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Decisione

52.2004.243

fornitura e posa di finestre in alluminio per uno stabile in costruzione

20 ottobre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i propri mezzi personali ed infrastrutturali. Lo esige esplicitamente l'art. 28

cpv. 1 RLCPubb, imponendogli di eseguire la commessa completa in proprio,

in particolare con le sue risorse di personale.

2.2. Nel caso concreto, il bando di concorso

ha esplicitamente escluso il consorzio (cfr. bando lett. h). La prescrizione è

stata considerata prevalente sulle indicazioni di senso contrario figuranti nel

capitolato (pos. 20.2; cfr. STF 11.8.2004 1P.338/2004 in re OP consid. 5.3.2).

Più chiara, malgrado le imprecisioni, è invece l'inammissibilità del subappalto

(capitolato pos. 17. 1).

La __________ non pretende comunque di

essersi consorziata con la __________ per partecipare al concorso. Né sostiene

di aver subappaltato la fornitura a questa ditta, di cui è socia minoritaria.

Non occorre pertanto esaminare ulteriormente la questione.

3. 3.1. Il

principio dell'esecuzione in proprio della commessa, sancito dal primo capoverso

dell'art. 28 cpv. RLCPubb non è comunque assoluto, ma è contemperato dal

capoverso seguente, che concede al concorrente la facoltà di assumere manodopera

a prestito da terzi nella misura massima del 25% del personale impiegato per lo

svolgimento della commessa, alla condizione che i diritti e doveri tra il

concorrente ed il prestatore di manodopera siano definiti da un contratto

scritto e che siano rispettate le disposizioni del CCL, nonché gli obblighi

verso le istituzioni sociali di cui all'art. 5 lett. c LCPubb.

3.2. Nell'evenienza concreta, la __________,

al momento dell'inoltro dell'offerta, non aveva dipendenti. La circostanza,

confermata dagli atti, non è contestata. Le maestranze indicate dall'offerta

Considerandi

sono dipendenti della __________. Anche le 6 unità di personale che la

__________ ha previsto di impiegare per l'esecuzione della commessa, non erano

alle sue dipendenze. Si trattava in effetti di personale messo a sua

disposizione dalla __________, ditta nella quale la __________ detiene una partecipazione

minoritaria. La fattispecie integrava pertanto chiaramente gli estremi del

prestito di manodopera.

Un prestito di manodopera di queste

proporzioni non poteva tuttavia essere ammesso, perché superava il limite del

25% del personale impiegato per lo svolgimento della commessa, fissato

dall'art. 28 cpv. 2 RLCPubb.

Dal profilo dell'art. 28 RLCPubb, l'offerta

non poteva dunque entrare in considerazione per l'aggiudicazione.

3.3

Al fine di porre rimedio al difetto,

dopo la scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, la __________ ha

formalmente assunto 9 dipendenti della __________. La correzione, anche se

apportata prima dell'aggiudicazione, non può essere ammessa, perché è

intervenuta dopo la chiusura della fase d'offerta. Costituisce quindi una

modifica dell'offerta, che, concernendo un aspetto di primaria importanza ai

fini del giudizio sull'idoneità del concorrente, non può essere avallata. Una

diversa conclusione permetterebbe infatti a ditte del tutto prive di maestranze

di aggiudicarsi commesse per opere edili o per prestazioni di servizio che di

per sé non sono in grado di eseguire.

Già per questo motivo i ricorsi vanno dunque

accolti.

4.

Entrambi i

concorrenti postulano l'annullamento della decisione di aggiudicazione. La

decisione ha già dato luogo alla stipulazione del contratto. Questo tribunale

deve dunque limitarsi ad accertarne l'illiceità.

La tassa di giustizia è posta a carico della

resistente. Le ripeti-

bili sono invece suddivise fra la __________ e lo Stato (art. 41 cpv. 2 LCPubb).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37, 41 LCPubb; 28 RLCPubb; 3, 18,

28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono accolti.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 6 luglio 2004 del Consiglio di

Stato (n. 3039) che aggiudica alla ditta __________ la fornitura e la posa di

finestre di alluminio per uno stabile in costruzione a Locarno è dichiarata

illecita.

2. La tassa di

giustizia è posta a carico della __________ nella misura di fr. 1'000.-.

3. 3.1.

La __________ rifonderà fr. 1'000.- alla ricorrente OP e

fr. 1'000.- alla MS.

3.2.

Lo Stato rifonderà fr. 1'000.- alla ricorrente OP e fr. 1'000.-

alla ricorrente MS.

4. Intimazione

a:

__________

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

2 patrocinata da: PA 3

3. CO 3

3 rappr. da: RA 1

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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