52.2003.343
licenza edilizia in sanatoria per l'ampliamento di una casa d'abitazione
8 agosto 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
52.2003.343
Data decisione, Autorità:
08.08.2005, TRAM
Titolo:
licenza edilizia in sanatoria per l'ampliamento di una casa d'abitazione
DISTANZA DAL BOSCO
RIPRISTINO
art. 21 LE
Incarto n.
52.2003.343
Lugano
8 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 ottobre 2003 di
RI 1
patrocinato da: PA 2
contro
la decisione 23 settembre 2003 del Consiglio di
Stato (n. 4168) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la decisione 23 giugno 2003 con cui il municipio di CO 4 ha negato all'insorgente
il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per l'ampliamento della sua
casa d'abitazione (part. 77);
viste le risposte:
- 17 ottobre 2003 del
Dipartimento del territorio;
- 27 ottobre 2003 del
municipio di CO 4;
- 4 novembre 2003 del
Consiglio di Stato;
- 15 novembre 2003 di CO 1,
CO 2 e CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 10
aprile 2003 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 4 la licenza edilizia in sanatoria
per l'ampliamento della sua casa d'abitazione che aveva eseguito abusivamente
nei mesi precedenti;
che alla
domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio, nonché CO 1, CO 2 e CO
3, proprietari del fondo contermine (part. 78), che vi hanno ravvisato una violazione
degli indici e della distanza minima dal confine verso la loro proprietà,
rispettivamente verso il bosco che la ricopre in larga misura;
che con
decisione 23 giugno 2003 il municipio ha negato la licenza richiesta, accogliendo
le opposizioni dell'autorità cantonale e dei vicini;
che con
giudizio 23 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1; anche il Governo ha
ritenuto che l'ampliamento disattendesse gli indici e le distanze dal confine,
rispettivamente dal bosco;
che
contro il predetto giudizio il soccombente è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
della licenza rifiutata;
che all'accoglimento
del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio ed i vicini per
motivi che non occorre qui illustrare;
che nelle
more del giudizio il ricorrente ha acquistato dai vicini opponenti una porzione
di 121 mq della part. 78; in sede di sopralluogo le parti hanno dato atto che
questa transazione risolveva i problemi di indice e di distanze;
che in
quella occasione l'autorità cantonale ed il municipio hanno altresì
riconosciuto che la difformità dell'ampliamento per rapporto alla distanza minima
dal bosco era minima ed insufficiente a giustificare una misura di ripristino;
preso atto di questo impegno, il ricorrente si è dichiarato disposto a ritirare
il ricorso non appena fosse stata perfezionata la compravendita;
che con
scritto 25 luglio 2005 il ricorrente ha chiesto di procedere come stabilito in
sede di udienza, facendo tuttavia presente che la licenza gli doveva comunque
essere rilasciata;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine, pacifiche essendo
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la
legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza (art. 43 PAmm);
che la
licenza chiesta in sanatoria dal ricorrente non può di principio essere rilasciata
perché l'ampliamento realizzato abusivamente disattende la distanza minima dal
bosco prescritta dall'art. 6 LCFo; entro questi limiti il giudizio impugnato va
confermato;
che tutt'al
più si potrebbe verificare se non possa essere rilasciata per quella parte di
costruzione che rispetta l'arretramento prescritto;
che non
mette tuttavia conto di indagare ulteriormente in tal senso, poiché l'autorità
cantonale ed il municipio, considerata la scarsa rilevanza della difformità,
hanno chiaramente dichiarato di rinunciare all'adozione di misure di ripristino;
che il
ricorso può dunque essere evaso ai sensi dei considerandi;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che le
ripetibili al comune sono poste a carico dell'insorgente nella misura da questi
riconosciuta.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 6 LCFo; 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm
dichiara
e pronuncia:
Fatti
1. Il ricorso
è evaso come ai considerandi.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il ricorrente rifonderà al comune di CO 4 fr. 4'000.-
a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Considerandi
3.
CO 3
4.
CO 4
4.
patrocinato da: PA 1
5.
CO 5
6.
CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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