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Decisione

52.2004.174

imposizione di misure di sicurezza antincendio in uno stabile di appartamenti realizzato nel 1985, che non forma oggetto di interventi di natura edilizia

7 settembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.174

Data decisione, Autorità:

07.09.2004, TRAM

Titolo:

imposizione di misure di sicurezza antincendio in uno stabile di appartamenti realizzato nel 1985, che non forma oggetto di interventi di natura edilizia

POLIZIA DEL FUOCO

art. 41d cpv. 3 LE

art. 41g cpv. 1 LE

art. 44d RLE

Incarto n.

52.2004.174

7 settembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 maggio 2004 della

_RICO1

patrocinata da: _PAT1

contro

la decisione 20 aprile 2004 (no. 1590) del _CON3 che

ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione

27 febbraio 2004 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di

realizzare entro sei mesi tutte le misure di protezione antincendio

prescritte nella perizia 21.1.2004 dell'arch. __________ al fine di rendere

accettabile il rischio residuo;

viste le risposte:

- 24 maggio 2004 del

Dipartimento del territorio;

- 25 maggio 2004 del _CON3;

- 1° giugno 2004 del _CON1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che la è

proprietaria di uno stabile di cinque piani costruito nel 1985 sulla part.

__________, nel quale trovano spazio 13 appartamenti, un tea-room e uno studio

di estetica;

che il 15

ottobre 2003 il municipio di __________ ha ordinato alla di esibire una perizia

redatta da un tecnico riconosciuto della polizia del fuoco al fine di accertare

se l'immobile ossequiava le prescrizioni antincendio e presentava un rischio

residuo accettabile giusta l'art. 44g RLE;

che la ha

affidato il mandato all'arch. __________, il quale non ha valutato il rischio

insito nell'immobile a tenore dell'art. 44g RLE, ma ha verificato la sua

conformità con le vigenti prescrizioni in materia di polizia del fuoco;

che preso

atto delle risultanze emergenti dalla perizia __________, il 27 febbraio 2004

il municipio di __________ ha ingiunto all'amministrazione del condominio di

realizzare entro sei mesi tutte le misure indicate dall'esperto per rendere

l'edificio conforme alle attuali prescrizioni antincendio;

che

contro questa decisione l'obbligata è insorta davanti al _CON3 chiedendone

l'annullamento;

che con

giudizio 20 aprile 2004 il Governo ha respinto l'impugnativa; dopo aver ammesso

che sarebbe spettato all'autorità comunale provare mediante perizia che

l'immobile presenta un reale pericolo per le cose e le persone, il _CON3 ha

nondimeno tutelato la risoluzione impugnata adducendo che le misure imposte

erano indispensabili per garantire il rispetto delle esigenze minime di

sicurezza contro gli incendi e contenere entro un limite accettabile il rischio

residuo;

che

contro questo giudizio la soccombente è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme all’ordine censurato;

che in

sostanza l'insorgente nega che la propria palazzina possa essere considerata un

edificio ad uso collettivo ai sensi degli art. 44d e 44g RLE; queste norme non

sarebbero pertanto applicabili alla fattispecie e quand'anche lo fossero non

permetterebbero comunque di salvare la decisione impugnata dal suo carattere

arbitrario dato che il condominio, edificato prima del 1997, resta soggetto al

diritto precedente e non rappresenta alcun pericolo particolare, imminente e

non altrimenti evitabile suscettibile di giustificare un intervento a protezione

di beni di polizia;

Considerandi

che il

ricorso è avversato dal _CON3 dal Dipartimento del territorio e dal _CON1

quest'ultimo in rappresentanza del comune nel quale è confluito per fusione i

quali hanno rinunciato a presentare osservazioni particolari;

considerato, in

diritto

che il

ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm; data la natura

delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base

degli atti, la situazione dei luoghi essendo d'altronde perfettamente nota al

Tribunale per conoscenza diretta (art. 18 PAmm);

che

giusta gli art. 41d cpv. 3 LE e 44d RLE, alle domande per la costruzione, la

ricostruzione e la riattazione di edifici di uso collettivo, quali istituiti di

cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli

concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il

deposito di carburanti e gas, deve essere allegato un attestato, rilasciato da

un tecnico riconosciuto nel campo specifico della polizia del fuoco, che

certifichi che il progetto è allestito conformemente alle norme tecniche in materia

emanate dal _CON3;

che per

l'art. 41g cpv. 1 LE, gli edifici esistenti prima dell'entrata in vigore della

norma succitata (1.1.97: cfr. BU 96,735) sono soggetti al diritto precedente e

devono essere adeguati alle nuove disposizioni solo in caso di riattazione, di

trasformazione o di ricostruzioni ed ampliamenti (art. 41g cpv. 2 LE);

che

riallacciandosi all'elencazione dell'art. 44d RLE, l'art. 44g cpv. 1 RLE impone

al proprietario di edifici di uso collettivo, quali istituiti di cura, scuole,

alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti

edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di

carburanti e gas realizzati prima del 1.1.97, che costituiscono "un reale

pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente", di

"adattare i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile

il rischio residuo";

che

l’art. 44g cpv. 2 RLE permette al municipio di "concedere esenzioni

all'adeguamento unicamente sulla base di una perizia che certifichi che il

rischio presente è accettabile";

che

quest’ultima disposizione in realtà non è altro che una conseguenza del capoverso

precedente: è in effetti evidente che l’obbligo di risanamento non sussiste se

il proprietario dimostra mediante perizia che il rischio è accettabile;

che

dall'insieme delle norme summenzionate emerge chiaramente che il municipio può

esigere la presentazione di un attestato di conformità alle prescrizioni di sicurezza

antincendio soltanto in caso di costruzione, ricostruzione e riattazione degli edifici

elencati all'art. 44d RLE;

che per

gli edifici esistenti prima dell'entrata in vigore degli art. 41a - 41g LE, che

non formano oggetto di interventi di natura edilizia, il municipio non può

pertanto pretendere la presentazione di un attestato di conformità;

che per

questi edifici l'autorità comunale può soltanto imporre le opere necessarie per

eliminare “un reale pericolo per le cose e per le persone” (art. 44g RLE) dopo

averne adeguatamente comprovato la sussistenza (STA 1° giugno 1999 in re C.

S.);

che in

concreto, il __________ è uno stabile realizzato nel 1985 che di recente non è

stato oggetto di alcuna domanda di costruzione; ciononostante, l'autorità

comunale ha dapprima ordinato alla di esibire una perizia redatta da un tecnico

riconosciuto della polizia del fuoco al fine di accertare la situazione

dell'immobile ad uso collettivo dal profilo delle misure di prevenzione antincendio,

indi le ha ingiunto di realizzare entro sei mesi tutti gli interventi indicati

dall'esperto per rendere l'edificio conforme alle prescrizioni vigenti;

che tale

imposizione non può essere tutelata già solo perché il condominio della non è

un edificio di uso collettivo ai sensi degli art. 41d cpv. 3 LE e 44d RLE e non

rientra neppure nel novero degli edifici di grande mole secondo le norme appena

citate;

che

l'immobile della, 13 appartamenti disposti su cinque piani, non può essere

infatti configurato alla stregua di un edificio di uso collettivo solo perché

al PT accoglie anche un minuscolo tea-room con pasticceria e un istituto di

estetica; né, stante le sue dimensioni, può essergli attribuita la qualifica di

edificio di grande mole, conferita per prassi solo agli stabili con oltre 20

appartamenti o 22 m di altezza (cfr. Lucchini, Compendio giuridico per

l'edilizia, p. 173-74);

che

l'art. 44g RLE non gli è pertanto applicabile;

che

quand'anche lo fosse per l'autorimessa sotterranea di cui è dotato, il

municipio non ha per nulla dimostrato che il condominio costituisce un pericolo

chiaro, imminente e non altrimenti evitabile, tale da giustificare

l'ingiunzione avversata; la perizia che l'autorità comunale ha fatto allestire

alla invertendo abusivamente l'onere della prova sancito dall'art. 44g RLE,

attesta soltanto che per ossequiare appieno le vigenti prescrizioni antincendio

lo stabile dovrebbe subire gli interventi consigliati nel referto (vedi perizia

21.1.2004

arch. __________, punto 1.3. e 5);

che

contrariamente a quanto indicato nella controversa risoluzione del municipio di

la perizia di cui trattasi non si esprime nemmeno sull'eventuale pericolo

particolare di incendio insito nel condominio; le misure ordinate

dall'esecutivo comunale sulla scorta di quel referto esulano peraltro da un

concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo ai sensi

dell'art. 44g cpv. 1 in fine RLE;

che,

stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione municipale

impugnata e quella governativa che la conferma, siccome lesive del diritto;

che, dato

l’esito, il Tribunale cantonale amministrativo si limita ad addebitare al comune

resistente le ripetibili, prescindendo dal prelievo di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 41d, 41g LE; 44g RLE; 3, 18, 28,

31, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 20

aprile 2004 (no. 1590) del _CON3;

1.2. la risoluzione 27

febbraio 2004 con cui il municipio di __________ ha ordinato alla di realizzare

entro sei mesi tutte le misure di protezione antincendio prescritte nella

perizia 21.1.2004 dell'arch. __________.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3.Il comune di __________ rifonderà alla fr. 1’200.- a titolo di ripetibili

di entrambe le istanze.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. _CON1

2. _CON2

3. _CON3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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