52.2004.154
copertura di un portico attiguo ad un rustico ubicato fuori dalla zona edificabile
11 ottobre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2004.154
Data decisione, Autorità:
11.10.2004, TRAM
Titolo:
copertura di un portico attiguo ad un rustico ubicato fuori dalla zona edificabile
FUORI ZONA
art. 24 LPT
art. 24c LPT
art. 24d LPT
art. 39 OPT
art. 41 OPT
art. 42a OPT
Incarto n.
52.2004.154
Lugano
11 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 maggio 2004 di
RI1
patrocinati da: PA1 6850 Mendrisio,
contro
la decisione 30 marzo 2004 (n. 1303) del Consiglio
di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 28 gennaio 2003 con cui il municipio di __________ ha loro negato
il permesso edilizio in sanatoria per la copertura di un portico sul fondo n.
457 RFD __________, fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
-
11 maggio 2004 del
Consiglio di Stato;
-
11 maggio 2004 del
municipio di __________;
-
14 maggio 2004 del
Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ RI1
sono comproprietari di un rustico situato fuori della zona edificabile di __________
(mapp. n. __________8 RFD), che hanno integralmente ristrutturato a fini
abitativi, previa autorizzazione loro accordata dal municipio il 14 ottobre
1996. Nel 2001 l’autorità comunale li ha ulteriormente autorizzati a realizzare
un edificio accessorio (mapp. n. __________7 RFD), attiguo a quello principale,
definito dai rispettivi piani quale “deposito”.
Scostandosi dal permesso ricevuto, nel 2002
Fatti
i ricorrenti hanno creato attiguamente al deposito un ulteriore locale,
denominato “portico coperto” (mapp. n. __________7 RFD).
Sollecitati dal municipio, il 4 ottobre 2002
hanno chiesto il permesso edilizio mancante.
Preso atto dell’avviso negativo pronunciato
dall’autorità dipartimentale, il municipio ha loro negato il rilascio della
postulata licenza.
B. Con
giudizio 30 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione
municipale, respingendo il ricorso contro di essa interposto dai ricorrenti.
L’intervento
edilizio, situato fuori della zona edificabile, non potrebbe beneficiare di un’autorizzazione
eccezionale giusta l’art. 24 LPT, poiché esso non sarebbe ad ubicazione
vincolata e vi si opporrebbero inoltre preponderanti interessi pubblici legati
ad una coerente pianificazione territoriale. Esso non potrebbe essere
autorizzato nemmeno ai sensi dell’art. 24c LPT, in quanto completerebbe la
realizzazione dell’attuale porticato, a suo tempo edificato in luogo di un
pollaio ormai divenuto fatiscente; inoltre, rispetto agli edifici esistenti, la
superficie del locale oltrepasserebbe percentualmente il limite previsto dalla
legge (art. 42 cpv. 3 lett. b OPT). Sarebbe infine esclusa un’autorizzazione eccezionale
giusta l’art. 42a OPT, entrato in vigore il 21 maggio 2003, in quanto il
manufatto in questione non costituirebbe un ampliamento indispensabile per
un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
L’intervento
edilizio dedotto in licenza sarebbe ad ubicazione vincolata, in quanto
completerebbe la funzione abitativa dell’edificio principale, già autorizzata
dalle competenti autorità. La trasformazione parziale della proprietà,
considerata la sua modesta portata, beneficerebbe inoltre della tutela delle
situazioni di fatto, come sarebbe peraltro riconosciuto da consolidata
giurisprudenza ed autorevole dottrina. Infine, essa risponderebbe agli
interessi pubblici legati alla pianificazione del territorio, migliorando in
particolare l’estetica del fabbricato e, indirettamente, quella del paesaggio
circostante.
D. All’accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e l’UDC, senza formulare
osservazioni. Il municipio, pur senza esprimersi nel merito, chiede invece che
l’impugnativa venga accolta.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La
legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria. Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare
indispensabile. La situazione dei luoghi e dell’oggetto della lite emerge
chiaramente dai piani e dalle fotografie agli atti.
Considerandi
2.
Di
principio, l’autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per
impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Non essendo conforme alla funzione
della zona, situata fuori del perimetro edificabile, l’opera dedotta in licenza
non può beneficiare di alcun permesso ordinario. Nemmeno i ricorrenti
contestano tale deduzione.
3.
3.1.
Giusta l’art. 24 LPT, in deroga al principio della conformità di zona, fuori
delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni
per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non
conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che
cumulativamente, la loro destinazione esiga un’ubicazione fuori della zona
edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett.
b). Il requisito dell’ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla
realizzazione di tale requisito devono essere poste esigenze severe (cfr.
Scolari, Commentario, n. 530 ss). Occorre infatti che sia necessario realizzare
l’edificio o l’impianto fuori del territorio edificabile per motivi d’ordine
tecnico, inerenti all’esercizio o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442,
consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall’esclusione
di ogni altra ubicazione in zona edificabile.
3.2
Nel
caso di specie, a prescindere dalla connessione funzionale con gli edifici
esistenti, l’opera controversa non esige in ogni caso un’ubicazione fuori della
zona edificabile. Essa è infatti perfettamente compatibile con la natura degli
insediamenti generalmente ammissibili in tale zona. Neppure esistono valide
ragioni che impongono la sua realizzazione sul fondo in oggetto. Contrariamente
a quanto assumono i ricorrenti, è del tutto irrilevante che essa integri la
funzione abitativa dell’edificio principale, precedentemente autorizzato.
Non
essendo ad ubicazione vincolata, l’intervento dedotto in licenza non può dunque
beneficiare di un’autorizzazione eccezionale giusta l’art. 24 LPT, senza che
sia necessario esaminare se vi si oppongano interessi pubblici preponderanti.
4.
4.1.
Giusta l’art. 24c cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili gli edifici e
impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla
destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione
di fatto. Con l’autorizzazione dell’autorità competente, soggiunge la norma,
tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati
con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati
legalmente.
4.2
In
concreto, la ristrutturazione del rustico in residenza secondaria, avvenuta nel
1996, è posta al beneficio di un permesso edilizio, nel frattempo cresciuto in
giudicato. Se tale autorizzazione fosse conforme al diritto allora vigente, è
questione che può restare qui inevasa. Infatti, il contrasto con la zona di
utilizzazione determinato dal cambiamento totale di destinazione dell’edificio
principale non è in ogni caso riconducibile ad una modifica legislativa, come
espressamente richiesto dall’art. 24c LPT (cfr. anche art. 41 OPT).
Di
conseguenza, né il rustico in questione, né tantomeno il controverso porticato,
ad esso attiguo, possono beneficiare della tutela delle situazioni acquisite
sancita dall’art. 24c LPT, giacché tale disposto non è in concreto applicabile.
5.
Riservato
l’adempimento dei singoli requisiti posti dagli art. 24d cpv. 2 LPT (cambiamento
totale di destinazione per edifici e impianti degni di protezione) e 39 cpv. 2
OPT (modifica dell’utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi
tipici del paesaggio), neppure il rilascio di un’autorizzazione eccezionale
secondo le succitate normative entra attualmente in linea di conto, poiché il
nostro Cantone non si è ancora dotato dei piani di utilizzazione necessari alla
conservazione di tali edifici rurali (cfr. in proposito STA 23.4.2004, in re
B.). Analogamente, non e nemmeno applicabile l’art. 42a OPT, norma invocata
dall’Esecutivo cantonale, che specifica l’entità degli ampliamenti
indispensabili nel quadro dell’art. 24d cpv. 1 e 3 LPT (cfr. art. 42a cpv. 1
OPT). Cade pertanto nel vuoto la censura sollevata dai ricorrenti in ordine ai
vantaggi estetici che l’intervento edilizio procurerebbe al porticato e al paesaggio
circostante.
6.
Ritenuto
che gli art. 24a e 24b LPT sono a priori inapplicabili alla concreta fattispecie,
il ricorso deve pertanto essere respinto, confermando il giudizio impugnato.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm), considerato che
il comune, intervenuto in causa in virtù delle proprie attribuzioni, ne va esente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 24c, 24d LPT; 41, 42a OPT; 21
LE; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1’000.–, sono a carico dei ricorrenti
in solido.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
;
Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Kochergasse 10, 3003 Berna.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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