52.2004.257
revoca della licenza di condurre
14 settembre 2004Italiano16 min
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Numero d'incarto:
52.2004.257
Data decisione, Autorità:
14.09.2004, TRAM
Titolo:
revoca della licenza di condurre
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INIDONEITÀ CARATTERIALE
art. 14 cpv. 2 let. c LCSTR
art. 14 cpv. 2 let. d LCSTR
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 17bis cpv. 1 LCSTR
art. 33 cpv. 1 OAC
Incarto n.
52.2004.257
Lugano
14 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 agosto 2004 di
RI1
patrocinato da: PA1
contro
la decisione 13 luglio 2004 (n. 3280) del CO2 che
accoglie parzialmente l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
decisione 29 aprile 2004 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre a titolo definitivo;
vista la risposta 17 agosto
2004 del CO2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI1 qui, ha
ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B il 9 novembre 1976.
Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato a più riprese con
provvedimenti amministrativi, segnatamente:
19.11.1980 revoca di 2 mesi,
per aver circolato con un motoveicolo senza essere in possesso della licenza di
condurre, urtato una vettura che lo precedeva ed essersi allontanato;
20.12.1983 revoca di 1 mese
per aver circolato a velocità eccessiva e inadeguata, non riuscendo a fermarsi
all’alt intimatogli da un agente di polizia, costringendolo a scansarsi
e arrestandosi solo una decina di metri più avanti;
20.01.1987 revoca di 4 mesi
per aver circolato a velocità eccessiva, colliso contro una barriera protettiva
ed essersi allontanato;
08.09.1989 revoca di 6 mesi
per aver circolato a 107/101 km/h (limite di 50 km/h);
11.12.1989 revoca di
ulteriori 6 mesi per aver circolato malgrado la revoca;
10.04.1992 ammonimento, per
aver circolato a 86/81 km/h (limite 60 km/h);
20.01.1995 ammonimento, per
aver circolato a 124/118 km/h (limite 80 km/h);
23.08.1995 revoca di 1 mese,
per aver circolato a velocità inadeguata ed eccessiva ed omesso di osservare le
segnalazioni di un agente di polizia a seguito di un incidente;
12.08.1999 revoca di 4 mesi
per aver circolato in stato di ebrietà, a velocità inadeguata, perso la padronanza
del veicolo e urtato il guardrail e il muro di sostegno;
26.03.2001 revoca
(preventiva e cautelativa) a tempo indeterminato per sospetta dedizione al
bere;
13.12.2001 revoca a tempo
indeterminato (riesame non prima di settembre 2002) per inidoneità
caratteriale; parimenti per aver, il 4 febbraio 2001, circolando a velocità
eccessiva, cagionato ripetutamente serio pericolo, messo in pericolo la vita di
un agente di polizia (per avere dapprima rallentato ed in seguito accelerato
puntando direttamente verso l’agente costringendolo a scansarsi per non essere
investito) e per essersi poi opposto al prelievo del sangue, spintonando
l’agente, ripartendo repentinamente con l’autovettura e urtandolo con la portiera.
Il 13
agosto 2002, verso le ore 2.10, RI1 nonostante la revoca della licenza di condurre,
ha circolato in stato di ebrietà (tasso di concentrazione alcolica 2.03-2.29
per mille) alla guida dell’autovettura “__________ ” targata __________
__________. Preso atto dell’accaduto e sospettando una dedizione al bere,
l’autorità cantonale gli ha ordinato di sottoporsi ad una perizia presso
Ingrado, centro di cura per l'alcolismo (in seguito: Ingrado).
B. Il 30
gennaio 2003 la Sezione della circolazione, sulla scorta delle risultanze emergenti
dal rapporto peritale di Ingrado e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c e d,
16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCStr, ha modificato la propria decisione 13
dicembre 2001, confermando la revoca della licenza di condurre veicoli a motore
a tempo indeterminato, prolungando la data del riesame a non prima di agosto
2004 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un
ulteriore rapporto di Ingrado, nonché di un certificato medico internistico
attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l’avvenuta
disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da
bevande alcoliche, oltre al superamento di un esame psicotecnico. Questa
decisione è cresciuta in giudicato.
C. Nel frattempo, mediante rapporto 25 gennaio 2003, la Polizia
cantonale ha segnalato alla Sezione della circolazione che il 10 gennaio 2003,
verso le ore 20.50, RI1 nonostante la revoca della licenza di condurre, aveva
nuovamente condotto l’autovettura “__________ ” targata __________ __________
in stato di ebrietà (alcolemia del 0.91 - 1.13 per mille).
D. Con
sentenza 27 novembre 2003 la Pretura penale si è pronunciata sui fatti avvenuti
a __________ il 10 gennaio 2003. RI1 è stato dichiarato autore colpevole di
circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di circolazione
malgrado la revoca della licenza di condurre (art. 95 cifra 2 LCStr).
E. Ricevuta copia del giudizio penale, il 29 aprile 2004 la Sezione
della circolazione ha modificato la decisione 30 gennaio 2003, disponendo la
revoca della licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo e
stabilendo pure che un eventuale riesame sarebbe stato concesso solo nei
termini (5 anni) ed alle condizioni previsti dall’art. 23 cpv. 3 LCS.
F. Mediante ricorso 11 maggio 2004 RI1 ha impugnato la predetta
risoluzione davanti al CO2.
Il 13 luglio 2004 il Governo ha parzialmente
accolto il gravame, riformando la decisione 29 aprile 2004 della Sezione della
circolazione nel senso che, confermata la revoca a tempo indeterminato, nessun
riesame sarà concesso prima del mese di maggio 2008 e la riammissione alla
guida subordinata al superamento di un esame psicotecnico, nonché alla
presentazione di un rapporto di Ingrado e di un certificato medico attestanti,
dopo un periodo di controllo di 12 mesi l’avvenuta disintossicazione e la
scomparsa di qualsiasi dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. L'autorità
di ricorso di prime cure ha stabilito inoltre che a tempo debito la Sezione
della circolazione avrebbe dovuto valutare se imporre al nuovi esami teorici e
pratici o una corsa di controllo.
G. Contro il predetto giudizio governativo RI1 si è aggravato dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che il riesame venga concesso
trascorsi 2 anni dall’ultima infrazione commessa il 10 gennaio 2003.
In sostanza, l’insorgente annota che
statuendo sugli accadimenti del 10 gennaio 2003 il Giudice penale non ha
revocato - contrariamente a quanto proposto dal Procuratore pubblico - la sospensione
condizionale concessa ad una precedente pena di 6 mesi di detenzione decretata
nei suoi confronti, esprimendo così una prognosi favorevole. A tal proposito
adduce che la durata del periodo di prova fissato dal Governo è sproporzionata
e non considera la prognosi favorevole formulata dal Giudice penale.
Ribadisce che il 10 gennaio 2003 ha percorso
solo poche decine di metri al fine di parcheggiare la propria autovettura,
lasciata in divieto di sosta dalla compagna a seguito di un diverbio tra i due.
Evidenzia che da gennaio 2003 si sottopone a regolari controlli e prelievi di
sangue presso Ingrado, i quali comprovano che attualmente è completamente
astemio.
Infine, sottolineando che anche la propria
situazione professionale è notevolmente migliorata, invoca la necessità di
disporre di una licenza di condurre per poter svolgere la propria attività lucrativa.
Altre argomentazioni saranno riprese, per
quanto necessario, nei considerandi successivi.
H. Il CO2 ha
sollecitato la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.
Fatti
I. Con scritto
8 settembre 2004 il ha prodotto documenti attestanti l'esito positivo del
programma di monitoraggio attualmente seguito presso Ingrado a.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del, direttamente e personalmente toccato dal
provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una
revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita
alla verifica di un’eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all’erroneo apprezzamento di un fatto e all’eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l’accertamento dei fatti ad opera
delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Considerandi
2.
L’insorgente non contesta la fondatezza della revoca di sicurezza
della licenza di condurre in quanto tale, limitandosi a censurare la durata del
periodo di prova, l'obbligo di superare un esame psicotecnico e l’eventuale
imposizione di nuovi esami di condurre teorici e pratici, oppure di una corsa
di controllo.
3.3.1
A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr,
la licenza di condurre dev’essere revocata se il conducente è dedito al bere o
ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l’idoneità alla guida.
Conformemente agli art. 16 cpv. 1 e 14 cpv.
2.
lett. d LCStr, la licenza di condurre deve inoltre essere revocata se il
conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare
le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza
per inidoneità caratteriale deve fondarsi su una prognosi negativa in merito al
futuro comportamento del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito
all’art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre
dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la
sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie
con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la
licenza di condurre solo qualora esistano sufficienti elementi per ritenere che
l’interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II
23.
segg.). In caso di dubbio dev’essere ordinato un esame psicologico o
psichiatrico a norma dell’art. 9 OAC (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a).
3.2
La
licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente
non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo (art. 16 cpv. 1,
art. 14 cpv. 2 lett. c) o altra forma di tossicomania oppure per motivi
caratteriali o altri motivi (art. 16 cpv. 1, 14 cpv. 2 lett. d LCStr). La
revoca della licenza a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale o per
altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una
durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di
prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33
cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere
ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente
essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia
trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell’ambito di una
revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di
revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova
licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta “Sperrfrist-wirkung"; cfr.
R. Schaffhauser, op. cit. n. 2180 ss., in particolare N. 2185; FF 1986 III p.
199). Tale severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di
sopprimere il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza
del traffico almeno durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente
lungo per permettere all’interessato di guarire dalla patologia che lo rende
incapace.
La durata
del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi
parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca,
qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del
conducente nell’ambito della circolazione stradale, situazione personale e
psicologica attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., pag. 138 ss., n.
2202.
e seguenti).
L’autorità cantonale - che gode di un ampio
potere di apprezzamento nell’ambito della commisurazione della durata di tale periodo
- deve quindi procedere a una valutazione globale degli elementi a favore
nonché a sfavore per operare un pronostico il più sicuro possibile
sull’idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF 124 II 71
consid. 2b; RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a).
4.
4.1. In
passato il è stato oggetto di nove misure di revoca della licenza di condurre.
A prescindere
dai primi sei provvedimenti, adottati a scopo d'ammonimento in conseguenza di
rimarchevoli infrazioni alle norme della circolazione, particolarmente
importanti si avverano le ultime sanzioni amministrative di sicurezza applicate
nei confronti dell'insorgente conseguentemente a reati commessi in un lasso di
tempo assai breve.
Il recente
periodo nero del inizia il 4 febbraio 2001, con una corsa folle in territorio
di __________, il tentato investimento di un agente di polizia e la sottrazione
intenzionale alla prova del sangue, infrazioni che, previo esperimento di una
perizia psicotecnica, gli hanno cagionato la prima revoca di sicurezza a tempo
indeterminato per inidoneità caratteriale.
Il 13 agosto
2002, 15 giorni prima della scadenza del periodo di prova e quindi pendente la
predetta revoca di sicurezza, circola in grave stato di ebrietà (gli era già accaduto
nel 1999), il che porta ad evidenziare in capo alla sua persona un consumo alcolico
problematico aggravato da un quadro personologico preoccupante che lo rende
inidoneo alla guida sia dal profilo caratteriale, sia dal profilo della
dedizione al bere. L'antecedente periodo di prova di un anno viene allungato
(da settembre 2002 ad agosto 2004) e la riammissione, in precedenza subordinata
al solo superamento di un esame psicotecnico, condizionata all'ulteriore
presentazione di un rapporto di Ingrado e di un certificato medico internistico
attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l’avvenuta
disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da
bevande alcoliche.
Il 10 gennaio
2003, a distanza di solamente cinque mesi dalla precedente, gravissima
infrazione, il circola nuovamente in stato di ebrietà nonostante la revoca.
Alla luce di
questi accadimenti, la riammissione alla guida non prima del mese di maggio
2008.
decisa dal CO2 appare senz'altro adeguata alle circostanze, esistendo un
rapporto ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La
misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico
dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La risoluzione censurata
non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la
legge riserva all’autorità competente in ordine alla valutazione dell’adeguatez-za
della misura adottata.
4.2
Il fatto
che la Pretura penale non abbia revocato la sospensione condizionale concessa
alla pena di 6 mesi di detenzione decretata in precedenza nei suoi confronti
non permette di giungere a diversa conclusione. A differenza di quanto sostenuto
dal, il giudice penale non ha espresso alcuna prognosi favorevole. Lo ha dichiarato
autore colpevole di guida in stato di ebrietà e di circolazione malgrado la revoca
della licenza di condurre, condannandolo alla pena di 90 giorni di detenzione da
espiare e al pagamento di una multa di fr. 2'000.-, senza peraltro
minimamente motivare la propria sentenza.
D'altra parte,
la prognosi favorevole eventualmente espressa in sede penale non avrebbe
influsso alcuno nel contesto amministrativo della revoca di sicurezza, misura
la cui decadenza dipenderà solo ed esclusivamente dalla ritrovata idoneità alla
guida dell'interessato, comprovata mediante adeguati referti medici e psicologici.
4.3
L’insorgente sostiene che il lungo tempo trascorso dai fatti deve essere considerato
nella commisurazione della misura amministrativa. Ritenuto che l’ultima infrazione
è avvenuta il 10 gennaio 2003 e che in ogni caso si è in presenza di una revoca
a scopo di sicurezza, e non già di ammonimento, tale censura risulta priva di
fondamento (DTF 127 II 297, 123 II 225, 122 II 180, 120 Ib 504).
4.4
Il, agente generale di una nota
compagnia assicurativa, invoca infine la necessità di condurre veicoli a motore
per motivi professionali. La necessità di disporre della licenza di condurre
può tuttavia essere esaminata soltanto nell’ambito di una revoca a scopo di
ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione
quando è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, dove si deve
statuire essenzialmente circa l’idoneità o meno di una persona alla guida di
veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire,
Friborgo 1982, pag. 195). In un contesto di revoca di sicurezza come quello in
esame l’argomentazione addotta dal si avvera dunque improponibile.
5.
L'insorgente
avversa l'obbligo di superare un esame psicotecnico per essere riammesso alla
guida. Egli dimentica tuttavia che la revoca pronunciata nei suoi confronti è
dovuta a dedizione al bere, da un lato, e ad inidoneità caratteriale,
dall'altro. Il programma di monitoraggio seguito presso Ingrado e gli ulteriori
controlli medici in corso gli consentiranno a tempo debito di comprovare
l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza
psicofisica da bevande alcoliche. Resta comunque il problema caratteriale, la
cui risoluzione nell'ottica di una tempestiva riammissione alla guida - potrà
essere dimostrata solo mediante superamento di un adeguato esame a sfondo
psicologico come quello ordinato dal CO2.
6.
Il
contesta inoltre l’eventualità di essere sottoposto a ulteriori esami di guida.
A tal proposito si rileva innanzitutto che il CO2 ha unicamente previsto che a
tempo opportuno la Sezione della circolazione dovrà valutare se saranno dati
i presupposti per imporre al RI1 nuovi esami di condurre teorici e pratici,
oppure una corsa di controllo. Impossibile quindi disquisire su un
provvedimento ipotetico e per il momento soltanto prospettato.
Ad ogni buon conto, sappia il che nel
determinare l’obbligo di sostenere nuovi esami di guida bisogna considerare
tutte le circostanze del caso concreto (DTF Ib 518 c. 2b e 3b; 108 Ib 62 c. 3b;
Schaffhauser, op. cit, n. 2219), ponendo mente in particolare alla salvaguardia
della sicurezza della circolazione stradale (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, 3. ed., Losanna, ad art. 14 LCStr n. 7.2.1).
Nel caso di specie, un riesame della
decisione di revoca non potrà essere chiesto prima del mese di maggio 2008,
quindi ad oltre sette anni dall’ultima volta che il ha circolato legittimamente
sulle nostre strade. Secondo i parametri dettati dalla giurisprudenza una tale
astinenza dalla guida va considerata di lunga durata e quindi tale da
giustificare un eventuale obbligo di sottoporsi a nuovi esami di guida, indipendentemente
dalla precedente esperienza (DTF 118 Ib 518; DTF 108 Ib 62; SJ 1991 pag. 531 n.
94; SJ 1991 pag. 21 n. 11; STA 10 marzo 2003 in re P. e citazioni).
7.
Alla luce
di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c) e d), 16 cpv. 1, 17
e 23 LCStr; 33 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico
dell’insorgente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
4. Intimazione
a:
;
;
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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