52.2004.123
ripetibili in caso di desistenza
8 settembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2004.123
Data decisione, Autorità:
08.09.2004, TRAM
Titolo:
ripetibili in caso di desistenza
RIPETIBILI
art. 28 LPAMM
Incarto n.
52.2004.123
Lugano
8 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Rossi
statuendo sul ricorso 13 aprile 2004 di
RI1
contro
la decisione 30 marzo 2004 del Consiglio di Stato,
n. 1306, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 7 novembre 2002 con cui il CO1 ha rilasciato la licenza edilizia
in sanatoria per la formazione di posteggi pubblici ai mappali n. 4850 e 4851
RF di __________ (limitatamente alla condanna al pagamento delle tasse e
spese di giustizia);
vista la risposta 27 aprile
2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1994 il
comune di __________ ha espropriato i fondi n. 4850 e 4851 RF di proprietà
delle sorelle __________ e RI1, situati a __________, allo scopo di ampliare il
centro scolastico attiguo dotandolo di una palestra. Il 9 marzo 1999 il
municipio ha rilasciato al comune la licenza edilizia.
Nel corso
dei lavori sui fondi in questione, lungo il lato est di __________ è stato
realizzato un terrapieno alto circa un metro, sul quale sono stati ricavati 13
posteggi non previsti dal progetto approvato. Contro quest'opera abusiva è
insorta l'ex proprietaria dei fondi espropriati. Il 13 maggio 2002 il comune di
__________ ha presentato una domanda di costruzione a posteriori per i posteggi
realizzati senza permesso.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 7 novembre 2002 il municipio ha rilasciato la
licenza edilizia richiesta, respingendo l'opposizione della ricorrente.
B. Il 2
dicembre 2002 RI1 ha impugnato il provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato
chiedendone l'annullamento.
Dopo vicissitudini che non occorre
rammentare, il 21 febbraio 2004 la ricorrente ha trasmesso al Consiglio di
Stato una lettera nella quale affermava: "…che con la mia rinuncia nel
proseguire col contenzioso regalo al comune di __________ un importo di fr. +/-
180'000.- e cioè l'equivalente della differenza dovutami tra il prezzo pagato
per posteggi a __________. e quello dato a __________ per superficie oggi
trasformata a posteggi.".
C. Il 30 marzo
2004 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata contro la
licenza edilizia dalla ricorrente. Il Governo Cantonale ha in sostanza
esaminato la fattispecie omettendo qualsiasi riferimento allo scritto 21
febbraio 2004. Ha ritenuto l'intervento conforme alla zona di utilizzazione
respingendo le contestazioni relative all'incompletezza dei piani e alla
violazione delle norme sulla protezione dell'ambiente. Il progetto non intralcerebbe
la circolazione stradale e non presenterebbe alcun problema circa l'evacuazione
delle acque meteoriche.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, la ricorrente insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendo "l'annullamento della tassa di
giustizia di fr. 900.-". RI1 sostiene infatti che la dichiarazione 21
febbraio 2004 costituisce una dichiarazione di ritiro della propria
impugnativa.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che osserva di aver considerato lo
scritto 21 febbraio 2004 unicamente come un'osservazione relativa al prezzo
fissato per l'esproprio dei fondi della ricorrente.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
LE. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, vicina e opponente nella
procedura di rilascio della licenza edilizia. Il ricorso, tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine ed il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Innanzitutto
va rilevato che l'insorgente ha formulato il proprio ricorso unicamente contro
la condanna al pagamento della tassa di giustizia, senza impugnare nel merito
il giudizio governativo. RI1 sostiene infatti che con lo scritto 21 febbraio
2004 avrebbe formulato una dichiarazione di ritiro del proprio ricorso. Per questo
motivo, nessuna tassa di giustizia doveva essere posta a suo carico. Occorre
pertanto esaminare unicamente se la fattispecie giustifica il prelievo di una
tassa di giustizia da parte del Governo cantonale.
3. 3.1.
Giusta l'art. 28 PAmm il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso può
applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da 10.- a fr.
10'000.-, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento. La tassa è
posta a carico della parte soccombente ed è commisurata in funzione del lavoro
occorso all'esame dell'impugnativa (principio di equivalenza).
In linea
di principio, soccombente è l'autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente
la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira
il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione
(desistenza) (RDAT 1996 II n. 65).
3.2. Nel caso concreto, la ricorrente
sostiene di aver inteso ritirare il proprio ricorso. Già solo per questo motivo
va ritenuta soccombente. La decisione di ritirare il proprio ricorso, dopo lo
scambio degli allegati e la conclusione dell'istruttoria, costituisce infatti una dichiarazione unilaterale
che comporta il riconoscimento implicito delle tesi avversarie (RDAT 1990 n.
81) e di fatto la presunzione del torto, o per lo meno una dimostrazione dell'insufficiente
ponderazione delle ragioni che hanno assistito la sua difesa (sulla desistenza
cfr. inoltre: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 77, m. 3). Ne consegue che anche
ammettendo l'interpretazione che la ricorrente intende
dare dello scritto 21 febbraio 2004, il Consiglio di Stato non ha violato il
diritto ponendo a suo carico le tasse e le spese di giustizia, siccome
integralmente soccombente.
Non permette di giungere a diversa
conclusione il fatto che il Governo abbia reso un giudizio di merito
incontestato nel quale ha respinto integralmente le censure dell'insorgente
senza esaminare la contestata rinuncia al ricorso. La ricorrente stessa ammette
infatti di non essersi espressa nel modo più corretto nello scritto 21 febbraio
2004 (cfr. ricorso 12 aprile 2004). Considerando il tenore equivoco della dichiarazione,
Fatti
i principi generali
sull’interpretazione delle dichiarazioni di volontà non consentono di
accogliere la sua interpretazione. Al contrario, se si interpreta la controversa
dichiarazione secondo criteri oggettivi e rispettosi del principio della buona
fede, è semmai il significato attribuitole dal Consiglio di Stato a risultare
maggiormente credibile. È infatti presumibile che un ricorrente, dopo aver
partecipato allo scambio di allegati e all'istruttoria della causa, nella parte
residua della procedura intenda mantenere la propria impugnativa, salvo un'inequivocabile
dichiarazione di ritiro della stessa. Dichiarazioni poco chiare, non sostenute
Considerandi
almeno dal riconoscimento implicito delle ragioni di controparte, vanno
interpretate in favore del mantenimento del gravame. A maggior ragione
considerando che più la procedura si avvicina al giudizio minore è l'interesse
per la parte a desistere, data l'inevitabile soccombenza che ne seguirebbe.
Considerando la
soccombenza della ricorrente, l'importo calcolato dal Consiglio di Stato appare
equo e commisurato al dispendio lavorativo occorso all'esame del ricorso. La
risoluzione governativa non viola pertanto il diritto e va confermata.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 600.- sono poste a carico di RI1.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO1
2. CO2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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