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Decisione

52.2004.10

costruzione di una strada volta a soddisfare esigenze varie (forestali, agricole, turistiche e di accesso a residenze secondarie sui monti) nell'ambito di una procedura di raggruppamento terreni a car

2 marzo 2005Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i dettami della LRPT. Questo difetto non consentirebbe di annullare l'intera

procedura senza incorrere in un eccesso di formalismo, ma permetterebbe

nondimeno ai ricorrenti di avversare il querelato collegamento viario sollevando

ogni sorta di censura, comprese questioni di principio.

L'autorità di ricorso di prime cure ha poi

ricordato che le procedure di ricomposizione particellare vanno debitamente

coordinate con quelle di adozione dei piani regolatori allo scopo di evitare

contraddizioni fra di esse. La progettazione e l'autorizzazione della

controversa strada doveva essere pertanto coordinata con la procedura di

revisione del PR di __________, al fine di evitare qualsiasi intralcio al

debito perseguimento degli affinamenti pianificatori esatti dal Consiglio di

Stato. Tanto più che il 16 ottobre 2001 l'autorità cantonale si è rifiutata di

approvare il nuovo piano del paesaggio, a cagione tra l'altro di insufficienti

approfondimenti nell'apposizione delle zone di protezione della natura e del paesaggio

nell'area dei monti.

D'altra parte, il controverso allacciamento

forestale doveva essere sottoposto ad un esame dell'impatto sull'ambiente, che

in concreto non è stato esperito. Dato che il progetto risultava carente anche a

livello di piano provvisorio di finanziamento, il Consiglio di Stato ha risolto

per finire di non approvarlo, indicando che tale decisione era inappellabile.

F. Adito dal RI

1 mediante ricorso di diritto pubblico, con sentenza 4 giugno 2003 il Tribunale

federale ha dichiarato inammissibile il gravame e nel contempo ha rinviato gli

atti al Consiglio di Stato affinché designasse un'autorità giudiziaria

competente a statuire quale ultima istanza cantonale in applicazione dell'art.

98a OG.

G. Il

16 gennaio 2004 sono entrate in vigore le modifiche alla LRPT votate dal Gran

Consiglio il 24 novembre 2003 (BU 2/2004 p. 27). Le decisioni rese dal

Consiglio di Stato quale autorità di ricorso in materia di progetti di massima

e di progetti delle opere costruttive in ambito RT sono ora impugnabili davanti

al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 13 cpv. 4 e 27 cpv. 3 LRPT).

H. Il 12

gennaio 2004 il RI 1 si è aggravato davanti a questo tribunale contro il

giudizio governativo del 16 aprile 2003.

L'insorgente ha ribadito per cominciare che

le associazioni protezionistiche ed i privati che avevano avversato il tronco

stradale __________ non erano legittimati a tanto, poiché il relativo progetto

di massima era già stato pubblicato nel 1972 ed il sedime occorrente alla

realizzazione dell'impianto acquisito con il progetto di nuovo riparto

approvato nel 1995.

In quanto prevista in seno ad una procedura

di RT, l'opera non necessiterebbe d'altronde di alcun coordinamento con il PR

di __________. La decisione di approvazione di un progetto di dettaglio in base

alla LRPT è equiparabile infatti ad un atto di pianificazione speciale. I

terreni interessati da questa operazione ricevono una destinazione particolare

e le opere ivi previste non sono soggette alla procedura di licenza edilizia. La

strada di cui trattasi riveste peraltro carattere prevalentemente forestale e risultando

conforme alla destinazione della zona di accoglienza non esige coordinazione

con il PR.

Secondo il ricorrente, l'opera non richiama

l'allestimento di un esame di impatto ambientale. In effetti, gli studi

allestiti dalla sezione forestale hanno valutato la strada sotto tutti gli

aspetti e la superficie boschiva da trattare non raggiunge l'ampiezza di 400 ha

a partire dalla quale la legge impone lo svolgimento di un EIA.

Quanto al piano provvisorio di

finanziamento, tenuto conto dello stadio procedurale in cui è stato presentato

il documento contiene tutte le informazioni indispensabili: indica i costi, le

percentuali di finanziamento e la quota parte a carico del ricorrente. Nessuna

norma della LRPT vieta al RI 1 di assumersi i costi residui delle opere progettate

come indicato nel PPF.

I. Il

Consiglio di Stato ha proposto la reiezione del gravame e sollecitato la

conferma della risoluzione impugnata senza formulare particolari osservazioni.

Ad

identica conclusione sono pervenute le organizzazioni di protezione dell'ambiente

indicate in epigrafe, le quali hanno avversato le tesi del ricorrente con

argomenti che saranno ripresi - per quanto necessario - nel seguito.

La SBC ha invece comunicato di condividere l'impugnativa,

mentre il municipio di __________ si è rimesso al giudizio del tribunale.

Una parte dei proprietari che avevano adito

il Governo ha riferito di attenersi alla decisione

presa dall'autorità di ricorso di prime cure. Altri hanno fatto sapere

di non opporsi in sostanza alla realizzazione della controversa opera viaria.

L. In fase

istruttoria il tribunale ha operato d'ufficio alcune indagini per accertare se il

tracciato stradale __________ figurava effettivamente nei documenti approvati

dal Consiglio di Stato nell'ambito dei nuovo riparto dei fondi. Delle

risultanze di tali verifiche si dirà – ove occorresse – in appresso.

M. Il 1°

febbraio 2005 il ricorrente ha prodotto un'indagine preliminare ex art. 8 cpv.

1 OEIA esperita dall'ing. __________.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. Posto

che la controversia si concentra sull'esecuzione di opere costruttive nel

contesto di una procedura di raggruppamento terreni a carattere generale, la competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è certamente data. Per la tratta stradale

__________, dall'art. 13 cpv. 4 LRPT, trattandosi di impianto viario contemplato

da un progetto di massima. Per il tratto __________, dall'art. 27 cpv. 3 LRPT

nella misura in cui questa strada di base - presentata in veste di progetto di

dettaglio dai suoi promotori - sia effettivamente configurabile come tale e dall'art.

13 cpv. 4 LRPT nella misura in cui, come addotto in sostanza dal Consiglio di

Stato, debba essere considerata una semplice progettazione preliminare in

assenza di un pregresso, corretto disegno di massima ai sensi degli art. 11-13

LRPT.

1.2. La legittimazione attiva del

ricorrente, proprietario di fondi inclusi nel comprensorio RT e direttamente

leso nei suoi legittimi interessi dalla decisione governativa che nega l'approvazione

della strada __________, va senz'altro ammessa in base all'art. 43 PAmm, grazie

al rinvio di cui all'art. 111 LRPT.

1.3. Il ricorso, tempestivo ex art. 46 PAmm

e addirittura prematuro per rapporto all'entrata in vigore delle norme che hanno

sancito la competenza di questo tribunale in materia di RT, è pertanto

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati

dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio dal tribunale (art. 18

cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Ammissibilità delle censure proposte al Consiglio di Stato

L'insorgente sostiene che le associazioni

protezionistiche ed i privati non erano legittimati ad avversare il tronco

stradale __________ davanti al Consiglio di Stato, poiché il progetto di

massima era già stato pubblicato nel 1972 ed il sedime della strada acquisito e

approvato nel 1995 con il progetto di nuovo riparto. Più che alla legittimazione

vera e propria intesa come qualità per ricorrere, la censura del RI 1 si riferisce

alla proponibilità delle contestazioni che i resistenti hanno sollevato davanti

alla prima istanza di ricorso contro la parte del tracciato stradale pubblicata

quale progetto di dettaglio.

2.1

Il Consiglio di Stato decide l'esecuzione

di un raggruppamento terreni su domanda o d'ufficio (art. 2b LRPT), scegliendo

una delle procedure previste dalla legge in funzione della situazione che

occorre definire. Se si tratta di risolvere principalmente problemi agricolo-forestali

che richiedono pure la costruzione di strade e altre opere di miglioria fondiaria,

dichiarerà applicabile la procedura di RT a carattere generale (art. 2d lett. a

LRPT), estesa di regola a una zona delimitata da confini naturali, inclusi i

nuclei abitati, rappresentante un'unità economica e comprendente parte o tutto

il territorio di uno o più comuni (art. 2e cpv. 3 LRPT).

Una volta decretata la procedura di RT a

carattere generale, il Consiglio di Stato invita i promotori, rispettivamente

il dipartimento competente (DFE) in caso di RT promosso d'ufficio, a presentare

un progetto di massima e un progetto di regolamento consortile (art. 11 LRPT). Il

Governo approva in via preliminare il progetto e ordina che gli atti, compreso

l'elenco degli interessati, siano pubblicati per 30 giorni nella cancelleria

dei comuni coinvolti (art. 12 LRPT), dandone avviso nel Foglio ufficiale. La

legge non precisa il contenuto del progetto di massima, ma nella misura in cui

indica che il decreto di approvazione è impugnabile davanti al Consiglio di

Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dai titolari

di un interesse legittimo e specifica che il ricorso può essere diretto contro

il comprensorio e l'elenco degli interessati, le opere consortili ed il

relativo costo, nonché l'ampliamento delle opere chieste da enti pubblici (art.

13.

LRPT), appare evidente che il progetto di massima deve contemplare almeno questi

elementi. Con l'approvazione del progetto di massima, le opere ivi previste

vengono riconosciute di pubblica utilità (cfr. art. 2 LRPT; messaggio 20 maggio

1969.

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio che accompagna il disegno di

nuova legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, RVGC sessione

ordinaria autunnale 1970, p. 425 e relative discussioni parlamentari, p. 300).

Il raggruppamento è attuato da un consorzio,

corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica (art. 56 LRPT),

la cui costituzione è ordinata dal Consiglio di Stato dopo l'approva-zione del

progetto di massima e l'accertamento dell'elenco degli interessati (art. 15

LRPT). Il Consorzio, di cui fanno parte i privati e gli enti di diritto

pubblico aventi proprietà o interessi nel comprensorio (art. 57 LRPT), elabora

il progetto particolareggiato, che comprende il progetto delle opere

costruttive e quello del nuovo riparto (art. 16 LRPT). Questi due documenti

hanno contenuti ben distinti e seguono iter di approvazione diversi.

Il progetto delle opere costruttive include il

piano del comprensorio consortile, il progetto delle opere consortili (strade,

ponti, canali, ecc.) e di eventuali ampliamenti richiesti da enti pubblici, il

preventivo di spesa, il piano provvisorio di finanziamento, la relazione

tecnica ed economica, nonché l'elenco delle indennità offerte per le colture, i

fabbricati e gli eventuali diritti espropriati, come pure per i pregiudizi

arrecati ai fondi dalle opere costruttive (art. 17 LRPT). Previa accettazione

degli uffici tecnici cantonali e federali, il progetto delle opere consortili

viene trasmesso dapprima al Gran Consiglio per l'approvazione e la decisione

sul sussidiamento, indi alle competenti autorità federali per lo stanziamento

dei sussidi della Confederazione (art. 25 LRPT). Il Consiglio di Stato,

mediante avviso nel Foglio ufficiale, ne ordina la pubblicazione nelle

cancellerie comunali per la durata di 30 giorni (art. 26 LRPT). Entro 15 giorni

dalla scadenza del termine di esposizione è possibile appellarsi al Consiglio

di Stato, il cui giudizio è ulteriormente impugnabile innanzi al Tribunale cantonale

amministrativo (art. 27 LRPT), fermo restando che i gravami contro le indennità

per le colture sono evasi preliminarmente dal Perito distrettuale, mentre

quelli proposti avverso le indennità per i fabbricati, i diritti espropriati e

i pregiudizi arrecati dalle opere costruttive sono decisi secondo le norme

della Lespr (art. 28 LRPT).

L'altra componente del piano

particolareggiato, il progetto di nuovo riparto, ha tratto in particolare alla

sistemazione fondiaria in quanto tale e comprende il piano particellare prima

del raggruppamento, le stime dei fondi (terreni, fabbricati, cinte, piante, boschi,

diritti reali limitati e diritti per sé stanti e permanenti), i piani del nuovo

riparto ed i registri annessi, così come il calcolo della percentuale di

cessione per le opere consortili e quello dell'eventuale espropriazione

collettiva (art. 18 LRPT). Il Consiglio di Stato approva in via preliminare il

nuovo riparto e ne impone la pubblicazione per 30 giorni (art. 31 LRPT). Ogni

proprietario può presentare ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla

scadenza del periodo di pubblicazione (art. 32 LRPT), sollevando censure

unicamente per quanto attiene alle sue proprietà (STF 26.2.1969 in re F. = GAT

N. 803). L'evasione dei gravami è affidata alla Commissione di prima istanza

(art. 34 LRPT), un organo composto di tre membri e un supplente nominato di

volta in volta dal Governo, che designa pure il suo presidente (art. 107 LRPT).

I giudizi emessi da questo tribunale speciale, conforme all'art. 6 CEDU (RDAT

I-1995 N. 45), sono a loro volta impugnabili davanti alla Commissione di seconda

istanza (art. 36 LRPT), un'autorità di ricorso ad hoc con le stesse caratteristiche

di quella precedente (cfr. art. 108 LRPT), la quale decide inappellabilmente

(art. 37 LRPT). Esaurite le procedure di ricorso, il Consiglio di Stato

dichiara definitivo il nuovo riparto dei fondi (art. 38 LRPT).

Per poter procedere nei suoi incombenti, che

consistono essenzialmente nella sistemazione dei fondi e nella costruzione di

opere di comune interesse, il consorzio RT necessita di sedimi e di mezzi

finanziari. I primi, li acquisisce operando una deduzione percentuale sulle

interessenze possedute dai consorziati prima del raggruppamento (cessione

collettiva gratuita; art. 21 LRPT). I secondi, a prescindere dai sussidi

versati da Cantone e Confederazione, se li procaccia mediante l'imposizione di

contributi a carico dei consorziati. Entro due anni dal saldo dei sussidi e stabilito

il fabbisogno del consorzio, la delegazione consortile sottopone infatti al

Consiglio di Stato il piano definitivo di finanziamento per il prelievo dei

contributi a carico degli enti pubblici e privati interessati (art. 39 LRPT),

calcolati in funzione del vantaggio loro derivante dal RT o da singole opere

(art. 40 LRPT). Approvato il piano di finanziamento, il Governo ne ordina la pubblicazione

per un periodo di 30 giorni, con l'indicazione dei mezzi e dei termini di

ricorso (art. 39 e 42 LRPT). Le impugnative vengono giudicate dalla Commissione

di seconda istanza (art. 42 LRPT).

Una volta eseguite le opere, estinti i

debiti consortili e assicurata la manutenzione delle opere, il consorzio RT può

essere sciolto tramite decreto del Consiglio di Stato (art. 72 LRPT).

2.2

Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente,

la tratta stradale __________ non era contemplata nel progetto di dettaglio della

rete stradale (recte: progetto delle opere costruttive) che il Consiglio di

Stato ha approvato il 19 aprile 1972 nel contesto della risoluzione con cui ha

ordinato il pubblico deposito degli atti. Intanto occorre annotare che quella

decisione di approvazione, pronunciata disattendendo le indicazioni procedurali

contenute nella LRPT entrata in vigore il 1° luglio 1971, è del tutto irrita. La

nuova legge, al pari di quella precedente del 1949, non prevede infatti che il Governo

debba approvare a titolo preventivo il progetto delle opere costruttive, sul

quale può intervenire tutt'al più quale autorità di ricorso. Una simile

esigenza è richiesta solo per il progetto di massima (e il progetto di nuovo

riparto, estraneo alle opere costruttive), che il Consiglio di Stato è tenuto

ad approvare in via preliminare prima della sua pubblicazione.

Quanto ai contenuti della documentazione

pubblicata nel 1972, nel piano relativo alla situazione generale incluso nel fascicolo

esposto all'epoca risulta invero un "progetto di strada forestale"

che in partenza da __________ (punto di arrivo della strada RT no. 4) raggiunge

la zona di __________ e i monti di __________. Il tracciato abbozzato in quella

sola planimetria non ricopre tuttavia l'attuale progetto di dettaglio, né si

estende fino alla regione di __________ toccata dall'oggetto del presente contendere.

Privo di qualsiasi nota descrittiva e di un pur vago riferimento ai suoi costi,

quell'impreciso e incompleto accenno di mera natura grafica non può di certo

essere considerato un progetto di massima ai sensi degli art. 11 e 12 LRPT sul

quale va ad appoggiarsi validamente il controverso progetto di dettaglio. Tanto

più che anche la relazione tecnica datata aprile 1972 si limita ad evocare la

sussistenza di un progetto patriziale (e non consortile) ancora in fase di

elaborazione per prolungare la strada RT no. 4 fino ai monti di __________.

2.3

La prima parte della strada è stata per

finire indicata nel nuovo riparto dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato.

Neppure questo fatto consente tuttavia di ritenere che il progetto di dettaglio

del tratto __________ sia stato preceduto da una idonea progettazione di

massima.

Gli atti relativi al nuovo riparto,

segnatamente le mappe "vecchio particellare con nuovo" del novembre

1985, contenevano infatti il percorso di un impianto viario tra __________ e __________,

ma questo tracciato - per rapporto a quello attuale - era privo di piazze di

scambio e di piazzali di deposito, e si snodava ad una quota inferiore. Il

progetto era a tal punto diverso da quello previsto nella rete generale d'esbosco

del 1984, che intervenirono sia la SBC che le autorità forestali, onde assicurare

l'inserimento corretto della strada nel nuovo riparto e far scattare il meccanismo

della deduzione collettiva. Fu così che impugnando il riparto davanti alla

Commissione di ricorso di prima istanza, il RI 1 riuscì a far modificare il riassetto

fondiario originale in funzione della strada forestale e ad imporre ai

proprietari interessati dall'impianto la cessione del sedime necessario alla

sua realizzazione (cfr. decisione 10 aprile 1992 della Commissione di ricorso

di I istanza in re RI 1, ricorso no. 85, partita no. 269). Senza alcun beneficio

per l'esito delle contestazioni sollevate in questa sede, poiché la Commissione

di ricorso di prima istanza, che può essere adita soltanto da coloro che

lamentano un pregiudizio alla loro proprietà in conseguenza del progetto di

nuovo riparto, non è l'autorità deputata per legge all'approvazione delle opere

costruttive e il nuovo riparto non è la sede per vagliarne la realizzazione.

Il Tribunale cantonale amministrativo non può

quindi che condividere l'opinione dell'autorità di ricorso di prime cure

laddove ha ritenuto che la tratta __________ non è mai stata contemplata in un

progetto correttamente approvato secondo i dettami della LRPT e che questo

difetto legittimava i ricorrenti ad avversare il querelato collegamento viario

adducendo ogni sorta di contestazione. Anzi, se non fosse per il divieto della reformatio

in peius impostogli dall'art. 65 cpv. 4 PAmm, questo tribunale annullerebbe l'intera

procedura, visti i vizi di cui è affetta. A riguardo, è appena il caso di

sottolineare che a distanza di anni dalla completazione della sistemazione fondiaria

varata nel 1964 il RI 1 ricorrente è intervenuto presso il Consiglio di Stato scavalcando

le prerogative del consorzio RT (cui appartiene il sedime riservato all'impianto

viario) e della sua delegazione (alla quale compete la realizzazione delle opere

di RT) per ottenere la pubblicazione degli atti relativi alla strada __________.

Invece di far capo ad una delle procedure descritte al considerando seguente, per

soddisfare soprattutto esigenze proprie il RI 1 - con la ratifica a posteriori

della delegazione consortile - ha provocato la riattivazione del vecchio procedimento

di RT onde costruire il tratto __________ sui terreni del consorzio e senza

alcuna necessità di assestamento fondiario ex art. 1 LRPT ha fatto estendere il

comprensorio RT originario al fine di allungare la strada fino alla zona del __________,

rimasta disservita in conseguenza della rinuncia al risanamento della

teleferica. Iniziativa, quest'ultima, che ha portato ad un arbitrario

allargamento del comprensorio RT (cfr. i requisiti di cui all'art. 2e cpv. 2 e 3

LRPT) e di fatto all'apertura di una nuova procedura di RT per quella porzione

di territorio. Se il percorso stradale __________ interessa anche un solo

terreno di terzi (impossibile trarre deduzioni in merito dall'elenco degli

interessati pubblicato), l'azione intrapresa in nome proprio da un ente

pubblico come il patriziato è peraltro configurabile alla stregua di una

domanda di assegnazione di terreno per un ampliamento di opere consortili

giusta l'art. 22 cpv. 1 e 2 LRPT, con conseguenze sul seguito del procedimento ormai

in essere che qui non occorre approfondire (cfr. tuttavia l'art. 22 cpv. 4

LRPT).

3.

Coordinamento con il PR di __________

Secondo il ricorrente, la strada forestale __________

non necessita di alcun coordinamento con il PR di __________.

3.1

In Ticino, la costruzione di una strada

soggiace di norma al rilascio di un permesso secondo la procedura prevista

dalla legge edilizia (LE) o della legge sulle strade (LStr). La LStr costituisce

una lex specialis per rapporto alle LE e torna applicabile alle strade

pubbliche (di proprietà del cantone, dei comuni, dei consorzi e dei patriziati;

art. 2 cpv. 2 LStr) o aperte al pubblico (che possono essere usate da una

cerchia indeterminata di persone; art. 2 cpv. 3 LStr). Non sono considerate

tali le piste campestri, forestali e simili che servono esclusivamente all'utilizzazione

agricola e forestale dei fondi (art. 2 cpv. 4 LStr). Il permesso per la

costruzione delle strade che ricadono nel campo d'applicazione della LStr è

rilasciato dal Tribunale di espropriazione, che decide definitivamente (cfr.

art. 22 e 33 LStr). Quello per la realizzazione delle strade che esulano dalla LStr

e che di principio sono pertanto soggette alla LE è invece concesso dal

municipio (art. 3 cpv. 1 LE), le cui decisioni sono impugnabili davanti al

Consiglio di Stato prima ed al Tribunale cantonale amministrativo poi (art. 21

cpv. 1 LE).

Al pari di altre opere aventi particolare

incidenza territoriale, anche le strade vanno adeguatamente pianificate (Moor, Commentaire

LAT, art. 14 N. 84; Brandt/Moor, op. cit., art. 18 N. 153 ss.). Il Cantone

provvede alla pianificazione delle strade cantonali (art. 5 cpv. 1 LStr)

tramite il piano generale delle strade (art. 11 ss. LStr), che deve essere

coordinato con il PD e che rappresenta, nel contesto della pianificazione

stradale, la fase della pianificazione particolare di carattere operativo, a

monte della quale si trova la pianificazione cantonale dei trasporti (vedi STF

20.9.2001

in re comune di Ligornetto = RDAT I-2002 N. 56). I comuni pianificano

invece la propria rete viaria nel quadro dei piani regolatori comunali (art. 5

cpv. 2 LStr), i quali devono prevedere un piano del traffico (art. 28 cpv. 1

LALPT) e con esso la rete delle vie di comunicazioni per i mezzi di trasporto

pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili

e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).

3.2

La realizzazione delle strade forestali

è sottoposta ad una disciplina particolare. Se l'impianto serve esclusivamente

all'utilizzazione agricola e forestale dei fondi, la sua costruzione è regolamentata

dalla LE (art. 2 cpv. 4 LStr, 1 LE). Per interventi in zona forestale, l'autorizzazione

a costruire può essere rilasciata in via ordinaria sulla scorta degli art. 22

cpv. 1 LPT e 67 cpv. 1 LALPT soltanto se gli edifici o gli impianti sono di

natura forestale e quindi sono conformi alla zona d'accoglienza. Se un'opera

destinata alla zona forestale non può essere approvata tramite il rilascio di

un permesso ordinario, è necessario verificare se la stessa non possa

beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT (DTF 112 Ib 256 consid.

2), rispettivamente di un permesso di dissodamento, dal quale possono essere

esentate solo le piccole costruzioni (cfr. art. 11 LFo, 4 lett. a e 14 cpv. 2 Ofo;

Brandt/Moor, op. cit., art. 18 N. 71 ss.; DTF 117 Ib 42 consid. 3b). Secondo la

giurisprudenza federale, che applica per analogia i principi dedotti dall'art.

16.

LPT, nella zona forestale possono essere autorizzate in via ordinaria solo

costruzioni necessarie allo sfruttamento del bosco nel luogo previsto e se non

sono sovradimensionate; nessun interesse pubblico preponderante deve inoltre

opporsi alla loro edificazione (Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, N. 546; Hänni, Planungs-, Bau-, und besonderes Umweltschutzrecht.,

p. 420; DTF 123 II 499 consid. 2, 118 Ib 335 consid. 2b). La strada che

attraversa un bosco può essere qualificata come forestale soltanto se è

necessaria per lo sfruttamento del bosco, se serve in ampia misura alla conservazione

di quest'ultimo e adempie le esigenze forestali per quanto concerne il

tracciato e le caratteristiche tecniche (DTF 111 Ib 45).

Per

quanto ha tratto agli aspetti pianificatori, questo tribunale ritiene che nella

misura in cui una strada asseritamente forestale viene sapientemente tracciata

al fine di soddisfare anche altre esigenze (di natura turistica, o semplicemente

per consentire a privati di raggiungere residenze secondarie poste sui monti),

tocca comprensori particolarmente delicati dal profilo della natura e del paesaggio,

incide profondamente sul territorio e l'ambiente in ragione della sua

estensione, o provoca conflitti di utilizzazione, la sua ammissibilità deve

essere oggetto di un esame approfondito esperito nell'ambito di un adeguato

processo pianificatorio che garantisca protezione giuridica (art. 33 ss. LPT),

partecipazione della popolazione (art. 4 LPT) e accurata ponderazione globale degli

interessi in gioco (art. 1 cpv. 1 seconda frase e 2 cpv. 1 LPT, 3 OPT). Deve

essere insomma opportunamente pianificata nel contesto di un piano di

utilizzazione speciale adottato secondo i precetti della LPT.

3.3

In

una recente decisione concernente un caso ticinese (STF 12.4.2002 in re B. =

RDAT II-2002 N. 70), il Tribunale federale ha avuto modo di affermare testualmente

che le decisioni con le quali viene approvato il progetto di dettaglio delle

strade RT è per la sua natura equiparabile a una decisione cantonale di ultima

istanza relativa a piani di utilizzazione. Il ricorrente ne deduce che la

strada forestale __________, in quanto prevista in una procedura di RT, è stata

adeguatamente pianificata e non necessita di alcun coordinamento con il PR di __________.

Questo tribunale non riesce a condividere siffatta conclusione.

Il Tribunale federale ha inserito la sua affermazione

nelle pieghe di un considerando preliminare volto essenzialmente ad esaminare l'ammissibilità

quale ricorso di diritto amministrativo del ricorso di diritto pubblico

sottopostogli dagli insorgenti, contenente censure basate sull'art. 6 CEDU che

non erano state addotte in sede cantonale. Il fatto che in quello specifico

contesto d'ordine la decisione impugnata, resa dal Consiglio di Stato quale

autorità di ricorso ex art. 27 LRPT, sia stata equiparata ad una decisione

relativa a piani di utilizzazione era inteso a verificare l'esistenza di un

atto impugnabile ai sensi dei combinati art. 5 PA e 97 OG. Il che non sta

ancora a significare che i progetti di costruzione stradale allestiti nell'ambito

di una procedura di RT disciplinata dalla LRPT siano effettivamente dei piani di

utilizzazione speciale ai sensi dell'art. 14 LPT. La LRPT garantisce invero un'adeguata

protezione giuridica, in particolare durante l'iter di approvazione del

progetto di massima, documento oggetto di una congrua pubblicazione i cui

contenuti sono impugnabili da ogni titolare di un interesse legittimo. Anche volendo

benevolmente ammettere che la procedura di RT offre pure una sufficiente informazione

alla popolazione ai sensi dell'art. 4 LPT mediante gli organi del consorzio (RDAF

1999.

I p. 59), essa però non assicura affatto quell'accurata ponderazione

globale degli interessi in gioco necessaria per porla in consonanza con le

esigenze sancite dal diritto federale sulla pianificazione del territorio.

Fermo restando che un tale esame non compete alle autorità di ricorso chiamate tutt'al

più a controllare che sia stato effettuato in maniera corretta, non si può fare

a meno di constatare che in nessuna tappa delle fasi di stesura e approvazione dei

progetti previste dalla LRPT viene definito il campo delle indagini necessarie

e vengono convenientemente valutati gli aspetti rilevanti di una determinata

opera dal profilo dell'incidenza territoriale e ambientale. Questa circostanza

emerge peraltro piuttosto chiaramente anche dagli atti del caso concreto, del

tutto particolare nella misura in cui la strada dedotta in costruzione

attraversa una zona boschiva. L'impianto è stato quindi studiato dall'autorità

forestale cantonale, che ha invero esperito alcune valutazioni d'ordine

ambientale in seno al progetto di rete generale di esbosco (studio di varianti

di accesso ai monti del __________). Il documento tuttavia ha valenza puramente

informativa ed è stato redatto a beneficio della Direzione federale delle

foreste, la quale lo ha apprezzato dal profilo delle sue specifiche competenze

in materia forestale e nulla più. Nell'aprile del 2001 la Sezione forestale ha

sottoposto lo stesso progetto anche all'Ufficio protezione della natura, con

conclusioni sfavorevoli che comunque non hanno influito particolarmente sul prosieguo

della procedura. Se la strada non avesse avuto qualche connotazione forestale,

non sarebbero state operate neppure queste consultazioni.

In realtà, nella procedura di RT, macchinosa

ed elaborata in tempi lontani dall'entrata in vigore delle normative federali

disciplinanti la pianificazione del territorio e la tutela dell'ambiente, manca

un'autorità giusta l'art. 25a LPT chiaramente responsabile della coordinazione

e fanno difetto prescrizioni volte ad imporre debite verifiche circa la

conformità di un determinato progetto RT con la legislazione attualmente vigente

in materia di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio. A meno

che gli interventi programmati richiedano l'allestimento di un esame dell'impatto

sull'ambiente in virtù dell'art. 9 LPAmb, il quale a sua volta richiama di

regola l'adozione di un piano di utilizzazione atta ad assumere il ruolo di

procedura decisiva (Moor, op. cit., art. 14 N. 85; Brandt/Moor, op. cit., art.

18.

N. 136; DTF 123 II 88 consid. 2a; 119 Ib 439 consid. 4). Sennonché la LRPT,

il cui impianto è stato sostanzialmente mutuato dalla pregressa normativa del

1949, è priva dei punti di appoggio necessari per eseguire un EIA conformemente

alle regole sancite dal diritto federale (cfr. art. 8 e 14 ss. OEIA). Se si può

immaginare che le indagini preliminari dell'EIA possano ancora essere

effettuate ed apprezzate nella fase del progetto di massima prevista dagli art.

11.

e12 LRPT, eventuali sviluppi successivi paiono ingestibili nel contesto della

progettazione delle opere costruttive, approvate da non meglio specificati

uffici federali e cantonali (cfr. l'art. 25 LRPT, norma ripresa dall'art. 17

LRPT 1949), e dal Gran Consiglio, che però interviene in un'ottica puramente

finanziaria (erogazione dei sussidi).

Ne consegue che se nell'ambito di un RT a

carattere generale vengono realizzate opere che possono notevolmente gravare

sull'ambiente in senso lato, esse devono essere adeguatamente studiate in seno

ad un piano di utilizzazione speciale. Il coordinamento con un piano regolatore

comunale, la cui funzione è soprattutto quella di delimitare le zone

edificabili e di disciplinarne l'utilizzazione, non è sufficiente.

4.

EIA

Il RI 1 afferma che l'opera stradale di cui

trattasi non impone l'allestimento di un esame di impatto ambientale.

4.1

Gli interventi sottoposti ad un EIA

giusta l'art. 9 LPAmb sono elencati nell'allegato dell'OIEA. Tra questi, i

miglioramenti fondiari generali con più di 400 ha (N. 80.1 allegato OEIA) e i

progetti generali di raggruppamento forestale e progetti di allacciamento

forestale che interessano un'area superiore a 400 ha (in base al perimetro

dello studio preliminare; N. 80.2 allegato OEIA).

4.2

Nel caso di specie non è dato di sapere

se il RT ha coinvolto (o coinvolgerà nel suo insieme) superfici per un

ammontare superiore a 400 ha. Certo è comunque che la superficie forestale complessivamente

allacciata dal progetto oltrepassa questa soglia. Lo si desume da tutti i dati

emergenti dagli atti (Sezione forestale cantonale, Studio di varianti d'accessibilità

ai monti del __________, gennaio 2001, p. 1, 2 e 10; planimetria 22.11.2001

studio ing. __________, doc. 11), fermo restando che il calcolo va fatto sull'insieme

del comprensorio allacciato, comprese le aree boschive toccate dall'impianto

esistente (strade di RT 1 e 4), già costruito con criteri forestali e per

questo sussidiato dalla Confederazione in prospettiva di un ampliamento verso

monte (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a OEIA). Donde l'esigenza di sottomettere il

progetto stradale ad un EIA.

L'art. 5 cpv. 3 OEIA invocato dal ricorrente

non consente di rinunciare all'analisi imposta dalla legge. La norma si limita

infatti a fornire indicazioni circa la scelta della procedura decisiva in

assenza di una precisa designazione a tale riguardo nell'allegato. Non permette

di soprassedere all'esame in quanto tale, neppure se la conformità dell'impianto

è verificata nell'ambito di un piano particolareggiato secondo il diritto

cantonale.

Quanto alle indagini preliminari ex art. 8

cpv. 1 OEIA prodotte in questa sede dal ricorrente, che così facendo ne ha

implicitamente ammesso la necessità, esse non sanano il difetto riscontrato,

trattandosi di risultanze posteriori alla procedura autorizzativa avversata con

successo dai resistenti che non sono mai state vagliate da un'autorità

cantonale competente.

5.

Piano

provvisorio di finanziamento

L'insorgente sostiene infine che il piano

provvisorio di finanziamento presentato contiene tutte le informazioni

indispensabili.

5.1

Il piano provvisorio di finanziamento (PPF)

è una componente del progetto delle opere costruttive e serve essenzialmente a

calcolare il fabbisogno del consorzio, rispettivamente l'ammontare dei

contributi da prelevare sotto forma di acconti presso i singoli proprietari

coinvolti nel RT (vedi art. 43 LRPT). Dalle spese preventivate (costo dei

lavori geometrici, dei lavori costruttivi, di calcolo, ecc.) vanno dedotti i sussidi

e le partecipazioni cantonali e federali. L'aggravio restante viene ripartito

tra i proprietari sulla scorta di una percentuale di prelievo stabilita in base

ai valori di stima RT. L'importo definitivo del contributo viene poi determinato

in esito all'allestimento del piano definitivo di finanziamento, che possiede

valenze di consuntivo.

5.2

Il PPF pubblicato è figlio con ogni

evidenza dell'improvvida decisione di riattivare la vecchia procedura di RT e di

estendere nel contempo il comprensorio verso monte al fine di far rientrare nel

RT, sotto forma di progetto di massima, anche il segmento di strada che da __________

porta a__________.

Il documento indica quindi senza maggiori

precisazioni il costo complessivo del tratto __________. Ma non solo. Fornisce

lo stesso dato generico anche per il tratto __________, che in quanto

presentato quale semplice progetto di massima non ha alcuna pertinenza con una

parte costitutiva del progetto (di dettaglio) delle opere costruttive come il

PPF.

Il PPF accenna inoltre a probabili sussidi,

senza tuttavia operare alcun distinguo tra le due opere che ne beneficeranno. Nella

misura in cui un'imprecisata quota delle entrate previste è verosimilmente

riconducibile alla seconda parte della strada esclusa dal progetto

particolareggiato, il PPF risulta affetto da un'incongruenza lampante. Anche

laddove, venendo meno agli scopi per i quali viene redatto, indica nel

patriziato l'unico assuntore dei costi residui dell'operazione.

Tutto sommato, le critiche che il Consiglio

di Stato ha rivolto al documento si avverano pertanto fondate.

6.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso del RI 1 deve essere respinto, con la conseguente

conferma della decisione governativa impugnata.

La tassa

di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm). Non si

accordano ripetibili, dato che nessuna delle parti patrocinate da un avvocato

iscritto nell'apposito registro ha formalmente resistito al gravame invocandone

la reiezione (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 4, 14, 18, 25a, 33; 3 OPT; 9 LPAmb;

1, 2, 3, 5, 8 OEIA; 1, 2b-2e, 11-47, 56 ss., 105 ss. LRPT; 3, 18, 28, 43, 46,

60, 61 e 65 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico del RI 1.

3. Intimazione

a:

,

,

, Zurigo,

tutti rappr. da:

patr. da:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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