52.2004.146
risoluzione municipale che invita l'autorità dipartimentale a modificare il proprio preavviso
3 settembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2004.146
Data decisione, Autorità:
03.09.2004, TRAM
Titolo:
risoluzione municipale che invita l'autorità dipartimentale a modificare il proprio preavviso
LICENZA EDILIZIA
art. 208 cpv. 1 LOC
art. 5 PA
Incarto n.
52.2004.146
Lugano
3 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 aprile 2004 di
RI1
contro
la decisione 6 aprile 2004 (n. 1444) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dal ricorrente avverso la
risoluzione 20 ottobre 2003 con cui il municipio di CO2 ha invitato il Dipartimento
del territorio (UDC) a modificare l’oggetto del proprio avviso 14 febbraio
2003 (n. 39070);
viste le risposte:
-
4 maggio 2004 del
Consiglio di Stato;
-
6 maggio 2004 del
Dipartimento del territorio (UDC);
-
12 maggio 2004 di CO1;
- 13 maggio 2004 del
municipio di CO2;
preso atto della replica 11 giugno 2004 del ricorrente
e delle dupliche:
-
22 giugno 2004 del
Consiglio di Stato;
-
24 giugno 2004 del
municipio di CO2;
-
1. luglio 2004 di CO1;
-
Considerandi
2.
luglio 2004 del Dipartimento
del territorio (UDC);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che CO1
ha chiesto a posteriori il permesso di ricomporre la pavimentazione in calcestruzzo
di una strada agricola posta sul fondo n. 107 RFD __________, ubicato fuori
della zona edificabile, la quale non è tuttavia mai stata posta a beneficio di
alcuna autorizzazione edilizia;
che il
municipio, di comune accordo con il Dipartimento del territorio (UDC), che in
occasione di un sopralluogo aveva verificato l’entità dell’opera dedotta in
licenza, con risoluzione 22 ottobre 2003 ha invitato l’autorità dipartimentale
a modificare l’intestazione del proprio avviso 14 febbraio 2003, n. 39070, “lavori
di manutenzione e pavimentazione strada agricola esistente” con quella del
precedente avviso cantonale n. 32595, ossia “ nuova pavimentazione strada
agricola esistente” con l’aggiunta “in sanatoria”;
che con
giudizio 6 aprile 2004 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile
l’impugnativa presentata dai municipali di __________ RI1 e __________ contro
la predetta risoluzione municipale, negandole il carattere di decisione impugnabile;
che
contro il predetto giudicato governativo RI1 si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento; lamenta che con
l’atteggiamento assunto, il municipio avrebbe di fatto autorizzato a posteriori
la realizzazione della strada agricola; censura inoltre l’ammontare della tassa
di giustizia applicata dalla precedente istanza come pure delle ripetibili assegnate
al comune;
che
all’accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e l’UDC, senza
formulare particolari osservazioni, mentre CO1 e il municipio di CO2 avversano
tesi, argomentazioni e conclusioni del ricorrente con argomenti che verranno –
se del caso – ripresi nel seguito;
che con
la replica e le rispettive dupliche le parti non aggiungono ulteriori argomenti
rilevanti ai fini del presente giudizio;
considerato, in
diritto
che la
competenza di questo tribunale discende dall’art. 208 cpv.1 LOC; contrariamente
a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, essa non procede dall’art. 21 LE, in
quanto la risoluzione municipale impugnata, che non si esprime sulla conformità
di un intervento edilizio, per rapporto alle normative edilizie concretamente
applicabili, non costituisce una decisione di rilascio, rispettivamente di
diniego della licenza edilizia ai sensi del citato disposto;
che la
legittimazione attiva del ricorrente, cittadino attivo di __________ è certa
(art. 209 lett. a LOC); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che riallacciandosi a quanto dispone l’art.
5.
PA, dottrina e giurisprudenza definiscono la decisione come un atto
d’imperio, di carattere individuale e concreto, che si rivolge al singolo amministrato
e che regola in modo vincolante e coercibile un rapporto giuridico retto dal
diritto pubblico (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad art. 1, N. 4 seg.; Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, N. 741; RDAT
1986, N. 28, consid. 3a e rinvii);
che il
concetto di decisione giusta l’art. 208 cpv. 1 LOC viene invece interpretato
più estensivamente, comprendendo anche le risoluzioni degli organi comunali che
spiegano effetti obbligatori solamente all’interno dell’apparato amministrativo
del comune (RDAT II-1999 n. 6, consid. 2.2 e rinvii), giacché, in caso contrario,
parte delle deliberazioni più importanti degli organi comunali non sarebbero
impugnabili nemmeno tramite actio popularis;
che, come rettamente osservato dal Consiglio
di Stato, l’avviso municipale in oggetto è insuscettibile di influenzare la
situazione giuridica di chicchessia; limitandosi a richiedere la modifica dell’intestazione
del preavviso cantonale in oggetto, senza peraltro scostarsi dall’oggetto della
rispettiva domanda di costruzione, esso non è inoltre in grado di esplicare
alcun effetto obbligatorio all’interno dell’apparato amministrativo comunale;
che
impugnabile sarà semmai la licenza edilizia rilasciata dal municipio
all’istante in licenza, ritenuto comunque che soltanto coloro i quali si sono
formalmente opposti all’intervento edilizio saranno legittimati ad avversarla;
che, non costituendo una decisione formale,
nemmeno ai sensi dell’art. 208 cpv. 1 LOC, la controversa risoluzione
municipale non poteva dunque formare l’oggetto di un ricorso davanti al
Consiglio di Stato;
che
questo tribunale non può tuttavia esimersi dal rilevare che per quanto difformi
o non previsti dai piani approvati, ulteriori lavori che il ricorrente dovesse
avere eseguito sul mappale in questione, devono in ogni caso essere valutati
nell’ambito di una nuova procedura edilizia; l’autorità statuisce infatti
soltanto sulla conformità, per rapporto alle normative edilizie concretamente
applicabili, delle opere raffigurate sui piani presentati e della destinazione
d’uso indicata nei documenti che corredano la domanda; essa non si pronuncia,
per contro, sulla legittimità delle opere effettivamente eseguite (cfr. STA
9.5
, in re S., consid. 2);
che in
concreto la realizzazione della strada agricola, allargata e pavimentata nel
1991, come peraltro ammesso da CO1, qui resistente (cfr. osservazioni 12 maggio
2004, agli atti), non è mai stata autorizzata nell’ambito di una procedura
edilizia, sebbene tale impianto, situato fuori della zona edificabile,
necessiti inderogabilmente di un permesso edilizio (cfr. sull’argomento RDAT
II-1995 n. 29, consid. 2.1.; STA 2.7.2003, in re C., consid. 2); l’abuso dovrà
dunque essere sanato nel contesto di un’appo-sita procedura di licenza
edilizia;
che,
infine, non può essere condivisa nemmeno la censura ricorsuale secondo cui
sarebbe eccessivo l’ammontare della tassa di giustizia applicata dalla
precedente istanza, rispettivamente delle ripetibili assegnate al comune;
che la
tassa di giustizia, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento
può variare, in funzione del dispendio lavorativo occasionato, da fr. 10.– a
fr. 10'000.– (art. 28 PAmm);
che,
ritenuto il lavoro concretamente occasionato al Consiglio di Stato, che in materia
di commisurazione della tassa di giustizia gode oltretutto di un ampio potere
di apprezzamento, il tributo causale di fr. 600.– applicato appare tutto
sommato rispettoso del principio di proporzionalità;
che, pur
osservando una certa prolissità nell’allegato di risposta presentato davanti
alla precedente istanza, anche l’importo per ripetibili di fr. 600.– assegnato
al comune, appare del tutto ragionevole e conforme al principio di
proporzionalità;
che,
stante quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto;
che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
che il
ricorrente verserà al comune di CO2, patrocinato da un legale iscritto
all’albo, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 208, 209 LOC; 5 PA; 28, 31, 43
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente,
che verserà al comune di CO2 fr. 800.– a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO1
2. CO2
2 patrocinato da: PA1
3. CO3
4. CO4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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