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Decisione

52.2004.261

licenza edilizia per la costruzione di voliere

28 settembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. In epoca

imprecisata, RI1 ha costruito senza chiedere alcun permesso una serie di dieci

voliere in grigliato metallico su un fondo (part. n. 2543 RF) situato nella

zona residenziale intensiva R4 di __________, a confine con le proprietà della

resistente __________ (part. n. 567 RF) e di __________ (part. n. 1530 RF). Le

tre voliere contigue che sorgono lungo il confine verso il fondo della

resistente sono lunghe complessivamente 12 m, larghe circa 3 ed alte 2.50.

Il 27

novembre 2003 il ricorrente ha chiesto al municipio di rilasciargli il permesso

in sanatoria. Alla domanda si è opposta la vicina, contestando l’intervento

soprattutto dal profilo della natura accessoria dei manufatti, della conformità

con la destinazione di zona e delle immissioni.

B. Con

decisione 25 marzo 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo

l’opposizione della vicina.

L’autorità

comunale ha in sostanza ritenuto che le voliere fossero compatibili con la

vocazione residenziale della zona e che non arrecassero disturbo al vicinato.

C. Con

giudizio 30 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza,

accogliendo l’impugnativa contro di essa interposta dall’opponente.

Il

Governo ha in sostanza ritenuto che le voliere non potessero sorgere a confine

già perché superano la lunghezza massima (10 m) prescritta dall’art. 8 cpv. 8

NAPR per le costruzioni accessorie. I manufatti, aperti verso il fondo della

vicina, si porrebbero inoltre in contrasto con l’art. 9 cpv. 2.2 NAPR che

permette di edificare a confine soltanto costruzioni accessorie prive di aperture.

Dal

profilo della conformità di zona, il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che

le dimensioni delle voliere superassero i limiti ammissibili per la costruzione

di piccoli manufatti destinati alla detenzione di animali nelle zone

residenziali.

D. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora innanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza edilizia

sia confermata.

Dopo aver

rimproverato al Consiglio di Stato di aver violato il diritto di essere sentito

rifiutandosi di esperire il sopralluogo richiesto, l’insorgente osserva che le

voliere, considerate singolarmente e non nel loro insieme, sarebbero conformi

alle NAPR. Si tratterebbe di costruzioni accessorie che per l’assenza di

immissione moleste sarebbero conformi alla vocazione residenziale della zona.

E. All’accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e __________

che contesta invece in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che per

quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il

municipio sollecita invece il ripristino della licenza accordata.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell’insorgente, beneficiario della licenza annullata, è

certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è perciò

ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza esperire il sopralluogo

richiesto dall’insorgente (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell’oggetto della contestazione emerge in effetti chiaramente dalla

documentazione annessa (fotografie, piani). La visita in luogo non appare

dunque atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti

rilevanti per il giudizio.

Per lo

stesso motivo, va respinta l’eccezione di violazione del diritto di essere sentito,

sollevata dall’insorgente in relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di

esperire un sopralluogo. La valutazione anticipata negativa circa la rilevanza

e l’utilità della prova richiesta appare del tutto sostenibile.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l’autorizzazione a costruire edifici e

impianti può essere rilasciata solo per opere conformi alla funzione assegnata

alla zona di utilizzazione in cui sono previsti (principio della conformità di

zona).

Nelle

zone residenziali sono di regola ammesse soltanto costruzioni destinate

all’abitazione ed alle attività strettamente connesse con questa specifica

utilizzazione. Altre attività che non risultano strettamente connesse e

subalterne alla funzione abitativa sono considerate estranee ed escluse dalle

zone residenziali. All’interno delle zone riservate esclusivamente agli

insediamenti residenziali, edifici e impianti destinati alla custodia od all’allevamento

di animali più o meno domestici sono quindi ammessi soltanto nella misura in

cui si configurano come costruzioni collocate in una posizione subalterna ed

accessoria ad un edificio principale ed alla vocazione abitativa della zona.

2.2

La

zona cosiddetta residenziale intensiva R4 di __________ è riservata

all’insediamento di abitazioni e di stabilimenti commerciali e amministrativi

(art. 46 lett. a NAPR). Al di là del marginale che accompagna la norma, non si

tratta quindi di una zona esclusivamente residenziale, ma di una zona mista

(residenziale e commerciale).

Voliere

destinate alla custodia o all’allevamento di uccelli a titolo hobbistico non sono

comunque costruzioni ad uso residenziale o commerciale. Dal profilo della loro

destinazione, non servono né all’abitazione, né all’esercizio di attività

mercantili.

In linea

di massima, simili costruzioni non sono quindi conformi alla funzione della

zona residenziale intensiva R4 di __________. Possono di conseguenza sorgere in

questa zona soltanto nella misura in cui svolgono una funzione subalterna,

ovvero accessoria a quella abitativa o commerciale di una costruzione principale.

2.3

In

concreto, le otto voliere sono state installate nel giardino di uno stabile

d’appartamenti, che sorge all’interno di una zona destinata all’insediamento

residenziale intensivo. Grazie alle loro dimensioni complessive (circa 75

mq/160 mc) sono in grado di ospitare un numero rilevante di volatili. Stando ai

parametri applicabili ai pollai (cfr. RS 455.1 allegato n. 1 all’ordinanza

sulla protezione degli animali – OPAn n. 13 cifra 21) la capienza totale delle

voliere permetterebbe di allevare almeno un centinaio di galline ovaiole.

La

domanda di costruzione non precisa né quali, né quanti volatili il ricorrente

intenda custodirvi. Stando alle fotografie agli atti sembrerebbe trattarsi di

fasianidi, ossia di volatili paragonabili a galline, che, anche se esigono più

spazio del pollame, potrebbero essere custoditi in numero rilevante nelle

controverse voliere. Il municipio, dal canto suo, non ha subordinato la licenza

ad alcun limite in tal senso.

Al di là

di queste evidenti carenze, non v’è comunque chi non veda come un complesso di

voliere, comparabile ad un pollaio per oltre un centinaio di galline, non possa

essere considerato una costruzione accessoria, conforme alla funzione residenziale

intensiva della zona in esame. In un simile impianto non è ravvisabile alcun

rapporto di subordinazione funzionale con l’attiguo stabile d’appartamenti.

Nelle zone residenziali intensive si può al massimo ammettere la presenza di

minuscoli canili o di piccole gabbie per uccelli. L’insediamento di pollai è

invece da escludere (RDAT 1995 I n. 33; EGVSZ 2002 pag. 185-191).

Già dal

profilo della conformità di zona, il ricorso non può dunque essere accolto.

3.

3.1. A

norma dell’art. 8 cpv. 8 NAPR di __________, si ritengono accessorie le costruzioni

al servizio di un fabbricato principale che non siano destinate all’abitazione

o al lavoro, che non siano più alte di 3.00 m e non superino la lunghezza di

10.00

m per ogni facciata. Se non presentano aperture possono sorgere a confine

(art. 9 cpv. 2.2 NAPR).

Per

essere considerate accessorie, le costruzioni devono porsi in un rapporto di subordinazione

con una costruzione principale tanto dal profilo della destinazione, quanto dal

profilo degli ingombri. Devono quindi essere prive di una destinazione autonoma

ed avere dimensioni contenute (RDAT 2003 I n. 24; 1994 II n. 51; 1986 n. 39;

Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 11 LE, n. 849 seg.). Lo sviluppo

verticale delle costruzioni accessorie è di regola limitato a 3.00 m. Alcuni

ordinamenti edilizi, come quello di __________, limitano anche l’estensione

orizzontale.

3.2

Stando ai piani prodotti dallo stesso insorgente, le tre voliere costruite in

contiguità lungo il confine verso il fondo della resistente sono lunghe

complessivamente 12.00 m. Il Consiglio di Stato ne ha dedotto che non potessero

essere autorizzate, perché superano largamente le misure massime imposte dal

PR per le costruzioni accessorie.

Il

ricorrente rimprovera al Governo di non aver meglio esplicitato questa

deduzione. La censura non giova comunque alla sua causa, perché l’imprecisione

non l’ha limitato nell’esercizio dei suoi diritti di difesa. È in effetti

innegabile, oltre che evidente, che la lunghezza totale delle voliere erette

lungo il confine verso il fondo della resistente supera di 2.00 m la lunghezza

massima ammessa dall’art. 8 cpv. 8 NAPR.

Dal

profilo della loro lunghezza, le voliere non possono beneficiare della licenza

in sanatoria.

3.3

Altrettanto incontestabile è l’inosservanza dell’art. 9 cpv. 2.2 NAPR, che

permette di edificare costruzioni accessorie a confine soltanto a condizione

che siano prive di aperture. La griglia a maglia fitta, che chiude le voliere

lungo il confine tra i fondi delle parti, non risponde di certo al requisito

dell’assenza di aperture. Anche da questo profilo, sul quale il ricorrente

evita di prendere posizione, il ricorso non può essere accolto.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa

di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza, ritenuto che

il comune ne va esente. Le ripetibili sono invece suddivise in parti uguali tra

il comune ed il ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 1, 2, 6 e 46 RLE; 22 LPT; 3, 18,

19, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.

3.Le ripetibili di fr. 1'200.- sono suddivise in parti uguali fra il comune

ed il ricorrente.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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