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Decisione

52.2004.254

licenza edilizia per la costruzione di tre stabili

5 ottobre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb). I valori di

pianificazione (VP) delle zone residenziali, per le quali è fissato un grado di

sensibilità (GS) II sono pari a 55 dB (A) di giorno, rispettivamente a 45 dB

(A) di notte (art. 43 e 44 OIF; allegato 3). I valori limite di immissione (VLI)

sono invece di 5 dB (A) più alti.

3.2. Nell'evenienza concreta, il perito ha

ritenuto che il traffico indotto dai posteggi del complesso residenziale,

valutato - in assenza di prescrizioni svizzere - secondo la normativa germanica

DIN 18'005, ammonti a 210 spostamenti di veicoli leggeri al giorno. La

valutazione, fondata sull'ipotesi di un'occupazione totale degli 88 posteggi,

di un'utilizzazione dell'80% dei veicoli posteggiati, metà dei quali quattro

volte al giorno, corrisponde a dati d'esperienza acquisiti su vasta scala.

Regge quindi alle generiche critiche dell'insorgente.

Il perito ha anzitutto determinato l'attuale

livello di valutazione del rumore (Lr) di giorno, rispettivamente di notte, ad

una distanza di 7.5 m dall'asse stradale delle strade interessate dai movimenti

veicolari indotti dai posteggi del controverso insediamento residenziale. Per

via M__________, maggiormente toccata dal traffico, il perito ha stabilito un

livello energetico medio (Leq) di 54.4 dB (A) di giorno, rispettivamente 46.3

dB (A) di notte. Questi valori, convertiti in livelli di valutazione del rumore

(Lr), corrispondono a 51.9 dB (A) di giorno, rispettivamente a 43.8 dB (A) di

notte.

A mente della comunione ereditaria

ricorrente, i valori ritenuti dal perito supererebbero le soglie massime

prescritte dall’OIF.

L’eccezione è manifestamente infondata.

Determinanti, infatti, non sono i livelli energetici medi (Leq), ma i livelli

di valutazione del rumore (Lr), che, nel caso concreto, si situano al di sotto

dei VP fissati dall'allegato 3 all'OIF per le zone con GS II.

Sulla base delle ipotesi sopra illustrate in

merito all'intensità dell'utilizzazione, il perito ha poi calcolato che il

traffico indotto dai posteggi dell'autorimessa determinerà sulle strade meno frequentate

un aumento di 1.0 dB (A) del Lr. Su via M__________ tale livello passerà dagli

attuali 51.9 a 52.9 dB (A) di giorno, rispettivamente da 43.8 a 44.8 dB (A) di

notte. Da questi valori emerge chiaramente che il Lr non solo rispetta

abbondantemente i VLI delle zone con GS II (60 dB-A di giorno / 50 dB-A di notte),

ma addirittura rientra nei limiti dei VP di tali zone (55 dB-A di giorno / 45

dB-A di notte). La prima delle due condizioni cumulative poste dall'art. 9 OIF

appare quindi pienamente rispettata.

L'aumento è percettibile, perché supera la

soglia di percettibilità (= 0.5 dB-A). Esso è tuttavia riferito a impianti del

traffico che non devono essere risanati perché non determinano alcun superamento

dei VLI (art. 16 LPAmb; 13 OIF). Anche la seconda condizione dell'art. 9 OIF

risulta di conseguenza ossequiata.

3.3. Nessuna contestazione è sollevata dalla

ricorrente con riferimento all’inquinamento atmosferico. Né v'è motivo di

dubitare che l'impianto non rispetti le prescrizioni dell'OIAt.

Considerandi

Nella misura in cui si fonda sulla LPAmb e

sulle relative ordinanze d'applicazione, il ricorso va quindi respinto siccome

infondato.

4.

4.1.

Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, l'autorizzazione a costruire è accordata

solo se il fondo è urbanizzato. A tal fine, esso deve, fra l'altro, essere

dotato di accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19

cpv. 1 LPT).

La nozione di accesso sufficiente è di

natura indeterminata. Il suo contenuto normativo deve quindi essere

concretamente individuato, tenendo conto delle finalità perseguite da questo requisito,

della destinazione della costruzione che deve servire e della situazione

concreta dei luoghi.

Per risultare sufficiente, l'accesso deve

anzitutto essere configurato in modo tale da non compromettere la sicurezza

della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Esso deve inoltre garantire

ai mezzi di soccorso la possibilità di giungere liberamente sul posto. Deve

infine essere realizzabile tanto dal profilo giuridico, quanto dal profilo tecnico

(DTF 116 Ib 166; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 67 LALPT, n. 574

seg.). Nell’ambito dell’individuazione del contenuto normativo dei concetti

giuridici indeterminati, l’autorità decidente fruisce di una certa latitudine

di giudizio, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare, intervenendo

con il dovuto riserbo soltanto nei casi in cui la soluzione adottata non appare

ragionevolmente sostenibile (STA 20.7.04 in re Früh; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, II. ed., parte generale, n. 399 seg.).

4.2

Nell'evenienza concreta, l'autorimessa

è accessibile da un lato da via al M__________ / via S__________ e dall'altro

da via M__________, attraverso un posteggio pubblico. Fintanto che non entrerà

in vigore il nuovo piano viario, l'accesso avrà luogo da via al M__________ /

via S__________ con uscita sul posteggio pubblico confinante con via __________.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo piano, il senso di marcia verrà invece

invertito.

Il municipio ha ritenuto che l'accesso fosse

sufficiente qualunque sia il senso di marcia. La valutazione dell'autorità

comunale resiste pienamente alle critiche della ricorrente. Tanto su un lato,

quanto sul lato opposto, l'accesso veicolare è in effetti costituito da strade

pianeggianti, larghe circa 3 m, agevolmente percorribili a senso unico. Dal

profilo fattuale, l'accesso risponde senz'altro alle esigenze minime, che possono

essere poste in tema di fluidità del traffico e di sicurezza della

circolazione.

Altrettanto sufficiente è l'accesso dal profilo

giuridico. Nemmeno la ricorrente solleva obiezioni in proposito.

Invano pretende la comunione ereditaria RI1

che l'accesso non sia adeguatamente garantito. L'accesso al fondo è dato sia

dal profilo del piano viario vigente, sia dal profilo del piano viario in via

di adozione. Al riguardo, non sussiste alcun margine d'incertezza. Né in fatto,

né in diritto. Anche nel caso in cui il piano viario in itinere non

dovesse essere approvato, il complesso residenziale rimarrebbe comunque dotato

di un accesso sufficiente.

Ne discende che il ricorso non può essere

accolto nemmeno nella misura in cui contesta la sufficienza dell'accesso.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, confermando la licenza

edilizia siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione

(> 16 mio), sono poste a carico dei membri della comunione ereditaria ricorrente

in solido.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 19, 22 LPT; 11 LPAmb; 7, 9 OIF;

3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è a carico dei membri della comunione ereditaria

ricorrente in solido, che rifonderanno identico importo a CO2 a titolo di

ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO1

2. CO2

2 patrocinato da: PA2

3. CO3

4. CO4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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