Lexipedia

Decisione

52.2003.368

ricorso contro una decisione governativa che respinge un'istanza d'intervento

10 settembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI1, che

all'epoca dei fatti era membro del municipio d'__________, è stato in sostanza

rimproverato dal medesimo esecutivo comunale, con lettera 9 aprile 2002, di

essere all'origine di un clima politico intollerabile.

La missiva, indirizzata al municipale

interessato, è stata trasmessa in copia pure al presidente del consiglio

comunale, al Consiglio di Stato e alla Sezione degli enti locali del

Dipartimento delle istituzioni (SEL). La suddetta comunicazione è pervenuta

anche alla stampa.

B. A seguito

di tali fatti, il 17 aprile 2003 RI1 ha inoltrato un'istanza d'intervento

presso le autorità cantonali, ritenendo che la divulgazione dello scritto a

persone estranee al municipio violasse l'obbligo di discrezione a cui sono

astretti i membri dell'esecutivo.

C. Dopo una

serie di vicissitudini che non occorre qui rievocare, la suddetta istanza

d'intervento è stata evasa dal Consiglio di Stato, nella sua funzione di

autorità di vigilanza, con risoluzione 14 ottobre 2003 (n. 4433).

L'Esecutivo cantonale ha respinto l'istanza

del ricorrente, ritenendo che le esternazioni espresse nella lettera 9 aprile

2002 non configurassero una violazione dell'art. 104 LOC, dato che si

limitavano a denunciare un clima politico assai teso. Dalla lettera non

emergerebbero informazioni di carattere personale su discussioni, apprezzamenti

o simili, espressi nelle sedute di municipio.

Cionondimeno, il Consiglio di Stato ha

censurato la scelta del municipio di trasmettere la missiva al presidente del

consiglio comunale, non essendo affidati al legislativo dei compiti di vigilanza

sull'esecutivo per aspetti quali quelli accennati.

D. RI1 si

aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento

della risoluzione 14 ottobre 2003 (n. 4433) del Consiglio di Stato ed il conseguente

avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei municipali firmatari

della lettera 9 aprile 2002, per violazione dell'art. 104 LOC. Il fatto di aver

trasmesso la missiva, contenente "apprezzamenti di carattere manifestamente

personale" indirizzati al qui ricorrente, al presidente del consiglio

comunale - circostanza censurata dal Consiglio di Stato - costituirebbe una

violazione dell'obbligo di discrezione dei membri di municipio. A seguito di

tale agire, si sarebbe altresì verificata una "fuga di notizie",

approdata ai quotidiani.

E. Il

municipio, con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, in seguito, si

oppone all'accoglimento dell'impugnativa. Ad identica conclusione perviene il

Consiglio di Stato, che si astiene dal formulare osservazioni.

F. Con scritto

25 novembre 2003, il ricorrente rende noto che - dall'inizio del 2003 - __________

è subentrato a __________ nella carica di municipale ed in tale veste avrebbe

preso parte alle risoluzioni municipali relative alla presente fattispecie. Tra

il ricorrente e __________ sarebbero intercorse delle vertenze penali ed

amministrative.

Considerato, in

diritto

1.Prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre

verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

(art. 3 PAmm).

Da questo profilo, va ricordato che il

ricorso a questo tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il

sistema enumerativo. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni

di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato è quindi

dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm; Marco Borghi

/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm,

n. 2 e rimandi).

Considerandi

2.

Le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza

sui comuni sono per principio inappellabili (art. 207 cpv. 1 LOC). Ha tuttavia

diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo chi è leso nei suoi

legittimi interessi, escluso il comune (art. 207 cpv. 2 LOC).

Anche il

denunciante può essere legittimato ad impugnare la decisione dell’autorità di

vigilanza. La potestà ricorsuale non gli deriva tuttavia dalla sua qualità di

denunciante. Ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva occorre che

dimostri l’esistenza di una lesione dei propri legittimi interessi: tale lesione

deve derivare al ricorrente dalla decisione dell’autorità di vigilanza. La

legittimazione attiva ad impugnare decisioni di questa autorità davanti al

Tribunale cantonale amministrativo è data, di principio, unicamente a coloro

che subiscono un pregiudizio in conseguenza della stessa. In pratica, occorre

che l’insorgente dimostri che la decisione dell’autorità di vigilanza è venuta

a modificare, a proprio svantaggio, la situazione giuridica preesistente alla

denuncia (cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 N. 19; STA

15.2.2001

in re C.; STA 26.10.2001 in re M. e G.).

3.

Nel caso in esame, la decisione governativa impugnata non modifica

minimamente la situazione giuridica preesistente del ricorrente. In effetti,

come egli stesso sottolinea nell’impugnativa, il Consiglio di Stato si è

limitato a respingere l'istanza d'intervento ritenendo che le esternazioni

censurate non configurassero una violazione dell'art. 104 LOC in quanto si

limiterebbero a denunciare un clima politico teso senza riferire il contenuto

delle discussioni delle sedute di municipio. Il Governo non è infatti intervenuto

nel senso chiesto dal ricorrente ed ha lasciato la situazione in pratica immutata,

malgrado abbia giudicato inopportuna la scelta del municipio di trasmettere la

missiva contestata al presidente del consiglio comunale. In queste condizioni,

la legittimazione attiva del ricorrente va negata ai sensi della giurisprudenza

citata. Una soluzione diversa equivarrebbe ad ammettere che le decisioni

emanate dal Consiglio di Stato in virtù dei poteri d’imperio e di vigilanza che

gli competono possono essere sindacate da un’autorità giudiziaria, ciò che si è

proprio voluto evitare disponendo, all’art. 207 cpv. 2 LOC, il principio

d’inappellabilità delle decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di

vigilanza (Verbali GC, Sess. Ord. prim. 1966, p. 968; Eros Ratti, Il comune –

organizzazione politica e funzionamento, Vol. III, Ed. 1989, p. 1879).

4.

Da quanto precede consegue che il ricorso va dichiarato irricevibile.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art.

28.

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 104, 207 LOC; 3, 28, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster