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Decisione

52.2004.250

perdita di validità di un permesso di domicilio per prolungato soggiorno all'estero

22 ottobre 2004Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel 1974 il

cittadino __________ __________ __________ RI 1 (1957) -entrato illegalmente in

Svizzera unitamente alla madre __________ (1925) il 12 dicembre 1972- è stato

posto al beneficio di un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato

fino al 12 dicembre 1982. Dopodiché, egli ha ottenuto un'autorizzazione di

domicilio con ultimo termine di controllo fissato per il 12 dicembre 2003.

Il ricorrente è consulente finanziario ed

aziendale.

B. a) Il 14

novembre 2001 __________ __________ __________ ha notificato all'ufficio

controllo abitanti di __________ la partenza del fratello qui ricorrente da

quel comune.

Ritenendo che si fosse trasferito

all'estero, il 28 febbraio, 24 aprile e 2 luglio 2002 l'Ufficio regionale degli

stranieri di __________ (URS) ha convocato __________RI 1 allo scopo di

regolare le sue condizioni di residenza, invano.

Il 15 dicembre 2003, il ricorrente ha chiesto

alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle

istituzioni il rinnovo del termine di controllo del proprio permesso di

domicilio.

Interrogato il 16 dicembre 2003 dalla

Polizia cantonale in merito alla sua residenza effettiva nel nostro Paese,

l'insorgente ha dichiarato di vivere presso il fratello __________ __________

ad __________ e di essere rimasto assente dalla Svizzera, sia nel 2002 che nel

2003, ininterrottamente, al massimo 3 settimane consecutive per complessivi 6-7

mesi.

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con

decisione 23 aprile 2004 il dipartimento ha dichiarato decaduto il permesso di

domicilio di __________ __________ RI 1.

L'autorità ha rilevato che l'interessato,

non dando seguito alle convocazioni delle autorità e non sapendo indicare dove

aveva vissuto dopo il 14 novembre 2001, non era stato in grado di dimostrare

che il centro della sua vita e dei propri interessi fosse in Svizzera.

Il provvedimento è stato reso sulla base

dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.

C. Con

giudizio 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta

risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ __________

RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che,

almeno dall'inizio del 2002, l'insorgente abbia soggiornato prevalentemente

all'estero e che i suoi rientri in Svizzera non siano stati atti a interrompere

il termine di sei mesi di cui all’art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, ciò che comporta

la perdita di validità del suo permesso di domicilio.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, __________ __________ RI 1 insorge ora davanti

al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e, in via del

tutto subordinata, postulando il rinvio degli atti all'autorità inferiore per

nuovo giudizio.

Secondo l'insorgente, il giudizio impugnato

sarebbe arbitrario e fondato su accertamenti carenti.

Afferma di aver sempre vissuto in Svizzera e

di essersi assentato dal proprio domicilio unicamente per motivi di lavoro e

mai per periodi continui superiori alle 2-3 settimane.

Rileva inoltre di non aver mai notificato la

propria partenza per l'estero, la notifica del 14 novembre 2001 essendo stata

sottoscritta dal fratello privo della facoltà di rappresentarlo.

Censura poi la violazione della sua libertà

personale, segnatamente di movimento (art. 10 Cost), ed economica (art. 27 Cost).

Chiede inoltre che venga concesso l'effetto

sospensivo al gravame.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti

la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b

n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in: RDAF 53/1997, pag. 325).

Anche la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da__________ __________ RI

1 è pertanto data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non spetta al Tribunale supplire alle

carenze istruttorie delle autorità inferiori.

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non

appena lo straniero notifica la propria partenza o quando egli risiede

effettivamente all'estero durante sei mesi. Questo termine può essere prolungato

fino a due anni se la domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi.

La residenza effettiva è stabilita mediante

criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato (DTF 120 Ib

369.

consid. 2c). Non sono quindi di rilievo considerazioni che attengono al

trasferimento del domicilio, rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva

il centro dei propri interessi: il legislatore ha in effetti voluto evitare di

considerare la nozione di domicilio, la cui interpretazione risulterebbe difficile,

e per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica

della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c;

112.

Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., pag. 325 seg.).

Se entrano in considerazione più luoghi di

residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se

la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti

rilevante lo scopo della stessa (STF inedita 20 ottobre 1994 in re F. consid. 3b).

Una persona risiede effettivamente dove

abita regolarmente, questo luogo non essendo necessariamente quello in cui

lavora (STF 19 giugno 2000 in re E., consid. 4b).

3.

Notifica

della partenza per l'estero

In concreto, il 14 novembre 2001 __________ __________

__________ ha notificato all'ufficio controllo abitanti di Locarno la partenza

da quel comune del fratello qui ricorrente per una destinazione sconosciuta.

Dinnanzi al Consiglio di Stato (doc. 18) egli ha poi ha precisato che suo

fratello non aveva lasciato la Svizzera e che si trovava all'estero unicamente

per motivi di lavoro.

In questa sede il ricorrente sostiene che da

tale notifica non può essere dedotta alcuna prova della sua assenza dal

territorio elvetico, essendo stata formulata da una persona non autorizzata a

rappresentarlo.

Ora, sapere quale sia la portata della

dichiarazione rilasciata il 14 novembre 2001 dal fratello del ricorrente

tramite il formulario comunale di notifica di partenza può rimanere qui

indeciso. Difatti, tale documento indica solo che __________ __________ __________

aveva lasciato il comune di __________. Non dimostra che, all'epoca, l'insorgente

fosse partito per l'estero.

Del resto, il Governo ha accertato l'assenza

effettiva dell'insorgente dalla Svizzera solo a partire dall'inizio del 2002.

Di conseguenza, non si può considerare che

il 14 novembre 2001 sia stata notificata la partenza di __________ __________ __________ dal territorio elvetico.

4.

Residenza

effettiva all'estero

4.1

Sollecitato a più riprese nel 2002 a

presentarsi presso l'URS di __________ per regolare le sue condizioni di

residenza, __________RI 1 è comparso solo il 15 dicembre 2003, quando ha

chiesto il rinnovo del termine di controllo sul suo permesso di domicilio.

Interrogato il giorno successivo dalla

Polizia cantonale in merito al suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha

dichiarato:

"Sono nato e

cresciuto in __________, prima di trasferirmi con la famiglia a __________,

quando avevo l'età di dieci anni. Ho quindi frequentato le scuole maggiori di __________

e l'apprendistato di falegname al __________ di __________. Dopo qualche anno

come operaio, ho deciso di mettermi in proprio nel campo della consulenza in

generale, in special modo nei contatti con il mio paese. Ora mi occupo dello stesso

lavoro, con consulenze industriali internazionali. Lavoro principalmente in __________,

__________, __________, __________ ed altri paesi ancora.

D.: Cosa guadagna

dalla sua attività in proprio? R.: Dipende dai contratti che ho. Solitamente il

mio stipendio mensile si aggira sui 5/6'000.– franchi mensili.

D.: Noi abbiamo

una notifica di partenza dal comune di __________, datata 14.11.2001. Questa

partenza è stata notificata dopo numerosissime citazioni di presentarsi a

regolare la sua posizione. Cosa è avvenuto? R.: In sostanza io ho sempre

abitato a __________. Dopo la morte di mia madre, avvenuta nei primi giorni di

dicembre del 2001, ho avuto molti problemi di ordine professionali. Sono stato

quasi sempre assente all'estero per il mio lavoro. Quando rientravo magari

passavo solo la notte prima poi di ripartire.

D.: Era al

corrente che l'autorità comunale la cercava? R.. Sì, certo. Purtroppo non ho

mai avuto il tempo materiale per recarmi di persona.

D.: In due anni

non ha mai trovato il tempo? R.: No. In questi due anni sono stato così

impegnato da mai poter presentarmi personalmente in comune o all'ufficio

stranieri.

D.: Quanto tempo

è stato all'estero e quanto in Svizzera da quel periodo? Quanto era assente

nell'arco di un mese? R.: Su trenta giorni ero assente quindici/venti giorni, anche

se mi spostavo giornalmente magari in __________ o fino a __________.

D.: In pratica

era più assente che presente a __________? R.: Sì. Ma solo negli ultimi due

anni.

D.: Può sostenere

queste cose con documenti che legittimano i suoi impegni professionali? R.: Sì.

Ho biglietti di aereo e di trasferte varie, fatture di alberghi ed altro ancora.

D.. Quanto è

stato assente al massimo dalla Svizzera, ininterrottamente? R.: Al massimo tre

settimane consecutive. Tornavo e poi ripartivo.

D.: Nel corso del

2002.

quanto tempo approssimativamente è stato assente dalla Svizzera? R.:

All'estero circa sei, sette mesi.

D.: E nel 2003?

R.: Anche circa sei, sette mesi. (…)"

4.2

Fondandosi sulle premesse emergenze, il

Consiglio di Stato ha ritenuto che almeno dal 2002 il ricorrente vivesse

prevalentemente all'estero e che rientrasse in Svizzera unicamente per brevi

soggiorni. Non portava a diversa conclusione, ha soggiunto l'Esecutivo

cantonale, il fatto che l'interessato non era rimasto fuori dalla Svizzera per

6.

mesi consecutivi nell'arco di un anno, in quanto i suoi rientri nel nostro

paese per brevi periodi non erano tali da interrompere il termine previsto

all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.

Il Governo ha poi sottolineato che l'insorgente

era stato più volte convocato dall'URS di __________ e dall'Ufficio controllo

abitanti del comune di domicilio, senza che egli desse seguito alle convocazioni.

Inoltre il 9 marzo 2004 la Polizia cantonale aveva accertato che egli, benché

avesse indicato di abitare in via __________ 18 ad __________ presso il

fratello __________ __________, da oltre due mesi era introvabile, anche per

telefono, ciò che confermava l'ipotesi che egli aveva lasciato il territorio

elvetico.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato

alcune incongruenze sul luogo in cui __________ __________ __________z

alloggiava. Solo nel febbraio 2002 il ricorrente aveva ripreso il contratto di

locazione per l'appartamento in via S. __________ a __________ intestato alla madre

deceduta agli inizi di dicembre 2001, dove avrebbe abitato sino alla fine di

maggio 2002. Con uno scritto 10 maggio 2004 indicante quale recapito via __________

103.

a __________ il fratello __________ __________ ha dichiarato che dal giugno

2002.

a fine marzo 2003 il ricorrente, benché fosse spesso assente all'estero

per lavoro, avrebbe vissuto presso di lui in via __________ 87 sempre a __________,

successivamente in via __________ 18 ad __________ fino al marzo 2004 (doc.5).

Il Consiglio di Stato ha poi constatato che

anche dopo il marzo 2004 il ricorrente aveva continuato a menzionare quale

recapito via __________ 18 ad __________, notando una contraddizione: se da una

parte il contratto di locazione per quell'appartamento di 3 locali era stato

sottoscritto da __________ __________ il 13 marzo 2003 con la moglie __________

__________ nonché da __________ __________ (1982) e dall'insorgente, dall'altro

l'appartamento era adibito ad abitazione famigliare per 2 persone e il

ricorrente non aveva mai annunciato il suo arrivo all'Ufficio controllo

abitanti di __________ sino al momento del suo interrogatorio di polizia del 23

dicembre 2003.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato

che, in realtà, __________ __________, nonostante la sottoscrizione di tale

contratto, continuava a vivere in via __________ a __________, trasferendosi

poi nell'aprile 2004 a __________ in un appartamento ad uso personale.

Tuttavia il Governo non ha ritenuto

necessario approfondire tali aspetti, considerando sufficiente per confermare

la decadenza del permesso di domicilio il fatto che l'insorgente aveva

trascorso 6-7 mesi all'estero nel 2002 e nel 2003.

4.3

Ora, sulla scorta di quanto precede,

non vi sono sufficienti elementi per ritenere che __________ __________RI 1

abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei

mesi. In altre parole, gli elementi ritenuti dall'Esecutivo cantonale non

dimostrano ancora l'assenza semestrale all'estero dell'interessato.

Certo, nel corso del 2002 il ricorrente si è

reso diverse volte irreperibile, omettendo di dar seguito alle convocazioni

dell'URS di __________ (v. scritti del 28 febbraio, 24 aprile e 2 luglio 2002).

Nemmeno le contraddizioni in merito al luogo in cui alloggiava vanno

sottovalutate.

Tuttavia tali indizi e il fatto che il suo

lavoro lo spinga anche fuori dalla Svizzera non significano ancora che __________

__________RI 1, nel periodo preso in considerazione dal Governo, abitasse

prevalentemente all'estero. Giova ricordare che dal 1995 il dipartimento ha

sempre rinnovato il termine di controllo del permesso di domicilio

dell'insorgente indicando quale scopo del soggiorno: "attività lucrativa

all'estero".

Nemmeno le informazioni raccolte tramite la

Polizia cantonale il 9 marzo 2004 sono determinanti: se da una parte il rapporto

di polizia informa che da oltre due mesi il ricorrente era irreperibile anche

per telefono, dall'altra il Governo ha omesso di precisare che secondo gli

agenti l'interessato doveva trovarsi nella Svizzera tedesca e che non era

possibile stabilire se egli abitasse ancora in Svizzera.

Gli atti di causa si rivelano pertanto

insufficienti per pronunciarsi nel merito.

4.4

In simili circostanze, si giustifica

annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità inferiore

affinché provveda ad accertare ancora una volta se __________RI 1, nonostante

l'autorizzazione a soggiornare in Svizzera, abbia effettivamente risieduto

all'estero per una durata di oltre sei mesi.

Il Governo provvederà in questo senso ad

interrogare nuovamente l'interessato, il quale dovrà documentare in maniera completa

tutti i suoi movimenti a partire dal 2001 fino ad oggi, la documentazione agli

atti essendo infatti insufficiente per determinare esattamente dove egli ha

soggiornato durante tutto questo periodo.

Il Consiglio di Stato dovrà pure provvedere

a sentire i custodi delle diverse abitazioni in cui __________ ha asserito di

alloggiare come pure tutte quelle persone che possono fornire indicazioni sullo

stesso e sulla sua attività professionale.

5.

Il ricorso

va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata, senza

che sia necessario esaminare le altre censure solevate dal ricorrente in merito

ad alcune violazioni di ordine costituzionale. Con l'emanazione della presente

decisione, la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene

priva d'oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una

tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto nell'apposito registro,

un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett.

b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28 43, 46, 47, 60, 61, 64, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 13

luglio 2004 (n. 3293) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono

ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti come

illustrato nei considerandi.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

5. Intimazione

a:

;

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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