52.2004.157
uso della museruola per i cani di indole non mite
4 ottobre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2004.157
Data decisione, Autorità:
04.10.2004, TRAM
Titolo:
uso della museruola per i cani di indole non mite
POLIZIA COMUNALE O LOCALE
art. 107 LOC
Incarto n.
52.2004.157
Lugano
4 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 maggio 2004 di
RI1
patrocinati da: PA1,
contro
la decisione 6 aprile 2004 (n. 1432) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l’impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso la
risoluzione 17 febbraio 2004 con la quale il municipio di __________ ha imposto
l’uso della museruola ai cani di loro proprietà;
viste le risposte:
- 11 maggio 2004 del
Consiglio di Stato;
- 25 maggio 2004 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI1
vivono a __________ dove detengono 3 cani:;
che il 27
gennaio 2004 __________ ha sporto denuncia penale nei confronti dei ricorrenti
per titolo di danneggiamento e di atti contro la pubblica incolumità, affermando
che lo stesso giorno il suo cane era stato aggredito dai cani dei ricorrenti
nei pressi dell’alpe __________;
che il 9
febbraio 2004 il Ministero pubblico ha emesso un decreto di non luogo a
procedere, per mancanza di prove sul dolo;
che, a
seguito della denuncia penale, con risoluzione 17 febbraio 2004 il municipio di
__________ – fondandosi in particolare sui punti n. 2 e 3 dell’ordinanza municipale
30 gennaio 2001 sulla detenzione dei cani – ha ordinato l’utilizzo della museruola
per i cani di proprietà dei ricorrenti;
che con
giudizio 6 aprile 2004, il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa presentata
dai ricorrenti avverso il provvedimento municipale, ritenendolo rispettoso del
principio di proporzionalità in quanto limitato ai luoghi pubblici del territorio
di __________;
che in
sostanza, sulla base degli atti di causa ed in particolare della dichiarazione
1. agosto 2002 della veterinaria __________, il Governo ha ritenuto che i cani
in questione rientrassero effettivamente nella categoria dei cani non
propriamente di mite carattere;
che i
ricorrenti si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando
l’annullamento del predetto giudizio governativo;
che gli
insorgenti contestano in primo luogo l’asserita aggressione da parte dei loro
cani ai danni del cane di __________; a tal proposito lamentano la violazione
del loro diritto di essere sentiti, in quanto né il municipio e neppure il
Governo avrebbero provveduto all’accertamento dei fatti, basando le rispettive
decisioni su fatti errati, non avvenuti e mai comprovati;
che,
relativamente al certificato veterinario 1. agosto 2002, si limitano ad
osservare che riguarderebbe una zuffa avvenuta tra il cane di __________ e uno
dei vecchi cani __________ di loro proprietà, soppresso nel 2003;
che i
ricorrenti rilevano infine che i cani attualmente in loro possesso sono stati acquistati
in seguito: il cucciolo di __________ nel 2002, mentre gli altri due nel 2003;
che
all’accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il municipio,
senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC),
Fatti
il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei
ricorrenti è certa (art. 43 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm);
che non è
compito di questo Tribunale porre rimedio ad eventuali carenze istruttorie
poste in essere dalle istanze inferiori;
che i
ricorrenti invocano la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2
Cost. fed.), non essendo stati interpellati né dall’autorità municipale e
neppure dal Governo in merito ai fatti che sono stati loro addebitati;
che
giusta l’art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale, tra
cui il mantenimento dell’ordine e della tranquillità (cpv. 2 lett. a);
che la
norma in questione è essenzialmente una norma attributiva di competenze in quanto
si limita di principio a designare, all’interno del comune, l’organo
(municipio) al quale è demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di
polizia; non determina invece né la natura né la modalità degli interventi
ammissibili;
che il
contenuto delle singole misure deve invece essere fissato da ulteriori, specifiche
norme di diritto materiale, oppure – dove queste mancano – dalla cosiddetta
clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso di
urgenza, permette al municipio di adottare misure atte a prevenire,
rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed imminenti per i beni di polizia
(RDAT 1993 I n. 2, consid. 2.1. con numerosi rinvii);
che,
giusta l’art. 3 dell’ordinanza municipale 30 gennaio 2001 sulla detenzione dei
cani, i cani di indole non mite devono essere provvisti di museruola: è data
facoltà al municipio di ordinare l’utilizzo della museruola a cani che
pregiudicano la sicurezza pubblica;
che
indipendentemente dal fatto che il provvedimento municipale si fondi
sull’ordinanza precitata o sia sorretto dalla clausola generale di polizia,
controversa in concreto è l’esistenza di turbative all’ordine, alla
tranquillità e alla sicurezza pubblica suscettibili di giustificare
l’intervento dell’autorità comunale qui in esame;
che,
nell’evenienza concreta, il municipio ha ordinato l’utilizzo della museruola
per i cani dei ricorrenti, dopo aver preso semplicemente atto dell’inoltro
della denuncia penale da parte di __________;
che,
essendo stato informato dell’aggressione del 27 gennaio 2004, il
municipio ha ritenuto che i cani in questione pregiudicassero la sicurezza
Considerandi
pubblica sul comprensorio di __________;
che
l’autorità comunale non ha offerto ai ricorrenti alcuna possibilità di
esprimersi, pronunciando l’ordine impugnato senza esperire alcuna formalità;
che, il
Governo dal canto suo - dopo aver premesso che rientra nelle competenze
dell’esecutivo comunale valutare se siano adempiuti i requisiti per il porto
della museruola per i cani di indole non mite - sulla base della
dichiarazione veterinaria summenzionata e dell’asserita aggressione, che ha
dato per avvenuta e alla quale ha attribuito un’importanza rilevante, ha
ritenuto che non vi fossero dubbi circa la pericolosità dei cani in oggetto,
confermando di conseguenza la decisione municipale;
che, di
conseguenza, neppure l’autorità di ricorso di prime cure ha effettuato accertamenti
sull’indole dei cani dei ricorrenti e neppure sui fatti del 27 gennaio 2004;
che
siffatto modo di procedere non può essere tutelato; l’accertamento dei fatti da
parte del municipio e del Consiglio di Stato appare lacunoso laddove, per
dedurre la “pericolosità” dei cani dei ricorrenti, si fonda principalmente
sulla denuncia penale sfociata in un decreto di non luogo a procedere e sulla
dichiarazione del veterinario risalente a fatti del 2002;
che il
Ministero pubblico non ha provveduto all’accertamento dei fatti di cui alla denuncia
penale 27 gennaio 2004, decretando il non luogo a procedere per mancanza di prove
sul dolo;
che dagli
atti non emerge prova atta a dimostrare l’indole non mite dei cani e neppure
quanti e quali cani di proprietà dei ricorrenti sarebbero fonte di turbativa;
che, a tal proposito, né il municipio e neppure il Governo hanno correttamente
accertato l’indole dei cani e l’eventuale violazione dell’ordine e della sicurezza;
che, pur
riconoscendo all’autorità comunale ampio potere decisionale in ambito di
polizia locale, non si può prescindere dall’evidenziare come la decisione
impugnata faccia completamente astrazione da ogni e qualsiasi accertamento
oggettivo, limitandosi a basare il proprio apprezzamento sulla lamentela di un
singolo cittadino;
che a
fronte di simili lacune, questo Tribunale non può che annullare la risoluzione
impugnata e retrocedere gli atti all’istanza inferiore per nuovo giudizio
previa adeguata istruttoria, da esperirsi all’occorrenza ordinando adeguate
indagini circa l’indole di tutti i cani dei ricorrenti e la loro asserita
pericolosità (DTF 8 maggio 1995 N.1P.236/1995 in re G. = RDAT 1995 II n. 8;
STA 5 aprile 1994 in re comune di B.; RDAT 2002 II n. 5);
che, a
titolo abbondanziale si evidenzia che l’ordinanza municipale sulla detenzione
dei cani vieta in ogni caso di lasciar vagare i cani in luoghi pubblici (art.
1), e prevede che debbano essere costantemente tenuti al guinzaglio nelle zone
abitate e ogniqualvolta ve ne fosse la necessità (art. 2);
che, in
considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e gli atti retrocessi
al Consiglio di Stato affinché proceda all’istruttoria e statuisca nuovamente
sull’impugnativa;
che dato
l’esito dell’impugnativa non si prelevano spese, né tassa di giustizia (art. 28
PAmm); le ripetibili sono invece poste a carico del municipio di __________
(art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost. fed; 107, 208 LOC; 1, 3, 18,
28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm; art. 3 dell’Ordinanza municipale sulla detenzione
dei cani;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 6 aprile 2004, n. 1432, del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2.
gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato
per nuovo giudizio previa istruttoria come ai considerandi.
2. Non si
prelevano né tasse, né spese di giustizia. Il comune di __________ rifonderà ai
ricorrenti fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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