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Decisione

52.2004.134

non concessione dell'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco

14 settembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il 31

agosto 2004 l’insorgente ha presentato le proprie conclusioni ex art. 52 PAmm,

riconfermandosi in sostanza nelle tesi addotte con il ricorso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 16 cpv. 2

della legge cantonale di applicazione della LArm (LCLArm).

La

legittimazione attiva del è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art.

16 cpv. 2 LCLArm e 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, integrati dalle risultanze dell’udienza esperita in

questa sede. Non è compito di questo Tribunale rimediare ad ulteriori,

eventuali carenze istruttorie poste in essere dal CO2.

Considerandi

2.

2.1. Nel

proprio gravame il ha invocato una violazione dell’art. 6 cpv. 1 CEDU, postulando

un contraddittorio orale, in modo da potersi esprimere in merito agli

apprezzamenti caratteriali espressi dal CO2 che contesta e ritiene lesivi.

Tale

censura è ormai priva d’oggetto.

In

effetti, il 12 agosto 2004 l’insorgente è stato sentito dal giudice delegato

dopo aver rinunciato espressamente alla facoltà di essere ascoltato dal Tribunale

cantonale amministrativo in corpore, autorità che costituisce a non

averne dubbio un’istanza giudiziaria pienamente adempiente i criteri di

indipendenza ed imparzialità sanciti dalla predetta disposizione convenzionale.

2.2

Nel

corso dell’udienza 12 agosto 2004, l’insorgente ha eccepito in via preliminare

una carenza di rappresentanza processuale in capo all’, che a suo parere non avrebbe

il potere di rappresentare il CO2 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

A tal

proposito si rileva semplicemente che l’, direttore del Servizio ricorsi del

CO2 è evidentemente abilitato a rappresentare quest’ultimo in procedimenti

amministrativi come quello in esame (cfr. Allegato al Regolamento sulle deleghe

di competenze decisionali del 24 agosto 1994, RL 2.4.1.8; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., n. 1182, p. 350).

Tale

censura, peraltro irrilevante al fine del presente giudizio, risulta priva di

qualsiasi fondamento e ai limiti della temerarietà.

2.3

Quanto alla richiesta di cancellazione o rettifica degli apprezzamenti

contenuti nella decisione del CO2 si rileva che non è compito del tribunale

procedere all’intersecazione di considerazioni, quand’anche infelici, espresse

dal CO2 nelle proprie decisioni.

Anche

tale censura va pertanto disattesa.

3.

3.1.

Giusta l’art. 8 cpv. 1 LArm, chiunque intende acquistare un’arma o una parte essenziale

di arma nell’ambito commerciale necessita di un permesso d’acquisto di armi.

Tale permesso è un atto amministrativo mediante il quale l’autorità accerta che

il richiedente soddisfa le premesse per l’acquisto di armi o parti essenziali

di armi (FF 1996 I 883 ad. art. 8). A questo proposito, il cpv. 2 della

predetta disposizione precisa che il permesso non è rilasciato alle persone che

non hanno compiuto 18 anni (lett. a), sono interdette (lett. b), danno motivi

di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi (lett. c), o sono

iscritte nel casellario giudiziale, fintanto che l’iscrizione non sia

cancellata, in ragione di una condanna per reati che denotano carattere

violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente (lett. d).

Tale disposizione regola le condizioni di rilascio del permesso in modo

esaustivo (Hans Würst, Waffenrecht, 1999, p. 74).

L’autorità

competente per il rilascio può dunque rifiutare il permesso, sostenendo che il

richiedente presenta un elevato rischio in relazione all’utilizzo di armi,

fintanto che sussiste un motivo di impedimento all’acquisto di cui all’art. 8

cpv. 2c LArm.

3.2

In Ticino,

l’autorità competente per il rilascio del permesso d’acquisto di armi (art. 8 LArm)

è il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio Permessi (art. 2 cpv. 1 lett. a e

cpv. 2 LCLArm, nonché art. 1 RLCLArm).

3.3

Come

già rilevato, alle persone che danno motivo di ritenere che esporranno a

pericolo sé stessi o terzi, non può essere rilasciato alcun permesso d’acquisto

di armi.

A questo

proposito, la dottrina (Würst, op. cit, p. 76) annota che l’autorità competente

ha un ampio potere d’apprezzamento in merito all’applicazione dell’art. 8 cpv.

2c LArm.

Non

potendo escludere a priori un’eventuale pericolo legato all’utilizzo di armi,

l’autorità dovrà basare la propria valutazione su circostanze concrete.

In particolare, dovrà esaminare se nel caso specifico la persona in questione è

incline al suicidio o se vi sono prove consistenti che la stessa non

utilizzerà in modo accurato e responsabile l’arma che intende acquistare.

Il

rischio di esposizione a pericolo per sé stesso e per i terzi, in relazione all’utilizzo

di un’arma, dev’essere altamente verosimile e fondato su elementi oggettivi.

Chi ha

più volte minacciato una persona con un’arma da fuoco deve prendere in

considerazione la possibilità che l’autorità competente rifiuti di rilasciare

il permesso postulato.

Nell’eventualità

di sospettato pericolo, l’autorità dovrà effettuare chiarimenti supplementari

(domande in merito al motivo di acquisto delle armi, un certificato di buona

condotta o un certificato medico). Ulteriori accertamenti, più approfonditi,

s’impongono in caso di sospettata dipendenza da stupefacenti o altre sostanze,

oppure in caso di disturbi psichici del richiedente.

Nel caso

in cui il richiedente soffre di problemi psichici che lo rendono imprevedibile,

tale pericolo è generalmente da confermare.

Una

scarsa sicurezza nel maneggiare le armi o una carente istruzione in merito

all’utilizzo delle stesse non è invece motivo di impedimento all’acquisto.

3.4

Nel

caso in esame l’UP, richiamandosi unicamente agli avvenimenti del 5 settembre

1998, ha respinto l’istanza presentata dal intesa all’ottenimento del permesso

d’acquisto d’armi, in quanto a suo avviso il non disponeva di tutti i requisiti

stabiliti dalla LArm.

Nelle

proprie osservazioni 28 aprile 2004, l’UP riconosce che i documenti versati

agli atti non permettono un’attenta e precisa valutazione della personalità

del. Sostiene però che nel caso in esame non ci si può comunque esimere dal

considerare che almeno in un’occasione il RI1 ha fatto un uso improprio e

pericoloso della propria arma da fuoco.

Dal canto

suo, il CO2 anch’esso fondandosi esclusivamente sui fatti del 1998, ha rilevato

che l’autorizzazione per l’acquisto di armi appare quantomeno inopportuna e

rischiosa.

Nel corso

dell’udienza 12 agosto 2004 sia l’UP che il CO2 hanno confermato di non aver

preso in considerazione la personalità del richiedente e il suo rapporto con le

armi.

Siffatto

giudizio non può essere tutelato nella misura in cui basa il proprio apprezzamento

unicamente sui fatti che sono sfociati nel decreto d’accusa emanato nel 2000.

Il

Governo ha ignorato ogni altro elemento di valutazione necessario per esprimere

la prognosi negativa contemplata dall’art. 8 cpv. 2 c LArm, fondandosi

unicamente su un evento isolato, benché oggettivamente grave e tutt’altro che

trascurabile al fine del giudizio.

Il CO2 al

pari dell’UP, non ha svolto alcun accertamento sulla personalità del.

In

particolare, l’autorità di prime cure non ha effettuato alcuna inchiesta sul

comportamento generale del, sul suo carattere e la sua mentalità per rapporto

all’utilizzo di armi da fuoco. A fronte di simili lacune, questo Tribunale non

può che annullare la risoluzione impugnata e retrocedere gli atti all’istanza

inferiore per un nuovo giudizio previa adeguata istruttoria, da esperirsi

all’occorrenza ordinando adeguate indagini d’ordine medico-psicologico.

4.

In

considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto.

Dato

l’esito dell’impugnativa non si prelevano spese, né tassa di giustizia (art. 28

PAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al, assistito da un legale

iscritto nel registro degli avvocati, un’adeguata indennità per ripetibili

(art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6 cpv. 1 CEDU; 8 cpv. 1, cpv. 2, 9 LArm;

2 cpv. 1a, cpv. 2, 16 cpv. 2 LCLArm; art. 1 RLCLArm; Allegato al R sulle

deleghe di competenze decisionali 24.08.1994; art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 52,

60, 61, 63, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 16 marzo 2004 (n. 1099) del CO2 è annullata;

1.2.

gli atti sono retrocessi al CO2 per nuovo

giudizio previa adeguata istruttoria come ai considerandi.

2. Non si

prelevano né tasse, né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

al fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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