52.2003.368
ricorso contro una decisione governativa che respinge un'istanza d'intervento
10 settembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2003.368
Data decisione, Autorità:
10.09.2004, TRAM
Titolo:
ricorso contro una decisione governativa che respinge un'istanza d'intervento
VIGILANZA SUL COMUNE
art. 104 LOC
art. 207 LOC
Incarto n.
52.2003.368
Lugano
10 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Rossi
statuendo sul ricorso 4 novembre 2003 di
RI1
patrocinato da: PA1
contro
la risoluzione 14 ottobre 2003 (n. 4433) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto l'istanza d'intervento, presentata
dall'insorgente il 17 aprile 2003, relativa alla violazione dell'obbligo di
discrezione e riserbo da parte dei municipali di __________;
viste le risposte:
-
18 novembre 2003 del
municipio di __________;
-
18 novembre 2003 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI1, che
all'epoca dei fatti era membro del municipio d'__________, è stato in sostanza
rimproverato dal medesimo esecutivo comunale, con lettera 9 aprile 2002, di
essere all'origine di un clima politico intollerabile.
La missiva, indirizzata al municipale
interessato, è stata trasmessa in copia pure al presidente del consiglio
comunale, al Consiglio di Stato e alla Sezione degli enti locali del
Dipartimento delle istituzioni (SEL). La suddetta comunicazione è pervenuta
anche alla stampa.
B. A seguito
di tali fatti, il 17 aprile 2003 RI1 ha inoltrato un'istanza d'intervento
presso le autorità cantonali, ritenendo che la divulgazione dello scritto a
persone estranee al municipio violasse l'obbligo di discrezione a cui sono
astretti i membri dell'esecutivo.
C. Dopo una
serie di vicissitudini che non occorre qui rievocare, la suddetta istanza
d'intervento è stata evasa dal Consiglio di Stato, nella sua funzione di
autorità di vigilanza, con risoluzione 14 ottobre 2003 (n. 4433).
L'Esecutivo cantonale ha respinto l'istanza
del ricorrente, ritenendo che le esternazioni espresse nella lettera 9 aprile
2002 non configurassero una violazione dell'art. 104 LOC, dato che si
limitavano a denunciare un clima politico assai teso. Dalla lettera non
emergerebbero informazioni di carattere personale su discussioni, apprezzamenti
o simili, espressi nelle sedute di municipio.
Cionondimeno, il Consiglio di Stato ha
censurato la scelta del municipio di trasmettere la missiva al presidente del
consiglio comunale, non essendo affidati al legislativo dei compiti di vigilanza
sull'esecutivo per aspetti quali quelli accennati.
D. RI1 si
aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento
della risoluzione 14 ottobre 2003 (n. 4433) del Consiglio di Stato ed il conseguente
avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei municipali firmatari
della lettera 9 aprile 2002, per violazione dell'art. 104 LOC. Il fatto di aver
trasmesso la missiva, contenente "apprezzamenti di carattere manifestamente
personale" indirizzati al qui ricorrente, al presidente del consiglio
comunale - circostanza censurata dal Consiglio di Stato - costituirebbe una
violazione dell'obbligo di discrezione dei membri di municipio. A seguito di
tale agire, si sarebbe altresì verificata una "fuga di notizie",
approdata ai quotidiani.
E. Il
municipio, con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, in seguito, si
oppone all'accoglimento dell'impugnativa. Ad identica conclusione perviene il
Consiglio di Stato, che si astiene dal formulare osservazioni.
F. Con scritto
25 novembre 2003, il ricorrente rende noto che - dall'inizio del 2003 - __________
è subentrato a __________ nella carica di municipale ed in tale veste avrebbe
preso parte alle risoluzioni municipali relative alla presente fattispecie. Tra
il ricorrente e __________ sarebbero intercorse delle vertenze penali ed
amministrative.
Considerato, in
diritto
1.Prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre
verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
(art. 3 PAmm).
Da questo profilo, va ricordato che il
ricorso a questo tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il
sistema enumerativo. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni
di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato è quindi
dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm; Marco Borghi
/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm,
n. 2 e rimandi).
Considerandi
2.
Le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza
sui comuni sono per principio inappellabili (art. 207 cpv. 1 LOC). Ha tuttavia
diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo chi è leso nei suoi
legittimi interessi, escluso il comune (art. 207 cpv. 2 LOC).
Anche il
denunciante può essere legittimato ad impugnare la decisione dell’autorità di
vigilanza. La potestà ricorsuale non gli deriva tuttavia dalla sua qualità di
denunciante. Ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva occorre che
dimostri l’esistenza di una lesione dei propri legittimi interessi: tale lesione
deve derivare al ricorrente dalla decisione dell’autorità di vigilanza. La
legittimazione attiva ad impugnare decisioni di questa autorità davanti al
Tribunale cantonale amministrativo è data, di principio, unicamente a coloro
che subiscono un pregiudizio in conseguenza della stessa. In pratica, occorre
che l’insorgente dimostri che la decisione dell’autorità di vigilanza è venuta
a modificare, a proprio svantaggio, la situazione giuridica preesistente alla
denuncia (cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 N. 19; STA
15.2.2001
in re C.; STA 26.10.2001 in re M. e G.).
3.
Nel caso in esame, la decisione governativa impugnata non modifica
minimamente la situazione giuridica preesistente del ricorrente. In effetti,
come egli stesso sottolinea nell’impugnativa, il Consiglio di Stato si è
limitato a respingere l'istanza d'intervento ritenendo che le esternazioni
censurate non configurassero una violazione dell'art. 104 LOC in quanto si
limiterebbero a denunciare un clima politico teso senza riferire il contenuto
delle discussioni delle sedute di municipio. Il Governo non è infatti intervenuto
nel senso chiesto dal ricorrente ed ha lasciato la situazione in pratica immutata,
malgrado abbia giudicato inopportuna la scelta del municipio di trasmettere la
missiva contestata al presidente del consiglio comunale. In queste condizioni,
la legittimazione attiva del ricorrente va negata ai sensi della giurisprudenza
citata. Una soluzione diversa equivarrebbe ad ammettere che le decisioni
emanate dal Consiglio di Stato in virtù dei poteri d’imperio e di vigilanza che
gli competono possono essere sindacate da un’autorità giudiziaria, ciò che si è
proprio voluto evitare disponendo, all’art. 207 cpv. 2 LOC, il principio
d’inappellabilità delle decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di
vigilanza (Verbali GC, Sess. Ord. prim. 1966, p. 968; Eros Ratti, Il comune –
organizzazione politica e funzionamento, Vol. III, Ed. 1989, p. 1879).
4.
Da quanto precede consegue che il ricorso va dichiarato irricevibile.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art.
28.
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 104, 207 LOC; 3, 28, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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