Lexipedia

Decisione

52.2004.109

ordine di demolizione di un deposito attrezzi non conforme rispetto al progetto autorizzato

10 settembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti hanno trasmesso al municipio una nuova domanda di costruzione

avente per oggetto un deposito attrezzi in legno, senza fondamenta, ubicato sul

lato sud-est del fondo. Ricevuto il preavviso favorevole del dipartimento del

territorio, il 30 aprile 2001 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia.

b) Accortosi che la costruzione realizzata

differiva da quella autorizzata, il 2 aprile 2002 il municipio ha ordinato a RI1

di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria.

c) Il 23 maggio 2002 i ricorrenti hanno

chiesto al municipio il permesso a posteriori per la costruzione di un "deposito

legnaia" realizzato su uno zoccolo di sostegno in beton. L'edificio,

di due piani, alto complessivamente 3.50 m, al primo piano è composto da un

deposito di circa 8 mq e da un portico di circa 3 mq, al secondo piano è stata

invece ricavata una legnaia di circa 11 mq. Il 17 settembre 2002 il municipio

ha negato il rilascio della licenza edilizia accogliendo l'opposizione

dipartimentale. La decisione non è stata impugnata.

B. Il 10

dicembre 2003, sollecitato in tal senso dal Dipartimento del territorio, il

municipio ha ordinato ai ricorrenti la demolizione delle opere realizzate

abusivamente. In particolare: lo smantellamento del portico, del muro in

cemento armato realizzato in corrispondenza del portico, del muro in elementi "verduro",

il ripristino del terreno, l'eliminazione del locale legnaia tramite la

chiusura completa del lato nord della costruzione e la demolizione della

soletta.

C. Con

giudizio 9 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo

l'impugnativa presentata dall'insorgente. Il Governo ha sostanzialmente ritenuto

che la violazione materiale della legge fosse stata definitivamente accertata e

che alla luce della malafede dei ricorrenti, la rettifica degli interventi

eseguiti senza autorizzazione fosse giustificata e proporzionata.

D. Contro

questa decisione i ricorrenti sono insorti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento. Innanzitutto rivendicano la loro buona fede e

invocano il principio dell'affidamento, sostenendo di non aver impugnato la decisione

17 settembre 2002 poiché l'esecutivo comunale gli avrebbe assicurato di voler

rinunciare ad adottare qualsiasi provvedimento di ripristino. Ribadiscono

inoltre la conformità dell'intervento edilizio con la destinazione della zona e

lamentando la violazione del loro diritto di essere sentiti per non aver potuto

beneficiare di un'audizione personale, concludono ritenendo la misura impugnata

sproporzionata.

E. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad

identica conclusione è giunto il municipio e il Dipartimento del territorio,

che si sono limitati a rinviare a quanto già allegato dinanzi al Consiglio di

Stato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli articoli 21

cpv. 1 e 45 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e

personalmente toccati dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il

ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 19 PAmm).

Considerandi

2.

I

ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto di essere sentiti per non

aver beneficiato di un’audizione personale dinanzi al Consiglio di Stato. A

torto. Innanzitutto poiché la loro audizione non è stata formalmente mai

richiesta (cfr. ricorso 23.12.2003); in secondo luogo poiché né la legislazione

cantonale, né quella federale, garantiscono alla parte il diritto di essere

udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere, come nel caso

in esame, le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvio;

117.

II 132 consid. 3b, pag. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, N. 141 e 146). Ne consegue che su questo punto il ricorso va respinto.

3.

Nel caso

in esame, è stata esperita una procedura di domanda di costruzione a posteriori,

che riguardava il deposito attrezzi. I ricorrenti non possono pertanto sostenere

con successo che potrebbero conseguire un'autorizzazione eccezionale giusta gli

art. 24 e segg. LPT, tantomeno sostenere la conformità alla zona del manufatto,

dato che la decisione di diniego del rilascio della licenza edilizia in

sanatoria, che ha accertato l'illegittimità della costruzione effettivamente

realizzata, è ormai cresciuta in giudicato. Anche le censure relative alla

conformità del progetto con la zona di utilizzazione vanno pertanto respinte,

ancorchè ricevibili in questa sede.

4.

Giusta

l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite

senza permesso in contrasto con la legge, il PR o il RE, tranne nel caso in cui

le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico.

Violazioni minime dell’interesse pubblico, ma pregiudizievoli di quello dei

vicini, devono comunque essere eliminate quando questi abbia tempestivamente

reclamato. Resta riservato il principio della proporzionalità (art. 43 cpv. 1 e

2.

LE).

L'ordine

di ripristino presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto,

ossia di un'opera realizzata senza permesso o in contrasto con il permesso

ricevuto, che si pone in contrasto insanabile con il diritto materialmente

applicabile e non può pertanto essere posta al beneficio di un permesso in

sanatoria (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 LE n. 1286 seg.).

Quando il

ripristino risulti impossibile o sproporzionato, è possibile sostituirlo con

una sanzione pecuniaria entro un anno dalla violazione (art. 44 cpv. 1 e 2 LE).

Anche il

costruttore in mala fede può richiamarsi al principio di proporzionalità. Deve

tuttavia attendersi che l’autorità applichi un metro di giudizio severo,

attribuendo un peso accresciuto all’interesse riferito al ripristino di una

situazione conforme al diritto (DTF 111 Ib 224 consid. 6b). Ove il costruttore

abbia agito in mala fede, nella ponderazione degli interessi contrapposti,

l’autorità può attribuire un peso accresciuto al ripristino di una situazione

conforme al diritto materiale e trascurare, o considerare solo parzialmente,

gli inconvenienti meramente personali, segnatamente le spese di costruzione e

di demolizione, derivanti ai proprietari dall’ordine litigioso.

5.

Nelle

circostanze concrete, l'aver realizzato, in una zona agricola, una costruzione

sensibilmente ampliata rispetto al progetto approvato, tanto da raddoppiarne la

superficie sfruttabile ricavandovi un locale supplementare, non può essere

considerato alla stregua di una lieve trasgressione. L'architetto che ha allestito

i piani e di riflesso anche i ricorrenti, non potevano ignorare che la variante

al progetto approvato doveva essere preventivamente autorizzata. Inoltre, viste

le difficoltà incontrate per ottenere la licenza 30 aprile 2001, è assai

verosimile che i ricorrenti ed il loro architetto sapessero perfettamente che

quanto realizzato non sarebbe mai stato autorizzato. Già per il fatto di aver

costruito senza permesso, il loro comportamento non appare sorretto dalla buona

fede.

Dal profilo oggettivo, nulla gli permetteva

di ritenere che l'autorità avrebbe dato il suo consenso alla realizzazione di

una tale opera all'interno di una zona agricola. In passato, i ricorrenti

avevano infatti presentato ben due domande di costruzione contro le quali il

Dipartimento del territorio si era tempestivamente opposto, rilevando che un

deposito attrezzi di 7 mq, sfruttato esternamente anche come legnaia grazie ad

una maggior sporgenza del tetto di circa 4 mq, fosse manifestamente sovradimensionato

rispetto all'attività agricola effettivamente svolta, e sostanzialmente limitata

alla coltivazione, a titolo di hobby, di soli 200 ceppi di vite. Inoltre, i

ricorrenti disponevano già di spazi sufficienti nella cantina della loro

abitazione, autorizzati nel 1995, e utilizzati per la vinificazione e quale

deposito attrezzi (cfr. opposizione 2.2.2000 del Dipartimento del territorio).

Nella domanda di costruzione 2.2.2000, i ricorrenti postularono nuovamente la

realizzazione di un deposito di 9 mq. Anche in quest'occasione l'opposizione dipartimentale

ribadì l'impossibilità di autorizzare un simile manufatto in quanto

sovradimensionato. Considerando l'attività agricola assai contenuta, limitata

alla coltivazione di 540 ceppi di vite, gli insorgenti disponevano già di spazi

sufficienti da adibire alla vinificazione e a deposito attrezzi. Da quanto precede

consegue che i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza dell'incompatibilità

dei loro progetti con le norme della pianificazione del territorio applicabili

ai loro fondi e in particolare del sovradimensionamento che presentava il deposito

edificato.

6.

Il controverso

ordine di ripristino non viola il principio di proporzionalità. La demolizione

è certamente esigibile in considerazione della palese mala fede con cui essi

hanno agito. Ammettere il contrario significherebbe in effetti accettare

l’abuso commesso, facendo risultare pagante questo genere di atteggiamenti, incoraggiando

l’inosservanza della legge e discriminando chi la rispetta nonostante il

sacrificio che questa gli impone. Per questo stesso motivo, va pure esclusa la

possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria, peraltro

neppure richiesta.

Sia lo smantellamento del portico che la

chiusura del locale legnaia e la demolizione della sua soletta appaiono

proporzionati e di facile realizzazione. Considerazioni analoghe valgono per la

demolizione del muro in cemento armato e quello in "verduro".

La pendenza del terreno non risulta tale da compromettere la stabilità della costruzione.

La funzione del muro di "verduro" appare infatti

sostanzialmente estetica. Non a caso la sua realizzazione non è mai stata

indicata su alcun piano di costruzione, tantomeno su quelli allegati alla

domanda di costruzione in sanatoria. Limitatamente al muro in cemento armato,

la sua funzione è invece strettamente connessa alla presenza del portico

abusivo. La demolizione di quest'ultimo priverà pertanto anche il muro in

cemento armato di qualsiasi funzione di sostegno, giustificandone la rimozione.

Beninteso, i ricorrenti dovranno rimuovere anche il materiale di riempimento

eventualmente ammassato verso monte, ripristinando l'originale conformazione

del suolo, e pertanto la sua stabilità.

Del tutto

pretestuose sono le obiezioni sollevate in proposito all'assicurazione che il

municipio avrebbe dato ai ricorrenti di non essere intenzionato ad adottare

alcun provvedimento di ripristino, e della quale agli atti manca qualsiasi

riscontro. A maggior ragione considerando che, contrariamente a quanto vogliono

far intendere i ricorrenti, la censura è stata sollevata per la prima volta

unicamente davanti a questo tribunale, mentre dinanzi al Consiglio di Stato il

motivo della mancata impugnazione della decisione 17 settembre 2002 era da

ricercare in ragioni di economia processuale non meglio precisate (cfr. ricorso

15.12

, pag. 3, §2 in fine).

7.

Dai

considerandi che precedono, il giudizio impugnato resiste alle censure dei ricorrenti.

L’ordine di demolizione va confermato in quanto immune da violazioni del diritto

e il ricorso respinto (art. 61 PAmm). La tassa di giustizia è posta a carico

dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 24 LPT, 21, 43 e 45 LE, 3, 18, 28, 43,

60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico di RI1,

in solido.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO1

2. CO2

3. CO3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster