52.2004.134
non concessione dell'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco
14 settembre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2004.134
Data decisione, Autorità:
14.09.2004, TRAM
Titolo:
non concessione dell'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco
ARMI / ARMA
art. 8 cpv. 2 let. c LARM
Incarto n.
52.2004.134
14 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 aprile 2004 di
RI1
patrocinato da: PA1
contro
la decisione 16 marzo 2004 (n. 1099) del CO2 che
respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 4 febbraio
2004 con cui la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, gli ha negato
l’autorizzazione per l’acquisto di 3 armi da fuoco;
viste le risposte:
- 28 aprile 2004 del
Dipartimento delle istituzioni, (UP);
- 11 maggio 2004 del CO2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decreto
d’accusa 17 gennaio 2000 il Procuratore pubblico ha condannato RI1 qui, al
pagamento di una multa di fr. 500.- siccome ritenuto colpevole di ingiuria (per
avere il 5 settembre 1998 a presso la propria abitazione apostrofandolo con il
termine “__________di merda”, offeso l’onore ____________________), di minaccia
(per avere, tenendolo dapprima sotto tiro col fucile, indi esplodendo diversi
colpi di pistola, incusso grave spavento e timore ad __________ __________) e
contravvenzione alla legge sull’ordine pubblico (per avere, esplodendo 5 o 6
colpi di rivoltella Smith & Wesson, cal. 38, scaricato nell’abitato un’arma
da fuoco). Ha inoltre ordinato la confisca dell’arma utilizzata il 5 settembre
1998.
La
proposta di pena è cresciuta in giudicato incontestata.
Per gli
stessi avvenimenti il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere
per il reato di esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP),
difettando l’elemento oggettivo dell’imminenza del pericolo. Ha infatti
ritenuto che, nella fattispecie in esame, il fucile a pompa Remington
imbracciato dal denunciante necessitava di un determinato movimento di carica,
al fine di creare la pressione sufficiente allo sparo; che, in concreto non
risulta che il denunciato avesse già compiuto tale movimento di carica.
B. Il 16
dicembre 2003 RI1 ha chiesto all’UP il rilascio di un permesso per acquistare 3
armi da fuoco.
C. Fondandosi
sul decreto d’accusa 17 gennaio 2000, con decisione 4 febbraio 2004 l’UP ha
respinto l’istanza, non disponendo a suo avviso il dei requisiti stabiliti
dalla Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni (LArm). Tale
risoluzione è stata resa sulla base dell’art. 8 cpv. 2 lett. c LArm.
D. Con
giudizio 16 marzo 2004 il CO2 ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l’impugnativa contro di essa interposta da RI1.
L’autorità
di ricorso di prime cure, richiamandosi all’art. 8 LArm, ha rilevato che i
trascorsi penali del (indipendentemente dalla circostanza che, presentemente, è
in possesso di un attestato del casellario giudiziale assolutamente integro)
mettono in luce una personalità inquieta, aggressiva e propensa ad ottenere il
soddisfacimento delle proprie ragioni (o presunte tali) con mezzi discutibili se
non addirittura con la forza.
Infine ha
ripercorso gli avvenimenti del 5 ottobre 1998.
In
sostanza, il Governo ha reputato che l’autorizzazione per l’acquisto di armi
postulata fosse quantomeno inopportuna e rischiosa.
E. Contro il
predetto giudizio governativo RI1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando, in via preliminare
un contraddittorio orale con chi ha sottoscritto la decisione impugnata ed
eventualmente con il giurista responsabile del Servizio dei ricorsi che ha
redatto la sentenza, in via principale il rilascio dell’autorizzazione
postulata e, in via subordinata, la retrocessione degli atti al CO2 per
un nuovo giudizio.
Postula
in primo luogo che le affermazioni del Governo in merito alla sua personalità
vengano cancellate e rettificate, in quanto lesive e infondate.
Eccepisce
inoltre la violazione da parte del CO2 del diritto di essere sentito.
Precisa
in seguito di non avere “trascorsi penali”, come asserito dal Governo,
che prescindano dall’incidente del 5 settembre 1998.
Ricorda
che l’autorità penale ha decretato un non luogo a procedere nei suoi confronti
per il reato di esposizione a pericolo della vita altrui, sottolineando che
l’autorità amministrativa non avrebbe potuto scostarsi da tali conclusioni
penali.
Per di
più soggiunge di essere in regolare possesso di un’arma da fuoco.
Infine
riassume brevemente i fatti che hanno condotto alla condanna penale, concludendo
che la decisione governativa difetta di proporzionalità.
F. Con scritto
17 giugno 2004, dopo aver preso visione degli atti penali, il, pur ammettendo
di essere di fronte ad un decreto penale cresciuto in giudicato, precisa come occorra
tenere conto che una decisione amministrativa inerente agli stessi fatti non
lesina da una ponderazione del caso, sottolineando che dall’esame degli
atti penali emergono alcune contraddizioni ed incertezze che non permettono
di concludere con inappuntabile certezza una colpevolezza “amministrativa”
grave da parte del.
G. All’accoglimento
del gravame si oppone il CO2 precisando che possedeva tutti gli elementi utili
ed indispensabili per l’emanazione della decisione e che l’apprezzamento in
merito al carattere del era riferito agli avvenimenti del 5 settembre 1998,
contestando infine che tali affermazioni possano essere considerate lesive
della personalità e della professionalità del.
Ad
identica conclusione perviene l’UP, con argomentazioni che saranno riprese, per
quanto necessario, in appresso.
H. Il 12
agosto 2004 l’insorgente è stato sentito dal giudice delegato.
Delle
risultanze dell’udienza si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Fatti
I. Il 31
agosto 2004 l’insorgente ha presentato le proprie conclusioni ex art. 52 PAmm,
riconfermandosi in sostanza nelle tesi addotte con il ricorso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 16 cpv. 2
della legge cantonale di applicazione della LArm (LCLArm).
La
legittimazione attiva del è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art.
16 cpv. 2 LCLArm e 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, integrati dalle risultanze dell’udienza esperita in
questa sede. Non è compito di questo Tribunale rimediare ad ulteriori,
eventuali carenze istruttorie poste in essere dal CO2.
Considerandi
2.
2.1. Nel
proprio gravame il ha invocato una violazione dell’art. 6 cpv. 1 CEDU, postulando
un contraddittorio orale, in modo da potersi esprimere in merito agli
apprezzamenti caratteriali espressi dal CO2 che contesta e ritiene lesivi.
Tale
censura è ormai priva d’oggetto.
In
effetti, il 12 agosto 2004 l’insorgente è stato sentito dal giudice delegato
dopo aver rinunciato espressamente alla facoltà di essere ascoltato dal Tribunale
cantonale amministrativo in corpore, autorità che costituisce a non
averne dubbio un’istanza giudiziaria pienamente adempiente i criteri di
indipendenza ed imparzialità sanciti dalla predetta disposizione convenzionale.
2.2
Nel
corso dell’udienza 12 agosto 2004, l’insorgente ha eccepito in via preliminare
una carenza di rappresentanza processuale in capo all’, che a suo parere non avrebbe
il potere di rappresentare il CO2 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
A tal
proposito si rileva semplicemente che l’, direttore del Servizio ricorsi del
CO2 è evidentemente abilitato a rappresentare quest’ultimo in procedimenti
amministrativi come quello in esame (cfr. Allegato al Regolamento sulle deleghe
di competenze decisionali del 24 agosto 1994, RL 2.4.1.8; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., n. 1182, p. 350).
Tale
censura, peraltro irrilevante al fine del presente giudizio, risulta priva di
qualsiasi fondamento e ai limiti della temerarietà.
2.3
Quanto alla richiesta di cancellazione o rettifica degli apprezzamenti
contenuti nella decisione del CO2 si rileva che non è compito del tribunale
procedere all’intersecazione di considerazioni, quand’anche infelici, espresse
dal CO2 nelle proprie decisioni.
Anche
tale censura va pertanto disattesa.
3.
3.1.
Giusta l’art. 8 cpv. 1 LArm, chiunque intende acquistare un’arma o una parte essenziale
di arma nell’ambito commerciale necessita di un permesso d’acquisto di armi.
Tale permesso è un atto amministrativo mediante il quale l’autorità accerta che
il richiedente soddisfa le premesse per l’acquisto di armi o parti essenziali
di armi (FF 1996 I 883 ad. art. 8). A questo proposito, il cpv. 2 della
predetta disposizione precisa che il permesso non è rilasciato alle persone che
non hanno compiuto 18 anni (lett. a), sono interdette (lett. b), danno motivi
di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi (lett. c), o sono
iscritte nel casellario giudiziale, fintanto che l’iscrizione non sia
cancellata, in ragione di una condanna per reati che denotano carattere
violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente (lett. d).
Tale disposizione regola le condizioni di rilascio del permesso in modo
esaustivo (Hans Würst, Waffenrecht, 1999, p. 74).
L’autorità
competente per il rilascio può dunque rifiutare il permesso, sostenendo che il
richiedente presenta un elevato rischio in relazione all’utilizzo di armi,
fintanto che sussiste un motivo di impedimento all’acquisto di cui all’art. 8
cpv. 2c LArm.
3.2
In Ticino,
l’autorità competente per il rilascio del permesso d’acquisto di armi (art. 8 LArm)
è il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio Permessi (art. 2 cpv. 1 lett. a e
cpv. 2 LCLArm, nonché art. 1 RLCLArm).
3.3
Come
già rilevato, alle persone che danno motivo di ritenere che esporranno a
pericolo sé stessi o terzi, non può essere rilasciato alcun permesso d’acquisto
di armi.
A questo
proposito, la dottrina (Würst, op. cit, p. 76) annota che l’autorità competente
ha un ampio potere d’apprezzamento in merito all’applicazione dell’art. 8 cpv.
2c LArm.
Non
potendo escludere a priori un’eventuale pericolo legato all’utilizzo di armi,
l’autorità dovrà basare la propria valutazione su circostanze concrete.
In particolare, dovrà esaminare se nel caso specifico la persona in questione è
incline al suicidio o se vi sono prove consistenti che la stessa non
utilizzerà in modo accurato e responsabile l’arma che intende acquistare.
Il
rischio di esposizione a pericolo per sé stesso e per i terzi, in relazione all’utilizzo
di un’arma, dev’essere altamente verosimile e fondato su elementi oggettivi.
Chi ha
più volte minacciato una persona con un’arma da fuoco deve prendere in
considerazione la possibilità che l’autorità competente rifiuti di rilasciare
il permesso postulato.
Nell’eventualità
di sospettato pericolo, l’autorità dovrà effettuare chiarimenti supplementari
(domande in merito al motivo di acquisto delle armi, un certificato di buona
condotta o un certificato medico). Ulteriori accertamenti, più approfonditi,
s’impongono in caso di sospettata dipendenza da stupefacenti o altre sostanze,
oppure in caso di disturbi psichici del richiedente.
Nel caso
in cui il richiedente soffre di problemi psichici che lo rendono imprevedibile,
tale pericolo è generalmente da confermare.
Una
scarsa sicurezza nel maneggiare le armi o una carente istruzione in merito
all’utilizzo delle stesse non è invece motivo di impedimento all’acquisto.
3.4
Nel
caso in esame l’UP, richiamandosi unicamente agli avvenimenti del 5 settembre
1998, ha respinto l’istanza presentata dal intesa all’ottenimento del permesso
d’acquisto d’armi, in quanto a suo avviso il non disponeva di tutti i requisiti
stabiliti dalla LArm.
Nelle
proprie osservazioni 28 aprile 2004, l’UP riconosce che i documenti versati
agli atti non permettono un’attenta e precisa valutazione della personalità
del. Sostiene però che nel caso in esame non ci si può comunque esimere dal
considerare che almeno in un’occasione il RI1 ha fatto un uso improprio e
pericoloso della propria arma da fuoco.
Dal canto
suo, il CO2 anch’esso fondandosi esclusivamente sui fatti del 1998, ha rilevato
che l’autorizzazione per l’acquisto di armi appare quantomeno inopportuna e
rischiosa.
Nel corso
dell’udienza 12 agosto 2004 sia l’UP che il CO2 hanno confermato di non aver
preso in considerazione la personalità del richiedente e il suo rapporto con le
armi.
Siffatto
giudizio non può essere tutelato nella misura in cui basa il proprio apprezzamento
unicamente sui fatti che sono sfociati nel decreto d’accusa emanato nel 2000.
Il
Governo ha ignorato ogni altro elemento di valutazione necessario per esprimere
la prognosi negativa contemplata dall’art. 8 cpv. 2 c LArm, fondandosi
unicamente su un evento isolato, benché oggettivamente grave e tutt’altro che
trascurabile al fine del giudizio.
Il CO2 al
pari dell’UP, non ha svolto alcun accertamento sulla personalità del.
In
particolare, l’autorità di prime cure non ha effettuato alcuna inchiesta sul
comportamento generale del, sul suo carattere e la sua mentalità per rapporto
all’utilizzo di armi da fuoco. A fronte di simili lacune, questo Tribunale non
può che annullare la risoluzione impugnata e retrocedere gli atti all’istanza
inferiore per un nuovo giudizio previa adeguata istruttoria, da esperirsi
all’occorrenza ordinando adeguate indagini d’ordine medico-psicologico.
4.
In
considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
Dato
l’esito dell’impugnativa non si prelevano spese, né tassa di giustizia (art. 28
PAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al, assistito da un legale
iscritto nel registro degli avvocati, un’adeguata indennità per ripetibili
(art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6 cpv. 1 CEDU; 8 cpv. 1, cpv. 2, 9 LArm;
2 cpv. 1a, cpv. 2, 16 cpv. 2 LCLArm; art. 1 RLCLArm; Allegato al R sulle
deleghe di competenze decisionali 24.08.1994; art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 52,
60, 61, 63, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 16 marzo 2004 (n. 1099) del CO2 è annullata;
1.2.
gli atti sono retrocessi al CO2 per nuovo
giudizio previa adeguata istruttoria come ai considerandi.
2. Non si
prelevano né tasse, né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
al fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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