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Decisione

52.2004.154

copertura di un portico attiguo ad un rustico ubicato fuori dalla zona edificabile

11 ottobre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti hanno creato attiguamente al deposito un ulteriore locale,

denominato “portico coperto” (mapp. n. __________7 RFD).

Sollecitati dal municipio, il 4 ottobre 2002

hanno chiesto il permesso edilizio mancante.

Preso atto dell’avviso negativo pronunciato

dall’autorità dipartimentale, il municipio ha loro negato il rilascio della

postulata licenza.

B. Con

giudizio 30 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione

municipale, respingendo il ricorso contro di essa interposto dai ricorrenti.

L’intervento

edilizio, situato fuori della zona edificabile, non potrebbe beneficiare di un’autorizzazione

eccezionale giusta l’art. 24 LPT, poiché esso non sarebbe ad ubicazione

vincolata e vi si opporrebbero inoltre preponderanti interessi pubblici legati

ad una coerente pianificazione territoriale. Esso non potrebbe essere

autorizzato nemmeno ai sensi dell’art. 24c LPT, in quanto completerebbe la

realizzazione dell’attuale porticato, a suo tempo edificato in luogo di un

pollaio ormai divenuto fatiscente; inoltre, rispetto agli edifici esistenti, la

superficie del locale oltrepasserebbe percentualmente il limite previsto dalla

legge (art. 42 cpv. 3 lett. b OPT). Sarebbe infine esclusa un’autorizzazione eccezionale

giusta l’art. 42a OPT, entrato in vigore il 21 maggio 2003, in quanto il

manufatto in questione non costituirebbe un ampliamento indispensabile per

un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi.

C. Contro il

predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.

L’intervento

edilizio dedotto in licenza sarebbe ad ubicazione vincolata, in quanto

completerebbe la funzione abitativa dell’edificio principale, già autorizzata

dalle competenti autorità. La trasformazione parziale della proprietà,

considerata la sua modesta portata, beneficerebbe inoltre della tutela delle

situazioni di fatto, come sarebbe peraltro riconosciuto da consolidata

giurisprudenza ed autorevole dottrina. Infine, essa risponderebbe agli

interessi pubblici legati alla pianificazione del territorio, migliorando in

particolare l’estetica del fabbricato e, indirettamente, quella del paesaggio

circostante.

D. All’accoglimento

del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e l’UDC, senza formulare

osservazioni. Il municipio, pur senza esprimersi nel merito, chiede invece che

l’impugnativa venga accolta.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La

legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli

atti, senza istruttoria. Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare

indispensabile. La situazione dei luoghi e dell’oggetto della lite emerge

chiaramente dai piani e dalle fotografie agli atti.

Considerandi

2.

Di

principio, l’autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per

impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di

utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Non essendo conforme alla funzione

della zona, situata fuori del perimetro edificabile, l’opera dedotta in licenza

non può beneficiare di alcun permesso ordinario. Nemmeno i ricorrenti

contestano tale deduzione.

3.

3.1.

Giusta l’art. 24 LPT, in deroga al principio della conformità di zona, fuori

delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni

per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non

conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che

cumulativamente, la loro destinazione esiga un’ubicazione fuori della zona

edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett.

b). Il requisito dell’ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla

realizzazione di tale requisito devono essere poste esigenze severe (cfr.

Scolari, Commentario, n. 530 ss). Occorre infatti che sia necessario realizzare

l’edificio o l’impianto fuori del territorio edificabile per motivi d’ordine

tecnico, inerenti all’esercizio o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442,

consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall’esclusione

di ogni altra ubicazione in zona edificabile.

3.2

Nel

caso di specie, a prescindere dalla connessione funzionale con gli edifici

esistenti, l’opera controversa non esige in ogni caso un’ubicazione fuori della

zona edificabile. Essa è infatti perfettamente compatibile con la natura degli

insediamenti generalmente ammissibili in tale zona. Neppure esistono valide

ragioni che impongono la sua realizzazione sul fondo in oggetto. Contrariamente

a quanto assumono i ricorrenti, è del tutto irrilevante che essa integri la

funzione abitativa dell’edificio principale, precedentemente autorizzato.

Non

essendo ad ubicazione vincolata, l’intervento dedotto in licenza non può dunque

beneficiare di un’autorizzazione eccezionale giusta l’art. 24 LPT, senza che

sia necessario esaminare se vi si oppongano interessi pubblici preponderanti.

4.

4.1.

Giusta l’art. 24c cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili gli edifici e

impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla

destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione

di fatto. Con l’autorizzazione dell’autorità competente, soggiunge la norma,

tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati

con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati

legalmente.

4.2

In

concreto, la ristrutturazione del rustico in residenza secondaria, avvenuta nel

1996, è posta al beneficio di un permesso edilizio, nel frattempo cresciuto in

giudicato. Se tale autorizzazione fosse conforme al diritto allora vigente, è

questione che può restare qui inevasa. Infatti, il contrasto con la zona di

utilizzazione determinato dal cambiamento totale di destinazione dell’edificio

principale non è in ogni caso riconducibile ad una modifica legislativa, come

espressamente richiesto dall’art. 24c LPT (cfr. anche art. 41 OPT).

Di

conseguenza, né il rustico in questione, né tantomeno il controverso porticato,

ad esso attiguo, possono beneficiare della tutela delle situazioni acquisite

sancita dall’art. 24c LPT, giacché tale disposto non è in concreto applicabile.

5.

Riservato

l’adempimento dei singoli requisiti posti dagli art. 24d cpv. 2 LPT (cambiamento

totale di destinazione per edifici e impianti degni di protezione) e 39 cpv. 2

OPT (modifica dell’utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi

tipici del paesaggio), neppure il rilascio di un’autorizzazione eccezionale

secondo le succitate normative entra attualmente in linea di conto, poiché il

nostro Cantone non si è ancora dotato dei piani di utilizzazione necessari alla

conservazione di tali edifici rurali (cfr. in proposito STA 23.4.2004, in re

B.). Analogamente, non e nemmeno applicabile l’art. 42a OPT, norma invocata

dall’Esecutivo cantonale, che specifica l’entità degli ampliamenti

indispensabili nel quadro dell’art. 24d cpv. 1 e 3 LPT (cfr. art. 42a cpv. 1

OPT). Cade pertanto nel vuoto la censura sollevata dai ricorrenti in ordine ai

vantaggi estetici che l’intervento edilizio procurerebbe al porticato e al paesaggio

circostante.

6.

Ritenuto

che gli art. 24a e 24b LPT sono a priori inapplicabili alla concreta fattispecie,

il ricorso deve pertanto essere respinto, confermando il giudizio impugnato.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm), considerato che

il comune, intervenuto in causa in virtù delle proprie attribuzioni, ne va esente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24, 24c, 24d LPT; 41, 42a OPT; 21

LE; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1’000.–, sono a carico dei ricorrenti

in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

;

Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Kochergasse 10, 3003 Berna.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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