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Decisione

52.2004.255

delibera per la posa di una condotta antincendio

8 settembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 30

aprile 2004 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto

dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione dei

lavori di posa di una condotta antincendio e opere annesse nel bosco sopra

l'abitato di __________ (FU n. 32, pag. 2894 seg.).

Il modulo d'offerta chiedeva fra l'altro ai

concorrenti di allegare 5 referenze della ditta nel campo specifico (posa

condotte antincendio in montagna), con lista dei lavori di questo tipo

eseguiti negli ultimi 5 anni, precisando ubicazione, anno di costruzione,

committente, lunghezza della condotta ed importo totale di liquidazione (pos.

252.120 lett. c). La prescrizione avvertiva che indicazioni incomplete o inveritiere

avrebbero determinato un punteggio nullo nella graduatoria. La pos.

259.300 rendeva inoltre attenti i concorrenti che la mancata presentazione

con l'offerta anche di un solo documento richiesto dalla pos. 252.120 avrebbe

comportato l'esclusione dalla gara.

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di otto ditte, fra cui quella della

ricorrente RI1 di

fr. 107'136.00 e quella della ditta CO1 di fr. 120'202.65.

La ricorrente non ha indicato alcuna

referenza. La ditta CO1 ne ha invece indicate 5.

Previa valutazione delle offerte sulla base

dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione, il 23

luglio 2004 il municipio ha deliberato i lavori alla ditta CO1, risultata prima

in graduatoria con 576.96 punti. La ditta RI1 è invece stata esclusa

dall'aggiudicazione perché non aveva presentato alcuna referenza.

C. Contro la

predetta decisione la ditta RI1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta in particolare

l'esclusione, rilevando che il modulo d'offerta non chiedeva ai concorrenti di

produrre alcun documento a comprova delle referenze indicate. Osserva inoltre

di non aver indicato alcuna referenza, non avendo mai eseguito condotte

antincendio in montagna.

La ditta CO1 non ha presentato osservazioni.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il municipio, contestando in dettaglio le tesi

dell'insorgente e rilevando che quest'ultima si sarebbe comunque classificata

soltanto terza con 492.5 punti. Prima risulterebbe la ditta __________, con

545.16 punti, mentre la ditta CO1 sarebbe seconda con 537 punti.

La ditta CO1 non ha presentato osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.

In quanto partecipante al concorso, l'insorgente è senz'altro legittimata ad

impugnare la decisione di esclusione dall'aggiudicazione. La legittimazione

attiva ad impugnare l'aggiudicazione le potrà invece essere riconosciuta soltanto

in caso di successo del ricorso contro l'esclusione.

Con questa riserva, il ricorso, tempestivo,

è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza assumere le prove richieste dall'insorgente (art. 18

PAmm). Non è compito specifico di questo tribunale porre rimedio ad eventuali

lacune istruttorie poste in essere dal committente.

Considerandi

2.

Il modulo

d'offerta chiedeva fra l'altro ai concorrenti di allegare 5 referenze della

ditta nel campo specifico (posa condotte antincendio in montagna), con lista

dei lavori di questo tipo eseguiti negli ultimi 5 anni (pos. 252.120 lett.

c). La richiesta di referenze era formulata sotto forma di tabella che i

concorrenti dovevano compilare, precisando ubicazione, anno di costruzione,

committente, lunghezza della condotta ed importo totale di liquidazione. La

prescrizione avvertiva che indicazioni incomplete o inveritiere avrebbero

determinato un punteggio nullo nella graduatoria. Non chiedeva tuttavia ai

concorrenti di produrre alcuna documentazione a comprova delle referenze

indicate.

La pos. 259.300 rendeva inoltre attenti i

concorrenti che la mancata presentazione con l'offerta anche di un solo

documento richiesto dalla pos. 252.120 avrebbe comportato l'esclusione

dalla gara.

3.

Nell'evenienza

concreta, la ricorrente non ha indicato alcuna referenza. Non avendo mai posato

condotte antincendio in montagna non era in effetti in grado di indicarne.

Prevalendosi della comminatoria d'esclusione

sopra menzionata, il committente ha estromesso la ricorrente

dall'aggiudicazione.

Manifestamente a torto, perché la richiesta

di referenze non imponeva ai concorrenti di produrre alcun documento. I

concorrenti dovevano soltanto compilare la tabella delle referenze prevista

alla posizione 252.120. Sarebbe spettato al committente, in sede di valutazione

delle offerte, verificarne la conformità, raccogliendo le necessarie

informazioni complementari.

In quanto volto a contestare l'esclusione il

ricorso va quindi accolto.

4.

Se

l'offerta della ricorrente fosse stata esclusa senza essere valutata, la

decisione di aggiudicazione andrebbe annullata, rinviando gli atti al

committente affinché rimedi all'omissione e statuisca nuovamente sulle offerte

dei concorrenti rimasti in gara.

Nel caso in esame, il municipio ha invece

valutato l'offerta della RI1, classificandola al terzo posto, dopo le ditte __________

e CO1.

La decisione non può tuttavia essere

confermata, poiché il committente non ha esperito alcuna verifica sulla

conformità delle referenze indicate dalla ditta CO1. In particolare, ha omesso

di accertare se i lavori che questa ditta ha indicato come referenza siano

effettivamente costituiti dalla posa di condotte antincendio in montagna.

Questo tribunale non può quindi verificare

se il punteggio assegnato alla ditta CO1 per il criterio referenze sia

giustificato o meno. Non spettando a questo tribunale esperire gli accertamenti

necessari, il ricorso va accolto anche nella misura in cui è rivolto contro

l'aggiudicazione, annullandola e rinviando gli atti al committente, affinché,

assunte le informazioni mancanti, si pronunci sulle offerte delle due ditte

rimaste in gara.

5.

La tassa

di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del comune, ritenuto che la

ditta CO1 non ha resistito al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 23 luglio 2004 del municipio

di __________, che delibera alla ditta CO1 la posa di una condotta antincendio

e opere annesse nel bosco sopra l'abitato di __________ è annullata.

1.2. gli atti sono rinviati al municipio per

nuova decisione come al considerando 4.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di __________, che rifonderà fr.

1'000.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO1

2. CO2

3. CO3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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