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Decisione

52.2004.234

negata la licenza edilizia per la costruzione di un nuovo impianto viticolo in zona SAC. Nelle SAC non rientra la superficie dei terreni destinati alla viticoltura, censiti dal catasto viticolo, anche

10 dicembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti degli interessati che, allora, non sono stati avvisati di questo

possibile cambiamento. A complemento del ricorso, il 1° settembre 2004 l'insorgente

ha fatto presente come il terreno, terrazzato, si presti particolarmente alla

coltivazione della vigna, che tutti i vigneti confinanti siano inseriti in zona

SAC e che egli pratichi una produzione integrata rispettosa dell'ambiente.

E. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Anche il Dipartimento del territorio ed il municipio di CO 1 non hanno formulato

particolari osservazioni e neppure conclusioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa

è la legittimazione attiva del ricorrente che è stato toccato dal rifiuto del

rilascio della licenza di costruzione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo

(art. 46 PAmm), è perciò ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 60 cpv. 1 LAgr, chi pianta nuovi vigneti deve avere un permesso

dal Cantone, il quale autorizza l'impianto per la produzione di vino se il

luogo previsto si presta alla viticoltura (art. 60 cpv. 2 LAgr). Il Consiglio

federale definisce i principi che reggono l'autorizzazione per l'impianto di

vigneti e la loro notifica (art. 60 cpv. 4 LAgr). In proposito ha emanato l'Ordinanza concernente la viticoltura e

l'importazione di vino - detta Ordinanza sul vino (Ovino) – in vigore dal 1° gennaio

1999.

2.2

L’art. 5 cpv. 1 lett. a Ovino prevede che sono ammesse alla produzione commerciale di vino solo le superfici viticole

sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all’articolo 2

capoverso 2 della medesima ordinanza. Per nuovo

impianto viticolo si intende

l’impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più

di dieci anni (art. 2 cpv. 1 OVino). I nuovi impianti per la produzione

commerciale di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata

l’idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare: a. l’altitudine; b.

la declività e l’esposizione del declivio; c. il clima locale; d. la natura del

suolo; e. le condizioni idrologiche del suolo; f. l’importanza della superficie

per quanto attiene alla protezione della natura (art. 2 cpv. 2 OVino). Non

abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di superficie inferiore a

400.

mq i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore

(art. 2 cpv. 4 OVino).

3.

3.1. Nel

caso concreto, l'insorgente ha inoltrato al competente municipio una domanda di

costruzione per un nuovo impianto viticolo in zona agricola SAC avente una

superficie di 3'389 mq.

Le

superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori

idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee

comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i

prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art.

68.

cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche

(durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità,

fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine

ad una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità

dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione totale minima

delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base

sufficiente per l'approvvigionamento del Paese secondo il piano di

alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la

relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27

cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce

per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396).

Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano

le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni

comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la

qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano

attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota

dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente

(art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).

3.2

Nel

nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono

delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in

scala 1:25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono la

zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo

cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).

La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori

terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda

priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari, che nell'interesse generale

devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni

possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che

dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore

(art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).

Il

diritto federale non impone tuttavia un obbligo assoluto di mantenere

l'utilizzazione agricola delle SAC, essendo riservata la ponderazione degli

interessi da parte dell'autorità competente riguardo all'attribuzione dei

terreni (RDAT I 2002 n. 56; Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs-, Bau und besonderes

Umweltschutzrecht, Berna 1995, pag. 99).

4.

4.1. Nella

misura in cui il ricorrente prevede la formazione di un vigneto in una zona

che, conformemente al piano direttore cantonale, il PR comunale ha inserito nel

comprensorio SAC, il contrasto tra l'intervento oggetto della domanda di

costruzione e la pianificazione territoriale appare manifesto ed importante.

In

effetti, nelle SAC non rientra "la superficie dei terreni destinati alla

viticoltura, censiti dal catasto viticolo", anche se non ancora vignati

(cfr. Piano settoriale SAC, pag. 18; Messaggio

n. 3952, del 2 giugno 1992, del Consiglio di Stato concernente l'approvazione

delle schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche del piano

direttore relative al territorio agricolo e l'evasione dei ricorsi presentati

contro il contenuto delle stesse, pag. 13 segg., in Verbali del Gran Consiglio,

1993, sess. ord. aut., pag. 746 segg., in particolare pag. 759).

L'intervento, che abbraccia un'ampia superficie, è difatti volto a

creare una modifica duratura dell'utilizzazione agricola del terreno, che ne

muta inoltre in misura significativa l'aspetto e che viene altresì attuata

mediante l'impiego determinante di materiali edili di vario tipo, predisposti

secondo un piano predefinito, infissi nel terreno, rispettivamente tesi sopra

lo stesso (pali, fili ecc.) e che, nel complesso, denunciano delle dimensioni

ragguardevoli.

Ne

consegue che concedere la coltivazione a vigna di 3'389 mq costituirebbe un

chiaro intralcio al raggiungimento degli obiettivi che il pianificatore

intendeva perseguire con la costituzione delle zone SAC. Infatti, la formazione

di un vigneto comporterebbe inequivocabilmente un'incompatibilità dell'utilizzo

del fondo in esame con lo scopo delle SAC, in quanto non sarebbe più adatto ad

essere inserito tra le superfici coltive idonee all'agricoltura ai sensi

dell'art. 26 OPT.

Se

si considera che il Piano settoriale della Confederazione impone al Cantone Ticino

un contingente SAC di 3'500 ettari, l'adozione di una diversa gestione del mappale

620.

che comporterebbe l'impossibilità di annoverarlo nel contingente cantonale

SAC, avrebbe per conseguenza di anteporre, senza valide ragioni, l'interesse economico

del ricorrente a quello preponderante dello sviluppo sostenibile, che l'istituzione

delle SAC intende perseguire (cfr.: artt. 73 e 104 Cost. fed.).

La

domanda in esame si pone pertanto in netto contrasto con la politica agricola federale

e cantonale, acutizzando la tendenza ad una riduzione delle SAC al di sotto del

contingente minimo assegnato al Cantone Ticino dal piano alimentare federale

(Piano direttore cantonale, Scheda di coordinamento 3.1; ARE, Dix ans de plan sectoriel des surfaces d'assolement,

Berna 2003, pag. 40).

4.2

Considerato dunque come il luogo previsto per la costruzione del nuovo impianto

non sia idoneo alla viticoltura, il Cantone non può rilasciare al ricorrente

un'autorizzazione per piantare nuovi vigneti per la produzione commerciale di vino (art. 60

cpv. 2 LAgr, artt. 2 cpv. 2 e 5 cpv. 1 lett. a OVino).

5.

Da quanto precede discende che il ricorso va

respinto e la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del

diritto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente poiché

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 6 e 16 LPT; 26 OPT; 60 LAgr; 2 e 5

OVino; 2 e 4 LTAgr; 73 e 104 Cost. fed.; 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi Fr. 800.- sono poste a carico di RI 1.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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