52.2003.305
diniego licenza per posa di una canna fumaria in un rustico
21 gennaio 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2003.305
Data decisione, Autorità:
21.01.2005, TRAM
Titolo:
diniego licenza per posa di una canna fumaria in un rustico
CONFROMITÀ DI ZONA
FUORI ZONA
RUSTICO / RUSTICI
art. 22 cpv. 2 let. a LPT
art. 24 LPT
art. 34 cpv. 2 OPT
art. 34 cpv. 3 OPT
Incarto n.
52.2003.305
Lugano
21 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 settembre 2003 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 26 agosto 2003 del Consiglio di Stato
(n. __________), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 22 maggio 2003, con cui il municipio di CO 1 gli ha
negato il permesso di installare un camino con canna fumaria nel suo rustico
(part. n. 39 e 41 RF) e gli ha ordinato di presentare una domanda di
costruzione in sanatoria per tutti gli interventi realizzati senza autorizzazione
dal 1° luglio 1972 in avanti;
viste le risposte:
-
22 settembre 2003 del
Dipartimento del territorio;
-
23 settembre 2003 del
Consiglio di Stato;
-
23 settembre 2003 del
comune di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente
RI 1 e sono comproprietari di un vecchio edificio ad uso agricolo (stalla/fienile),
situato in località __________, nella zona agricola di __________, a cavallo
del confine tra due vasti fondi coltivati a fieno (part. n. __________ e __________
RF). La costruzione, strutturata su due piani, è classificata nella categoria edificio
rilevato 4 dell'inventario degli edifici posti fuori delle zone
edificabili, approvato dal Consiglio di Stato nel 1996. Il piano inferiore,
accessibile da valle e destinato in origine alla stabulazione degli animali, è
costituito da muri in pietrame parzialmente intonacati. Quello superiore,
accessibile da monte e dotato di finestre, appare invece il frutto di una
sopraelevazione eseguita in epoca successiva in laterizi non intonacati.
Il 31 marzo 2003 il ricorrente ha chiesto al
municipio il permesso di installare al piano superiore del rustico un caminetto
a legna, destinato a cucinare ed a riscaldare il locale, che verrebbe utilizzato
da chi si occupa della manutenzione dei terreni circostanti.
All'intervento si è opposto il Dipartimento
del territorio, rilevando che non v'era alcuna necessità di disporre di un
camino e chiedendo all'istante di presentare una domanda di costruzione in
sanatoria per tutti gli interventi che sarebbero stati eseguiti senza
autorizzazione sul rustico dopo il 1° luglio 1972.
Facendo proprio il preavviso del
dipartimento, il 22 maggio 2003 il municipio ha negato la licenza richiesta e
chiesto al ricorrente di presentare entro il 30 giugno 2003 la domanda di
costruzione in sanatoria per le opere eseguite abusivamente.
B. Con
giudizio 26 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che alla
domanda di costruzione per il caminetto potesse essere dato seguito soltanto
dopo aver esaminato la legittimità di tutti gli interventi eseguiti abusivamente
a partire dal 1972.
C. Contro il
predetto giudizio RI 1 insorge davanti a questo tribunale, postulando il rilascio
della licenza richiesta. Riassunti i fatti, il ricorrente rimprovera al
Consiglio di Stato di non aver accertato se gli interventi che
giustificherebbero l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in
sanatoria sono effettivamente stati eseguiti senza autorizzazione. Ritiene
inoltre la decisione impugnata contraria al principio di proporzionalità,
poiché le manchevolezze non sarebbero sufficientemente gravi per giustificare
il rifiuto della licenza. Censura infine il mancato esperimento di un sopralluogo.
D. Il
Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi
nelle tesi contenute nel proprio giudizio.
Ad identica conclusione giungono il
Dipartimento del territorio ed il municipio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dell'art. 21 cpv. 1
LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente
toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'esperimento di un
sopralluogo non appare necessario all'evasione della pratica. Le fotografie
agli atti permettono in effetti di formarsi un'idea sufficientemente precisa
della situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione. Non è d'altro
canto compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle lacune
istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore. Accertamenti carenti
permettono infatti di annullare il giudizio impugnato e di rinviare la causa
all'istanza inferiore per nuova decisione previa assunzione delle prove
mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2. Caminetto
2.1. Permesso ordinario
2.1.1. Per principio, l'autorizzazione a
costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla
funzione prevista per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona,
art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
Sono conformi alla zona agricola gli edifici
e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura
oppure che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola o orticola
produttiva (art. 16a cpv. 1 e 2 LPT, 34 cpv. 1 OPT). A determinate condizioni,
sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati
alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli
(art. 34 cpv. 2 OPT) come pure quelli destinati al fabbisogno abitativo indispensabile
per la gestione della relativa azienda agricola, compreso quello della generazione
che si ritira dalla vita attiva (art. 34 cpv. 3 OPT). L'opera non deve comunque
porsi in contrasto con interessi preponderanti (art. 34 cpv. 4 OPT).
2.1.2. In
concreto, il caminetto si configura come un impianto volto ad integrare la
funzionalità del rustico, che - stando al ricorrente - servirebbe ancora all'utilizzazione
agricola dei fondi circostanti, apparentemente coltivati a fieno. Il caminetto
servirebbe in particolare a permettere agli addetti ai lavori agricoli di
cucinare e di soggiornare in un locale riscaldato.
Ora, è evidente che il caminetto non è per
nulla necessario alla gestione agricola dei terreni situati attorno al rustico.
Fatti
I prati circostanti possono essere ulteriormente coltivati come sinora senza
difficoltà di sorta anche senza il caminetto. La vicinanza dell'abitato
permette a chi se ne occupa di trovare facilmente un pasto caldo ed un riparo
dal freddo.
Non ricorrendo le ipotesi degli art. 34 cpv.
2 e 3 OPT, un permesso edilizio ordinario non entra dunque in linea di conto.
2.2.
Permesso eccezionale
2.2.1. Giusta l'art. 24 LPT, in deroga al
principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere
eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento
di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione, a condizione che, cumulativamente, la loro
destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che
non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito dell'ubicazione
vincolata ha carattere oggettivo. Al suo adempimento devono essere poste esigenze
severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto
fuori del territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio
o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Motivi puramente
finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 124 II 252
consid. 4a). In caso di costruzioni agricole, il concetto di ubicazione vincolata
coincide, in sostanza, con le esigenze poste al criterio della conformità di
zona secondo l'art. 16a LPT (cfr. DTF 123 II 499, consid. 3b/cc).
2.2.2. La
destinazione del caminetto, che - stando al ricorrente - sarebbe connesso all'esercizio
di un'attività agricola, non esige affatto un'ubicazione fuori della zona edificabile.
Non si tratta in particolare di un impianto indispensabile per l'utilizzazione
del rustico, rispettivamente per la gestione agricola dei fondi circostanti.
Una diversa conclusione porterebbe ad autorizzare sistematicamente interventi
edilizi in qualche modo connessi all'esercizio di attività agricole, eludendo
così il severo criterio della conformità di zona sancito dall'art. 16a LPT.
2.2.3.
Palesemente insoddisfatti sono pure i presupposti degli art. 24a - 24d
LPT. Nemmeno il ricorrente li invoca. Nulla può dunque dedurre in suo favore da
queste norme.
Non sono dunque dati i presupposti per il
rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24 LPT.
3. Ordine di
presentare una domanda di costruzione in sanatoria
3.1. L'ordine di presentare una domanda di
costruzione in sanatoria si configura come un provvedimento amministrativo mediante
il quale l'autorità, dopo aver stabilito che un fondo è stato oggetto di
interventi rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni senza la
necessaria autorizzazione, ingiunge al proprietario di collaborare ai fini dell'accertamento
della loro legittimità materiale, promuovendo l'avvio di una procedura di
rilascio della licenza a posteriori (RDAT 1993 II 87 n. 33; Adelio Scolari, Commentario,
Considerandi
II. ed., ad art. 42 LE, n. 1265).
Destinatario dell'ordine è il proprietario
al momento in cui viene impartito. Irrilevante è il fatto che i lavori siano
stati eseguiti da un eventuale predecessore in diritto. Priva di rilievo è pure
la buona fede del nuovo proprietario (RDAT 1994 II 72 n. 36; Scolari, op. cit.,
ibidem, n. 1266). Il proprietario pro tempore dell'opera abusiva non
risponde per comportamento, ma per situazione.
Per sua natura, l'ordine è incoercibile. Se
l'obbligato non vi da seguito, l'autorità statuisce sulla legittimità dell'opera
abusiva e su eventuali misure di ripristino fondandosi sugli atti e sulle conoscenze
di cui dispone.
3.2
Nel
caso concreto, le fotografie agli atti (dell'agosto 1992, allegate all'inventario
degli edifici situati fuori delle zone edificabili e del marzo 2003, allegate
alla domanda di costruzione) dimostrano chiaramente che la parte superiore del
rustico, eseguita in mattoni e dotata di finestre, è di realizzazione più
recente della parte sottostante. Convergenti indizi inducono a ritenere che l'edificio,
in origine adibito a stalla/fienile, sia stato oggetto di un ampliamento verticale,
volto a migliorare la fruibilità del piano superiore adibito a suo tempo a
fienile.
Gli atti non consentono di stabilire quando
questa modifica è stata attuata. Permettono soltanto di ritenere che è stata
realizzata prima del 1992, quando è stato allestito il cosiddetto inventario
dei rustici. In assenza di contrarie risultanze permettono inoltre di ritenere
che la sopraelevazione non è mai stata autorizzata.
La data di realizzazione non è comunque
irrilevante.
Anzitutto, perché l'ordine in contestazione
impone al ricorrente di chiedere il permesso a posteriori soltanto per
gli interventi realizzati dopo il 1° luglio 1972, per cui non sussisterebbe
alcun obbligo qualora la trasformazione fosse stata attuata prima di tale data.
In secondo luogo, perché non avrebbe senso esperire una procedura di rilascio
del permesso in sanatoria qualora il termine trentennale per promuovere un'azione
di ripristino fosse già decorso.
Nella misura in cui ha per oggetto l'ordine
di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, il giudizio appare
dunque fondato su accertamenti carenti. Entro questi limiti, va di conseguenza
annullato, rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché statuisca
nuovamente sul ricorso, previo completamento dell'istruttoria.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
confermando il giudizio impugnato nella misura in cui conferma il diniego della
licenza edilizia per l'installazione di un camino con canna fumaria. Va invece
accolto nella misura in cui è riferito all'ordine di presentare una domanda di
costruzione in sanatoria per gli interventi successivi al 1° luglio 1972.
La tassa di giustizia è compensata con le
ripetibili, addebitabili al Cantone, al quale va ricondotto l'esito parzialmente
favorevole al ricorrente del presente giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43,
46 cpv. 1, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 26 agosto 2003 del Consiglio di
Stato (n. 3626) è annullata nella misura in cui conferma l'ordine di presentare
una domanda di costruzione in sanatoria per gli interventi eseguiti sul rustico
a partire dal 1° luglio 1972.
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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