52.2004.127
Licenza edilizia per la chiusura di una terrazza
10 maggio 2006Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2004.127
Data decisione, Autorità:
10.05.2006, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la chiusura di una terrazza
SUPERFICIE UTILE LORDA O SUL
art. 38 cpv. 1 LE
art. 38a LE
Incarto n.
52.2004.127
Lugano
10 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 aprile 2004 di
RI 1
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 23 marzo 2004 (n. 1169) del Consiglio
di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la licenza edilizia 9 dicembre 2003 rilasciata dal municipio di Lugano
a CO 1 per la chiusura della terrazza al piano terra dell'abitazione (part.);
viste le risposte:
- 21 aprile 2004 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
- 27 aprile 2004 del Consiglio
di Stato;
- 30 aprile 2004 di CO 1;
- 21 maggio 2004 del
municipio di Lugano;
preso atto della replica 22 giugno 2004 dei ricorrenti
e delle dupliche:
- 2 luglio 2004 dell'UDC;
- 6 luglio 2004 del Consiglio di Stato;
- 30 luglio 2004 di CO 1;
- 30 luglio 2004 del municipio di Lugano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18
settembre 2003 il resistente CO 1 ha chiesto al municipio di Lugano il permesso
di chiudere su tutti i lati la terrazza esistente al piano cantina della sua
casa d'abitazione, in località Ruvigliana (part.). La casa è costituita da 3
appartamenti, i primi due di proprietà appunto di CO 1, mentre il terzo
costituisce la residenza secondaria di __________.
La domanda prevedeva di aggiungere alla
superficie edificabile del fondo, costituito in PPP, 140 mq di pertinenza della
part. (strada in proprietà coattiva), in parte ceduti dalle vicine __________ e
__________.
Alla domanda si sono opposti i vicini RI 1, qui
ricorrenti, contestando soprattutto la legittimità del previsto trasferimento
di quantità edificatorie.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del
territorio, il 20 novembre 2003 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con
giudizio 23 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso
inoltrato dai vicini opponenti, subordinando la licenza alla condizione di
restringere la copertura della terrazza nell'angolo sud-ovest, escludendovi la
superficie di 4 mq, nonché all'iscrizione del travaso degli indici dalla
particella nel registro degli indici.
Il Governo ha confermato innanzitutto la
tesi municipale secondo cui la superficie di 80 mq oggetto di diritto di
superficie a carico del mapp. e in favore del mapp. sarebbe già stata
utilizzata dai ricorrenti, non potendo pertanto essere presa in considerazione
nel computo degli indici edificatori.
Dopo aver stabilito la legittimità
dell'utilizzo degli indici relativi alla strada in coattiva (mapp.), il Governo
ha rilevato che il sorpasso di 4 mq della SUL ammissibile, benché consistente
in proporzione alla ridotta superficie della terrazza, poteva essere eliminato appunto
subordinando la licenza alla condizione di restringere la copertura della
terrazza nell'angolo sud-ovest.
C. Contro il
predetto giudizio, RI 1 si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
In sostanza, i ricorrenti hanno riproposto e
sviluppato in questa sede la censura sollevata con scarso successo in prima
istanza in riferimento all'indice di sfruttamento (i.s.). Hanno contestato infatti
la validità della cessione, di mq 35 di SUL, da parte della vicina __________, comproprietaria
di 1/6 della part.. A mente loro, l'atto di cessione sarebbe viziato in quanto abusivamente
predatato al 7 febbraio 2003. Lo stesso sarebbe in realtà stato sottoscritto solo
in seguito, quando la vicina __________ non poteva più disporre del fondo (). Il
20 maggio 2003 CO 1 avrebbe infatti già presentato la domanda di costruzione, poi
ritirata per carenza dei necessari indici edificatori.
D. Nel
frattempo i coniugi RI 1 hanno sporto denuncia penale nei confronti di CO 1 e __________
per falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.
A loro avviso __________ avrebbe alienato dei diritti relativi al mapp. quando
non aveva più la facoltà di disporre del fondo.
Il 14 giugno 2005 il Procuratore pubblico ha
decretato il non luogo a procedere, per carenza di indizi sull'esistenza del
reato di falsità in documenti. Chiamata a statuire sull'istanza di promozione
dell'accusa inoltrata dai ricorrenti, il 13 febbraio 2006 la Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello ha dichiarato l'istanza irricevibile. Tale
decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
L'11 agosto 2004 il Tribunale cantonale
amministrativo ha sospeso la causa sino alla conclusione del procedimento penale.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, l'UDC ed il municipio, che non
formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
beneficiario della licenza, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti
con argomenti che saranno discussi - per quanto necessario - in appresso.
F. In sede di
replica e di duplica, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive
tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti, già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti.
2. 2.1. Giusta
l'art. 38a LE, quantità edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere
trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del
PR e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in
particolare, se non sono compromessi l'uso razionale del territorio e
un'edificazione armoniosa.
L'utilizzazione degli indici in base alle
rispettive quote di comproprietà richiede il consenso di tutti i comproprietari
tranne nel caso in cui l'utilizzazione sia da ritenere compatibile con i
diritti degli altri comproprietari (A. Scolari, Commentario, n. 1154 ad art.
38a LE; A. Meier Hayoz, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 648 CCS).
2.2. Nell'ambito della domanda di
costruzione relativa alla chiusura della terrazza al piano cantina del mapp.,
due (__________e __________) degli allora quattro comproprietari in coattiva
della strada d'accesso ai mapp. hanno acconsentito ad assumere l'eccedenza di
SUL sulle loro quote di comproprietà.
Come ritenuto dal municipio e dal Governo,
in concreto, non era necessario il consenso di tutti i comproprietari. Il
computo della superficie edificabile delle quote di comproprietà sulla strada a
favore del controverso intervento non altera minimamente i diritti degli altri
comproprietari. Così come può disporre autonomamente della superficie
edificabile della rispettiva quota di comproprietà ai fini del computo della
superficie edificabile del proprio fondo, ogni comproprietario può anche
cederla a terzi senza il consenso degli altri comproprietari. Il consenso degli
altri comproprietari è infatti richiesto soltanto per atti di disposizione che
sovvertono i rapporti di comproprietà (DTF 100 II 310 segg.; STA 7 novembre
2003 in re S.).
3. 3.1.
Giusta l'art. 38 cpv. 1 LE quale superficie utile lorda (SUL) si considera la
somma delle superfici dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le
superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Criterio
decisivo ai fini del computo di una determinata superficie quale SUL è la
possibilità di utilizzarla per l'abitazione od il lavoro (A. Scolari,
Commentario, n. 1120 ad art. 38 LE).
Con tutta evidenza la superficie della
terrazza oggetto dell'intervento in esame (mq 47) deve essere computata come
SUL. Tale fatto non è peraltro contestato.
3.2. In
concreto, il fondo del resistente è situato in zona residenziale R2a, con un indice
di sfruttamento dello 0.4 e un bonus del 10% sulla superficie utile lorda per
le abitazioni primarie (SULAP; art. 15 cpv. 1 NAPR di Lugano).
Dagli atti emerge che tale fondo ha una superficie
edificabile di 683 mq. La superficie utile lorda (SUL), realizzabile in base all'indice
di 0.4 ammonta dunque a 273 mq.
Dagli atti risulta pure che la SUL effettiva
sommata a quella relativa al terrazzo oggetto d'intervento è complessivamente
di 352 mq:
- SULAP appartamenti n. 1 e 2 (proprietà CO 1) 150 + 15 mq
- SUL appartamento n. 3 (proprietà __________) 140
mq
- SUL terrazza (proprietà CO 1)
47 mq.
Ritenuto che gli appartamenti n. 1 e 2 costituiscono
l'abitazione primaria del resistente CO 1 e considerato il bonus del 10% previsto
dalle NAPR, nel caso in esame la SUL complessiva è di 333 mq [140 mq + (165 mq +47 mq) : 1.100].
Per coprire la differenza di SUL (60 mq), il
resistente intende utilizzare:
- 14 mq di SUL ricavabile dalla quota della strada in coattiva ()
di pertinenza del fondo in oggetto (35 mq);
- 14 mq di SUL ricavabile dalla quota di 1/6 della strada coattiva
() ceduti dalla vicina __________ (; 35 mq);
- 28 mq di SUL corrispondenti alla quota di 2/6 della strada
coattiva () ceduti dalla vicina __________ (; 70 mq).
Il resistente ventilava peraltro
l'eventualità di utilizzare anche la superficie di 80 mq oggetto del diritto di
superficie a carico del mapp. ed in favore appunto del mapp.. A tal proposito
si rileva che il municipio ha indicato che tale superficie è già stata utilizzata
dal ricorrente per la realizzazione del condominio esistente al mapp.. Le quantità
edificatorie del mapp. sono di conseguenza esaurite. Come annotato dal Governo,
tale superficie non può pertanto essere utilizzata per il calcolo degli indici.
3.3. Già si è detto che il trasferimento di
indici dalla strada in coattiva (part.) è, in concreto, ammissibile. Il fondo
cedente confina infatti con la part..
Quanto alla validità dell'atto di cessione della
vicina __________, messa in discussione dai ricorrenti, giova ricordare che ai
fini dell'accordo tra privati, il consenso del proprietario cedente è in
principio sufficiente (RDAT II - 1991 n. 38). L'accordo tra privati può essere
di natura reale o obbligatoria. Non compete all'autorità imporre una
particolare forma (A. Scolari, op. cit, n. 1155 ad art. 38a LE).
Le eccezioni sollevate dai ricorrenti con
riferimento alla validità dell'atto vanno respinte per mancanza di prove.
Il contestato trasferimento va dunque
ammesso.
3.4. In concreto, malgrado il trasferimento
degli indici dalla strada in coattiva, risulta comunque un ammanco di 4 mq. Il Consiglio
di Stato ha indicato che per ovviare a tale superamento di SUL l'intervento in
esame dovrà essere ridotto, escludendo dalla copertura una superficie del terrazzo
di almeno 4 mq.
Tale decisione governativa è immune da
violazioni di diritto e
deve pertanto essere confermata.
4. In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di
giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38a LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
fr. 1'000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
Fatti
i e;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
Considerandi
2.
CO 2
3.
CO 3
4.
CO 4
1.
patrocinato da: PA 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster