52.2004.174
imposizione di misure di sicurezza antincendio in uno stabile di appartamenti realizzato nel 1985, che non forma oggetto di interventi di natura edilizia
7 settembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2004.174
Data decisione, Autorità:
07.09.2004, TRAM
Titolo:
imposizione di misure di sicurezza antincendio in uno stabile di appartamenti realizzato nel 1985, che non forma oggetto di interventi di natura edilizia
POLIZIA DEL FUOCO
art. 41d cpv. 3 LE
art. 41g cpv. 1 LE
art. 44d RLE
Incarto n.
52.2004.174
7 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 maggio 2004 della
_RICO1
patrocinata da: _PAT1
contro
la decisione 20 aprile 2004 (no. 1590) del _CON3 che
ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
27 febbraio 2004 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di
realizzare entro sei mesi tutte le misure di protezione antincendio
prescritte nella perizia 21.1.2004 dell'arch. __________ al fine di rendere
accettabile il rischio residuo;
viste le risposte:
- 24 maggio 2004 del
Dipartimento del territorio;
- 25 maggio 2004 del _CON3;
- 1° giugno 2004 del _CON1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la è
proprietaria di uno stabile di cinque piani costruito nel 1985 sulla part.
__________, nel quale trovano spazio 13 appartamenti, un tea-room e uno studio
di estetica;
che il 15
ottobre 2003 il municipio di __________ ha ordinato alla di esibire una perizia
redatta da un tecnico riconosciuto della polizia del fuoco al fine di accertare
se l'immobile ossequiava le prescrizioni antincendio e presentava un rischio
residuo accettabile giusta l'art. 44g RLE;
che la ha
affidato il mandato all'arch. __________, il quale non ha valutato il rischio
insito nell'immobile a tenore dell'art. 44g RLE, ma ha verificato la sua
conformità con le vigenti prescrizioni in materia di polizia del fuoco;
che preso
atto delle risultanze emergenti dalla perizia __________, il 27 febbraio 2004
il municipio di __________ ha ingiunto all'amministrazione del condominio di
realizzare entro sei mesi tutte le misure indicate dall'esperto per rendere
l'edificio conforme alle attuali prescrizioni antincendio;
che
contro questa decisione l'obbligata è insorta davanti al _CON3 chiedendone
l'annullamento;
che con
giudizio 20 aprile 2004 il Governo ha respinto l'impugnativa; dopo aver ammesso
che sarebbe spettato all'autorità comunale provare mediante perizia che
l'immobile presenta un reale pericolo per le cose e le persone, il _CON3 ha
nondimeno tutelato la risoluzione impugnata adducendo che le misure imposte
erano indispensabili per garantire il rispetto delle esigenze minime di
sicurezza contro gli incendi e contenere entro un limite accettabile il rischio
residuo;
che
contro questo giudizio la soccombente è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme all’ordine censurato;
che in
sostanza l'insorgente nega che la propria palazzina possa essere considerata un
edificio ad uso collettivo ai sensi degli art. 44d e 44g RLE; queste norme non
sarebbero pertanto applicabili alla fattispecie e quand'anche lo fossero non
permetterebbero comunque di salvare la decisione impugnata dal suo carattere
arbitrario dato che il condominio, edificato prima del 1997, resta soggetto al
diritto precedente e non rappresenta alcun pericolo particolare, imminente e
non altrimenti evitabile suscettibile di giustificare un intervento a protezione
di beni di polizia;
Considerandi
che il
ricorso è avversato dal _CON3 dal Dipartimento del territorio e dal _CON1
quest'ultimo in rappresentanza del comune nel quale è confluito per fusione i
quali hanno rinunciato a presentare osservazioni particolari;
considerato, in
diritto
che il
ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm; data la natura
delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base
degli atti, la situazione dei luoghi essendo d'altronde perfettamente nota al
Tribunale per conoscenza diretta (art. 18 PAmm);
che
giusta gli art. 41d cpv. 3 LE e 44d RLE, alle domande per la costruzione, la
ricostruzione e la riattazione di edifici di uso collettivo, quali istituiti di
cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli
concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il
deposito di carburanti e gas, deve essere allegato un attestato, rilasciato da
un tecnico riconosciuto nel campo specifico della polizia del fuoco, che
certifichi che il progetto è allestito conformemente alle norme tecniche in materia
emanate dal _CON3;
che per
l'art. 41g cpv. 1 LE, gli edifici esistenti prima dell'entrata in vigore della
norma succitata (1.1.97: cfr. BU 96,735) sono soggetti al diritto precedente e
devono essere adeguati alle nuove disposizioni solo in caso di riattazione, di
trasformazione o di ricostruzioni ed ampliamenti (art. 41g cpv. 2 LE);
che
riallacciandosi all'elencazione dell'art. 44d RLE, l'art. 44g cpv. 1 RLE impone
al proprietario di edifici di uso collettivo, quali istituiti di cura, scuole,
alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti
edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di
carburanti e gas realizzati prima del 1.1.97, che costituiscono "un reale
pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente", di
"adattare i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile
il rischio residuo";
che
l’art. 44g cpv. 2 RLE permette al municipio di "concedere esenzioni
all'adeguamento unicamente sulla base di una perizia che certifichi che il
rischio presente è accettabile";
che
quest’ultima disposizione in realtà non è altro che una conseguenza del capoverso
precedente: è in effetti evidente che l’obbligo di risanamento non sussiste se
il proprietario dimostra mediante perizia che il rischio è accettabile;
che
dall'insieme delle norme summenzionate emerge chiaramente che il municipio può
esigere la presentazione di un attestato di conformità alle prescrizioni di sicurezza
antincendio soltanto in caso di costruzione, ricostruzione e riattazione degli edifici
elencati all'art. 44d RLE;
che per
gli edifici esistenti prima dell'entrata in vigore degli art. 41a - 41g LE, che
non formano oggetto di interventi di natura edilizia, il municipio non può
pertanto pretendere la presentazione di un attestato di conformità;
che per
questi edifici l'autorità comunale può soltanto imporre le opere necessarie per
eliminare “un reale pericolo per le cose e per le persone” (art. 44g RLE) dopo
averne adeguatamente comprovato la sussistenza (STA 1° giugno 1999 in re C.
S.);
che in
concreto, il __________ è uno stabile realizzato nel 1985 che di recente non è
stato oggetto di alcuna domanda di costruzione; ciononostante, l'autorità
comunale ha dapprima ordinato alla di esibire una perizia redatta da un tecnico
riconosciuto della polizia del fuoco al fine di accertare la situazione
dell'immobile ad uso collettivo dal profilo delle misure di prevenzione antincendio,
indi le ha ingiunto di realizzare entro sei mesi tutti gli interventi indicati
dall'esperto per rendere l'edificio conforme alle prescrizioni vigenti;
che tale
imposizione non può essere tutelata già solo perché il condominio della non è
un edificio di uso collettivo ai sensi degli art. 41d cpv. 3 LE e 44d RLE e non
rientra neppure nel novero degli edifici di grande mole secondo le norme appena
citate;
che
l'immobile della, 13 appartamenti disposti su cinque piani, non può essere
infatti configurato alla stregua di un edificio di uso collettivo solo perché
al PT accoglie anche un minuscolo tea-room con pasticceria e un istituto di
estetica; né, stante le sue dimensioni, può essergli attribuita la qualifica di
edificio di grande mole, conferita per prassi solo agli stabili con oltre 20
appartamenti o 22 m di altezza (cfr. Lucchini, Compendio giuridico per
l'edilizia, p. 173-74);
che
l'art. 44g RLE non gli è pertanto applicabile;
che
quand'anche lo fosse per l'autorimessa sotterranea di cui è dotato, il
municipio non ha per nulla dimostrato che il condominio costituisce un pericolo
chiaro, imminente e non altrimenti evitabile, tale da giustificare
l'ingiunzione avversata; la perizia che l'autorità comunale ha fatto allestire
alla invertendo abusivamente l'onere della prova sancito dall'art. 44g RLE,
attesta soltanto che per ossequiare appieno le vigenti prescrizioni antincendio
lo stabile dovrebbe subire gli interventi consigliati nel referto (vedi perizia
21.1.2004
arch. __________, punto 1.3. e 5);
che
contrariamente a quanto indicato nella controversa risoluzione del municipio di
la perizia di cui trattasi non si esprime nemmeno sull'eventuale pericolo
particolare di incendio insito nel condominio; le misure ordinate
dall'esecutivo comunale sulla scorta di quel referto esulano peraltro da un
concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo ai sensi
dell'art. 44g cpv. 1 in fine RLE;
che,
stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione municipale
impugnata e quella governativa che la conferma, siccome lesive del diritto;
che, dato
l’esito, il Tribunale cantonale amministrativo si limita ad addebitare al comune
resistente le ripetibili, prescindendo dal prelievo di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 41d, 41g LE; 44g RLE; 3, 18, 28,
31, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 20
aprile 2004 (no. 1590) del _CON3;
1.2. la risoluzione 27
febbraio 2004 con cui il municipio di __________ ha ordinato alla di realizzare
entro sei mesi tutte le misure di protezione antincendio prescritte nella
perizia 21.1.2004 dell'arch. __________.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3.Il comune di __________ rifonderà alla fr. 1’200.- a titolo di ripetibili
di entrambe le istanze.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. _CON1
2. _CON2
3. _CON3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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