52.2004.136
scioglimento del rapporto di impiego per invalidità
13 settembre 2004Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2004.136
Data decisione, Autorità:
13.09.2004, TRAM
Titolo:
scioglimento del rapporto di impiego per invalidità
DESTITUZIONE
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 190 cpv. 1 LOC
Incarto n.
52.2004.136
Lugano
13 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 aprile 2004 di
RICO1
contro
la decisione 6 aprile 2004 del CON2 (n. 1437), che
respinge l'impugnativa presentata dal avverso la risoluzione 4 settembre 2003
con la quale il CON1 gli ha comunicato lo scioglimento del rapporto di impiego
dal 1° luglio 2002;
viste le risposte:
- 4 maggio 2004 del CON2;
- 6 maggio 2004 del CON1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) RICO1 è entrato alle dipendenze del comune di __________ il 3
settembre del 1972, in qualità di bidello delle scuole elementari. Il 10 luglio
1998 è stato vittima di un incidente che lo ha reso inabile al lavoro nella
misura del 100% sino al 7 agosto 1998 e nella misura del 50% dal 10 agosto
successivo. Il 30 aprile 1999 egli ha poi subito un infortunio che lo ha
completamente reso inabile al lavoro sino al 17 maggio 1999, dopo di che ha
ripreso a lavorare a metà tempo. Il 2 maggio 2000 la cassa pensione del comune
di __________ gli ha concesso una rendita di invalidità al 50% a partire dal 1°
aprile 2000. Il 25 ottobre 2000 anche l'AI gli ha riconosciuto una mezza
rendita di invalidità a partire dal 1° luglio 1999.
b) Il 1° dicembre 2001 RICO1 è stato
trasferito alla funzione di custode del cimitero e del palazzo comunale, con un
impiego a metà tempo. Dopo avere usufruito delle vacanze e delle ore
supplementari arretrate, a partire dal 18 marzo 2002, a causa di un
peggioramento dello stato di salute, è risultato ancora una volta totalmente
inabile al lavoro. In seguito a ciò egli ha chiesto la revisione della sua
rendita AI.
c) Il 25
giugno 2003, il CON1 ha inviato a RICO1 una lettera per fare il punto della
situazione. Per quanto qui maggiormente interessa, in quell'occasione
l'esecutivo comunale ha innanzitutto comunicato al proprio dipendente che a
contare dal mese di marzo 2002 egli aveva diritto allo stipendio completo,
conformemente al suo nuovo grado di occupazione, per i primi 360 giorni (fino
al 18 marzo 2003), e alla metà del medesimo per i successivi 360 giorni (fino al
18 marzo 2004), riservato il diritto per il comune di ottenere il risarcimento
di questi importi sul versamento retroattivo dell'AI. Il municipio ha poi
aggiunto che si sarebbe pronunciato sulla questione della gratifica per
anzianità di servizio reclamata dal dipendente, così come pure sul calcolo di eventuali
somme ancora dovute dal o al comune, soltanto dopo aver preso conoscenza
dell'esito dell'istanza di revisione della rendita AI.
Con
lettera separata del 25 giugno 2003 l'Ufficio contabilità e contribuzioni del comune
di __________ ha inviato a il conteggio stipendio per il periodo novembre 2002
- giugno 2003, allestito tenendo conto di quanto esposto dal municipio nel
predetto scritto.
Il 30 giugno seguente RICO1 ha espresso la
propria soddisfazione per la posizione assunta dall'esecutivo comunale. In
merito alla gratifica d'anzianità egli ha rilevato come la stessa gli fosse
dovuta per essere stato ininterrottamente alle dipendenze del comune durante il
periodo settembre 1997 - settembre 2002 ed ha quantificato la stessa in fr.
3'854.15.
B. Il 14
agosto 2003 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità ha riconosciuto RICO1 totalmente
inabile al lavoro e gli ha assegnato una rendita intera per il periodo 1°
luglio 2002 – 30 giugno 2003.
Preso atto di ciò, il 4 settembre 2003 il CON1
ha informato il suo dipendente che il rapporto d'impiego era da ritenersi
sciolto a far tempo dal 1° luglio 2002. L'esecutivo comunale ha quindi aggiunto
che in virtù dell'art. 29 cpv. 3 del regolamento organico per i dipendenti del
comune del 1° dicembre 1955 (ROD 1955), avrebbe potuto versargli unicamente una
gratifica d'anzianità ridotta, visto che il diritto alla prestazione piena
sarebbe maturato soltanto il 1° gennaio 2003, ossia successivamente allo scioglimento
del rapporto d'impiego.
C. Il 6 aprile
2004 il CON2 ha confermato la suddetta risoluzione municipale, respingendo il
gravame contro di essa interposto dal RICO1.
Richiamandosi all'art. 72 cpv. 2 del nuovo
regolamento organico dei dipendenti del comune e delle aziende municipalizzate,
del 24 febbraio 2003 (ROD 2003) - in vigore dal 1° gennaio 2003 -, giusta il
quale il rapporto di impiego è sciolto in caso di concessione di una rendita di
invalidità, il Governo ha integralmente tutelato il provvedimento litigioso,
rilevando come, con decisione del 14 agosto 2003, il dipendente fosse stato
dichiarato invalido al 100% a partire dal 1° luglio 2002.
D. Contro il
predetto giudizio governativo RICO1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che sia fatto
ordine al comune di __________ di corrispondergli fino al 18 marzo 2004 le
indennità di malattia di cui alla sua lettera del 25 giugno 2003.
In
sostanza, sostiene che alla fattispecie concreta sarebbe applicabile unicamente
il ROD 1955, il quale non prevedeva lo scioglimento automatico del rapporto di
lavoro in caso di invalidità.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il CON2 che il CON1 con argomenti di cui si dirà,
per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva del, direttamente e personalmente
toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1
Come accennato in narrativa, il CON2 ha
tutelato la misura adottata nell'occasione dal municipio nei confronti del, ritenendo
in sostanza che la stessa sia perfettamente rispettosa di quanto stabilito dal
ROD 2003.
Dal canto suo, RICO1 contesta l'applicabilità di questo regolamento alla
concreta fattispecie, affermando che nel momento in cui ha iniziato ad essere completamente
invalido, esso non era ancora entrato in vigore.
2.2
Giusta l'art. 84 ROD 2003, il nuovo regolamento organico dei dipendenti
comunali di __________ è entrato in vigore il 1° gennaio 2003. All'art. 72 cpv.
2.
primo periodo, esso prevede la regola, sconosciuta alla vecchia normativa del
1955, secondo la quale nel caso in cui ad un dipendente viene concessa una rendita
(intera) di invalidità, il rapporto di impiego è sciolto automaticamente.
Ora, questa nuova disposizione non può essere applicata alle situazioni
verificatesi prima della sua entrata in vigore, pena la violazione del divieto
di retroattività delle leggi. Per questo motivo non può essere condivisa la
tesi del Governo e del municipio, giusta i quali il rapporto di lavoro con il
si sarebbe estinto già il 1° luglio 2002, data a partire dalla quale a
quest'ultimo è stato riconosciuto il diritto ad una rendita piena d'invalidità.
Nulla muta che l'Ufficio dell'AI abbia statuito in merito a tale questione
soltanto il 14 agosto 2003. Lo scioglimento del rapporto d'impiego per il motivo
contemplato dalla suddetta norma non può dunque in nessun caso essere intervenuto
prima dell'effettiva entrata in vigore della nuova normativa.
2.3
A questo proposito occorre considerare che il ROD 2003 è stato adottato
dal consiglio comunale di __________ il 24 febbraio 2003 ed è stato ratificato
dalla Sezione degli enti locali il successivo 23 aprile 2003, dopo che erano
scaduti infruttuosi i termini di referendum.
Secondo l'art. 190 cpv. 1 LOC, quest'ultimo atto esplica effetto costitutivo,
nel senso che le norme adottate dai legislativi comunali possono acquistare
forza di legge soltanto dopo essere state approvate dalla competente autorità
cantonale (cfr. Eros Ratti, Il comune, vol. III, pag. 1657-1658). Ciò non
esclude ancora la possibilità per gli organi locali di fissare retroattivamente
la data d'entrata in vigore dei regolamenti da loro emanati. Dottrina e
giurisprudenza ammettono infatti un'eccezione al divieto di retroattività delle
leggi quando sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:
-
la retroattività è espressamente sancita dalla
legge;
-
è limitata nel tempo in modo ragionevole;
-
è giustificata da motivi pertinenti d'interesse
pubblico;
-
non dà luogo ad evidenti disparità di
trattamento;
-
non arreca pregiudizio ai diritti acquisiti
(Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale -, 2a ed., n. 276;
Ratti, op. cit., pag. 1659).
Nel caso
di specie, la norma che sancisce l'entrata in vigore retroattiva del ROD 2003
al 1° gennaio 2003 non appare sorretta da alcun motivo di interesse pubblico e
quindi, già per questa ragione, non può essere ammessa. In particolare, non
risulta affatto che l'adozione di una simile misura eccezionale si imponesse
quale unico mezzo per, ad esempio, permettere al legislativo di __________ di
colmare una lacuna esistente nell'ordinamento dei dipendenti comunali oppure
ancora per rimediare a delle disparità di trattamento tra collaboratori.
Toccava quindi alle autorità comunali di organizzarsi in modo tale da giungere
all'adozione del nuovo ROD in tempo utile per tale data.
Per queste ragioni, si deve dunque considerare che, al di là di quanto previsto
dal suo art. 84, il ROD 2003 di __________ è entrato in vigore soltanto il 23
aprile 2003, giorno in cui, per l'appunto, la Sezione degli enti locali lo ha
ratificato. È dunque al più presto a partire da questa data che si deve
ritenere sciolto il rapporto d'impiego del, in virtù del motivo di cui all'art.
72.
cpv. 2 primo periodo ROD 2003.
3.
Resta a questo punto da determinare quali siano le conseguenze di
quanto appena esposto sulle prestazioni a favore dell'insorgente.
3.1
Innanzitutto va detto che RICO1 non ha mai formulato, né davanti al CON2
né dinnanzi a questo tribunale nessuna domanda concernente il versamento della
gratifica d'anzianità prevista dall'art. 29 cpv. 1 ROD 1955.
La questione non è dunque litigiosa e di conseguenza la stessa non può essere esaminata
nel presente contesto. Il Tribunale cantonale amministrativo è infatti vincolato
alle conclusioni delle parti e per questo motivo, pur applicando d'ufficio il
diritto, non può attribuire ad una parte più di quanto questa abbia chiesto
(cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad art. 65 n. 4).
3.2
Per quanto invece attiene alle indennità di malattia, l'insorgente chiede
che le stesse gli siano riconosciute sino al 18 marzo 2004, in applicazione
dell'art. 21 ROD 1955.
A questo proposito va detto che egli ha senz'altro diritto all'intero salario,
sino al 18 marzo 2003, e al 50% del medesimo, sino al 23 aprile 2003.
Per il periodo successivo a quest'ultima data, al non dev'essere corrisposto alcunché
a tale titolo. In effetti, con la cessazione del rapporto di lavoro si estingue
anche il dovere del datore di lavoro di versare al dipendente lo stipendio o
eventuali indennità legate al medesimo. Ora è vero che, come esposto in
narrativa, il 25 giugno 2003 (vale a dire dopo che il nuovo ROD era entrato in
vigore) il municipio ha comunicato all'insorgente che, in caso di assenza per
malattia, questi avrebbe avuto diritto alle prestazioni contemplate dall'art.
21.
cpv. 1 ROD 1955 sino al 18 marzo 2004; è però altresì vero che a quel tempo
l'esecutivo comunale non era ancora a conoscenza dell'esito della procedura di
revisione della rendita AI e del fatto che il dipendente sarebbe stato riconosciuto
totalmente invalido per il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e il 30
giugno 2003. In questo senso, le informazioni contenute in tale scritto erano
evidentemente riferite alla situazione in essere a quel momento: le stesse non
vincolavano invece l'esecutivo comunale in caso di mutamento sostanziale delle
circostanze. D'altra parte, occorre rilevare che in quell'occasione il municipio
si era esplicitamente riservato la facoltà di stabilire in via definitiva i
rapporti di dare e avere con il suo dipendente una volta conclusa la procedura
di revisione della rendita AI. Di conseguenza, è a torto che il si appella al
principio dell'affidamento per chiedere che gli siano riconosciute le
prestazioni che gli erano state prospettate in quell'occasione.
4.4.1
Stante tutto quanto precede, il gravame dev'essere dunque
respinto. In effetti, pur considerando che il rapporto di impiego del si è
estinto soltanto il 23 aprile 2003, questi non dispone di alcun diritto per
pretendere che il municipio gli versi sino al 18 marzo 2004 le prestazioni di
malattia previste dall'art. 21 cpv. 1 ROD 1955.
4.2
La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 46, 60, 61 PAmm; 190, 208 e
209 LOC; il ROD 1955 e il ROD 2003 di __________;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico del.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CON1
2. CON2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster