52.2004.255
delibera per la posa di una condotta antincendio
8 settembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2004.255
Data decisione, Autorità:
08.09.2004, TRAM
Titolo:
delibera per la posa di una condotta antincendio
ESCLUSIONE
art. 36 LCPUBB
art. 65 LPAMM
Incarto n.
52.2004.255
Lugano
8 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 agosto 2004 della
RI1
patrocinata da: PA1
contro
la decisione 23 luglio 2004 del municipio di __________,
che delibera alla ditta CO1 la posa di una condotta antincendio e opere annesse
nel bosco sopra l'abitato di __________;
viste le risposte:
- 18 agosto 2004 del
Dipartimento del territorio, Ufficio forestale IV. circondario;
- 26 agosto 2004 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 30
aprile 2004 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione dei
lavori di posa di una condotta antincendio e opere annesse nel bosco sopra
l'abitato di __________ (FU n. 32, pag. 2894 seg.).
Il modulo d'offerta chiedeva fra l'altro ai
concorrenti di allegare 5 referenze della ditta nel campo specifico (posa
condotte antincendio in montagna), con lista dei lavori di questo tipo
eseguiti negli ultimi 5 anni, precisando ubicazione, anno di costruzione,
committente, lunghezza della condotta ed importo totale di liquidazione (pos.
252.120 lett. c). La prescrizione avvertiva che indicazioni incomplete o inveritiere
avrebbero determinato un punteggio nullo nella graduatoria. La pos.
259.300 rendeva inoltre attenti i concorrenti che la mancata presentazione
con l'offerta anche di un solo documento richiesto dalla pos. 252.120 avrebbe
comportato l'esclusione dalla gara.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di otto ditte, fra cui quella della
ricorrente RI1 di
fr. 107'136.00 e quella della ditta CO1 di fr. 120'202.65.
La ricorrente non ha indicato alcuna
referenza. La ditta CO1 ne ha invece indicate 5.
Previa valutazione delle offerte sulla base
dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione, il 23
luglio 2004 il municipio ha deliberato i lavori alla ditta CO1, risultata prima
in graduatoria con 576.96 punti. La ditta RI1 è invece stata esclusa
dall'aggiudicazione perché non aveva presentato alcuna referenza.
C. Contro la
predetta decisione la ditta RI1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta in particolare
l'esclusione, rilevando che il modulo d'offerta non chiedeva ai concorrenti di
produrre alcun documento a comprova delle referenze indicate. Osserva inoltre
di non aver indicato alcuna referenza, non avendo mai eseguito condotte
antincendio in montagna.
La ditta CO1 non ha presentato osservazioni.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio, contestando in dettaglio le tesi
dell'insorgente e rilevando che quest'ultima si sarebbe comunque classificata
soltanto terza con 492.5 punti. Prima risulterebbe la ditta __________, con
545.16 punti, mentre la ditta CO1 sarebbe seconda con 537 punti.
La ditta CO1 non ha presentato osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.
In quanto partecipante al concorso, l'insorgente è senz'altro legittimata ad
impugnare la decisione di esclusione dall'aggiudicazione. La legittimazione
attiva ad impugnare l'aggiudicazione le potrà invece essere riconosciuta soltanto
in caso di successo del ricorso contro l'esclusione.
Con questa riserva, il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza assumere le prove richieste dall'insorgente (art. 18
PAmm). Non è compito specifico di questo tribunale porre rimedio ad eventuali
lacune istruttorie poste in essere dal committente.
Considerandi
2.
Il modulo
d'offerta chiedeva fra l'altro ai concorrenti di allegare 5 referenze della
ditta nel campo specifico (posa condotte antincendio in montagna), con lista
dei lavori di questo tipo eseguiti negli ultimi 5 anni (pos. 252.120 lett.
c). La richiesta di referenze era formulata sotto forma di tabella che i
concorrenti dovevano compilare, precisando ubicazione, anno di costruzione,
committente, lunghezza della condotta ed importo totale di liquidazione. La
prescrizione avvertiva che indicazioni incomplete o inveritiere avrebbero
determinato un punteggio nullo nella graduatoria. Non chiedeva tuttavia ai
concorrenti di produrre alcuna documentazione a comprova delle referenze
indicate.
La pos. 259.300 rendeva inoltre attenti i
concorrenti che la mancata presentazione con l'offerta anche di un solo
documento richiesto dalla pos. 252.120 avrebbe comportato l'esclusione
dalla gara.
3.
Nell'evenienza
concreta, la ricorrente non ha indicato alcuna referenza. Non avendo mai posato
condotte antincendio in montagna non era in effetti in grado di indicarne.
Prevalendosi della comminatoria d'esclusione
sopra menzionata, il committente ha estromesso la ricorrente
dall'aggiudicazione.
Manifestamente a torto, perché la richiesta
di referenze non imponeva ai concorrenti di produrre alcun documento. I
concorrenti dovevano soltanto compilare la tabella delle referenze prevista
alla posizione 252.120. Sarebbe spettato al committente, in sede di valutazione
delle offerte, verificarne la conformità, raccogliendo le necessarie
informazioni complementari.
In quanto volto a contestare l'esclusione il
ricorso va quindi accolto.
4.
Se
l'offerta della ricorrente fosse stata esclusa senza essere valutata, la
decisione di aggiudicazione andrebbe annullata, rinviando gli atti al
committente affinché rimedi all'omissione e statuisca nuovamente sulle offerte
dei concorrenti rimasti in gara.
Nel caso in esame, il municipio ha invece
valutato l'offerta della RI1, classificandola al terzo posto, dopo le ditte __________
e CO1.
La decisione non può tuttavia essere
confermata, poiché il committente non ha esperito alcuna verifica sulla
conformità delle referenze indicate dalla ditta CO1. In particolare, ha omesso
di accertare se i lavori che questa ditta ha indicato come referenza siano
effettivamente costituiti dalla posa di condotte antincendio in montagna.
Questo tribunale non può quindi verificare
se il punteggio assegnato alla ditta CO1 per il criterio referenze sia
giustificato o meno. Non spettando a questo tribunale esperire gli accertamenti
necessari, il ricorso va accolto anche nella misura in cui è rivolto contro
l'aggiudicazione, annullandola e rinviando gli atti al committente, affinché,
assunte le informazioni mancanti, si pronunci sulle offerte delle due ditte
rimaste in gara.
5.
La tassa
di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del comune, ritenuto che la
ditta CO1 non ha resistito al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 luglio 2004 del municipio
di __________, che delibera alla ditta CO1 la posa di una condotta antincendio
e opere annesse nel bosco sopra l'abitato di __________ è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al municipio per
nuova decisione come al considerando 4.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di __________, che rifonderà fr.
1'000.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO1
2. CO2
3. CO3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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