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Decisione

52.2004.235

rifiuto di rilasciare un'autorizzazione di domicilio rispettivamente di rinnovare un permesso di dimora a un cittadino straniero che non vive da tempo insieme alla moglie cittadina elvetica - abuso di

14 settembre 2004Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

cittadino bosniaco __________ RI 1 (1953) è entrato illegalmente in Svizzera il

10 luglio 1998 proveniente dall'Austria, depositando una domanda d'asilo.

Il 24 novembre 1998 egli si è sposato a

Chiasso con la cittadina elvetica __________ __________ (1962). A seguito del

matrimonio, l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora, regolarmente

rinnovato, l'ultima volta fino al 23 novembre 2003, dopo di che ha ritirato la

sua domanda d'asilo.

B. a) Nel

novembre 2003 __________ RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di domicilio,

perché da cinque anni era coniugato con una cittadina svizzera e soggiornava

regolarmente nel nostro Paese.

b) Interrogato a più riprese dalla Polizia

cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, l'insorgente ha

dichiarato, in sostanza, di essersi di fatto separato dalla moglie dopo 18 mesi

di matrimonio e di avere versato a quest'ultima un compenso di fr. 10'000.–,

affinché ella non avviasse le pratiche di divorzio.

c) Fondandosi sulle premesse emergenze, con

decisione 13 maggio 2004 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rilasciare

un'autorizzazione di domicilio a __________ RI 1 e di revocargli (recte: non

rinnovargli) il suo permesso di dimora, fissandogli un termine con scadenza il

30 giugno 2004 per lasciare il territorio cantonale.

In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo

scopo per il quale il permesso di soggiorno gli era stato concesso era venuto a

mancare in seguito all'avvenuta cessazione, da tempo, della vita in comune con

la moglie senza possibilità di riconciliazione, ritenendo in tal modo che egli

invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a

soggiornare nel nostro Paese.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 3 cpv. 2, 7, 9 cpv. 2 lett. a LDDS e 8 ODDS.

C. Con

giudizio 22 giugno 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________

RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha

ritenuto che non sussistesse più un legame sentimentale tra i coniugi __________,

considerando in tal modo manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, il

fatto di essersi appellato a suo tempo al connubio per conservare il permesso

di soggiorno e ottenere ora un'autorizzazione di domicilio.

Il Governo gli ha inoltre rimproverato il

fatto di aver sottaciuto alle autorità competenti in materia di polizia degli

stranieri che da tempo viveva separato dalla moglie.

Infine, l'autorità ha ritenuto tutto sommato

esigibile il rientro nel Paese d'origine dell'interessato.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, __________ RI 1, si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il

rilascio di un'autorizzazione di domicilio. In via del tutto subordinata, chiede

che il suo permesso di dimora venga rinnovato.

Non nasconde di vivere separato dalla

consorte, precisando tuttavia di aver comunque vissuto con la stessa durante i

primi 18 mesi di matrimonio, ciò che confuterebbe la tesi dell'esistenza di un

matrimonio fittizio.

Chiede di essere sentito unitamente alla

moglie allo scopo di dimostrare che una loro riconciliazione non sarebbe da

escludere. Indica di aver già chiesto l'audizione della consorte dinnanzi al

Consiglio di Stato, invano.

Sottolinea poi di non aver dato adito a

lagnanze di sorta durante il suo soggiorno e di lavorare con piena

soddisfazione del suo datore di lavoro.

In ogni caso, soggiunge, il suo rientro nel

Paese d'origine sarà problematico e si sentirà disadattato a seguito del suo

lungo soggiorno in Svizzera.

Infine, chiede che sia concesso effetto

sospensivo al gravame.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.

art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

il diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a

con rinvii).

1.3. Occorre innanzitutto rilevare che il

permesso di dimora del ricorrente è scaduto il 23 novembre 2003. Pertanto,

contrariamente a quanto assume la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la

decisione da essa emanata il 13 maggio 2004 dev'essere considerata alla stregua

di un mancato rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, non quale revoca.

Ferme queste premesse, giusta l'art. 7 cpv.

1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al

rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione

della suddetta norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo

matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). Dopo

una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto al permesso

di domicilio (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS).

In concreto, il ricorrente è sposato con una

cittadina elvetica da oltre cinque anni. Di conseguenza egli ha, in linea di

principio, diritto sia al rilascio di un'autorizzazione di domicilio che al

rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto

amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a

statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ RI 1 è data.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a

ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Preliminarmente

va rilevato che il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi

di matrimonio fittizio, segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno

per vivere stabilmente in Svizzera e la celerità nella celebrazione delle nozze

dopo una breve frequentazione (risoluzione governativa ad F., pag. 8), ha poi

argomentato che, invocando il vincolo coniugale con la moglie, il ricorrente

commetteva un abuso manifesto del diritto.

3.

L'art. 7

cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino

svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo

diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il

matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro

effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)

intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale

soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e

rif.).

4.

4.1. In

concreto, __________RI 1 risulta essere sposato dal 24 novembre 1998 con __________

__________ (1962).

Interrogato il 20 aprile 2004 dalla Polizia

cantonale, egli ha - tra l'altro - dichiarato quanto segue (pag. 2 e 3):

"(…) A questo punto, mi decido di

raccontare la verità.

All'inizio il

matrimonio, almeno credo, era stato celebrato perché ci volevamo bene e per me

era un matrimonio d'amore. Poco dopo però si è rivelato tutta una farsa. La __________,

dopo circa 18 mesi, mi ha chiesto il divorzio perché non era più innamorata.

Per tale motivo ho dovuto lasciare l'appartamento della consorte ed ho trovato

alloggio da amici o dal fratello a Viganello, quando mi poteva ospitare. Io, da

parte mia, avevo paura che se divorziavo, poi mi avrebbero rinviato al mio

Paese d'origine e per tale motivo ho trovato un compromesso con la moglie. Di

comune accordo abbiamo deciso di non avviare le pratiche per il divorzio, ma io

dovevo pagarle una ricompensa. il compenso è stato pattuito in CHF 10'000.– e

mensilmente versavo una somma a seconda delle mie possibilità finanziarie. Ho

terminato di pagare il compenso alla __________ a metà 2002. La mia intenzione

è comunque quella di ritornare a vivere con la consorte, ma lei non ha nessuna

voglia. Io lavoro come operaio presso la ditta __________ di Novazzano. Il mio

stipendio mensile lordo è di CHF 3'500.–. Vivo solo a Chiasso in via __________

19.

in un appartamento monolocale e pago una pigione mensile di CHF 490.– dal 10

marzo 2004. Sono proprietario della vettura __________ mod. 1993 targata TI __________,

interamente pagata. Non ho mai fatto capo alla pubblica assistenza e nemmeno ho

attinto all'indennità di disoccupazione. Sia in Svizzera che all'estero non ho

nessuna sostanza.

Letto, confermo e

firmo".

In sostanza, il ricorrente ammette di aver

cessato di vivere insieme alla moglie già solo dopo 18 mesi di matrimonio e di

averle versato un compenso affinché ella non chiedesse il divorzio. Tali fatti

non sono peraltro contestati in questa sede.

4.2

Da quanto precede risulta pertanto in

modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio

matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dal maggio 2000, al fine

di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per vivere con

la consorte.

Il fatto che la disunione sarebbe imputabile

alla moglie è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto

alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in

re I. consid. 3a).

Ne consegue che è venuto meno lo scopo del

soggiorno di __________ RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo

aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Difatti, la separazione

oltre quattro anni fa dei coniugi RI 1 si è verificata molto tempo prima della

scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge per poter vivere

definitivamente separati dal consorte elvetico.

4.3

Allo scopo di dimostrare che una loro

riconciliazione non sarebbe da escludere, il ricorrente chiede di essere

sentito unitamente alla moglie. Indica di aver chiesto l'audizione della consorte

già dinnanzi al Consiglio di Stato, invano.

Il diritto di essere sentiti, garantito

dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), non dà diritto al cittadino

di comparire personalmente davanti a un'autorità amministrativa e di esprimersi

oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b) e permette di rifiutare una prova se, in

base ad un apprezzamento anticipato, la sua assunzione non porterebbe comunque

nuovi chiarimenti (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb e

rinvii).

Ora, nel caso di specie l'insorgente ha

avuto la facoltà di far valere le proprie ragioni nell'ambito del suo ricorso

davanti al Consiglio di Stato. Inoltre, tenuto conto di tutte le circostanze

del caso e, in particolare, della lunga durata della separazione dei coniugi

(cfr. consid. 4.2.), il Governo cantonale disponeva di sufficienti elementi per

potersi pronunciare con la dovuta cognizione di causa in merito alla possibile

ripresa della vita coniugale, senza dover necessariamente sentire la moglie. Da

questo profilo la decisione impugnata non risulta lesiva dei diritti di parte

del ricorrente.

Per gli stessi motivi si può prescindere

anche in questa sede dal procedere all'assunzione delle prove proposte dall'insorgente.

5.

__________

RI 1 risiede stabilmente da circa sei anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno

va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre egli ha essenzialmente i

suoi legami sociali, culturali e familiari in __________, dove viveva e

risiedeva prima di giungere in Austria nel 1997 all'età di 43 anni e l'anno

successivo in Svizzera, e dove tutt'ora vivono i suoi tre figli nati da una

precedente relazione con una connazionale. Per questi motivi, il suo rientro in

patria non gli pone alcun problema insormontabile di riadattamento. Il semplice

fatto che egli si senta ben integrato nel nostro cantone non permette quindi di

pervenire a delle conclusioni a lui più favorevoli.

Inoltre il ricorrente ha ottenuto un permesso

di dimora al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi. Il fatto che

egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è

quindi soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo

scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante.

La misura litigiosa non risulta pertanto

lesiva del principio della proporzionalità.

Infine, l'insorgente non può nemmeno

prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU

al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto,

non essendovi (più) stata vita famigliare.

6.

In

siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha

deciso di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio a __________ RI 1,

negandogli implicitamente il rinnovo del permesso di dimora, per aver invocato

in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla

carta.

Visto quanto precede, può quindi rimanere

indeciso in questa sede sapere se i coniugi __________ abbiano contratto matrimonio

fittizio, così come ha dichiarato la moglie alla polizia nell'ambito del suo

interrogatorio del 2 marzo 2004.

7.

Stando

così le cose, il ricorso va respinto.

Con l'emanazione del presente giudizio, la

domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 5, 6, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.

3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

t

erzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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