52.2004.233
ordine di sospensione di qualsiasi attività equestre
10 settembre 2004Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2004.233
Data decisione, Autorità:
10.09.2004, TRAM
Titolo:
ordine di sospensione di qualsiasi attività equestre
EFFETTO SOSPENSIVO
SOSPENSIONE DEI LAVORI
art. 43 LE
art. 21 LPAMM
Incarto n.
52.2004.233
Lugano
10 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 luglio 2004 di
RI1
patrocinata da: PA1 PA2
contro
la decisione 18 giugno 2004 del Presidente del
Consiglio di Stato (n. 11), che conferisce effetto sospensivo al ricorso
inoltrato da CO1 e da CO2 avverso la decisione 17 maggio 2004 con cui il municipio
di __________ ha ordinato loro di sospendere qualsiasi attività di equitazione
sulla part. n. __________ RF fino all'approvazione del PR e di rimuovere
tutte le infrastrutture che vi sono state posate;
viste le risposte:
- 22 luglio 2004 del
municipio di __________;
- 26 luglio 2004 di CO1 ed
CO2;
- 27 luglio 2004 del
Presidente del Consiglio di Stato;
- 28 luglio 2004 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 1. settembre 2004 di CO3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
resistenti CO1 ed CO2 sono titolari di un centro di equitazione, situato in
località __________, a cavallo del confine comunale tra __________ ed __________.
La casa d’abitazione e le scuderie sorgono in territorio di __________
__________, mentre su un fondo contermine (part. n. __________), situato fuori
della zona edificabile di Lamone, v’è un maneggio, che recentemente è stato
oggetto di interventi di sistemazione, realizzati abusivamente.
Fatti
I ricorrenti RI1 sono invece proprietari dei
fondi contigui (part. __________ e __________), sui quali sorge la loro casa
d’abitazione.
B. Con
decisione 17 maggio 2004 il municipio di __________ ha ingiunto ai resistenti CO1
e CO2 di sospendere qualsiasi attività di equitazione sul fondo attrezzato a
maneggio (part. n. __________) fino all’approvazione da parte del Consiglio di
Stato del PR recentemente adottato dal consiglio comunale, che prevede di
assegnarlo ad una zona per l’equitazione, lo sport e lo svago. Con lo stesso provvedimento,
l'autorità comunale ha anche ordinato di rimuovere tutte le infrastrutture
posate sul fondo.
Contro questa decisione i titolari del
centro di equitazione sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo fra
l’altro che al ricorso fosse concesso l’effetto sospensivo. Gli insorgenti sostenevano
in particolare di utilizzare il fondo in questione da una quindicina d’anni
anni per l’esercizio di attività equestri. All’impugnativa si sono opposti RI1,
che avevano impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione del consiglio
comunale di __________ di attribuire il fondo ad una zona per l’equitazione, lo
sport e lo svago.
C. Con
decisione 18 giugno 2004 il Presidente del Consiglio di Stato ha accordato
l’effetto sospensivo all’impugnativa presentata dai titolari del centro
d’equitazione contro l’ordine di sospendere l’attività sul fondo adibito a
maneggio.
In sostanza, il Presidente del Governo ha
ritenuto che l’interesse dei ricorrenti a continuare ad utilizzare il fondo per
lo svolgimento di attività ippiche prevalesse su quello pubblico e dei vicini RI1
all’esecuzione immediata del provvedimento impugnato.
D. Contro la
predetta risoluzione, RI1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento.
I ricorrenti negano che il fondo sia da
tempo adibito a maneggio. Esso sarebbe stato abusivamente sistemato soltanto di
recente, mediante la formazione di un terrapieno, la posa di uno strato di
sabbia e l’installazione di un impianto di illuminazione. La preesistenza della
destinazione non sarebbe nemmeno stata resa verosimile. Le immissioni derivanti
dall’uso non autorizzato del terreno giustificherebbero d’altro canto il
provvedimento di sospensione dell’attività.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Presidente del Consiglio di Stato, senza formulare
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio di __________, che non ravvisa particolari motivi d’interesse
pubblico suscettibili di giustificare l’immediata sospensione delle attività.
I resistenti CO1 e CO2 postulano a loro
volta il rigetto dell’impugnativa, contestando in dettaglio le tesi dei
ricorrenti e ribadendo in particolare di utilizzare il fondo da una quindicina
d’anni per l’equitazione.
Un'altra vicina, CO3, condivide invece
l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di
fondi contermini a quello in contestazione, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 42 cpv. 1 LE, il municipio ordina la sospensione dei lavori
eseguiti senza licenza o in contrasto con la licenza ricevuta. La sospensione
dei lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto essenzialmente ad
assicurare il mantenimento della situazione di fatto nell'attesa che l'autorità
conceda un permesso in sanatoria per le opere eseguite senza autorizzazione o
in contrasto con il permesso accordato, oppure ordini il ripristino di una
situazione conforme al diritto (Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 42
LE, n. 1261).
Ove i lavori siano terminati e nel caso di
cambiamenti di destinazione attuati senza autorizzazione o in contrasto con il
permesso ricevuto, il municipio può vietare, a titolo di misura provvisionale,
l'utilizzazione dell'opera edilizia realizzata o trasformata senza permesso
fintanto che la legittimità dell’intervento abusivo o dell'attività esercitata
non venga accertata mediante rilascio dell'autorizzazione mancante o mediante
rinuncia ad adottare provvedimenti di ripristino (STA 15.1.2003 in re __________
e lc; __________. Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher
Schriften zum Verfahrensrecht, 1991, n. 639).
Un simile divieto di
natura cautelare è essenzialmente volto a tutelare gli interessi giuridici
minacciati dall'utilizzazione dell'opera edilizia realizzata o trasformata
senza permesso. La sua adozione dipende quindi dalla ponderazione degli
interessi contrapposti, in particolare, dal confronto fra l'interesse pubblico
e dei vicini ad evitare soprattutto le ripercussioni derivanti
dall'utilizzazione dell'opera e l'interesse privato del proprietario o dei
locatari a fruire ulteriormente della stessa durante la procedura di rilascio
del permesso in sanatoria. L’autorità, che dispone di un vasto potere discrezionale,
deve segnatamente stabilire a quale delle due parti in lite appaia giustificato
far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento ed i rischi
connessi all’incertezza dell’esito finale (RDAT 1982 n. 40).
2.2
Le decisioni provvisionali sono, per
loro natura, immediatamente esecutive. Nel caso in cui vengano impugnate, il
ricorso non esplica pertanto l’effetto sospensivo previsto dall'art. 47 cpv. 1
PAmm (art. 21 cpv. 4 PAmm; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 21 PAmm, n. 3). L'insorgente può nondimeno chiedere al
presidente dell'autorità di ricorso l'adozione di adeguate misure
provvisionali, compresa la sospensione dell'esecutività del provvedimento
cautelare impugnato (art. 47 cpv. 2 PAmm). Misura, quest'ultima, che spesso
equivale ad un provvisorio accoglimento dell'impugnativa, rispettivamente ad
un’implicita anticipazione del giudizio di merito sulla legittimità della
decisione cautelare censurata.
3.
Nell'evenienza
concreta, il municipio ha ordinato ai resistenti CO1 ed CO2 di sospendere
l'attività equestre, praticata sul terreno che utilizzano come maneggio, fino
all'approvazione, da parte del Consiglio di Stato, del PR adottato dal
consiglio comunale, che attribuisce il fondo ad una zona per l'equitazione. Con
lo stesso provvedimento, il municipio ha inoltre ordinato agli stessi resistenti
di rimuovere tutte le infrastrutture che sono state posate sul terreno per la
pratica dell'equitazione.
L'ordine di sospendere l'attività si
configura essenzialmente come una misura cautelare. L'ordine di rimuovere le
infrastrutture presenta invece piuttosto le connotazioni di un provvedimento di
merito, volto a ripristinare una situazione conforme al diritto.
Considerata la sua natura provvisionale,
l'ordine di sospendere l'attività equestre era immediatamente esecutivo. Nella
misura in cui era rivolto contro quest'ordine, il ricorso non esplicava pertanto
effetto sospensivo. Lo esplicava invece per legge nella misura in cui aveva per
oggetto l'ordine di rimozione delle infrastrutture posate sul terreno.
Su richiesta dei qui resistenti, con la
risoluzione qui in esame, il Presidente del Governo ha concesso l'effetto
sospensivo all'impugnativa anche nella misura in cui era riferita all'ordine di
sospensione dell'attività equestre, ritenendo, in buona sostanza, che
l'interesse alla sua continuazione prevalesse su quello pubblico e su quello
dei vicini RI1.
La decisione, condivisa dal municipio,
merita di essere confermata. Tenuto conto delle circostanze concrete, in
particolare del modesto carico ambientale di un impianto come quello in discussione,
attivo comunque da parecchio tempo, non appare per nulla insostenibile far
sopportare ai vicini RI1 gli inconvenienti derivanti dalla durata del
procedimento. Considerato che la durata di quest'ultimo si riduce in definitiva
al tempo occorrente al Consiglio di Stato per pronunciarsi sulla legittimità
del provvedimento cautelare, non si può in effetti rimproverare al presidente
dell'autorità di ricorso di aver esercitato in modo scorretto, ovvero lesivo
del diritto, il potere d'apprezzamento che gli deve essere riconosciuto nella
ponderazione degli interessi contrapposti. La decisione, fondata su
considerazioni oggettive e pertinenti, non presta il fianco a critiche.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di
giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti in solido secondo
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 21, 31, 43, 47,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
identico importo sia al comune, sia ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO1
2. CO2
1, 2 patrocinati da: PA4
3. CO3
4. CO4
4 patrocinato da: PA3
5. CO5
6. CO6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster