ad art. 42 LE, n. 1265).

Destinatario dell'ordine è il proprietario

al momento in cui viene impartito. Irrilevante è il fatto che i lavori siano

stati eseguiti da un eventuale predecessore in diritto. Priva di rilievo è pure

la buona fede del nuovo proprietario (RDAT 1994 II 72 n. 36; Scolari, op. cit.,

ibidem, n. 1266). Il proprietario pro tempore dell'opera abusiva non

risponde per comportamento, ma per situazione.

Per sua natura, l'ordine è incoercibile. Se

l'obbligato non vi da seguito, l'autorità statuisce sulla legittimità dell'opera

abusiva e su eventuali misure di ripristino fondandosi sugli atti e sulle conoscenze

di cui dispone.

3.2

Nel

caso concreto, le fotografie agli atti (dell'agosto 1992, allegate all'inventario

degli edifici situati fuori delle zone edificabili e del marzo 2003, allegate

alla domanda di costruzione) dimostrano chiaramente che la parte superiore del

rustico, eseguita in mattoni e dotata di finestre, è di realizzazione più

recente della parte sottostante. Convergenti indizi inducono a ritenere che l'edificio,

in origine adibito a stalla/fienile, sia stato oggetto di un ampliamento verticale,

volto a migliorare la fruibilità del piano superiore adibito a suo tempo a

fienile.

Gli atti non consentono di stabilire quando

questa modifica è stata attuata. Permettono soltanto di ritenere che è stata

realizzata prima del 1992, quando è stato allestito il cosiddetto inventario

dei rustici. In assenza di contrarie risultanze permettono inoltre di ritenere

che la sopraelevazione non è mai stata autorizzata.

La data di realizzazione non è comunque

irrilevante.

Anzitutto, perché l'ordine in contestazione

impone al ricorrente di chiedere il permesso a posteriori soltanto per

gli interventi realizzati dopo il 1° luglio 1972, per cui non sussisterebbe

alcun obbligo qualora la trasformazione fosse stata attuata prima di tale data.

In secondo luogo, perché non avrebbe senso esperire una procedura di rilascio

del permesso in sanatoria qualora il termine trentennale per promuovere un'azione

di ripristino fosse già decorso.

Nella misura in cui ha per oggetto l'ordine

di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, il giudizio appare

dunque fondato su accertamenti carenti. Entro questi limiti, va di conseguenza

annullato, rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché statuisca

nuovamente sul ricorso, previo completamento dell'istruttoria.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,

confermando il giudizio impugnato nella misura in cui conferma il diniego della

licenza edilizia per l'installazione di un camino con canna fumaria. Va invece

accolto nella misura in cui è riferito all'ordine di presentare una domanda di

costruzione in sanatoria per gli interventi successivi al 1° luglio 1972.

La tassa di giustizia è compensata con le

ripetibili, addebitabili al Cantone, al quale va ricondotto l'esito parzialmente

favorevole al ricorrente del presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 LPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43,

46 cpv. 1, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 26 agosto 2003 del Consiglio di

Stato (n. 3626) è annullata nella misura in cui conferma l'ordine di presentare

una domanda di costruzione in sanatoria per gli interventi eseguiti sul rustico

a partire dal 1° luglio 1972.

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dalla notifica.

4. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster