52.2004.234
negata la licenza edilizia per la costruzione di un nuovo impianto viticolo in zona SAC. Nelle SAC non rientra la superficie dei terreni destinati alla viticoltura, censiti dal catasto viticolo, anche
10 dicembre 2004Italiano10 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2004.234
Data decisione, Autorità:
10.12.2004, TRAM
Titolo:
negata la licenza edilizia per la costruzione di un nuovo impianto viticolo in zona SAC. Nelle SAC non rientra la superficie dei terreni destinati alla viticoltura, censiti dal catasto viticolo, anche se non ancora vignati. Vi sarebbe un'incompatibilità dell'utilizzo del fondo con lo scopo delle SAC
DOMANDA DI COSTRUZIONE
NUOVA COSTRUZIONE
SUPERFICI DI AVVICENDAMENTO COLTURALE O SAC
art. 73 COST
art. 104 COST
art. 60 LAGR
art. 28 cpv. 2 let. e LALPT
art. 68 cpv. 2 LALPT
art. 21 LE
art. 6 LPT
art. 16 LPT
art. 2 LTAGR
art. 4 LTAGR
art. 26 OPT
art. 27 OPT
art. 30 OPT
art. 2 OVINO
art. 5 OVINO
art. 5 cpv. 1 let. a OVINO
Incarto n.
52.2004.234
Lugano
10 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 luglio 2004 di
RI 1
contro
la decisione 22 giugno 2004 del Consiglio di Stato
(n. 2793), che ha respinto il ricorso inoltrato contro la decisione 3 maggio
2004 con cui il municipio di CO 1 gli ha negato la licenza edilizia per la
costruzione di un nuovo impianto viticolo sul mapp. 620 RF di quel comune;
viste le risposte:
- 22 luglio 2004 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 28 luglio 2004 del
municipio di CO 1;
- 17 agosto 2004 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19
novembre 2003 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 1 di rilasciargli il permesso
per costruire sul fondo 620 RF di proprietà di terzi, situato in zona agricola
SAC, un nuovo impianto viticolo esteso sull'intera superficie di mq 3389.
B. Sulla
scorta dell’opposizione vincolante 20 febbraio 2004 dei Servizi Generali del
Dipartimento del Territorio, con decisione 3 maggio 2004 l'autorità comunale ha
negato la licenza richiesta.
C. Con
giudizio 22 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il predetto diniego
e respinto le censure dell'istante, secondo il quale in passato questo terreno
era inserito nel catasto viticolo ed era pure vignato.
Il
Governo si è in sostanza basato su una presa di posizione del 24 novembre 1999
dell'Ufficio federale della pianificazione del territorio, che ha evidenziato
che a causa dei residui del trattamento fitosanitario della vite che si
depongono nel terreno, la sua coltivazione non garantisce a lungo termine la riconvertibilità
del suolo a terreno SAC, compromettendo la quota minima SAC imposta al Cantone
dal piano settoriale del 1992.
D. Con ricorso
7 luglio 2004 RI 1 ha impugnato il citato giudizio governativo dinanzi a questo
tribunale, al quale chiede di annullarlo e di concedere la postulata licenza edilizia.
Il soccombente ribadisce le precedenti lamentele ed osserva che negli anni ‘90
il Cantone ha tolto il fondo 620 dal catasto viticolo e l'ha posto in zona SAC
dove, a quel tempo, era ancora possibile impiantare vigneti. Dal 2000, invece,
parrebbe che le SAC non possano più essere coltivate con vigna e ciò lederebbe
Fatti
i diritti degli interessati che, allora, non sono stati avvisati di questo
possibile cambiamento. A complemento del ricorso, il 1° settembre 2004 l'insorgente
ha fatto presente come il terreno, terrazzato, si presti particolarmente alla
coltivazione della vigna, che tutti i vigneti confinanti siano inseriti in zona
SAC e che egli pratichi una produzione integrata rispettosa dell'ambiente.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Anche il Dipartimento del territorio ed il municipio di CO 1 non hanno formulato
particolari osservazioni e neppure conclusioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva del ricorrente che è stato toccato dal rifiuto del
rilascio della licenza di costruzione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 PAmm), è perciò ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 60 cpv. 1 LAgr, chi pianta nuovi vigneti deve avere un permesso
dal Cantone, il quale autorizza l'impianto per la produzione di vino se il
luogo previsto si presta alla viticoltura (art. 60 cpv. 2 LAgr). Il Consiglio
federale definisce i principi che reggono l'autorizzazione per l'impianto di
vigneti e la loro notifica (art. 60 cpv. 4 LAgr). In proposito ha emanato l'Ordinanza concernente la viticoltura e
l'importazione di vino - detta Ordinanza sul vino (Ovino) – in vigore dal 1° gennaio
1999.
2.2
L’art. 5 cpv. 1 lett. a Ovino prevede che sono ammesse alla produzione commerciale di vino solo le superfici viticole
sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all’articolo 2
capoverso 2 della medesima ordinanza. Per nuovo
impianto viticolo si intende
l’impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più
di dieci anni (art. 2 cpv. 1 OVino). I nuovi impianti per la produzione
commerciale di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata
l’idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare: a. l’altitudine; b.
la declività e l’esposizione del declivio; c. il clima locale; d. la natura del
suolo; e. le condizioni idrologiche del suolo; f. l’importanza della superficie
per quanto attiene alla protezione della natura (art. 2 cpv. 2 OVino). Non
abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di superficie inferiore a
400.
mq i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore
(art. 2 cpv. 4 OVino).
3.
3.1. Nel
caso concreto, l'insorgente ha inoltrato al competente municipio una domanda di
costruzione per un nuovo impianto viticolo in zona agricola SAC avente una
superficie di 3'389 mq.
Le
superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori
idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee
comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i
prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art.
68.
cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche
(durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità,
fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine
ad una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità
dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione totale minima
delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base
sufficiente per l'approvvigionamento del Paese secondo il piano di
alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la
relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27
cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce
per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396).
Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano
le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni
comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la
qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano
attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota
dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente
(art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).
3.2
Nel
nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono
delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in
scala 1:25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono la
zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo
cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).
La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori
terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda
priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari, che nell'interesse generale
devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni
possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che
dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore
(art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).
Il
diritto federale non impone tuttavia un obbligo assoluto di mantenere
l'utilizzazione agricola delle SAC, essendo riservata la ponderazione degli
interessi da parte dell'autorità competente riguardo all'attribuzione dei
terreni (RDAT I 2002 n. 56; Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs-, Bau und besonderes
Umweltschutzrecht, Berna 1995, pag. 99).
4.
4.1. Nella
misura in cui il ricorrente prevede la formazione di un vigneto in una zona
che, conformemente al piano direttore cantonale, il PR comunale ha inserito nel
comprensorio SAC, il contrasto tra l'intervento oggetto della domanda di
costruzione e la pianificazione territoriale appare manifesto ed importante.
In
effetti, nelle SAC non rientra "la superficie dei terreni destinati alla
viticoltura, censiti dal catasto viticolo", anche se non ancora vignati
(cfr. Piano settoriale SAC, pag. 18; Messaggio
n. 3952, del 2 giugno 1992, del Consiglio di Stato concernente l'approvazione
delle schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche del piano
direttore relative al territorio agricolo e l'evasione dei ricorsi presentati
contro il contenuto delle stesse, pag. 13 segg., in Verbali del Gran Consiglio,
1993, sess. ord. aut., pag. 746 segg., in particolare pag. 759).
L'intervento, che abbraccia un'ampia superficie, è difatti volto a
creare una modifica duratura dell'utilizzazione agricola del terreno, che ne
muta inoltre in misura significativa l'aspetto e che viene altresì attuata
mediante l'impiego determinante di materiali edili di vario tipo, predisposti
secondo un piano predefinito, infissi nel terreno, rispettivamente tesi sopra
lo stesso (pali, fili ecc.) e che, nel complesso, denunciano delle dimensioni
ragguardevoli.
Ne
consegue che concedere la coltivazione a vigna di 3'389 mq costituirebbe un
chiaro intralcio al raggiungimento degli obiettivi che il pianificatore
intendeva perseguire con la costituzione delle zone SAC. Infatti, la formazione
di un vigneto comporterebbe inequivocabilmente un'incompatibilità dell'utilizzo
del fondo in esame con lo scopo delle SAC, in quanto non sarebbe più adatto ad
essere inserito tra le superfici coltive idonee all'agricoltura ai sensi
dell'art. 26 OPT.
Se
si considera che il Piano settoriale della Confederazione impone al Cantone Ticino
un contingente SAC di 3'500 ettari, l'adozione di una diversa gestione del mappale
620.
che comporterebbe l'impossibilità di annoverarlo nel contingente cantonale
SAC, avrebbe per conseguenza di anteporre, senza valide ragioni, l'interesse economico
del ricorrente a quello preponderante dello sviluppo sostenibile, che l'istituzione
delle SAC intende perseguire (cfr.: artt. 73 e 104 Cost. fed.).
La
domanda in esame si pone pertanto in netto contrasto con la politica agricola federale
e cantonale, acutizzando la tendenza ad una riduzione delle SAC al di sotto del
contingente minimo assegnato al Cantone Ticino dal piano alimentare federale
(Piano direttore cantonale, Scheda di coordinamento 3.1; ARE, Dix ans de plan sectoriel des surfaces d'assolement,
Berna 2003, pag. 40).
4.2
Considerato dunque come il luogo previsto per la costruzione del nuovo impianto
non sia idoneo alla viticoltura, il Cantone non può rilasciare al ricorrente
un'autorizzazione per piantare nuovi vigneti per la produzione commerciale di vino (art. 60
cpv. 2 LAgr, artt. 2 cpv. 2 e 5 cpv. 1 lett. a OVino).
5.
Da quanto precede discende che il ricorso va
respinto e la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del
diritto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente poiché
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 6 e 16 LPT; 26 OPT; 60 LAgr; 2 e 5
OVino; 2 e 4 LTAgr; 73 e 104 Cost. fed.; 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi Fr. 800.- sono poste a carico di RI 1.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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