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Decisione

52.2004.238

Consultazione di documenti e atti storici del XIX° secolo depositati presso l'archivio comunale

10 marzo 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i verbali, ai rapporti delle commissioni e ad altri documenti pubblicati

all'albo del suo comune, nonché alle risoluzioni municipali che trattano argomenti

di carattere generale, ad esclusione però della corrispondenza in quanto la legge

organica comunale non lo prevede.

Per richiedere invece gli estratti che si

riferiscono a deliberazioni di carattere strettamente personale, egli deve

dimostrare un interesse legittimo (art. 105 cpv. 6 LOC).

Entro questi limiti, il ricorrente può pertanto

accedere agli atti degli organi legislativi ed esecutivi del comune di __________.

3.2. Accesso ai dati del catasto

L'accesso ai dati personali sottoposti alla

pubblicità del registro fondiario è retto dagli art. 970 e 970a CC.

L'art. 970 CC prevede che chi rende

verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di

farsene rilasciare estratti (cpv. 1). Anche senza far valere un interesse, soggiunge

il cpv. 2, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro

mastro come la designazione e la descrizione del fondo (n. 1), il nome e

l’identità del proprietario (n. 2) e la forma di proprietà e la data d’acquisto

(n. 3). Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di

servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione

del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse e tiene conto

della protezione della personalità (cpv. 3).

Giusta l'art. 970a CC, i Cantoni possono

prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria (cpv. 1), ma

non possono pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria,

acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei

rapporti patrimoniali tra i coniugi (cpv. 2).

Anche i dati del catasto anteriori

all'introduzione del diritto fondiario possono essere consultati, dal momento

che i rilievi dei contenuti nelle vecchie mappe comunali catastali e nei

relativi sommarioni sottostavano, in base al diritto previgente, a regolare

procedura di approvazione mediante pubblica esposizione.

Giova inoltre ricordare che il Tribunale

federale ha considerato legittimo l'interesse scientifico di un genealogista

alla consultazione di iscrizioni e di documenti giustificativi non concernenti

solo la propria famiglia, e che per negare o limitare l'accesso agli atti

risalenti ad almeno 50 anni fa è necessario che le esigenze di protezione

prevalgano sull'interesse per la ricerca (DTF 117 II 151).

Se ne deduce che l'insorgente è autorizzato

a consultare i dati del catasto, nella misura in cui non sussistono esigenze di

tutela della personalità.

3.3. Accesso ai dati dello stato civile

Il registro civile fornisce dati sulla nascita,

la morte, il matrimonio e la legittimazione. La consultazione dei vecchi

registri di stato civile e la divulgazione dei dati personali è ora

disciplinata dal nuovo ordinamento (nOSC) entrato in vigore il 1° luglio 2004.

In questo ambito è possibile divulgare i

dati dello stato civile a privati se è accertato un interesse diretto e degno

di protezione e se non è possibile ottenerli presso la persona interessata o

non si può ragionevolmente pretenderlo (art. 59 nOSC).

Per quanto riguarda i ricercatori, l’autorità

di vigilanza autorizza la divulgazione di dati dello stato civile ai ricercatori

per la ricerca scientifica non riguardante persone (a) e per la ricerca

riguardante in particolare la genealogia (b), se non è

possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente

pretenderlo (art. 60 nOSC).

L’autorità di vigilanza può eccezionalmente

autorizzare per scritto la consultazione dei registri dello stato civile, se la

divulgazione di dati non può essere ragionevolmente pretesa. Essa subordina

l’autorizzazione ai necessari oneri per garantire la protezione dei dati (art.

92 cpv. 3 nOSC).

Per i fatti antecedenti al 1855, data di

introduzione dei registri particolari nel nostro cantone (nascite, morti, matrimoni

e riconoscimenti), fanno invece stato i "ruoli della popolazione" dei

singoli comuni, nei quali erano annotati, oltre al movimento della popolazione,

le nascite, i matrimoni e le morti dei domiciliati. La consultazione di questi

registri, rispettivamente dei registri di stato civile ed ecclesiastici

anteriori all'unificazione delle disposizioni cantonali da parte della

Confederazione con l'entrata in vigore della relativa legge federale del 1874,

è pertanto retta dal diritto cantonale, il quale è tuttavia silente a questo riguardo.

Il ricorrente può dunque accedere anche ai

dati dello stato civile, sempre che non sussistano esigenze di tutela della

personalità.

3.4. Di conseguenza, nei casi testé

menzionati dove i documenti sono liberamente accessibili in virtù delle rispettive

leggi, il municipio di __________ doveva permettere al prof. RI 1 di accedere all'archivio

comunale.

Considerandi

Entro questi limiti, il gravame si rivela pertanto

fondato.

Per il resto, l'autorizzazione a consultare

gli atti del XIX secolo depositati presso l'autorità comunale e non

espressamente protetti dev'essere vagliata nell'ambito della normativa sulla

protezione dei dati.

4.

Legislazione

in materia di protezione dei dati

4.1

La legge cantonale sulla protezione dei

dati personali, alla quale sono sottoposti il cantone e i comuni, ha quale scopo

quello di proteggere i diritti fondamentali, in particolare la personalità e la

sfera privata, delle persone i cui dati vengono elaborati dagli organi pubblici

(art. 1 e 2 cpv. 2 LPDP).

Sono considerati dati personali le

indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare

una persona, sia essa fisica o giuridica (art. 4 cpv. 1 LPDP). Sono considerati

invece dati personali meritevoli di particolare protezione, soggiunge il cpv. 2

della medesima norma, le informazioni sulle opinioni o sulle attività

religiose, filosofiche o politiche, la sfera intima, lo stato psichico, mentale

o fisico, come pure quelle sui reati commessi, le relative pene inflitte e i

provvedimenti adottati.

4.2

In questo contesto, bisogna considerare

che la consultazione di archivi storici dovrebbe limitarsi all'accesso a

singoli archivi di dati e solo per soddisfare l'interesse invocato. Occorre inoltre

rendere particolarmente difficile l'identificazione delle persone interessate

(Michele Albertini, Accesso agli archivi a scopo di ricerca, marzo 2004, pag.

21).

Come ha rilevato il Consiglio di Stato, la

tutela della personalità dei dati può pertanto essere soddisfatta tramite la

sottoscrizione di una convenzione sulla base di ben determinati criteri, che permettano

nel contempo di agevolare e facilitare l'accesso all'archivio.

Secondo una parte della dottrina tali

criteri possono essere l'impegno del ricercatore di non divulgare le informazioni

riguardanti i rapporti privati tra cittadino e il comune, il divieto di

fotocopiare atti o documenti rispettivamente di riprodurli senza il consenso del

municipio, il divieto di consultare l'archivio cosiddetto corrente riferito ad

esempio agli ultimi 4 o 5 quadrienni salvo accordo dell'autorità comunale, e la

possibilità per il municipio di visionare la bozza della ricerca o del testo

prima della pubblicazione (Eros Ratti, Il Comune", vol. IV, n. 1477, pagg.

445.

e 446).

Se la ricerca riguarda invece persone ben

identificate, occorre per contro che il ricercatore si rivolga direttamente alle

stesse o ai loro familiari, facendo capo ai dati degli archivi solo a titolo

sussidiario (cfr. art. 9 LPDP).

4.3

Nel caso concreto, l'insorgente si è

limitato a presentare al municipio di __________ una generica richiesta di consultazione

di documenti e atti pubblici del XIX° secolo depositati presso l'archivio

locale.

Contrariamente a quanto assume il

ricorrente, il municipio ha legittimamente deciso nei margini del suo potere di

apprezzamento ponderando tutti gli interessi in presenza. Da una parte, ha tenuto

conto che non esiste un diritto a rilasciare informazioni sul contenuto

dell'archivio; dall'altra, che dalla domanda non era possibile individuare in

maniera sufficiente la natura degli atti che l'interessato intendeva consultare.

Come ha osservato il Consiglio di Stato, l'interessato

avrebbe dovuto presentare per iscritto al municipio un progetto concreto, indicando

i contenuti e le finalità della ricerca, la natura dei dati e a quali specifici

atti egli intende accedere, le modalità d'esecuzione della ricerca e di

pubblicazione dei risultati.

Nulla di tutto ciò è per contro stato fatto.

Benché il ricorrente affermi di avere fornito ragguagli al municipio in merito

allo scopo e all'oggetto delle sue ricerche, dagli atti di causa non risulta su

cosa verta di preciso il suo studio.

Affermando che lo stesso riguarda i comuni

ticinesi, egli ha fornito all'autorità comunale un'indicazione eccessivamente

generica che non permette alla medesima di individuare i documenti ai quali il

ricorrente intende accedere e di operare, laddove la legge lo impone, una

ponderazione tra gli interessi scientifici dell'insorgente e l'interesse alla

protezione dei dati contemplati dai medesimi.

4.4

Negando al ricorrente l'autorizzazione

a consultare l'archivio locale per motivi di protezione dei dati, il municipio

di __________ non è pertanto incorso in un abuso od eccesso del vasto potere

d'apprezzamento che gli conferisce la propria autonomia comunale.

Va comunque rilevato che il municipio si è

già dichiarato disposto a valutare nuovamente la richiesta, non appena il

ricorrente presenterà un progetto concreto di ricerca menzionando gli obiettivi

perseguiti, le sue qualifiche, i tempi e i modi in cui intende organizzare la

ricerca, nonché la possibilità per lo stesso municipio di esprimersi dopo avere

sentito il Servizio cantonale degli archivi locali, fermo restando riservate le

indicazioni del Responsabile per la protezione dei dati.

Criteri, questi, che appaiono senz'altro

sufficienti per poi garantire la protezione dei dati personali contenuti presso

l'archivio comunale e ai quali l'insorgente in larga misura non si oppone.

Tali condizioni andranno comunque ulteriormente

concordate e precisate con il municipio.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto parzialmente accolto

nel senso che è annullata la decisione del municipio di __________, e quella

del Consiglio di Stato che la tutela, nella misura in cui nega all'insorgente

l'accesso ai documenti e agli atti storici del XIX° secolo presso l'archivio

comunale laddove la normativa ne permette espressamente la consultazione.

Per il resto il gravame è invece da

respingere e la decisione impugnata confermata.

6.

Tassa e

spese di giustizia sono a carico del ricorrente, proporzionalmente al proprio grado

di soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 105, 208, 209 LOC; 970 e 970a CC; 1, 2,

4 LPDP; 1, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; e la nOSC;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la decisione 22 giugno 2004 (n.

2789) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui conferma la

risoluzione 30 marzo 2004 con cui il municipio di __________ nega al prof. RI 1,

laddove la normativa concretamente applicabile ne permette espressamente la

consultazione, l'accesso ai documenti e agli atti storici del XIX° secolo

presso l'archivio comunale.

Per il resto, la risoluzione governativa

impugnata è confermata.

2. Tassa e

spese di giustizia, per complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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