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Decisione

52.2004.257

revoca della licenza di condurre

14 settembre 2004Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con scritto

8 settembre 2004 il ha prodotto documenti attestanti l'esito positivo del

programma di monitoraggio attualmente seguito presso Ingrado a.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2

LALCStr. La legittimazione attiva del, direttamente e personalmente toccato dal

provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46

cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una

revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita

alla verifica di un’eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento

all’erroneo apprezzamento di un fatto e all’eccesso o abuso di potere (art. 61

cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l’accertamento dei fatti ad opera

delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

Considerandi

2.

L’insorgente non contesta la fondatezza della revoca di sicurezza

della licenza di condurre in quanto tale, limitandosi a censurare la durata del

periodo di prova, l'obbligo di superare un esame psicotecnico e l’eventuale

imposizione di nuovi esami di condurre teorici e pratici, oppure di una corsa

di controllo.

3.3.1

A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr,

la licenza di condurre dev’essere revocata se il conducente è dedito al bere o

ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l’idoneità alla guida.

Conformemente agli art. 16 cpv. 1 e 14 cpv.

2.

lett. d LCStr, la licenza di condurre deve inoltre essere revocata se il

conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare

le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza

per inidoneità caratteriale deve fondarsi su una prognosi negativa in merito al

futuro comportamento del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito

all’art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre

dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la

sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie

con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la

licenza di condurre solo qualora esistano sufficienti elementi per ritenere che

l’interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II

23.

segg.). In caso di dubbio dev’essere ordinato un esame psicologico o

psichiatrico a norma dell’art. 9 OAC (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a).

3.2

La

licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente

non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo (art. 16 cpv. 1,

art. 14 cpv. 2 lett. c) o altra forma di tossicomania oppure per motivi

caratteriali o altri motivi (art. 16 cpv. 1, 14 cpv. 2 lett. d LCStr). La

revoca della licenza a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale o per

altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una

durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di

prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33

cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere

ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente

essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia

trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell’ambito di una

revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di

revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova

licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta “Sperrfrist-wirkung"; cfr.

R. Schaffhauser, op. cit. n. 2180 ss., in particolare N. 2185; FF 1986 III p.

199). Tale severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di

sopprimere il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza

del traffico almeno durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente

lungo per permettere all’interessato di guarire dalla patologia che lo rende

incapace.

La durata

del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi

parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca,

qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del

conducente nell’ambito della circolazione stradale, situazione personale e

psicologica attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., pag. 138 ss., n.

2202.

e seguenti).

L’autorità cantonale - che gode di un ampio

potere di apprezzamento nell’ambito della commisurazione della durata di tale periodo

- deve quindi procedere a una valutazione globale degli elementi a favore

nonché a sfavore per operare un pronostico il più sicuro possibile

sull’idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF 124 II 71

consid. 2b; RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a).

4.

4.1. In

passato il è stato oggetto di nove misure di revoca della licenza di condurre.

A prescindere

dai primi sei provvedimenti, adottati a scopo d'ammonimento in conseguenza di

rimarchevoli infrazioni alle norme della circolazione, particolarmente

importanti si avverano le ultime sanzioni amministrative di sicurezza applicate

nei confronti dell'insorgente conseguentemente a reati commessi in un lasso di

tempo assai breve.

Il recente

periodo nero del inizia il 4 febbraio 2001, con una corsa folle in territorio

di __________, il tentato investimento di un agente di polizia e la sottrazione

intenzionale alla prova del sangue, infrazioni che, previo esperimento di una

perizia psicotecnica, gli hanno cagionato la prima revoca di sicurezza a tempo

indeterminato per inidoneità caratteriale.

Il 13 agosto

2002, 15 giorni prima della scadenza del periodo di prova e quindi pendente la

predetta revoca di sicurezza, circola in grave stato di ebrietà (gli era già accaduto

nel 1999), il che porta ad evidenziare in capo alla sua persona un consumo alcolico

problematico aggravato da un quadro personologico preoccupante che lo rende

inidoneo alla guida sia dal profilo caratteriale, sia dal profilo della

dedizione al bere. L'antecedente periodo di prova di un anno viene allungato

(da settembre 2002 ad agosto 2004) e la riammissione, in precedenza subordinata

al solo superamento di un esame psicotecnico, condizionata all'ulteriore

presentazione di un rapporto di Ingrado e di un certificato medico internistico

attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l’avvenuta

disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da

bevande alcoliche.

Il 10 gennaio

2003, a distanza di solamente cinque mesi dalla precedente, gravissima

infrazione, il circola nuovamente in stato di ebrietà nonostante la revoca.

Alla luce di

questi accadimenti, la riammissione alla guida non prima del mese di maggio

2008.

decisa dal CO2 appare senz'altro adeguata alle circostanze, esistendo un

rapporto ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La

misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico

dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La risoluzione censurata

non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la

legge riserva all’autorità competente in ordine alla valutazione dell’adeguatez-za

della misura adottata.

4.2

Il fatto

che la Pretura penale non abbia revocato la sospensione condizionale concessa

alla pena di 6 mesi di detenzione decretata in precedenza nei suoi confronti

non permette di giungere a diversa conclusione. A differenza di quanto sostenuto

dal, il giudice penale non ha espresso alcuna prognosi favorevole. Lo ha dichiarato

autore colpevole di guida in stato di ebrietà e di circolazione malgrado la revoca

della licenza di condurre, condannandolo alla pena di 90 giorni di detenzione da

espiare e al pagamento di una multa di fr. 2'000.-, senza peraltro

minimamente motivare la propria sentenza.

D'altra parte,

la prognosi favorevole eventualmente espressa in sede penale non avrebbe

influsso alcuno nel contesto amministrativo della revoca di sicurezza, misura

la cui decadenza dipenderà solo ed esclusivamente dalla ritrovata idoneità alla

guida dell'interessato, comprovata mediante adeguati referti medici e psicologici.

4.3

L’insorgente sostiene che il lungo tempo trascorso dai fatti deve essere considerato

nella commisurazione della misura amministrativa. Ritenuto che l’ultima infrazione

è avvenuta il 10 gennaio 2003 e che in ogni caso si è in presenza di una revoca

a scopo di sicurezza, e non già di ammonimento, tale censura risulta priva di

fondamento (DTF 127 II 297, 123 II 225, 122 II 180, 120 Ib 504).

4.4

Il, agente generale di una nota

compagnia assicurativa, invoca infine la necessità di condurre veicoli a motore

per motivi professionali. La necessità di disporre della licenza di condurre

può tuttavia essere esaminata soltanto nell’ambito di una revoca a scopo di

ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione

quando è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, dove si deve

statuire essenzialmente circa l’idoneità o meno di una persona alla guida di

veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire,

Friborgo 1982, pag. 195). In un contesto di revoca di sicurezza come quello in

esame l’argomentazione addotta dal si avvera dunque improponibile.

5.

L'insorgente

avversa l'obbligo di superare un esame psicotecnico per essere riammesso alla

guida. Egli dimentica tuttavia che la revoca pronunciata nei suoi confronti è

dovuta a dedizione al bere, da un lato, e ad inidoneità caratteriale,

dall'altro. Il programma di monitoraggio seguito presso Ingrado e gli ulteriori

controlli medici in corso gli consentiranno a tempo debito di comprovare

l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza

psicofisica da bevande alcoliche. Resta comunque il problema caratteriale, la

cui risoluzione nell'ottica di una tempestiva riammissione alla guida - potrà

essere dimostrata solo mediante superamento di un adeguato esame a sfondo

psicologico come quello ordinato dal CO2.

6.

Il

contesta inoltre l’eventualità di essere sottoposto a ulteriori esami di guida.

A tal proposito si rileva innanzitutto che il CO2 ha unicamente previsto che a

tempo opportuno la Sezione della circolazione dovrà valutare se saranno dati

i presupposti per imporre al RI1 nuovi esami di condurre teorici e pratici,

oppure una corsa di controllo. Impossibile quindi disquisire su un

provvedimento ipotetico e per il momento soltanto prospettato.

Ad ogni buon conto, sappia il che nel

determinare l’obbligo di sostenere nuovi esami di guida bisogna considerare

tutte le circostanze del caso concreto (DTF Ib 518 c. 2b e 3b; 108 Ib 62 c. 3b;

Schaffhauser, op. cit, n. 2219), ponendo mente in particolare alla salvaguardia

della sicurezza della circolazione stradale (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, 3. ed., Losanna, ad art. 14 LCStr n. 7.2.1).

Nel caso di specie, un riesame della

decisione di revoca non potrà essere chiesto prima del mese di maggio 2008,

quindi ad oltre sette anni dall’ultima volta che il ha circolato legittimamente

sulle nostre strade. Secondo i parametri dettati dalla giurisprudenza una tale

astinenza dalla guida va considerata di lunga durata e quindi tale da

giustificare un eventuale obbligo di sottoporsi a nuovi esami di guida, indipendentemente

dalla precedente esperienza (DTF 118 Ib 518; DTF 108 Ib 62; SJ 1991 pag. 531 n.

94; SJ 1991 pag. 21 n. 11; STA 10 marzo 2003 in re P. e citazioni).

7.

Alla luce

di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le

spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c) e d), 16 cpv. 1, 17

e 23 LCStr; 33 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico

dell’insorgente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo

al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

4. Intimazione

a:

;

;

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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