52.2004.254
licenza edilizia per la costruzione di tre stabili
5 ottobre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2004.254
Data decisione, Autorità:
05.10.2004, TRAM
Titolo:
licenza edilizia per la costruzione di tre stabili
ACCESSO SUFFICIENTE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
IMMISSIONI
art. 29 COST
art. 11 LPAMB
art. 19 LPT
Incarto n.
52.2004.254
Lugano
5 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 agosto 2004 di
contro
la decisione 13 luglio 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3284), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 23 febbraio 2004 rilasciata dal municipio di CO1 a CO2 per
la costruzione di tre stabili d'appartamenti in località __________ (part. n.
795, 99 e 82);
viste le risposte:
- 17 agosto 2004 del
Consiglio di Stato;
- 18 agosto 2004 di CO2;
- 22 agosto 2004 del
municipio di CO1;
- 23 agosto 2004 del Dipartimento
del territorio (UDC)
preso atto delle osservazioni 20 settembre 2004
dell'insorgente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16
giugno 2003 CO2 ha chiesto al municipio di CO1 il permesso di costruire in località
__________ (part. n. 99, 795 e 892 RF; zona R16), tre stabili d'appartamenti
dotati di un'autorimessa sotterranea comune con 84 posteggi. L'accesso
all'autorimessa è previsto da est, attraverso via al M__________ / via S__________,
mentre l'uscita è prevista sul lato opposto, attraverso un posteggio pubblico,
situato lungo via M__________. Alla domanda si è opposta la comunione
ereditaria RI1, proprietaria di un fondo contermine (part. n. 98 RF), che ha
fra l'altro contestato l'intervento dal profilo dell'adeguatezza degli accessi
e delle immissioni foniche prodotte dal traffico veicolare derivante dai
posteggi.
Il 17 settembre 2003 il municipio di CO1 ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo le censure dell'opponente.
Su ricorso di quest'ultima, l'11 novembre
2003 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il provvedimento, rinviando
gli atti al Dipartimento del territorio, affinché - esperiti i necessari accertamenti
- si pronunciasse sulla compatibilità ambientale del controverso insediamento.
B. Accertata
mediante perizia 12 gennaio 2004 dell'__________ __________ la conformità
dell'intervento con la legislazione ambientale, il 5 febbraio 2004 il Dipartimento
del territorio ha emesso un nuovo preavviso favorevole al rilascio della licenza.
Il 23 febbraio 2004 il municipio ha quindi
rilasciato una nuova licenza, subordinandola alla condizione che l'accesso ai
posteggi sotterranei abbia luogo da via M__________, con uscita su via S__________
/ via al M__________, come previsto dal piano viario di prossima adozione,
ritenuto che sino alla sua entrata in vigore varrà il senso contrario.
C. La
comunione ereditaria RI1 è insorta anche contro questa licenza edilizia davanti
al Consiglio di Stato, obiettando di non aver potuto esprimersi sulla perizia
ambientale e contestando nuovamente l'intervento dal profilo delle immissioni
foniche, degli accessi, dell'evacuazione delle acque residue (pozzi perdenti),
dell'area verde vincolata e di alcuni faggi secolari, di cui sarebbe messa in
pericolo la sopravvivenza.
D. Con
giudizio 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo
le eccezioni sollevate dall'insorgente.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che il
municipio non avesse pregiudicato la ricorrente nell'esercizio dei suoi diritti
di difesa, omettendo di invitarla a prendere posizione sulla perizia ambientale.
Nel merito, l'Esecutivo cantonale ha invece rilevato che - indipendentemente
dal senso di marcia - l'accesso all'autorimessa era comunque sufficiente e
produceva immissioni foniche contenute nei limiti dell'OIF.
E. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava nuovamente davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla
controversa licenza.
L'insorgente ripropone e sviluppa in questa
sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. Il municipio,
obietta, avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, omettendo di sottoporle
la perizia ambientale per osservazioni prima di decidere nuovamente sulla
domanda di costruzione. L'accesso sarebbe inoltre inadeguato fintanto che non
entrerà in vigore il nuovo piano viario.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
resistente CO2, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti,
che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
G. Analogamente
sollecitata da questo tribunale, la comunione ereditaria RI1 ha preso posizione
sulla perizia ambientale, contestandola dal profilo della valutazione del volume
di traffico indotto dal controverso insediamento e delle immissioni foniche preventivate,
che a suo avviso supererebbero i limiti fissati dall'OIF.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo contermine e
già opponente, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali. I
fatti essenziali, d'altro canto, non sono contestati. Le prove chieste dall'insorgente
non appaiono dunque idonee a procurare a questo tribunale la conoscenza di
ulteriori elementi rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Il
diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., garantisce
la partecipazione del singolo ad una procedura amministrativa o giudiziaria che
lo concerne (DTF 117 Ib consid. 4b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II.
ed., parte generale, n. 483). Esso non comprende solo il diritto di esprimersi
oralmente o per iscritto prima che la decisione sia presa, ma anche il diritto
di fornire prove sui fatti rilevanti per la decisione, di partecipare alla loro
assunzione e di esprimersi sul loro risultato (DTF 126 I 15 consid. 2a; RDAT
1998 I n. 19).
Il diritto di essere sentito è di natura
formale e la sua violazione comporta per principio l'annullamento della
decisione impugnata, indipendentemente dalla prova di un interesse da parte del
ricorrente o della probabilità di esito favorevole del ricorso. La violazione
può tuttavia essere sanata quando il ricorrente, che non è stato udito in prima
istanza, ha avuto la possibilità di pronunciarsi davanti ad un'autorità
cantonale di ricorso dotata di pieno potere di cognizione in fatto ed in
diritto (DTF 118 Ia 14 consid. 2c e rif; RDAT 1994 II n. 20).
2.2. Con il precedente giudizio, il
Consiglio di Stato ha ritenuto che la domanda di costruzione presentata dal
resistente CO2 fosse carente, siccome priva di una valutazione dell'impatto fonico
derivante dal traffico indotto dal controverso insediamento. Ha quindi
annullato la licenza 17 settembre 2003, rilasciata dal municipio, rimettendo la
causa nello stato in cui si trovava prima dell'emanazione del preavviso del
Dipartimento del territorio. Previa integrazione della domanda di costruzione
con una perizia ambientale, il Dipartimento del territorio ha espresso un nuovo
preavviso favorevole all'intervento, mentre il municipio ha rilasciato una nuova
licenza.
La ricorrente rimprovera al municipio di
aver deciso senza concederle la possibilità di prendere posizione sulle
risultanze della perizia. La censura non è di per sé priva di fondamento. Anche
se la procedura di rilascio del permesso di costruzione, a differenza di quella
di ricorso, non è - per sua intrinseca natura - di carattere contenzioso, in un
caso come quello in esame, ove il Consiglio di Stato ha rinviato gli atti alle
istanze inferiori al fine di completare gli accertamenti, prima di statuire
nuovamente sulla domanda di costruzione, l'autorità avrebbe dovuto concedere all'insorgente
la possibilità di prendere posizione sulle risultanze degli accertamenti
esperiti.
Il difetto non giustifica tuttavia
l'annullamento della licenza in contestazione, poiché la ricorrente ha comunque
avuto la possibilità di contestare le risultanze della perizia davanti al
Consiglio di Stato, che dispone di pieno potere di cognizione. Il fatto che
abbia omesso di consultare gli atti della domanda di costruzione così
completati non può essere premiato, imponendo al resistente un'ulteriore
ripetizione della procedura di rilascio del permesso. Tanto meno se si
considera che in questa sede l'insorgente, analogamente sollecitata, ha
comunque potuto prendere compiutamente posizione al riguardo.
3. 3.1.
Giusta l'art. 11 cpv. 2 LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante esistente,
le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella
misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e
dalle possibilità economiche. Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo,
precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni
dell’autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista
tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in
modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori
di pianificazione. L’esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato
sostanzialmente non deve (a) né comportare il superamento dei valori limite
d’immissione a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il
traffico, né (b) né provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un
impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche
percettibilmente (Δ > 0.5 dB A) più elevate (art. 9 OIF).
La costruzione di impianti fissi è
autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole
Fatti
i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb). I valori di
pianificazione (VP) delle zone residenziali, per le quali è fissato un grado di
sensibilità (GS) II sono pari a 55 dB (A) di giorno, rispettivamente a 45 dB
(A) di notte (art. 43 e 44 OIF; allegato 3). I valori limite di immissione (VLI)
sono invece di 5 dB (A) più alti.
3.2. Nell'evenienza concreta, il perito ha
ritenuto che il traffico indotto dai posteggi del complesso residenziale,
valutato - in assenza di prescrizioni svizzere - secondo la normativa germanica
DIN 18'005, ammonti a 210 spostamenti di veicoli leggeri al giorno. La
valutazione, fondata sull'ipotesi di un'occupazione totale degli 88 posteggi,
di un'utilizzazione dell'80% dei veicoli posteggiati, metà dei quali quattro
volte al giorno, corrisponde a dati d'esperienza acquisiti su vasta scala.
Regge quindi alle generiche critiche dell'insorgente.
Il perito ha anzitutto determinato l'attuale
livello di valutazione del rumore (Lr) di giorno, rispettivamente di notte, ad
una distanza di 7.5 m dall'asse stradale delle strade interessate dai movimenti
veicolari indotti dai posteggi del controverso insediamento residenziale. Per
via M__________, maggiormente toccata dal traffico, il perito ha stabilito un
livello energetico medio (Leq) di 54.4 dB (A) di giorno, rispettivamente 46.3
dB (A) di notte. Questi valori, convertiti in livelli di valutazione del rumore
(Lr), corrispondono a 51.9 dB (A) di giorno, rispettivamente a 43.8 dB (A) di
notte.
A mente della comunione ereditaria
ricorrente, i valori ritenuti dal perito supererebbero le soglie massime
prescritte dall’OIF.
L’eccezione è manifestamente infondata.
Determinanti, infatti, non sono i livelli energetici medi (Leq), ma i livelli
di valutazione del rumore (Lr), che, nel caso concreto, si situano al di sotto
dei VP fissati dall'allegato 3 all'OIF per le zone con GS II.
Sulla base delle ipotesi sopra illustrate in
merito all'intensità dell'utilizzazione, il perito ha poi calcolato che il
traffico indotto dai posteggi dell'autorimessa determinerà sulle strade meno frequentate
un aumento di 1.0 dB (A) del Lr. Su via M__________ tale livello passerà dagli
attuali 51.9 a 52.9 dB (A) di giorno, rispettivamente da 43.8 a 44.8 dB (A) di
notte. Da questi valori emerge chiaramente che il Lr non solo rispetta
abbondantemente i VLI delle zone con GS II (60 dB-A di giorno / 50 dB-A di notte),
ma addirittura rientra nei limiti dei VP di tali zone (55 dB-A di giorno / 45
dB-A di notte). La prima delle due condizioni cumulative poste dall'art. 9 OIF
appare quindi pienamente rispettata.
L'aumento è percettibile, perché supera la
soglia di percettibilità (= 0.5 dB-A). Esso è tuttavia riferito a impianti del
traffico che non devono essere risanati perché non determinano alcun superamento
dei VLI (art. 16 LPAmb; 13 OIF). Anche la seconda condizione dell'art. 9 OIF
risulta di conseguenza ossequiata.
3.3. Nessuna contestazione è sollevata dalla
ricorrente con riferimento all’inquinamento atmosferico. Né v'è motivo di
dubitare che l'impianto non rispetti le prescrizioni dell'OIAt.
Considerandi
Nella misura in cui si fonda sulla LPAmb e
sulle relative ordinanze d'applicazione, il ricorso va quindi respinto siccome
infondato.
4.
4.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, l'autorizzazione a costruire è accordata
solo se il fondo è urbanizzato. A tal fine, esso deve, fra l'altro, essere
dotato di accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19
cpv. 1 LPT).
La nozione di accesso sufficiente è di
natura indeterminata. Il suo contenuto normativo deve quindi essere
concretamente individuato, tenendo conto delle finalità perseguite da questo requisito,
della destinazione della costruzione che deve servire e della situazione
concreta dei luoghi.
Per risultare sufficiente, l'accesso deve
anzitutto essere configurato in modo tale da non compromettere la sicurezza
della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Esso deve inoltre garantire
ai mezzi di soccorso la possibilità di giungere liberamente sul posto. Deve
infine essere realizzabile tanto dal profilo giuridico, quanto dal profilo tecnico
(DTF 116 Ib 166; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 67 LALPT, n. 574
seg.). Nell’ambito dell’individuazione del contenuto normativo dei concetti
giuridici indeterminati, l’autorità decidente fruisce di una certa latitudine
di giudizio, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare, intervenendo
con il dovuto riserbo soltanto nei casi in cui la soluzione adottata non appare
ragionevolmente sostenibile (STA 20.7.04 in re Früh; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, II. ed., parte generale, n. 399 seg.).
4.2
Nell'evenienza concreta, l'autorimessa
è accessibile da un lato da via al M__________ / via S__________ e dall'altro
da via M__________, attraverso un posteggio pubblico. Fintanto che non entrerà
in vigore il nuovo piano viario, l'accesso avrà luogo da via al M__________ /
via S__________ con uscita sul posteggio pubblico confinante con via __________.
Dopo l'entrata in vigore del nuovo piano, il senso di marcia verrà invece
invertito.
Il municipio ha ritenuto che l'accesso fosse
sufficiente qualunque sia il senso di marcia. La valutazione dell'autorità
comunale resiste pienamente alle critiche della ricorrente. Tanto su un lato,
quanto sul lato opposto, l'accesso veicolare è in effetti costituito da strade
pianeggianti, larghe circa 3 m, agevolmente percorribili a senso unico. Dal
profilo fattuale, l'accesso risponde senz'altro alle esigenze minime, che possono
essere poste in tema di fluidità del traffico e di sicurezza della
circolazione.
Altrettanto sufficiente è l'accesso dal profilo
giuridico. Nemmeno la ricorrente solleva obiezioni in proposito.
Invano pretende la comunione ereditaria RI1
che l'accesso non sia adeguatamente garantito. L'accesso al fondo è dato sia
dal profilo del piano viario vigente, sia dal profilo del piano viario in via
di adozione. Al riguardo, non sussiste alcun margine d'incertezza. Né in fatto,
né in diritto. Anche nel caso in cui il piano viario in itinere non
dovesse essere approvato, il complesso residenziale rimarrebbe comunque dotato
di un accesso sufficiente.
Ne discende che il ricorso non può essere
accolto nemmeno nella misura in cui contesta la sufficienza dell'accesso.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, confermando la licenza
edilizia siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione
(> 16 mio), sono poste a carico dei membri della comunione ereditaria ricorrente
in solido.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 19, 22 LPT; 11 LPAmb; 7, 9 OIF;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è a carico dei membri della comunione ereditaria
ricorrente in solido, che rifonderanno identico importo a CO2 a titolo di
ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO1
2. CO2
2 patrocinato da: PA2
3. CO3
4. CO4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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