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Decisione

52.2004.157

uso della museruola per i cani di indole non mite

4 ottobre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei

ricorrenti è certa (art. 43 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1

PAmm);

che non è

compito di questo Tribunale porre rimedio ad eventuali carenze istruttorie

poste in essere dalle istanze inferiori;

che i

ricorrenti invocano la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2

Cost. fed.), non essendo stati interpellati né dall’autorità municipale e

neppure dal Governo in merito ai fatti che sono stati loro addebitati;

che

giusta l’art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale, tra

cui il mantenimento dell’ordine e della tranquillità (cpv. 2 lett. a);

che la

norma in questione è essenzialmente una norma attributiva di competenze in quanto

si limita di principio a designare, all’interno del comune, l’organo

(municipio) al quale è demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di

polizia; non determina invece né la natura né la modalità degli interventi

ammissibili;

che il

contenuto delle singole misure deve invece essere fissato da ulteriori, specifiche

norme di diritto materiale, oppure – dove queste mancano – dalla cosiddetta

clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso di

urgenza, permette al municipio di adottare misure atte a prevenire,

rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed imminenti per i beni di polizia

(RDAT 1993 I n. 2, consid. 2.1. con numerosi rinvii);

che,

giusta l’art. 3 dell’ordinanza municipale 30 gennaio 2001 sulla detenzione dei

cani, i cani di indole non mite devono essere provvisti di museruola: è data

facoltà al municipio di ordinare l’utilizzo della museruola a cani che

pregiudicano la sicurezza pubblica;

che

indipendentemente dal fatto che il provvedimento municipale si fondi

sull’ordinanza precitata o sia sorretto dalla clausola generale di polizia,

controversa in concreto è l’esistenza di turbative all’ordine, alla

tranquillità e alla sicurezza pubblica suscettibili di giustificare

l’intervento dell’autorità comunale qui in esame;

che,

nell’evenienza concreta, il municipio ha ordinato l’utilizzo della museruola

per i cani dei ricorrenti, dopo aver preso semplicemente atto dell’inoltro

della denuncia penale da parte di __________;

che,

essendo stato informato dell’aggressione del 27 gennaio 2004, il

municipio ha ritenuto che i cani in questione pregiudicassero la sicurezza

Considerandi

pubblica sul comprensorio di __________;

che

l’autorità comunale non ha offerto ai ricorrenti alcuna possibilità di

esprimersi, pronunciando l’ordine impugnato senza esperire alcuna formalità;

che, il

Governo dal canto suo - dopo aver premesso che rientra nelle competenze

dell’esecutivo comunale valutare se siano adempiuti i requisiti per il porto

della museruola per i cani di indole non mite - sulla base della

dichiarazione veterinaria summenzionata e dell’asserita aggressione, che ha

dato per avvenuta e alla quale ha attribuito un’importanza rilevante, ha

ritenuto che non vi fossero dubbi circa la pericolosità dei cani in oggetto,

confermando di conseguenza la decisione municipale;

che, di

conseguenza, neppure l’autorità di ricorso di prime cure ha effettuato accertamenti

sull’indole dei cani dei ricorrenti e neppure sui fatti del 27 gennaio 2004;

che

siffatto modo di procedere non può essere tutelato; l’accertamento dei fatti da

parte del municipio e del Consiglio di Stato appare lacunoso laddove, per

dedurre la “pericolosità” dei cani dei ricorrenti, si fonda principalmente

sulla denuncia penale sfociata in un decreto di non luogo a procedere e sulla

dichiarazione del veterinario risalente a fatti del 2002;

che il

Ministero pubblico non ha provveduto all’accertamento dei fatti di cui alla denuncia

penale 27 gennaio 2004, decretando il non luogo a procedere per mancanza di prove

sul dolo;

che dagli

atti non emerge prova atta a dimostrare l’indole non mite dei cani e neppure

quanti e quali cani di proprietà dei ricorrenti sarebbero fonte di turbativa;

che, a tal proposito, né il municipio e neppure il Governo hanno correttamente

accertato l’indole dei cani e l’eventuale violazione dell’ordine e della sicurezza;

che, pur

riconoscendo all’autorità comunale ampio potere decisionale in ambito di

polizia locale, non si può prescindere dall’evidenziare come la decisione

impugnata faccia completamente astrazione da ogni e qualsiasi accertamento

oggettivo, limitandosi a basare il proprio apprezzamento sulla lamentela di un

singolo cittadino;

che a

fronte di simili lacune, questo Tribunale non può che annullare la risoluzione

impugnata e retrocedere gli atti all’istanza inferiore per nuovo giudizio

previa adeguata istruttoria, da esperirsi all’occorrenza ordinando adeguate

indagini circa l’indole di tutti i cani dei ricorrenti e la loro asserita

pericolosità (DTF 8 maggio 1995 N.1P.236/1995 in re G. = RDAT 1995 II n. 8;

STA 5 aprile 1994 in re comune di B.; RDAT 2002 II n. 5);

che, a

titolo abbondanziale si evidenzia che l’ordinanza municipale sulla detenzione

dei cani vieta in ogni caso di lasciar vagare i cani in luoghi pubblici (art.

1), e prevede che debbano essere costantemente tenuti al guinzaglio nelle zone

abitate e ogniqualvolta ve ne fosse la necessità (art. 2);

che, in

considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e gli atti retrocessi

al Consiglio di Stato affinché proceda all’istruttoria e statuisca nuovamente

sull’impugnativa;

che dato

l’esito dell’impugnativa non si prelevano spese, né tassa di giustizia (art. 28

PAmm); le ripetibili sono invece poste a carico del municipio di __________

(art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost. fed; 107, 208 LOC; 1, 3, 18,

28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm; art. 3 dell’Ordinanza municipale sulla detenzione

dei cani;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 6 aprile 2004, n. 1432, del

Consiglio di Stato è annullata;

1.2.

gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato

per nuovo giudizio previa istruttoria come ai considerandi.

2. Non si

prelevano né tasse, né spese di giustizia. Il comune di __________ rifonderà ai

ricorrenti fr. 500.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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