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Decisione

52.2004.168

ordine di rimozione di una recinzione posata su un sentiero pubblico

13 giugno 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.168

Data decisione, Autorità:

13.06.2005, TRAM

Titolo:

ordine di rimozione di una recinzione posata su un sentiero pubblico

BENE AMMINISTRATIVO

POLIZIA COMUNALE O LOCALE

RIMOZIONE

art. 107 LOC

art. 176 LOC

art. 179 LOC

art. 208 LOC

art. 209 LOC

art. 213 LOC

art. 34 cpv. 3 LPAMM

Incarto n.

52.2004.168

Lugano

13 giugno 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 maggio 2004 di

RI 1

contro

la decisione 20 aprile 2004 (n. 1574) del Consiglio

di Stato, che respinge l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 20

ottobre 2003 con cui il municipio di CO 1 gli ha ordinato di rimuovere una recinzione

posata su un sentiero pubblico (part. n. __________ RFD);

viste le risposte:

- 14 maggio 2004 del CO 2,

- 18 maggio 2004 del

Consiglio di Stato,

- 25 maggio 2004 del

municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1

è proprietario a __________ dei mappali n. __________ RFD, confinanti con un

sentiero pedonale di proprietà del comune (part. __________);

che nel

corso di un sopralluogo l'Esecutivo comunale ha constatato che il ricorrente

stava eseguendo diversi lavori sulla part. __________ senza la necessaria

autorizzazione e aveva posato una recinzione sul sentiero comunale;

che l'11

marzo 2002 il municipio gli ha ordinato di sospendere i lavori e lo ha sollecitato

a inoltrare, entro quindici giorni, una domanda di costruzione a posteriori per

quanto stava realizzando sul fondo n. __________;

che il 2

aprile 2002 l'esecutivo comunale gli ha inoltre ordinato di rimuovere, entro

cinque giorni, la recinzione posata sulla part. n. __________ in quanto

ostacolava il normale transito pedonale;

che

quest'ultimo ordine essendo rimasto inascoltato, il 27 agosto 2002 il municipio

ha proceduto a rimuovere la recinzione tramite l'intervento di una ditta;

che il 29

agosto 2002, RI 1 ha posato sul sentiero comunale una nuova rete metallica,

sostenendo di essere proprietario della parte di terreno delimitata dalla recinzione;

che il 20

ottobre 2003 il CO 1 ha ordinato al ricorrente, sotto la comminatoria dell'art.

292 CP e dell'esecuzione effettiva, di rimuovere entro quindici giorni la nuova

recinzione dal sedime comunale;

che con

giudizio 20 aprile 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1;

che

l'Esecutivo cantonale ha considerato l'ordine di ripristino intimato al

ricorrente un semplice atto di esecuzione, secondo la procedura in materia

edilizia, della precedente risoluzione municipale del 2 aprile 2002;

che

secondo il Governo l'insorgente non poteva rimettere ora in discussione né il

provvedimento alla base dell'ordine di ripristino del 2 aprile 2002, in quanto

da tempo cresciuto in giudicato, né l'estensione della proprietà dei propri

fondi stabilita nell'ambito della procedura in materia di raggruppamento terreni;

che

avverso la predetta pronunzia governativa RI 1 insorge ora davanti al Tribunale

Considerandi

cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla unitamente all'ordine di

rimozione;

che il

ricorrente sostiene di essere proprietario dell'area della part. n. __________

appartenente al comune e sulla quale ha eretto la recinzione, ribadendo di

essere stato oggetto di un'indebita sottrazione di una porzione dei propri

fondi al momento della procedura di raggruppamento dei terreni e della terminazione

della nuova mappa;

che egli

contesta inoltre che l'ordine di ripristino intimatogli il 20 ottobre 2003 sia

un semplice atto di esecuzione della precedente risoluzione municipale del 2

aprile 2002, asserendo di averne preso

conoscenza solo nell'ambito della presente procedura ricorsuale, ciò che gli

avrebbe impedito di impugnarla tempestivamente;

che

all’accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il municipio

di CO 1 senza formulare osservazioni, mentre il dipartimento osserva che la

vertenza non è di sua competenza;

che in

seguito il ricorrente ha versato agli atti ulteriori scritti e documenti;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 cpv. 1

LOC;

che il

ricorso , tempestivo (art. 213 cpv. 3 LOC) e inoltrato da una persona legittimata

ad agire (art. 209 lett. b LOC), è dunque ricevibile in ordine;

che il

gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.

1.

PAmm), ritenuto che l'audizione degli ex vicini di casa __________ e __________

allora proprietari della part. n. __________ RFD e il richiamo dal municipio di

CO 1 e dal geometra revisore ing. __________ di diversa documentazione relativa

ai mappali interessati alla vertenza non apporterebbero al tribunale ulteriori

elementi determinanti per il giudizio;

che, in

concreto, il fondo n. __________ sul quale è tracciato il sentiero pubblico, è

iscritto a registro fondiario come appartenente al comune di __________;

che il

ricorrente non può contestare ora la delimitazione della proprietà di questo

fondo a confine con i suoi mappali, rivendicandone in parte l'attribuzione

perché si ritiene vittima di un'indebita sottrazione di una porzione dei propri

terreni;

che le

contestazioni relative all'estensione delle sue particelle e alle terminazioni

della nuova mappa dovevano essere fatte valere a suo tempo nell'ambito della

procedura di raggruppamento terreni e d'impianto del registro fondiario

definitivo;

che,

ferme queste premesse, giusta l'art. 179 cpv. 1 LOC il municipio provvede alla

conservazione e all’amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi

siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza;

che oggetto

del contendere è la nuova rete metallica posata dall'insorgente il 29 agosto

2002.

sulla part. n. __________ del comune;

che il

percorso pedonale caratterizzante la part. n. __________ è senz'altro un bene

comunale d'uso comune ai sensi dell'art. 176 lett. a LOC e 102 lett. b del regolamento comunale di __________ (RC);

che il

municipio, dispone l'art. 107 cpv. 1 LOC, esercita le funzioni di polizia

locale che hanno - tra l'altro - per oggetto le misure intese a gestire i beni

comunali, ad assicurare l’uso dei beni

comuni, a disciplinarne l’uso accresciuto ed esclusivo (cpv. 2 lett. c);

che

l'esecutivo comunale, precisa l'art. 25 RLOC, ha la facoltà di adottare misure

per garantire la libera disposizione dei beni comunali impedendo qualsiasi ingombro

od ostacolo delle vie e piazze pubbliche oppure per assicurare il libero

transito delle persone o degli animali o a vietarlo o a limitarlo se le

circostanze lo giustificano;

che con

l'ordine di rimuovere la recinzione posata su parte del sentiero comunale, il

municipio ha voluto assicurare l'uso del bene conformemente alla sua

destinazione, giusta l'art. 104 RC;

che è

incontestato infatti che la rete metallica in parola impedisce alle persone di

transitare regolarmente sul sentiero in quanto occupa abusivamente una parte

del fondo comunale;

che la

decisione municipale impugnata rientra pertanto nel quadro delle competenze

attribuite al municipio dall'art. 107 LOC;

che non

risulta inoltre che l'insorgente sia al beneficio di un'autorizzazione o di una

concessione per uso esclusivo rilasciatagli dal comune per posare nuovamente

una rete metallica sul passaggio pubblico giusta l'art. 106 RC;

che a

ragione quindi il municipio gli ha ordinato di rimuoverla sotto la comminatoria

dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva a spese dell'obbligato giusta

l'art. 34 cpv. 3 PAmm;

che

l'ordine municipale di ripristino risulta pertanto immune da violazioni del

diritto;

che può quindi rimanere indecisa la questione a

sapere se la vertenza poteva essere esaminata anche dal profilo della normativa

edilizia, come ha fatto il Consiglio di Stato che ha considerato l'ordine di

ripristino del 20 ottobre 2003 alla stregua di un semplice atto di esecuzione

della risoluzione municipale 2 aprile 2002, avente in oggetto la precedente

rete metallica posata abusivamente nel medesimo punto e rimossa con la forza il

27.

agosto 2002;

che in

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto;

che tassa

e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 107, 176, 177, 179, 208, 209, 213 LOC;

25 RLOC; 102, 104 e 106 RC di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Tasse e

spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dell'insorgente.

3. Intimazione

a:

t

erzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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