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Decisione

52.2004.123

ripetibili in caso di desistenza

8 settembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i principi generali

sull’interpretazione delle dichiarazioni di volontà non consentono di

accogliere la sua interpretazione. Al contrario, se si interpreta la controversa

dichiarazione secondo criteri oggettivi e rispettosi del principio della buona

fede, è semmai il significato attribuitole dal Consiglio di Stato a risultare

maggiormente credibile. È infatti presumibile che un ricorrente, dopo aver

partecipato allo scambio di allegati e all'istruttoria della causa, nella parte

residua della procedura intenda mantenere la propria impugnativa, salvo un'inequivocabile

dichiarazione di ritiro della stessa. Dichiarazioni poco chiare, non sostenute

Considerandi

almeno dal riconoscimento implicito delle ragioni di controparte, vanno

interpretate in favore del mantenimento del gravame. A maggior ragione

considerando che più la procedura si avvicina al giudizio minore è l'interesse

per la parte a desistere, data l'inevitabile soccombenza che ne seguirebbe.

Considerando la

soccombenza della ricorrente, l'importo calcolato dal Consiglio di Stato appare

equo e commisurato al dispendio lavorativo occorso all'esame del ricorso. La

risoluzione governativa non viola pertanto il diritto e va confermata.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le

spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 600.- sono poste a carico di RI1.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO1

2. CO2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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