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Decisione

52.2004.204

sospensione dell'attività di frantumanzione in una cava

3 giugno 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

patriziato di Lodrino è proprietario del mappale, sito in zona industriale,

ceduto in affitto al qui ricorrente RI 1.

Il 17

febbraio 2004 il ricorrente ha notificato al municipio di Lodrino la posa, a

titolo provvisorio, di un frantoio cingolato al mappale di proprietà del

patriziato al fine di ripulirlo dal materiale di scarto prodotto dalla cava.

B. Dopo

diverse settimane di utilizzo e a seguito delle lamentele di alcuni vicini, il

13 aprile 2004 il municipio ha ordinato la sospensione dell'attività di

frantumazione, evidenziando come la stessa non potesse più essere considerata

quale semplice operazione di pulizia. L'esecutivo comunale ha inoltre indicato

che l'eventuale messa in funzione del frantoio dovrà essere sottoposta a regolare

domanda di costruzione, ritenuto che l'attività in oggetto prefigura un

cambiamento di destinazione.

C. Con

giudizio 18 maggio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione,

riferendosi in particolare al fatto che il frantoio costituirebbe un impianto

soggetto a licenza edilizia.

Il Governo ha così ritenuto che tale

attività non potesse rientrare in quelle già autorizzate per l'esercizio della

cava. Il previsto impianto, per le ripercussioni sull'ambiente dovute

essenzialmente all'emissione di polvere e rumore, soggiace quindi inevitabilmente

all'esame previsto per le "costruzioni" in genere.

D. Contro tale

pronunzia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

A mente del ricorrente l'attività di

frantumazione rientra in quelle già autorizzate per l'esercizio della cava

medesima, non costituendo pertanto un cambiamento di destinazione soggetto a licenza

edilizia. Anche le ripercussioni ambientali e foniche rientrano in quelle già

autorizzate per l'esercizio della cava, ritenuto che il frantoio è munito di un

impianto antipolvere ad acqua e che il rumore generato è inferiore all'insieme

di rumori prodotti dalla cava.

Il ricorrente sostiene inoltre che l'impianto

non costituisce un'installazione fissa o stazionaria e che pertanto non rientra

nella nozione di costruzione ai sensi dell'art. 1 LE.

Il fatto di sottoporre l'indispensabile

attività di frantumazione e pulizia della cava alla presentazione di una

domanda di costruzione, costituirebbe a suo avviso una violazione della libertà

di commercio.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono il municipio, il Dipartimento del territorio e il

Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Il patriziato, da parte sua,

postula l'annullamento del giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Certa

è la legittimazione attiva del ricorrente (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm). Il

ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). In effetti, il sopralluogo invocato dal

ricorrente e dal patriziato non appare idoneo a procurare a questo tribunale la

conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Di

principio edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con

l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT). L'autorizzazione a

costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla

funzione prevista per la zona di utilizzazione (principio della conformità di

zona, art. 22 cpv. 1 lett. a LPT). Sebbene il diritto cantonale possa prevedere

disposizioni più restrittive, rientrano perlomeno nella nozione di impianto

retta dal diritto federale i manufatti in relazione stabile e duratura con il

suolo, suscettibili di influenzare localmente la percezione dell'ordinamento

delle utilizzazioni, in particolare modificando in maniera rilevante la

percezione dello spazio, intensificando l'uso delle opere di urbanizzazione

oppure ripercuotendosi in modo apprezzabile sull'ambiente circostante (DTF 113

Ib 314 ss., consid. 2b; cfr. anche STF 17.02.2004, inc. n.1A.202/2003, consid.

3.2

e rinvii).

2.2

In conformità dell'art. 1 cpv. 2 LE la

licenza edilizia è necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione

rilevante di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante

della configurazione del suolo. Non è invece necessaria per lavori di

manutenzione, piccole costruzioni e costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3

lett. b LE).

Giusta l'art. 4 lett. e RLE la licenza è

necessaria per il deposito di rifiuti, materiali e macchinari di qualsiasi natura.

La giurisprudenza ha in particolare considerato

soggetto ad autorizzazione: un impianto per la produzione di calcestruzzo, anche

se non fissato al suolo, destinato a rimanere sullo stesso luogo per lungo

tempo (DTF 113 Ib 314), un deposito di gomme all'aria aperta, l'installazione

di un sollevatore di materiali (A. Scolari, La nuova procedura della licenza di

costruzione, RDAT II - 1991 p. 409 segg., consid. 1 e).

3.

3.1. Il

frantoio in oggetto è un impianto destinato alla frantumazione sul posto di materiale

pietroso. Lungo circa 18 metri, alto 4.1 e largo 2.5, tale impianto serve in sostanza

alla lavorazione meccanica del materiale di scarto prodotto dalla cava. Lo

stesso, benché non infisso al suolo, è tale da alterare lo stato dei luoghi,

intensificare l'uso dello opere di urbanizzazione e non da ultimo ripercuotersi

in modo evidente sull'ambiente.

3.2

A tal proposito si evidenza che, per

costante giurisprudenza in quanto impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 2

cifra 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, all'installazione dello stesso torna inoltre

applicabile la legislazione federale di tutela contro l'inquinamento atmosferico

e fonico. Per la posa del frantoio è pertanto necessario il preavviso del Dipartimento

del territorio (art. 6 cpv. 2 RLE, Allegato 1 cifra 2 RLE).

3.3

Come giustamente rilevato dal Governo,

viste peraltro le evidenti ripercussioni sull'ambiente dovute al rumore e alla

polvere prodotti dall'impianto, la posa dello stesso non può prescindere da un

preventivo esame da parte dell'autorità competente.

In questo senso si era già pronunciato a due

riprese questo tribunale, che in entrambe le occasioni aveva sottoposto a

licenza edilizia sia la posa di un frantoio, come quello in esame, che il

deposito del materiale ottenuto a seguito della frantumazione (STA 7 maggio

1984.

in re V. SA; STA 27 dicembre 1990 in re G. e M., RDAT II - 1991 N. 39).

4.

4.1. Il

fatto che esso verrebbe impiegato per un periodo variante da 6 a 8 mesi non

permette di giungere a diversa conclusione. Scopo dello stesso è appunto quello

di ripulire la cava dal materiale pietroso di scarto. Tale attività, connessa

all'esercizio della cava, benché di durata più o meno determinata, è con ogni

evidenza di carattere ripetitivo e regolare, ritenuto che la cava produce costantemente

materiale di scarto. Il frantoio non può con ogni evidenza essere considerato

una costruzione provvisoria.

Infatti giusta l'art. 3 cpv. 1 lett i RLE,

concretizzante il disposto dell'art. 1 cpv. 3 lett. b LE, non soggiacciono alla

licenza edilizia le costruzioni provvisorie, ossia quelle destinate a

soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche

da cantiere per il deposito di materiale e attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni.

Per determinare se si tratta di una costruzione provvisoria o mobiliare esente

da permesso bisogna in primo luogo tener conto dell'elemento oggettivo, cioè

della natura della costruzione (materiale impiegato e scopo) e, secondariamente,

dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzione d'incorporarla durevolmente al

terreno o di lasciarvela stabilmente. Non è decisivo il fatto che una

costruzione possa essere facilmente rimossa o trasportata altrove senza

preparativi importanti (A. Scolari, Commentario, ad art. 1 LE, n. 660).

In concreto, come evidenziato dallo stesso

ricorrente, il frantoio verrebbe utilizzato per ripulire e liberare il fondo dal

materiale di discarica prodotto dalla cava. La durata, stimata dal ricorrente

in 6 - 8 mesi, e il carattere evidentemente ripetitivo di pulizia della cava,

impongono a questo tribunale di non considerare il frantoio alla stregua di una

costruzione provvisoria esente la licenza edilizia.

D'altra parte la giurisprudenza ha già avuto

modo di pronunciarsi sul caso specifico di un impianto di smistamento e frantumazione

di materiale di scarto prodotto dall'edilizia che, utilizzato con regolarità e

durante un lasso di tempo non indifferente, non può essere considerato una

costruzione provvisoria (DEP 1997, p. 580 consid. 3c).

4.2

Nel caso che ci occupa, contrariamente

a quanto sostenuto dal ricorrente, appare pertanto evidente che la posa di un

frantoio e la relativa attività di frantumazione debba essere sottoposta a

regolare licenza edilizia, indipendentemente dalla loro conformità alla zona (DEP

1997, p. 580, consid. 3c).

5.

Qualora

risulti verosimile una violazione dell'obbligo di ottenere la licenza prima di

intraprendere un intervento edilizio, il municipio ordina, se del caso, la

sospensione dei lavori e diffida il proprietario del fondo a presentare la

relativa domanda di costruzione (art. 42 LE).

Nell'ambito di tale procedura in sanatoria,

l'autorità accerta l'esistenza e i limiti della violazione commessa, sia essa

formale, consistente cioè nella semplice disattenzione dell'obbligo di richiedere

preventivamente il permesso, oppure materiale, ossia adempiuta realizzando

opere in contrasto con il diritto materiale e quindi insuscettibili di ottenere

un'autorizzazione a costruire.

In concreto, appurata la violazione formale

dell'obbligo di ottenere una licenza edilizia, il municipio era pertanto legittimato

a ordinare la sospensione dell'attività in oggetto e diffidare il ricorrente a

presentare una regolare domanda di costruzione.

6.

Stando così

le cose il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT; 1, 21, 42 LE; 3, 4 RLE; 18, 28,

46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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