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Decisione

52.2004.146

risoluzione municipale che invita l'autorità dipartimentale a modificare il proprio preavviso

3 settembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.146

Data decisione, Autorità:

03.09.2004, TRAM

Titolo:

risoluzione municipale che invita l'autorità dipartimentale a modificare il proprio preavviso

LICENZA EDILIZIA

art. 208 cpv. 1 LOC

art. 5 PA

Incarto n.

52.2004.146

Lugano

3 settembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 aprile 2004 di

RI1

contro

la decisione 6 aprile 2004 (n. 1444) del Consiglio

di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dal ricorrente avverso la

risoluzione 20 ottobre 2003 con cui il municipio di CO2 ha invitato il Dipartimento

del territorio (UDC) a modificare l’oggetto del proprio avviso 14 febbraio

2003 (n. 39070);

viste le risposte:

-

4 maggio 2004 del

Consiglio di Stato;

-

6 maggio 2004 del

Dipartimento del territorio (UDC);

-

12 maggio 2004 di CO1;

- 13 maggio 2004 del

municipio di CO2;

preso atto della replica 11 giugno 2004 del ricorrente

e delle dupliche:

-

22 giugno 2004 del

Consiglio di Stato;

-

24 giugno 2004 del

municipio di CO2;

-

1. luglio 2004 di CO1;

-

Considerandi

2.

luglio 2004 del Dipartimento

del territorio (UDC);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che CO1

ha chiesto a posteriori il permesso di ricomporre la pavimentazione in calcestruzzo

di una strada agricola posta sul fondo n. 107 RFD __________, ubicato fuori

della zona edificabile, la quale non è tuttavia mai stata posta a beneficio di

alcuna autorizzazione edilizia;

che il

municipio, di comune accordo con il Dipartimento del territorio (UDC), che in

occasione di un sopralluogo aveva verificato l’entità dell’opera dedotta in

licenza, con risoluzione 22 ottobre 2003 ha invitato l’autorità dipartimentale

a modificare l’intestazione del proprio avviso 14 febbraio 2003, n. 39070, “lavori

di manutenzione e pavimentazione strada agricola esistente” con quella del

precedente avviso cantonale n. 32595, ossia “ nuova pavimentazione strada

agricola esistente” con l’aggiunta “in sanatoria”;

che con

giudizio 6 aprile 2004 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile

l’impugnativa presentata dai municipali di __________ RI1 e __________ contro

la predetta risoluzione municipale, negandole il carattere di decisione impugnabile;

che

contro il predetto giudicato governativo RI1 si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento; lamenta che con

l’atteggiamento assunto, il municipio avrebbe di fatto autorizzato a posteriori

la realizzazione della strada agricola; censura inoltre l’ammontare della tassa

di giustizia applicata dalla precedente istanza come pure delle ripetibili assegnate

al comune;

che

all’accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e l’UDC, senza

formulare particolari osservazioni, mentre CO1 e il municipio di CO2 avversano

tesi, argomentazioni e conclusioni del ricorrente con argomenti che verranno –

se del caso – ripresi nel seguito;

che con

la replica e le rispettive dupliche le parti non aggiungono ulteriori argomenti

rilevanti ai fini del presente giudizio;

considerato, in

diritto

che la

competenza di questo tribunale discende dall’art. 208 cpv.1 LOC; contrariamente

a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, essa non procede dall’art. 21 LE, in

quanto la risoluzione municipale impugnata, che non si esprime sulla conformità

di un intervento edilizio, per rapporto alle normative edilizie concretamente

applicabili, non costituisce una decisione di rilascio, rispettivamente di

diniego della licenza edilizia ai sensi del citato disposto;

che la

legittimazione attiva del ricorrente, cittadino attivo di __________ è certa

(art. 209 lett. a LOC); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti, senza

istruttoria (art. 18 PAmm);

che riallacciandosi a quanto dispone l’art.

5.

PA, dottrina e giurisprudenza definiscono la decisione come un atto

d’imperio, di carattere individuale e concreto, che si rivolge al singolo amministrato

e che regola in modo vincolante e coercibile un rapporto giuridico retto dal

diritto pubblico (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

ad art. 1, N. 4 seg.; Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, N. 741; RDAT

1986, N. 28, consid. 3a e rinvii);

che il

concetto di decisione giusta l’art. 208 cpv. 1 LOC viene invece interpretato

più estensivamente, comprendendo anche le risoluzioni degli organi comunali che

spiegano effetti obbligatori solamente all’interno dell’apparato amministrativo

del comune (RDAT II-1999 n. 6, consid. 2.2 e rinvii), giacché, in caso contrario,

parte delle deliberazioni più importanti degli organi comunali non sarebbero

impugnabili nemmeno tramite actio popularis;

che, come rettamente osservato dal Consiglio

di Stato, l’avviso municipale in oggetto è insuscettibile di influenzare la

situazione giuridica di chicchessia; limitandosi a richiedere la modifica dell’intestazione

del preavviso cantonale in oggetto, senza peraltro scostarsi dall’oggetto della

rispettiva domanda di costruzione, esso non è inoltre in grado di esplicare

alcun effetto obbligatorio all’interno dell’apparato amministrativo comunale;

che

impugnabile sarà semmai la licenza edilizia rilasciata dal municipio

all’istante in licenza, ritenuto comunque che soltanto coloro i quali si sono

formalmente opposti all’intervento edilizio saranno legittimati ad avversarla;

che, non costituendo una decisione formale,

nemmeno ai sensi dell’art. 208 cpv. 1 LOC, la controversa risoluzione

municipale non poteva dunque formare l’oggetto di un ricorso davanti al

Consiglio di Stato;

che

questo tribunale non può tuttavia esimersi dal rilevare che per quanto difformi

o non previsti dai piani approvati, ulteriori lavori che il ricorrente dovesse

avere eseguito sul mappale in questione, devono in ogni caso essere valutati

nell’ambito di una nuova procedura edilizia; l’autorità statuisce infatti

soltanto sulla conformità, per rapporto alle normative edilizie concretamente

applicabili, delle opere raffigurate sui piani presentati e della destinazione

d’uso indicata nei documenti che corredano la domanda; essa non si pronuncia,

per contro, sulla legittimità delle opere effettivamente eseguite (cfr. STA

9.5

, in re S., consid. 2);

che in

concreto la realizzazione della strada agricola, allargata e pavimentata nel

1991, come peraltro ammesso da CO1, qui resistente (cfr. osservazioni 12 maggio

2004, agli atti), non è mai stata autorizzata nell’ambito di una procedura

edilizia, sebbene tale impianto, situato fuori della zona edificabile,

necessiti inderogabilmente di un permesso edilizio (cfr. sull’argomento RDAT

II-1995 n. 29, consid. 2.1.; STA 2.7.2003, in re C., consid. 2); l’abuso dovrà

dunque essere sanato nel contesto di un’appo-sita procedura di licenza

edilizia;

che,

infine, non può essere condivisa nemmeno la censura ricorsuale secondo cui

sarebbe eccessivo l’ammontare della tassa di giustizia applicata dalla

precedente istanza, rispettivamente delle ripetibili assegnate al comune;

che la

tassa di giustizia, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento

può variare, in funzione del dispendio lavorativo occasionato, da fr. 10.– a

fr. 10'000.– (art. 28 PAmm);

che,

ritenuto il lavoro concretamente occasionato al Consiglio di Stato, che in materia

di commisurazione della tassa di giustizia gode oltretutto di un ampio potere

di apprezzamento, il tributo causale di fr. 600.– applicato appare tutto

sommato rispettoso del principio di proporzionalità;

che, pur

osservando una certa prolissità nell’allegato di risposta presentato davanti

alla precedente istanza, anche l’importo per ripetibili di fr. 600.– assegnato

al comune, appare del tutto ragionevole e conforme al principio di

proporzionalità;

che,

stante quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto;

che la

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

che il

ricorrente verserà al comune di CO2, patrocinato da un legale iscritto

all’albo, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 208, 209 LOC; 5 PA; 28, 31, 43

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente,

che verserà al comune di CO2 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO1

2. CO2

2 patrocinato da: PA1

3. CO3

4. CO4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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