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Decisione

52.2004.201

acquisto di fondi agricoli di esigua estensione giusta l'art. 2 cpv. 3 LDFR

23 novembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi gestiti a partire da un comune centro di produzione, siano essi

detenuti in proprietà o gestiti in affitto (Kommentar BGBB, n. 5 ed in

particolare n. 31 ad art. 2).

2.4.

Quest’ultima tesi, posta a fondamento del giudizio impugnato, non può essere

accreditata. Scopo dell’art. 2 cpv. 3 LDFR è quello di non limitare

eccessivamente i proprietari di fondi di piccole dimensioni nella loro facoltà

di disporre (messaggio, FF 1988 III pag. 835), come pure di ridurre l’aggravio

dell’autorità amministrativa preposta all’applicazione della legge (Koller,

Amtl. Bull. NR 1991, pag. 98). Soltanto nella misura in cui fanno parte di un’azienda

agricola, i fondi di esigue dimensioni ricadono eccezionalmente nel campo di

applicazione della legge (cfr. art. 2 cpv. 3 LDFR in fine). Nel solco

delle finalità perseguite dalla legge (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a LDFR), il

legislatore federale ha così inteso tutelare in ogni caso le esistenti

strutture agricole detenute in proprietà, sottoponendole in particolare

al divieto di divisione materiale (cfr. art. 58 cpv. 1 LDFR). Estendere il

campo d’applicazione della legge, rispettivamente le restrizioni di diritto

pubblico in essa previste (art. 58 ss. LDFR), alle transazioni concernenti i

fondi di esigua estensione affittati ad un’azienda agricola per lunga durata

giusta l’art. 7 cpv. 4 lett. c LDFR, significherebbe per contro privilegiare

oltremodo la posizione del coltivatore diretto a scapito di quella del proprietario.

Gli interessi del coltivatore diretto sono peraltro sufficientemente tutelati

dalla legislazione federale in materia di affitto agricolo (cfr. in proposito,

seppure in relazione al divieto di divisione materiale, Bandli, op. cit., n. 3

ad art. 58). Infatti, secondo l’art. 14 LAAgr (RS 221.213.2) l’eventuale

Considerandi

acquirente di un fondo agricolo subentra in ogni caso nel contratto d’affitto,

che può essere rescisso soltanto in casi del tutto eccezionali (15 LAAgr).

Alla luce

della giurisprudenza federale illustrata (v. consid. 2.2.), rispettivamente delle

finalità perseguite dall’art. 2 cpv. 3 LDFR, i fondi di esigue dimensioni

affittati per lunga durata ad un’azienda agricola non ricadono quindi nel campo

di applicazione della legge. D’altra parte, lo stesso Bandli ritiene che i

fondi affittati ad un’azienda agricola debbano essere esclusi dal divieto di

divisione materiale sancito dall’art. 58 LDFR. (Bandli, op. cit. n. 3 ad art.

58). Poiché questa norma dispone che nessun fondo o parte di fondo può essere

sottratto ad un’azienda agricola (cpv. 1), ciò equivale giocoforza ad affermare

che i fondi ad essa affittati devono essere considerati, seppure in via

eccezionale, come non facenti parte della stessa.

3.

Nell’evenienza

concreta, il mapp. __________ misura 1748 mq, ossia 17.48 are. Esso è di

proprietà dei membri della comunione ereditaria fu __________, che non è in

tutta evidenza titolare di alcuna azienda agricola. In base alle considerazioni

che precedono, possono perciò rimanere inevase le censure delle ricorrenti

illustrate in narrativa (v. consid. C). Ritenuto che la superficie del fondo

non raggiunge le 25 are, esso non soggiace alla LDFR ed alle restrizioni di

diritto pubblico ivi previste (art. 58 ss LDFR). Di conseguenza, il suo

acquisto non necessita nemmeno di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 61 cpv.

1.

LDFR.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto,

annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la decisione resa

dalla SAgr.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

CO 1

verserà alle ricorrenti, patrocinate da un avvocato iscritto all’albo, un

adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2 cpv. 1-3, 3 cpv. 4, 7 cpv. 1 e cpv. 4

lett. c, 58, 61, 83, 84, 88 LDFR; 13 LALDFR; 18, 28, 31 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 4 maggio 2004 del Consiglio di

Stato (n. 1848) è annullata.

1.2.

la risoluzione 30 settembre 2003 con cui la

Sezione dell’agricoltura accerta che il fondo n. __________ non soggiace ad

autorizzazione di acquisto siccome fondo di esigue dimensioni escluso dal campo

di applicazione della LDFR è confermata.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.– sono a carico del resistente CO

1, che verserà alle ricorrenti fr. 1’200.– a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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