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Decisione

52.2004.233

ordine di sospensione di qualsiasi attività equestre

10 settembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti RI1 sono invece proprietari dei

fondi contigui (part. __________ e __________), sui quali sorge la loro casa

d’abitazione.

B. Con

decisione 17 maggio 2004 il municipio di __________ ha ingiunto ai resistenti CO1

e CO2 di sospendere qualsiasi attività di equitazione sul fondo attrezzato a

maneggio (part. n. __________) fino all’approvazione da parte del Consiglio di

Stato del PR recentemente adottato dal consiglio comunale, che prevede di

assegnarlo ad una zona per l’equitazione, lo sport e lo svago. Con lo stesso provvedimento,

l'autorità comunale ha anche ordinato di rimuovere tutte le infrastrutture

posate sul fondo.

Contro questa decisione i titolari del

centro di equitazione sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo fra

l’altro che al ricorso fosse concesso l’effetto sospensivo. Gli insorgenti sostenevano

in particolare di utilizzare il fondo in questione da una quindicina d’anni

anni per l’esercizio di attività equestri. All’impugnativa si sono opposti RI1,

che avevano impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione del consiglio

comunale di __________ di attribuire il fondo ad una zona per l’equitazione, lo

sport e lo svago.

C. Con

decisione 18 giugno 2004 il Presidente del Consiglio di Stato ha accordato

l’effetto sospensivo all’impugnativa presentata dai titolari del centro

d’equitazione contro l’ordine di sospendere l’attività sul fondo adibito a

maneggio.

In sostanza, il Presidente del Governo ha

ritenuto che l’interesse dei ricorrenti a continuare ad utilizzare il fondo per

lo svolgimento di attività ippiche prevalesse su quello pubblico e dei vicini RI1

all’esecuzione immediata del provvedimento impugnato.

D. Contro la

predetta risoluzione, RI1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l’annullamento.

I ricorrenti negano che il fondo sia da

tempo adibito a maneggio. Esso sarebbe stato abusivamente sistemato soltanto di

recente, mediante la formazione di un terrapieno, la posa di uno strato di

sabbia e l’installazione di un impianto di illuminazione. La preesistenza della

destinazione non sarebbe nemmeno stata resa verosimile. Le immissioni derivanti

dall’uso non autorizzato del terreno giustificherebbero d’altro canto il

provvedimento di sospensione dell’attività.

E. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Presidente del Consiglio di Stato, senza formulare

osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio di __________, che non ravvisa particolari motivi d’interesse

pubblico suscettibili di giustificare l’immediata sospensione delle attività.

I resistenti CO1 e CO2 postulano a loro

volta il rigetto dell’impugnativa, contestando in dettaglio le tesi dei

ricorrenti e ribadendo in particolare di utilizzare il fondo da una quindicina

d’anni per l’equitazione.

Un'altra vicina, CO3, condivide invece

l'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di

fondi contermini a quello in contestazione, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 42 cpv. 1 LE, il municipio ordina la sospensione dei lavori

eseguiti senza licenza o in contrasto con la licenza ricevuta. La sospensione

dei lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto essenzialmente ad

assicurare il mantenimento della situazione di fatto nell'attesa che l'autorità

conceda un permesso in sanatoria per le opere eseguite senza autorizzazione o

in contrasto con il permesso accordato, oppure ordini il ripristino di una

situazione conforme al diritto (Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 42

LE, n. 1261).

Ove i lavori siano terminati e nel caso di

cambiamenti di destinazione attuati senza autorizzazione o in contrasto con il

permesso ricevuto, il municipio può vietare, a titolo di misura provvisionale,

l'utilizzazione dell'opera edilizia realizzata o trasformata senza permesso

fintanto che la legittimità dell’intervento abusivo o dell'attività esercitata

non venga accertata mediante rilascio dell'autorizzazione mancante o mediante

rinuncia ad adottare provvedimenti di ripristino (STA 15.1.2003 in re __________

e lc; __________. Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher

Schriften zum Verfahrensrecht, 1991, n. 639).

Un simile divieto di

natura cautelare è essenzialmente volto a tutelare gli interessi giuridici

minacciati dall'utilizzazione dell'opera edilizia realizzata o trasformata

senza permesso. La sua adozione dipende quindi dalla ponderazione degli

interessi contrapposti, in particolare, dal confronto fra l'interesse pubblico

e dei vicini ad evitare soprattutto le ripercussioni derivanti

dall'utilizzazione dell'opera e l'interesse privato del proprietario o dei

locatari a fruire ulteriormente della stessa durante la procedura di rilascio

del permesso in sanatoria. L’autorità, che dispone di un vasto potere discrezionale,

deve segnatamente stabilire a quale delle due parti in lite appaia giustificato

far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento ed i rischi

connessi all’incertezza dell’esito finale (RDAT 1982 n. 40).

2.2

Le decisioni provvisionali sono, per

loro natura, immediatamente esecutive. Nel caso in cui vengano impugnate, il

ricorso non esplica pertanto l’effetto sospensivo previsto dall'art. 47 cpv. 1

PAmm (art. 21 cpv. 4 PAmm; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, ad art. 21 PAmm, n. 3). L'insorgente può nondimeno chiedere al

presidente dell'autorità di ricorso l'adozione di adeguate misure

provvisionali, compresa la sospensione dell'esecutività del provvedimento

cautelare impugnato (art. 47 cpv. 2 PAmm). Misura, quest'ultima, che spesso

equivale ad un provvisorio accoglimento dell'impugnativa, rispettivamente ad

un’implicita anticipazione del giudizio di merito sulla legittimità della

decisione cautelare censurata.

3.

Nell'evenienza

concreta, il municipio ha ordinato ai resistenti CO1 ed CO2 di sospendere

l'attività equestre, praticata sul terreno che utilizzano come maneggio, fino

all'approvazione, da parte del Consiglio di Stato, del PR adottato dal

consiglio comunale, che attribuisce il fondo ad una zona per l'equitazione. Con

lo stesso provvedimento, il municipio ha inoltre ordinato agli stessi resistenti

di rimuovere tutte le infrastrutture che sono state posate sul terreno per la

pratica dell'equitazione.

L'ordine di sospendere l'attività si

configura essenzialmente come una misura cautelare. L'ordine di rimuovere le

infrastrutture presenta invece piuttosto le connotazioni di un provvedimento di

merito, volto a ripristinare una situazione conforme al diritto.

Considerata la sua natura provvisionale,

l'ordine di sospendere l'attività equestre era immediatamente esecutivo. Nella

misura in cui era rivolto contro quest'ordine, il ricorso non esplicava pertanto

effetto sospensivo. Lo esplicava invece per legge nella misura in cui aveva per

oggetto l'ordine di rimozione delle infrastrutture posate sul terreno.

Su richiesta dei qui resistenti, con la

risoluzione qui in esame, il Presidente del Governo ha concesso l'effetto

sospensivo all'impugnativa anche nella misura in cui era riferita all'ordine di

sospensione dell'attività equestre, ritenendo, in buona sostanza, che

l'interesse alla sua continuazione prevalesse su quello pubblico e su quello

dei vicini RI1.

La decisione, condivisa dal municipio,

merita di essere confermata. Tenuto conto delle circostanze concrete, in

particolare del modesto carico ambientale di un impianto come quello in discussione,

attivo comunque da parecchio tempo, non appare per nulla insostenibile far

sopportare ai vicini RI1 gli inconvenienti derivanti dalla durata del

procedimento. Considerato che la durata di quest'ultimo si riduce in definitiva

al tempo occorrente al Consiglio di Stato per pronunciarsi sulla legittimità

del provvedimento cautelare, non si può in effetti rimproverare al presidente

dell'autorità di ricorso di aver esercitato in modo scorretto, ovvero lesivo

del diritto, il potere d'apprezzamento che gli deve essere riconosciuto nella

ponderazione degli interessi contrapposti. La decisione, fondata su

considerazioni oggettive e pertinenti, non presta il fianco a critiche.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di

giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti in solido secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 21, 31, 43, 47,

60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno

identico importo sia al comune, sia ai resistenti a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO1

2. CO2

1, 2 patrocinati da: PA4

3. CO3

4. CO4

4 patrocinato da: PA3

5. CO5

6. CO6

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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