52.2003.340
licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una strada carrozzabile ubicata in parte fuori e in parte all'interno della zona edificabile
8 agosto 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2003.340
Data decisione, Autorità:
08.08.2005, TRAM
Titolo:
licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una strada carrozzabile ubicata in parte fuori e in parte all'interno della zona edificabile
PROPORZIONALITÀ
art. 21 LE
Incarto n.
52.2003.340
Lugano
8 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 ottobre 2003 di
RI 1
RI 2
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 23 settembre 2003 del Consiglio di
Stato (n. 4165), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 5 maggio 2003 con cui il municipio di CO 4 ha negato
loro la licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una strada
carrozzabile d'accesso alle loro abitazioni (part. 640, 652, 681, 727 RF);
viste le risposte:
- 16 ottobre 2003 di CO 2
e CO 3;
- 20 ottobre 2003 del
Dipartimento del territorio;
- 27 ottobre 2003 del
municipio di CO 4;
- 4 novembre 2003 del
Consiglio di Stato;
esperito un sopralluogo;
preso atto della comunicazione 27 luglio 2005 dei
ricorrenti;
Considerandi
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22
gennaio 2002 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di CO 4 il permesso di
trasformare in strada carrozzabile una pista che era stata realizzata per
accedere alle loro case d'abitazione (part. 727);
che alla
domanda si sono opposte le resistenti CO 2 e CO 3, proprietarie della sottostante
part. 650, nonché il Dipartimento del territorio, rilevando fra l'altro che un
tratto di strada si snodava attraverso il bosco (part. 640);
che,
adeguandosi all'opposizione del Dipartimento del territorio, il 5 maggio 2003
il municipio ha respinto la domanda di costruzione;
che con
giudizio 23 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza;
che
contro il predetto giudizio i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato e che gli atti fossero
inviati al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta;
che il
Consiglio di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni;
ad identica conclusione sono pervenute le vicine opponenti, mentre il municipio
si è limitato ad illustrare gli antefatti, manifestando la propria
disponibilità;
che il
sopralluogo e l'accertamento forestale esperiti hanno dimostrato che il tratto
intermedio, lungo una cinquantina di metri, della strada prevista si snoda
attraverso il bosco;
che le
opponenti CO 2 e CO 3 hanno recentemente venduto il loro fondo a __________,
figlio dei ricorrenti RI 1, comunicando a questo tribunale di desistere dall'opposizione;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione
attiva dei ricorrenti (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46
PAmm) sono certe; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che nella
misura in cui la strada è ubicata fuori della zona edificabile ed attraversa il
bosco, la licenza non può essere rilasciata perché fanno palesemente difetti i
presupposti dell'art. 24 LPT; nemmeno i ricorrenti insistono per ottenerla;
che nella
misura in cui la strada è invece situata all'interno della zona edificabile
nulla osta al rilascio della licenza; è innegabile che in questa misura l'opera
è del tutto conforme al diritto materiale concretamente applicabile;
che,
entro questi limiti ed in ossequio al principio di proporzionalità, il ricorso
può essere parzialmente accolto, riformando di conseguenza il giudizio impugnato;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; non si assegnano
ripetibili perché le parti vi hanno rinunciato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni 23 settembre 2003 del
Consiglio di Stato (n. 4165) e 5 maggio 2003 del municipio CO 4 sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di CO 4
affinché rilasci ai ricorrenti la licenza richiesta limitatamente al tratto di
strada situato all'interno della zona edificabile.
2. Non si
prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
2, 3 patrocinate da: PA 2
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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