Lexipedia

Decisione

52.2003.340

licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una strada carrozzabile ubicata in parte fuori e in parte all'interno della zona edificabile

8 agosto 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2003.340

Data decisione, Autorità:

08.08.2005, TRAM

Titolo:

licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una strada carrozzabile ubicata in parte fuori e in parte all'interno della zona edificabile

PROPORZIONALITÀ

art. 21 LE

Incarto n.

52.2003.340

Lugano

8 agosto 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 ottobre 2003 di

RI 1

RI 2

tutti patrocinati da: PA 1

contro

la decisione 23 settembre 2003 del Consiglio di

Stato (n. 4165), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti

avverso la decisione 5 maggio 2003 con cui il municipio di CO 4 ha negato

loro la licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una strada

carrozzabile d'accesso alle loro abitazioni (part. 640, 652, 681, 727 RF);

viste le risposte:

- 16 ottobre 2003 di CO 2

e CO 3;

- 20 ottobre 2003 del

Dipartimento del territorio;

- 27 ottobre 2003 del

municipio di CO 4;

- 4 novembre 2003 del

Consiglio di Stato;

esperito un sopralluogo;

preso atto della comunicazione 27 luglio 2005 dei

ricorrenti;

Considerandi

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 22

gennaio 2002 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di CO 4 il permesso di

trasformare in strada carrozzabile una pista che era stata realizzata per

accedere alle loro case d'abitazione (part. 727);

che alla

domanda si sono opposte le resistenti CO 2 e CO 3, proprietarie della sottostante

part. 650, nonché il Dipartimento del territorio, rilevando fra l'altro che un

tratto di strada si snodava attraverso il bosco (part. 640);

che,

adeguandosi all'opposizione del Dipartimento del territorio, il 5 maggio 2003

il municipio ha respinto la domanda di costruzione;

che con

giudizio 23 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza;

che

contro il predetto giudizio i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato e che gli atti fossero

inviati al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta;

che il

Consiglio di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni;

ad identica conclusione sono pervenute le vicine opponenti, mentre il municipio

si è limitato ad illustrare gli antefatti, manifestando la propria

disponibilità;

che il

sopralluogo e l'accertamento forestale esperiti hanno dimostrato che il tratto

intermedio, lungo una cinquantina di metri, della strada prevista si snoda

attraverso il bosco;

che le

opponenti CO 2 e CO 3 hanno recentemente venduto il loro fondo a __________,

figlio dei ricorrenti RI 1, comunicando a questo tribunale di desistere dall'opposizione;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione

attiva dei ricorrenti (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46

PAmm) sono certe; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;

che nella

misura in cui la strada è ubicata fuori della zona edificabile ed attraversa il

bosco, la licenza non può essere rilasciata perché fanno palesemente difetti i

presupposti dell'art. 24 LPT; nemmeno i ricorrenti insistono per ottenerla;

che nella

misura in cui la strada è invece situata all'interno della zona edificabile

nulla osta al rilascio della licenza; è innegabile che in questa misura l'opera

è del tutto conforme al diritto materiale concretamente applicabile;

che,

entro questi limiti ed in ossequio al principio di proporzionalità, il ricorso

può essere parzialmente accolto, riformando di conseguenza il giudizio impugnato;

che, dato

l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; non si assegnano

ripetibili perché le parti vi hanno rinunciato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61,

65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. le decisioni 23 settembre 2003 del

Consiglio di Stato (n. 4165) e 5 maggio 2003 del municipio CO 4 sono annullate;

1.2. gli atti sono rinviati al municipio di CO 4

affinché rilasci ai ricorrenti la licenza richiesta limitatamente al tratto di

strada situato all'interno della zona edificabile.

2. Non si

prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

2, 3 patrocinate da: PA 2

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster