52.2004.168
ordine di rimozione di una recinzione posata su un sentiero pubblico
13 giugno 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2004.168
Data decisione, Autorità:
13.06.2005, TRAM
Titolo:
ordine di rimozione di una recinzione posata su un sentiero pubblico
BENE AMMINISTRATIVO
POLIZIA COMUNALE O LOCALE
RIMOZIONE
art. 107 LOC
art. 176 LOC
art. 179 LOC
art. 208 LOC
art. 209 LOC
art. 213 LOC
art. 34 cpv. 3 LPAMM
Incarto n.
52.2004.168
Lugano
13 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 maggio 2004 di
RI 1
contro
la decisione 20 aprile 2004 (n. 1574) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 20
ottobre 2003 con cui il municipio di CO 1 gli ha ordinato di rimuovere una recinzione
posata su un sentiero pubblico (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
- 14 maggio 2004 del CO 2,
- 18 maggio 2004 del
Consiglio di Stato,
- 25 maggio 2004 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1
è proprietario a __________ dei mappali n. __________ RFD, confinanti con un
sentiero pedonale di proprietà del comune (part. __________);
che nel
corso di un sopralluogo l'Esecutivo comunale ha constatato che il ricorrente
stava eseguendo diversi lavori sulla part. __________ senza la necessaria
autorizzazione e aveva posato una recinzione sul sentiero comunale;
che l'11
marzo 2002 il municipio gli ha ordinato di sospendere i lavori e lo ha sollecitato
a inoltrare, entro quindici giorni, una domanda di costruzione a posteriori per
quanto stava realizzando sul fondo n. __________;
che il 2
aprile 2002 l'esecutivo comunale gli ha inoltre ordinato di rimuovere, entro
cinque giorni, la recinzione posata sulla part. n. __________ in quanto
ostacolava il normale transito pedonale;
che
quest'ultimo ordine essendo rimasto inascoltato, il 27 agosto 2002 il municipio
ha proceduto a rimuovere la recinzione tramite l'intervento di una ditta;
che il 29
agosto 2002, RI 1 ha posato sul sentiero comunale una nuova rete metallica,
sostenendo di essere proprietario della parte di terreno delimitata dalla recinzione;
che il 20
ottobre 2003 il CO 1 ha ordinato al ricorrente, sotto la comminatoria dell'art.
292 CP e dell'esecuzione effettiva, di rimuovere entro quindici giorni la nuova
recinzione dal sedime comunale;
che con
giudizio 20 aprile 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1;
che
l'Esecutivo cantonale ha considerato l'ordine di ripristino intimato al
ricorrente un semplice atto di esecuzione, secondo la procedura in materia
edilizia, della precedente risoluzione municipale del 2 aprile 2002;
che
secondo il Governo l'insorgente non poteva rimettere ora in discussione né il
provvedimento alla base dell'ordine di ripristino del 2 aprile 2002, in quanto
da tempo cresciuto in giudicato, né l'estensione della proprietà dei propri
fondi stabilita nell'ambito della procedura in materia di raggruppamento terreni;
che
avverso la predetta pronunzia governativa RI 1 insorge ora davanti al Tribunale
Considerandi
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla unitamente all'ordine di
rimozione;
che il
ricorrente sostiene di essere proprietario dell'area della part. n. __________
appartenente al comune e sulla quale ha eretto la recinzione, ribadendo di
essere stato oggetto di un'indebita sottrazione di una porzione dei propri
fondi al momento della procedura di raggruppamento dei terreni e della terminazione
della nuova mappa;
che egli
contesta inoltre che l'ordine di ripristino intimatogli il 20 ottobre 2003 sia
un semplice atto di esecuzione della precedente risoluzione municipale del 2
aprile 2002, asserendo di averne preso
conoscenza solo nell'ambito della presente procedura ricorsuale, ciò che gli
avrebbe impedito di impugnarla tempestivamente;
che
all’accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il municipio
di CO 1 senza formulare osservazioni, mentre il dipartimento osserva che la
vertenza non è di sua competenza;
che in
seguito il ricorrente ha versato agli atti ulteriori scritti e documenti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 cpv. 1
LOC;
che il
ricorso , tempestivo (art. 213 cpv. 3 LOC) e inoltrato da una persona legittimata
ad agire (art. 209 lett. b LOC), è dunque ricevibile in ordine;
che il
gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1.
PAmm), ritenuto che l'audizione degli ex vicini di casa __________ e __________
allora proprietari della part. n. __________ RFD e il richiamo dal municipio di
CO 1 e dal geometra revisore ing. __________ di diversa documentazione relativa
ai mappali interessati alla vertenza non apporterebbero al tribunale ulteriori
elementi determinanti per il giudizio;
che, in
concreto, il fondo n. __________ sul quale è tracciato il sentiero pubblico, è
iscritto a registro fondiario come appartenente al comune di __________;
che il
ricorrente non può contestare ora la delimitazione della proprietà di questo
fondo a confine con i suoi mappali, rivendicandone in parte l'attribuzione
perché si ritiene vittima di un'indebita sottrazione di una porzione dei propri
terreni;
che le
contestazioni relative all'estensione delle sue particelle e alle terminazioni
della nuova mappa dovevano essere fatte valere a suo tempo nell'ambito della
procedura di raggruppamento terreni e d'impianto del registro fondiario
definitivo;
che,
ferme queste premesse, giusta l'art. 179 cpv. 1 LOC il municipio provvede alla
conservazione e all’amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi
siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza;
che oggetto
del contendere è la nuova rete metallica posata dall'insorgente il 29 agosto
2002.
sulla part. n. __________ del comune;
che il
percorso pedonale caratterizzante la part. n. __________ è senz'altro un bene
comunale d'uso comune ai sensi dell'art. 176 lett. a LOC e 102 lett. b del regolamento comunale di __________ (RC);
che il
municipio, dispone l'art. 107 cpv. 1 LOC, esercita le funzioni di polizia
locale che hanno - tra l'altro - per oggetto le misure intese a gestire i beni
comunali, ad assicurare l’uso dei beni
comuni, a disciplinarne l’uso accresciuto ed esclusivo (cpv. 2 lett. c);
che
l'esecutivo comunale, precisa l'art. 25 RLOC, ha la facoltà di adottare misure
per garantire la libera disposizione dei beni comunali impedendo qualsiasi ingombro
od ostacolo delle vie e piazze pubbliche oppure per assicurare il libero
transito delle persone o degli animali o a vietarlo o a limitarlo se le
circostanze lo giustificano;
che con
l'ordine di rimuovere la recinzione posata su parte del sentiero comunale, il
municipio ha voluto assicurare l'uso del bene conformemente alla sua
destinazione, giusta l'art. 104 RC;
che è
incontestato infatti che la rete metallica in parola impedisce alle persone di
transitare regolarmente sul sentiero in quanto occupa abusivamente una parte
del fondo comunale;
che la
decisione municipale impugnata rientra pertanto nel quadro delle competenze
attribuite al municipio dall'art. 107 LOC;
che non
risulta inoltre che l'insorgente sia al beneficio di un'autorizzazione o di una
concessione per uso esclusivo rilasciatagli dal comune per posare nuovamente
una rete metallica sul passaggio pubblico giusta l'art. 106 RC;
che a
ragione quindi il municipio gli ha ordinato di rimuoverla sotto la comminatoria
dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva a spese dell'obbligato giusta
l'art. 34 cpv. 3 PAmm;
che
l'ordine municipale di ripristino risulta pertanto immune da violazioni del
diritto;
che può quindi rimanere indecisa la questione a
sapere se la vertenza poteva essere esaminata anche dal profilo della normativa
edilizia, come ha fatto il Consiglio di Stato che ha considerato l'ordine di
ripristino del 20 ottobre 2003 alla stregua di un semplice atto di esecuzione
della risoluzione municipale 2 aprile 2002, avente in oggetto la precedente
rete metallica posata abusivamente nel medesimo punto e rimossa con la forza il
27.
agosto 2002;
che in
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto;
che tassa
e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 176, 177, 179, 208, 209, 213 LOC;
25 RLOC; 102, 104 e 106 RC di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Tasse e
spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dell'insorgente.
3. Intimazione
a:
t
erzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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