52.2004.250
perdita di validità di un permesso di domicilio per prolungato soggiorno all'estero
22 ottobre 2004Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2004.250
Data decisione, Autorità:
22.10.2004, TRAM
Titolo:
perdita di validità di un permesso di domicilio per prolungato soggiorno all'estero
PERMESSO DI DOMICILIO
art. 9 cpv. 3 let. c LDDS
art. 65 cpv. 2 LPAMM
Incarto n.
52.2004.250
Lugano
22 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 luglio 2004 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1 6901 Lugano,
contro
la risoluzione 13 luglio 2004 (n. 3293) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 23 aprile 2004 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso
di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
- 3 agosto 2004 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 17 agosto 2004 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nel 1974 il
cittadino __________ __________ __________ RI 1 (1957) -entrato illegalmente in
Svizzera unitamente alla madre __________ (1925) il 12 dicembre 1972- è stato
posto al beneficio di un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato
fino al 12 dicembre 1982. Dopodiché, egli ha ottenuto un'autorizzazione di
domicilio con ultimo termine di controllo fissato per il 12 dicembre 2003.
Il ricorrente è consulente finanziario ed
aziendale.
B. a) Il 14
novembre 2001 __________ __________ __________ ha notificato all'ufficio
controllo abitanti di __________ la partenza del fratello qui ricorrente da
quel comune.
Ritenendo che si fosse trasferito
all'estero, il 28 febbraio, 24 aprile e 2 luglio 2002 l'Ufficio regionale degli
stranieri di __________ (URS) ha convocato __________RI 1 allo scopo di
regolare le sue condizioni di residenza, invano.
Il 15 dicembre 2003, il ricorrente ha chiesto
alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni il rinnovo del termine di controllo del proprio permesso di
domicilio.
Interrogato il 16 dicembre 2003 dalla
Polizia cantonale in merito alla sua residenza effettiva nel nostro Paese,
l'insorgente ha dichiarato di vivere presso il fratello __________ __________
ad __________ e di essere rimasto assente dalla Svizzera, sia nel 2002 che nel
2003, ininterrottamente, al massimo 3 settimane consecutive per complessivi 6-7
mesi.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decisione 23 aprile 2004 il dipartimento ha dichiarato decaduto il permesso di
domicilio di __________ __________ RI 1.
L'autorità ha rilevato che l'interessato,
non dando seguito alle convocazioni delle autorità e non sapendo indicare dove
aveva vissuto dopo il 14 novembre 2001, non era stato in grado di dimostrare
che il centro della sua vita e dei propri interessi fosse in Svizzera.
Il provvedimento è stato reso sulla base
dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
C. Con
giudizio 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ __________
RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che,
almeno dall'inizio del 2002, l'insorgente abbia soggiornato prevalentemente
all'estero e che i suoi rientri in Svizzera non siano stati atti a interrompere
il termine di sei mesi di cui all’art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, ciò che comporta
la perdita di validità del suo permesso di domicilio.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ __________ RI 1 insorge ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e, in via del
tutto subordinata, postulando il rinvio degli atti all'autorità inferiore per
nuovo giudizio.
Secondo l'insorgente, il giudizio impugnato
sarebbe arbitrario e fondato su accertamenti carenti.
Afferma di aver sempre vissuto in Svizzera e
di essersi assentato dal proprio domicilio unicamente per motivi di lavoro e
mai per periodi continui superiori alle 2-3 settimane.
Rileva inoltre di non aver mai notificato la
propria partenza per l'estero, la notifica del 14 novembre 2001 essendo stata
sottoscritta dal fratello privo della facoltà di rappresentarlo.
Censura poi la violazione della sua libertà
personale, segnatamente di movimento (art. 10 Cost), ed economica (art. 27 Cost).
Chiede inoltre che venga concesso l'effetto
sospensivo al gravame.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti
la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b
n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997, pag. 325).
Anche la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da__________ __________ RI
1 è pertanto data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non spetta al Tribunale supplire alle
carenze istruttorie delle autorità inferiori.
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non
appena lo straniero notifica la propria partenza o quando egli risiede
effettivamente all'estero durante sei mesi. Questo termine può essere prolungato
fino a due anni se la domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi.
La residenza effettiva è stabilita mediante
criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato (DTF 120 Ib
369.
consid. 2c). Non sono quindi di rilievo considerazioni che attengono al
trasferimento del domicilio, rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva
il centro dei propri interessi: il legislatore ha in effetti voluto evitare di
considerare la nozione di domicilio, la cui interpretazione risulterebbe difficile,
e per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica
della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c;
112.
Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., pag. 325 seg.).
Se entrano in considerazione più luoghi di
residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se
la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti
rilevante lo scopo della stessa (STF inedita 20 ottobre 1994 in re F. consid. 3b).
Una persona risiede effettivamente dove
abita regolarmente, questo luogo non essendo necessariamente quello in cui
lavora (STF 19 giugno 2000 in re E., consid. 4b).
3.
Notifica
della partenza per l'estero
In concreto, il 14 novembre 2001 __________ __________
__________ ha notificato all'ufficio controllo abitanti di Locarno la partenza
da quel comune del fratello qui ricorrente per una destinazione sconosciuta.
Dinnanzi al Consiglio di Stato (doc. 18) egli ha poi ha precisato che suo
fratello non aveva lasciato la Svizzera e che si trovava all'estero unicamente
per motivi di lavoro.
In questa sede il ricorrente sostiene che da
tale notifica non può essere dedotta alcuna prova della sua assenza dal
territorio elvetico, essendo stata formulata da una persona non autorizzata a
rappresentarlo.
Ora, sapere quale sia la portata della
dichiarazione rilasciata il 14 novembre 2001 dal fratello del ricorrente
tramite il formulario comunale di notifica di partenza può rimanere qui
indeciso. Difatti, tale documento indica solo che __________ __________ __________
aveva lasciato il comune di __________. Non dimostra che, all'epoca, l'insorgente
fosse partito per l'estero.
Del resto, il Governo ha accertato l'assenza
effettiva dell'insorgente dalla Svizzera solo a partire dall'inizio del 2002.
Di conseguenza, non si può considerare che
il 14 novembre 2001 sia stata notificata la partenza di __________ __________ __________ dal territorio elvetico.
4.
Residenza
effettiva all'estero
4.1
Sollecitato a più riprese nel 2002 a
presentarsi presso l'URS di __________ per regolare le sue condizioni di
residenza, __________RI 1 è comparso solo il 15 dicembre 2003, quando ha
chiesto il rinnovo del termine di controllo sul suo permesso di domicilio.
Interrogato il giorno successivo dalla
Polizia cantonale in merito al suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha
dichiarato:
"Sono nato e
cresciuto in __________, prima di trasferirmi con la famiglia a __________,
quando avevo l'età di dieci anni. Ho quindi frequentato le scuole maggiori di __________
e l'apprendistato di falegname al __________ di __________. Dopo qualche anno
come operaio, ho deciso di mettermi in proprio nel campo della consulenza in
generale, in special modo nei contatti con il mio paese. Ora mi occupo dello stesso
lavoro, con consulenze industriali internazionali. Lavoro principalmente in __________,
__________, __________, __________ ed altri paesi ancora.
D.: Cosa guadagna
dalla sua attività in proprio? R.: Dipende dai contratti che ho. Solitamente il
mio stipendio mensile si aggira sui 5/6'000.– franchi mensili.
D.: Noi abbiamo
una notifica di partenza dal comune di __________, datata 14.11.2001. Questa
partenza è stata notificata dopo numerosissime citazioni di presentarsi a
regolare la sua posizione. Cosa è avvenuto? R.: In sostanza io ho sempre
abitato a __________. Dopo la morte di mia madre, avvenuta nei primi giorni di
dicembre del 2001, ho avuto molti problemi di ordine professionali. Sono stato
quasi sempre assente all'estero per il mio lavoro. Quando rientravo magari
passavo solo la notte prima poi di ripartire.
D.: Era al
corrente che l'autorità comunale la cercava? R.. Sì, certo. Purtroppo non ho
mai avuto il tempo materiale per recarmi di persona.
D.: In due anni
non ha mai trovato il tempo? R.: No. In questi due anni sono stato così
impegnato da mai poter presentarmi personalmente in comune o all'ufficio
stranieri.
D.: Quanto tempo
è stato all'estero e quanto in Svizzera da quel periodo? Quanto era assente
nell'arco di un mese? R.: Su trenta giorni ero assente quindici/venti giorni, anche
se mi spostavo giornalmente magari in __________ o fino a __________.
D.: In pratica
era più assente che presente a __________? R.: Sì. Ma solo negli ultimi due
anni.
D.: Può sostenere
queste cose con documenti che legittimano i suoi impegni professionali? R.: Sì.
Ho biglietti di aereo e di trasferte varie, fatture di alberghi ed altro ancora.
D.. Quanto è
stato assente al massimo dalla Svizzera, ininterrottamente? R.: Al massimo tre
settimane consecutive. Tornavo e poi ripartivo.
D.: Nel corso del
2002.
quanto tempo approssimativamente è stato assente dalla Svizzera? R.:
All'estero circa sei, sette mesi.
D.: E nel 2003?
R.: Anche circa sei, sette mesi. (…)"
4.2
Fondandosi sulle premesse emergenze, il
Consiglio di Stato ha ritenuto che almeno dal 2002 il ricorrente vivesse
prevalentemente all'estero e che rientrasse in Svizzera unicamente per brevi
soggiorni. Non portava a diversa conclusione, ha soggiunto l'Esecutivo
cantonale, il fatto che l'interessato non era rimasto fuori dalla Svizzera per
6.
mesi consecutivi nell'arco di un anno, in quanto i suoi rientri nel nostro
paese per brevi periodi non erano tali da interrompere il termine previsto
all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
Il Governo ha poi sottolineato che l'insorgente
era stato più volte convocato dall'URS di __________ e dall'Ufficio controllo
abitanti del comune di domicilio, senza che egli desse seguito alle convocazioni.
Inoltre il 9 marzo 2004 la Polizia cantonale aveva accertato che egli, benché
avesse indicato di abitare in via __________ 18 ad __________ presso il
fratello __________ __________, da oltre due mesi era introvabile, anche per
telefono, ciò che confermava l'ipotesi che egli aveva lasciato il territorio
elvetico.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato
alcune incongruenze sul luogo in cui __________ __________ __________z
alloggiava. Solo nel febbraio 2002 il ricorrente aveva ripreso il contratto di
locazione per l'appartamento in via S. __________ a __________ intestato alla madre
deceduta agli inizi di dicembre 2001, dove avrebbe abitato sino alla fine di
maggio 2002. Con uno scritto 10 maggio 2004 indicante quale recapito via __________
103.
a __________ il fratello __________ __________ ha dichiarato che dal giugno
2002.
a fine marzo 2003 il ricorrente, benché fosse spesso assente all'estero
per lavoro, avrebbe vissuto presso di lui in via __________ 87 sempre a __________,
successivamente in via __________ 18 ad __________ fino al marzo 2004 (doc.5).
Il Consiglio di Stato ha poi constatato che
anche dopo il marzo 2004 il ricorrente aveva continuato a menzionare quale
recapito via __________ 18 ad __________, notando una contraddizione: se da una
parte il contratto di locazione per quell'appartamento di 3 locali era stato
sottoscritto da __________ __________ il 13 marzo 2003 con la moglie __________
__________ nonché da __________ __________ (1982) e dall'insorgente, dall'altro
l'appartamento era adibito ad abitazione famigliare per 2 persone e il
ricorrente non aveva mai annunciato il suo arrivo all'Ufficio controllo
abitanti di __________ sino al momento del suo interrogatorio di polizia del 23
dicembre 2003.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato
che, in realtà, __________ __________, nonostante la sottoscrizione di tale
contratto, continuava a vivere in via __________ a __________, trasferendosi
poi nell'aprile 2004 a __________ in un appartamento ad uso personale.
Tuttavia il Governo non ha ritenuto
necessario approfondire tali aspetti, considerando sufficiente per confermare
la decadenza del permesso di domicilio il fatto che l'insorgente aveva
trascorso 6-7 mesi all'estero nel 2002 e nel 2003.
4.3
Ora, sulla scorta di quanto precede,
non vi sono sufficienti elementi per ritenere che __________ __________RI 1
abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei
mesi. In altre parole, gli elementi ritenuti dall'Esecutivo cantonale non
dimostrano ancora l'assenza semestrale all'estero dell'interessato.
Certo, nel corso del 2002 il ricorrente si è
reso diverse volte irreperibile, omettendo di dar seguito alle convocazioni
dell'URS di __________ (v. scritti del 28 febbraio, 24 aprile e 2 luglio 2002).
Nemmeno le contraddizioni in merito al luogo in cui alloggiava vanno
sottovalutate.
Tuttavia tali indizi e il fatto che il suo
lavoro lo spinga anche fuori dalla Svizzera non significano ancora che __________
__________RI 1, nel periodo preso in considerazione dal Governo, abitasse
prevalentemente all'estero. Giova ricordare che dal 1995 il dipartimento ha
sempre rinnovato il termine di controllo del permesso di domicilio
dell'insorgente indicando quale scopo del soggiorno: "attività lucrativa
all'estero".
Nemmeno le informazioni raccolte tramite la
Polizia cantonale il 9 marzo 2004 sono determinanti: se da una parte il rapporto
di polizia informa che da oltre due mesi il ricorrente era irreperibile anche
per telefono, dall'altra il Governo ha omesso di precisare che secondo gli
agenti l'interessato doveva trovarsi nella Svizzera tedesca e che non era
possibile stabilire se egli abitasse ancora in Svizzera.
Gli atti di causa si rivelano pertanto
insufficienti per pronunciarsi nel merito.
4.4
In simili circostanze, si giustifica
annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità inferiore
affinché provveda ad accertare ancora una volta se __________RI 1, nonostante
l'autorizzazione a soggiornare in Svizzera, abbia effettivamente risieduto
all'estero per una durata di oltre sei mesi.
Il Governo provvederà in questo senso ad
interrogare nuovamente l'interessato, il quale dovrà documentare in maniera completa
tutti i suoi movimenti a partire dal 2001 fino ad oggi, la documentazione agli
atti essendo infatti insufficiente per determinare esattamente dove egli ha
soggiornato durante tutto questo periodo.
Il Consiglio di Stato dovrà pure provvedere
a sentire i custodi delle diverse abitazioni in cui __________ ha asserito di
alloggiare come pure tutte quelle persone che possono fornire indicazioni sullo
stesso e sulla sua attività professionale.
5.
Il ricorso
va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata, senza
che sia necessario esaminare le altre censure solevate dal ricorrente in merito
ad alcune violazioni di ordine costituzionale. Con l'emanazione della presente
decisione, la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene
priva d'oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto nell'apposito registro,
un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28 43, 46, 47, 60, 61, 64, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 13
luglio 2004 (n. 3293) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono
ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti come
illustrato nei considerandi.
2. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione
a:
;
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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