52.2004.204
sospensione dell'attività di frantumanzione in una cava
3 giugno 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2004.204
Data decisione, Autorità:
03.06.2005, TRAM
Titolo:
sospensione dell'attività di frantumanzione in una cava
LICENZA EDILIZIA
SOSPENSIONE DEI LAVORI
art. 1 cpv. 2 LE
art. 1 cpv. 3 let. b LE
art. 42 LE
art. 7 cpv. 2 cf. 7 LPAMB
art. 22 LPT
art. 2 cpv. 1 OIAT
art. 3 cpv. 1 let. i RLE
art. 4 let. e RLE
Incarto n.
52.2004.204
Lugano
3 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 giugno 2004 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 16 maggio 2004 (n. 2117) del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la
risoluzione 13 aprile 2004 con cui il municipio di Lodrino ha ordinato la sospensione
dell'attività di frantumazione al mapp. n.;
viste le risposte:
- 11 giugno 2004 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
- 21 giugno 2004 del
municipio di Lodrino;
- 22 giugno 2004 del
Consiglio di Stato;
- 1° luglio 2004 del
Patriziato di Lodrino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
patriziato di Lodrino è proprietario del mappale, sito in zona industriale,
ceduto in affitto al qui ricorrente RI 1.
Il 17
febbraio 2004 il ricorrente ha notificato al municipio di Lodrino la posa, a
titolo provvisorio, di un frantoio cingolato al mappale di proprietà del
patriziato al fine di ripulirlo dal materiale di scarto prodotto dalla cava.
B. Dopo
diverse settimane di utilizzo e a seguito delle lamentele di alcuni vicini, il
13 aprile 2004 il municipio ha ordinato la sospensione dell'attività di
frantumazione, evidenziando come la stessa non potesse più essere considerata
quale semplice operazione di pulizia. L'esecutivo comunale ha inoltre indicato
che l'eventuale messa in funzione del frantoio dovrà essere sottoposta a regolare
domanda di costruzione, ritenuto che l'attività in oggetto prefigura un
cambiamento di destinazione.
C. Con
giudizio 18 maggio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione,
riferendosi in particolare al fatto che il frantoio costituirebbe un impianto
soggetto a licenza edilizia.
Il Governo ha così ritenuto che tale
attività non potesse rientrare in quelle già autorizzate per l'esercizio della
cava. Il previsto impianto, per le ripercussioni sull'ambiente dovute
essenzialmente all'emissione di polvere e rumore, soggiace quindi inevitabilmente
all'esame previsto per le "costruzioni" in genere.
D. Contro tale
pronunzia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
A mente del ricorrente l'attività di
frantumazione rientra in quelle già autorizzate per l'esercizio della cava
medesima, non costituendo pertanto un cambiamento di destinazione soggetto a licenza
edilizia. Anche le ripercussioni ambientali e foniche rientrano in quelle già
autorizzate per l'esercizio della cava, ritenuto che il frantoio è munito di un
impianto antipolvere ad acqua e che il rumore generato è inferiore all'insieme
di rumori prodotti dalla cava.
Il ricorrente sostiene inoltre che l'impianto
non costituisce un'installazione fissa o stazionaria e che pertanto non rientra
nella nozione di costruzione ai sensi dell'art. 1 LE.
Il fatto di sottoporre l'indispensabile
attività di frantumazione e pulizia della cava alla presentazione di una
domanda di costruzione, costituirebbe a suo avviso una violazione della libertà
di commercio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono il municipio, il Dipartimento del territorio e il
Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Il patriziato, da parte sua,
postula l'annullamento del giudizio.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva del ricorrente (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). In effetti, il sopralluogo invocato dal
ricorrente e dal patriziato non appare idoneo a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1. Di
principio edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con
l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT). L'autorizzazione a
costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla
funzione prevista per la zona di utilizzazione (principio della conformità di
zona, art. 22 cpv. 1 lett. a LPT). Sebbene il diritto cantonale possa prevedere
disposizioni più restrittive, rientrano perlomeno nella nozione di impianto
retta dal diritto federale i manufatti in relazione stabile e duratura con il
suolo, suscettibili di influenzare localmente la percezione dell'ordinamento
delle utilizzazioni, in particolare modificando in maniera rilevante la
percezione dello spazio, intensificando l'uso delle opere di urbanizzazione
oppure ripercuotendosi in modo apprezzabile sull'ambiente circostante (DTF 113
Ib 314 ss., consid. 2b; cfr. anche STF 17.02.2004, inc. n.1A.202/2003, consid.
3.2
e rinvii).
2.2
In conformità dell'art. 1 cpv. 2 LE la
licenza edilizia è necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione
rilevante di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante
della configurazione del suolo. Non è invece necessaria per lavori di
manutenzione, piccole costruzioni e costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3
lett. b LE).
Giusta l'art. 4 lett. e RLE la licenza è
necessaria per il deposito di rifiuti, materiali e macchinari di qualsiasi natura.
La giurisprudenza ha in particolare considerato
soggetto ad autorizzazione: un impianto per la produzione di calcestruzzo, anche
se non fissato al suolo, destinato a rimanere sullo stesso luogo per lungo
tempo (DTF 113 Ib 314), un deposito di gomme all'aria aperta, l'installazione
di un sollevatore di materiali (A. Scolari, La nuova procedura della licenza di
costruzione, RDAT II - 1991 p. 409 segg., consid. 1 e).
3.
3.1. Il
frantoio in oggetto è un impianto destinato alla frantumazione sul posto di materiale
pietroso. Lungo circa 18 metri, alto 4.1 e largo 2.5, tale impianto serve in sostanza
alla lavorazione meccanica del materiale di scarto prodotto dalla cava. Lo
stesso, benché non infisso al suolo, è tale da alterare lo stato dei luoghi,
intensificare l'uso dello opere di urbanizzazione e non da ultimo ripercuotersi
in modo evidente sull'ambiente.
3.2
A tal proposito si evidenza che, per
costante giurisprudenza in quanto impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 2
cifra 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, all'installazione dello stesso torna inoltre
applicabile la legislazione federale di tutela contro l'inquinamento atmosferico
e fonico. Per la posa del frantoio è pertanto necessario il preavviso del Dipartimento
del territorio (art. 6 cpv. 2 RLE, Allegato 1 cifra 2 RLE).
3.3
Come giustamente rilevato dal Governo,
viste peraltro le evidenti ripercussioni sull'ambiente dovute al rumore e alla
polvere prodotti dall'impianto, la posa dello stesso non può prescindere da un
preventivo esame da parte dell'autorità competente.
In questo senso si era già pronunciato a due
riprese questo tribunale, che in entrambe le occasioni aveva sottoposto a
licenza edilizia sia la posa di un frantoio, come quello in esame, che il
deposito del materiale ottenuto a seguito della frantumazione (STA 7 maggio
1984.
in re V. SA; STA 27 dicembre 1990 in re G. e M., RDAT II - 1991 N. 39).
4.
4.1. Il
fatto che esso verrebbe impiegato per un periodo variante da 6 a 8 mesi non
permette di giungere a diversa conclusione. Scopo dello stesso è appunto quello
di ripulire la cava dal materiale pietroso di scarto. Tale attività, connessa
all'esercizio della cava, benché di durata più o meno determinata, è con ogni
evidenza di carattere ripetitivo e regolare, ritenuto che la cava produce costantemente
materiale di scarto. Il frantoio non può con ogni evidenza essere considerato
una costruzione provvisoria.
Infatti giusta l'art. 3 cpv. 1 lett i RLE,
concretizzante il disposto dell'art. 1 cpv. 3 lett. b LE, non soggiacciono alla
licenza edilizia le costruzioni provvisorie, ossia quelle destinate a
soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche
da cantiere per il deposito di materiale e attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni.
Per determinare se si tratta di una costruzione provvisoria o mobiliare esente
da permesso bisogna in primo luogo tener conto dell'elemento oggettivo, cioè
della natura della costruzione (materiale impiegato e scopo) e, secondariamente,
dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzione d'incorporarla durevolmente al
terreno o di lasciarvela stabilmente. Non è decisivo il fatto che una
costruzione possa essere facilmente rimossa o trasportata altrove senza
preparativi importanti (A. Scolari, Commentario, ad art. 1 LE, n. 660).
In concreto, come evidenziato dallo stesso
ricorrente, il frantoio verrebbe utilizzato per ripulire e liberare il fondo dal
materiale di discarica prodotto dalla cava. La durata, stimata dal ricorrente
in 6 - 8 mesi, e il carattere evidentemente ripetitivo di pulizia della cava,
impongono a questo tribunale di non considerare il frantoio alla stregua di una
costruzione provvisoria esente la licenza edilizia.
D'altra parte la giurisprudenza ha già avuto
modo di pronunciarsi sul caso specifico di un impianto di smistamento e frantumazione
di materiale di scarto prodotto dall'edilizia che, utilizzato con regolarità e
durante un lasso di tempo non indifferente, non può essere considerato una
costruzione provvisoria (DEP 1997, p. 580 consid. 3c).
4.2
Nel caso che ci occupa, contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, appare pertanto evidente che la posa di un
frantoio e la relativa attività di frantumazione debba essere sottoposta a
regolare licenza edilizia, indipendentemente dalla loro conformità alla zona (DEP
1997, p. 580, consid. 3c).
5.
Qualora
risulti verosimile una violazione dell'obbligo di ottenere la licenza prima di
intraprendere un intervento edilizio, il municipio ordina, se del caso, la
sospensione dei lavori e diffida il proprietario del fondo a presentare la
relativa domanda di costruzione (art. 42 LE).
Nell'ambito di tale procedura in sanatoria,
l'autorità accerta l'esistenza e i limiti della violazione commessa, sia essa
formale, consistente cioè nella semplice disattenzione dell'obbligo di richiedere
preventivamente il permesso, oppure materiale, ossia adempiuta realizzando
opere in contrasto con il diritto materiale e quindi insuscettibili di ottenere
un'autorizzazione a costruire.
In concreto, appurata la violazione formale
dell'obbligo di ottenere una licenza edilizia, il municipio era pertanto legittimato
a ordinare la sospensione dell'attività in oggetto e diffidare il ricorrente a
presentare una regolare domanda di costruzione.
6.
Stando così
le cose il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 1, 21, 42 LE; 3, 4 RLE; 18, 28,
46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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