52.2004.201
acquisto di fondi agricoli di esigua estensione giusta l'art. 2 cpv. 3 LDFR
23 novembre 2004Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2004.201
Data decisione, Autorità:
23.11.2004, TRAM
Titolo:
acquisto di fondi agricoli di esigua estensione giusta l'art. 2 cpv. 3 LDFR
art. 2 cpv. 3 LDFR
art. 7 cpv. 1 LDFR
art. 7 cpv. 4 let. c LDFR
Incarto n.
52.2004.201
Lugano
23 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 giugno 2004 di
RI 1
RI 2
patrocinate da: PA 1
contro
la decisione 4 maggio 2004 (n. 1848) del
Consiglio di Stato, che ha accolto l’impugnativa presentata da __________
avverso la risoluzione 30 settembre 2003 con cui il Dipartimento delle
finanze e dell’economia, Sezione dell’agricoltura, ha accertato che la part. __________
non soggiace ad autorizzazione di acquisto siccome fondo di esigue dimensioni
escluso dal campo di applicazione della LDFR;
viste le risposte:
-
14 giugno 2004 della
Commissione di vigilanza LDFR;
-
15 giugno 2004 del
Consiglio di Stato;
-
24 giugno 2004 del
Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione dell’agricoltura;
-
2 giugno 2004 (recte: 2
luglio 2004) di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I membri della comunione ereditaria fu __________ sono proprietari
in comune del fondo n. __________, per metà circa ubicato fuori della zona
edificabile, e così censito a RF:
A) fabbricato mq 20
b) prato mq 1728
totale mq 1748
Il 23 gennaio 2003 la comunione ereditaria
ha chiesto alla sezione dell’agricoltura (SAgr) di accertare che il fondo non è
assoggettato alla LDFR, rispettivamente di autorizzarne l’alienazione a RI 2,
interessata al suo acquisto in quanto già proprietaria della particella
contigua (mapp. n. 287 RF).
A seguito di vicissitudini note alle parti,
che non occorre rievocare, con decisione 30 settembre 2003 la SAgr ha accertato
che l’autorizzazione per l’acquisto del mappale in questione non era
necessaria, siccome di esigue dimensioni e pertanto escluso dal campo di
applicazione della LDFR, riservate le disposizioni speciali giusta l’art. 3
cpv. 4 LDFR.
B. Il 4 maggio 2004 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la predetta
risoluzione dipartimentale, accogliendo il gravame contro di essa interposto da
CO 1, allevatore di ovini attivo nella regione.
L’Esecutivo
cantonale ha in sostanza ritenuto che il fondo in disamina facesse parte
dell’azienda agricola del nominato, che lo gestirebbe in affitto da oltre un
ventennio. Seppure di superficie inferiore a 25 are, la particella rientrerebbe
pertanto nel campo d’applicazione della legge (art. 2 cpv. 3 LDFR). Il suo
acquisto sarebbe quindi soggetto ad autorizzazione giusta gli art. 61 ss LDFR.
C. Avverso il
predetto giudizio governativo, RI 1 e RI 1, membro della suddetta comunione
ereditaria, sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone
l’annullamento e sollecitando la conferma della decisione di accertamento 30 settembre
2003 resa dalla SAgr.
Le
ricorrenti eccepiscono l’esistenza di un’azienda agricola secondo la
definizione legale (art. 7 cpv. 1 LDFR), ulteriormente sviluppata da
giurisprudenza e dottrina, poiché il resistente sarebbe proprietario soltanto
di una minima parte dei fondi utilizzati nella produzione agricola. I fondi
affittati per lunga durata (art. 7 cpv. 4 lett. c LDFR) andrebbero infatti
considerati soltanto per stabilire se nel contesto dell’attività aziendale sia
impiegata sufficiente manodopera. Ammettendo il contrario, verrebbero disattese
le finalità della legge, intesa in particolare a promuovere la proprietà
fondiaria rurale.
Delle
ulteriori censure ricorsuali si dirà semmai nei seguenti considerandi.
D. All’accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
La
commissione di vigilanza LDFR si è rimessa al giudizio di questo tribunale, mentre
la SAgr si è riconfermata nella propria risoluzione.
Anche CO
1 si è opposto all’accoglimento del ricorso, sottolineando in particolare che
l’azienda agricola di cui è titolare rientrerebbe perfettamente nella nozione
legale prevista dalla LDFR.
E. In fase
istruttoria questo tribunale ha richiamato dalla SAgr la documentazione concernente
l’azienda agricola CO 1. Ha inoltre sollecitato il resistente a produrre un elenco
dei fondi gestiti in proprietà o in affitto.
Delle
risultanze istruttorie si dirà per quanto necessario in appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 13 cpv. 2
della legge di applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale
del 2 dicembre 1996 (LALDFR).
Il ricorso, inoltrato entro il termine di 30
giorni previsto dagli art. 88 cpv. 1 LDFR e 13 LALDFR, è tempestivo.
Quale
parte contrattuale interessata all’acquisto del fondo, RI 2 trae la sua potestà
ricorsuale dai combinati disposti degli art. 83 cpv. 2 e 3 prima frase,
rispettivamente 84 LDFR (cfr. anche Stalder, Kommentar BGBB, n. 13 ad art. 84).
Ritenuta
la natura amministrativa del procedimento, anche la coerede RI 1 è legittimata
ad impugnare il giudizio governativo in proprio nome, dato che esso aggrava la
situazione giuridica dei membri della comunione ereditaria quali proprietari in
comune del fondo (cfr. RDAT II-2002 n. 22, consid. 2).
Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d’ufficio da
questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2.1. La LDFR si applica di principio ai fondi agricoli isolati o facenti
parte di un’azienda agricola che si situano fuori della zona edificabile ai
sensi della LPT e di cui sia lecita un’utilizzazione agricola (Art. 2 cpv. 1
LDFR). Alla legge soggiacciono inoltre i fondi ubicati parzialmente in una zona
edificabile, fintanto che non sono suddivisi secondo le zone di utilizzazione
(art. 2 cpv. 2 lett. c LDFR). Giusta l’art. 2 cpv. 3 LDFR sono tuttavia esclusi
dal campo di applicazione della legge i fondi di meno di 15 are se si tratta di
vigne e di meno di 25 are se si tratta di altri terreni, non facenti parte
di un’azienda agricola.
2.2.
Secondo la definizione legale data dall’art. 7 cpv. 1 primo periodo LDFR, è azienda
agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base
alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita
di almeno tre quarti di un’unità standard di manodopera (USM).
Per
principio, l’infrastruttura agricola dev’essere detenuta in proprietà dal
titolare dell’azienda (Hofer, Kommentar BGBB, n. 1 e 21 ad art. 7). Giusta
l’art. 7 cpv. 4 lett. c LDFR, per valutare l’esistenza di un’azienda agricola
intesa come unità economica, vanno tuttavia presi in considerazione anche i
fondi affittati per lunga durata. Come il Tribunale federale ha avuto modo di
rilevare nella recente sentenza a più riprese citata dalle ricorrenti (DTF 129
III 693 ss), tale disposto non era previsto nel messaggio 19 ottobre 1986 del
Consiglio federale concernente la LDFR (messaggio; FF 1988 III pag. 821 ss);
esso è stato successivamente introdotto dall’Assemblea federale quale normativa
specifica in relazione all’ampio dibattito parlamentare attorno all’art. 7 cpv.
1 LDFR, in particolare circa le dimensioni minime necessarie per ammettere
l’esistenza di un’azienda agricola. In altri termini, l’art. 7 cpv. 4 lett. c
LDFR è stato adottato essenzialmente allo scopo di stabilire se un’azienda
agricola, compresi i fondi affittati per lunga durata, è considerata tale in
funzione del quantitativo minimo di USM richiesto dalla legge. L’Alta corte ha
altresì rilevato che l’ulteriore applicabilità di tale disposto nell’ambito
della LDFR è strettamente legata ai singoli istituti giuridici che formano la
legge e non entra in linea di conto se ne vengono disattese le finalità (DTF
129 III 699 s, consid. 5.3 e 5.4.).
2.3. In
quest’ordine di idee, una parte della dottrina ritiene che soltanto i fondi detenuti
in proprietà farebbero parte dell’azienda agricola ai sensi dell’art. 2 cpv. 3
LDFR. (Schmid-Tschirren, Das bäuerliche Bodenrecht im Härtetest der
Realität, in BlAR 2-3/1997, pag. 143, nota 20 a piè di pagina; Donzallaz,
Pratique et jurisprudence de droit foncier rural (1994-1998), n. 39 pag. 43;
cfr. anche Hofer, op. cit., n. 1 ad art. 7).
Secondo Bandli
apparterrebbero invece all’azienda agricola, intesa come unità economica, tutti
Fatti
i fondi gestiti a partire da un comune centro di produzione, siano essi
detenuti in proprietà o gestiti in affitto (Kommentar BGBB, n. 5 ed in
particolare n. 31 ad art. 2).
2.4.
Quest’ultima tesi, posta a fondamento del giudizio impugnato, non può essere
accreditata. Scopo dell’art. 2 cpv. 3 LDFR è quello di non limitare
eccessivamente i proprietari di fondi di piccole dimensioni nella loro facoltà
di disporre (messaggio, FF 1988 III pag. 835), come pure di ridurre l’aggravio
dell’autorità amministrativa preposta all’applicazione della legge (Koller,
Amtl. Bull. NR 1991, pag. 98). Soltanto nella misura in cui fanno parte di un’azienda
agricola, i fondi di esigue dimensioni ricadono eccezionalmente nel campo di
applicazione della legge (cfr. art. 2 cpv. 3 LDFR in fine). Nel solco
delle finalità perseguite dalla legge (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a LDFR), il
legislatore federale ha così inteso tutelare in ogni caso le esistenti
strutture agricole detenute in proprietà, sottoponendole in particolare
al divieto di divisione materiale (cfr. art. 58 cpv. 1 LDFR). Estendere il
campo d’applicazione della legge, rispettivamente le restrizioni di diritto
pubblico in essa previste (art. 58 ss. LDFR), alle transazioni concernenti i
fondi di esigua estensione affittati ad un’azienda agricola per lunga durata
giusta l’art. 7 cpv. 4 lett. c LDFR, significherebbe per contro privilegiare
oltremodo la posizione del coltivatore diretto a scapito di quella del proprietario.
Gli interessi del coltivatore diretto sono peraltro sufficientemente tutelati
dalla legislazione federale in materia di affitto agricolo (cfr. in proposito,
seppure in relazione al divieto di divisione materiale, Bandli, op. cit., n. 3
ad art. 58). Infatti, secondo l’art. 14 LAAgr (RS 221.213.2) l’eventuale
Considerandi
acquirente di un fondo agricolo subentra in ogni caso nel contratto d’affitto,
che può essere rescisso soltanto in casi del tutto eccezionali (15 LAAgr).
Alla luce
della giurisprudenza federale illustrata (v. consid. 2.2.), rispettivamente delle
finalità perseguite dall’art. 2 cpv. 3 LDFR, i fondi di esigue dimensioni
affittati per lunga durata ad un’azienda agricola non ricadono quindi nel campo
di applicazione della legge. D’altra parte, lo stesso Bandli ritiene che i
fondi affittati ad un’azienda agricola debbano essere esclusi dal divieto di
divisione materiale sancito dall’art. 58 LDFR. (Bandli, op. cit. n. 3 ad art.
58). Poiché questa norma dispone che nessun fondo o parte di fondo può essere
sottratto ad un’azienda agricola (cpv. 1), ciò equivale giocoforza ad affermare
che i fondi ad essa affittati devono essere considerati, seppure in via
eccezionale, come non facenti parte della stessa.
3.
Nell’evenienza
concreta, il mapp. __________ misura 1748 mq, ossia 17.48 are. Esso è di
proprietà dei membri della comunione ereditaria fu __________, che non è in
tutta evidenza titolare di alcuna azienda agricola. In base alle considerazioni
che precedono, possono perciò rimanere inevase le censure delle ricorrenti
illustrate in narrativa (v. consid. C). Ritenuto che la superficie del fondo
non raggiunge le 25 are, esso non soggiace alla LDFR ed alle restrizioni di
diritto pubblico ivi previste (art. 58 ss LDFR). Di conseguenza, il suo
acquisto non necessita nemmeno di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 61 cpv.
1.
LDFR.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la decisione resa
dalla SAgr.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
CO 1
verserà alle ricorrenti, patrocinate da un avvocato iscritto all’albo, un
adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2 cpv. 1-3, 3 cpv. 4, 7 cpv. 1 e cpv. 4
lett. c, 58, 61, 83, 84, 88 LDFR; 13 LALDFR; 18, 28, 31 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 4 maggio 2004 del Consiglio di
Stato (n. 1848) è annullata.
1.2.
la risoluzione 30 settembre 2003 con cui la
Sezione dell’agricoltura accerta che il fondo n. __________ non soggiace ad
autorizzazione di acquisto siccome fondo di esigue dimensioni escluso dal campo
di applicazione della LDFR è confermata.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.– sono a carico del resistente CO
1, che verserà alle ricorrenti fr. 1’200.– a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster