52.2004.261
licenza edilizia per la costruzione di voliere
28 settembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2004.261
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, TRAM
Titolo:
licenza edilizia per la costruzione di voliere
CONFROMITÀ DI ZONA
COSTRUZIONE ACCESSORIA
art. 11 LE
art. 22 cpv. 2 let. a LPT
Incarto n.
52.2004.261
Lugano
28 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 agosto 2004 di
RI1
patrocinato da: PA1
contro
la decisione 30 giugno 2004 del Consiglio di Stato
(n. 2957), che ha accolto il ricorso inoltrato da __________ avverso la decisione
25 marzo 2004 con cui il municipio di __________ ha concesso a RI1 la licenza
edilizia in sanatoria per la costruzione di voliere in grigliato metallico
sul mapp. 2543 RFD di __________;
viste le risposte:
- 19 agosto 2004 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 27 agosto 2004 di __________,
__________;
- 30 agosto 2004 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. In epoca
imprecisata, RI1 ha costruito senza chiedere alcun permesso una serie di dieci
voliere in grigliato metallico su un fondo (part. n. 2543 RF) situato nella
zona residenziale intensiva R4 di __________, a confine con le proprietà della
resistente __________ (part. n. 567 RF) e di __________ (part. n. 1530 RF). Le
tre voliere contigue che sorgono lungo il confine verso il fondo della
resistente sono lunghe complessivamente 12 m, larghe circa 3 ed alte 2.50.
Il 27
novembre 2003 il ricorrente ha chiesto al municipio di rilasciargli il permesso
in sanatoria. Alla domanda si è opposta la vicina, contestando l’intervento
soprattutto dal profilo della natura accessoria dei manufatti, della conformità
con la destinazione di zona e delle immissioni.
B. Con
decisione 25 marzo 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l’opposizione della vicina.
L’autorità
comunale ha in sostanza ritenuto che le voliere fossero compatibili con la
vocazione residenziale della zona e che non arrecassero disturbo al vicinato.
C. Con
giudizio 30 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza,
accogliendo l’impugnativa contro di essa interposta dall’opponente.
Il
Governo ha in sostanza ritenuto che le voliere non potessero sorgere a confine
già perché superano la lunghezza massima (10 m) prescritta dall’art. 8 cpv. 8
NAPR per le costruzioni accessorie. I manufatti, aperti verso il fondo della
vicina, si porrebbero inoltre in contrasto con l’art. 9 cpv. 2.2 NAPR che
permette di edificare a confine soltanto costruzioni accessorie prive di aperture.
Dal
profilo della conformità di zona, il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che
le dimensioni delle voliere superassero i limiti ammissibili per la costruzione
di piccoli manufatti destinati alla detenzione di animali nelle zone
residenziali.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza edilizia
sia confermata.
Dopo aver
rimproverato al Consiglio di Stato di aver violato il diritto di essere sentito
rifiutandosi di esperire il sopralluogo richiesto, l’insorgente osserva che le
voliere, considerate singolarmente e non nel loro insieme, sarebbero conformi
alle NAPR. Si tratterebbe di costruzioni accessorie che per l’assenza di
immissione moleste sarebbero conformi alla vocazione residenziale della zona.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e __________
che contesta invece in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che per
quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il
municipio sollecita invece il ripristino della licenza accordata.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell’insorgente, beneficiario della licenza annullata, è
certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è perciò
ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza esperire il sopralluogo
richiesto dall’insorgente (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell’oggetto della contestazione emerge in effetti chiaramente dalla
documentazione annessa (fotografie, piani). La visita in luogo non appare
dunque atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio.
Per lo
stesso motivo, va respinta l’eccezione di violazione del diritto di essere sentito,
sollevata dall’insorgente in relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di
esperire un sopralluogo. La valutazione anticipata negativa circa la rilevanza
e l’utilità della prova richiesta appare del tutto sostenibile.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l’autorizzazione a costruire edifici e
impianti può essere rilasciata solo per opere conformi alla funzione assegnata
alla zona di utilizzazione in cui sono previsti (principio della conformità di
zona).
Nelle
zone residenziali sono di regola ammesse soltanto costruzioni destinate
all’abitazione ed alle attività strettamente connesse con questa specifica
utilizzazione. Altre attività che non risultano strettamente connesse e
subalterne alla funzione abitativa sono considerate estranee ed escluse dalle
zone residenziali. All’interno delle zone riservate esclusivamente agli
insediamenti residenziali, edifici e impianti destinati alla custodia od all’allevamento
di animali più o meno domestici sono quindi ammessi soltanto nella misura in
cui si configurano come costruzioni collocate in una posizione subalterna ed
accessoria ad un edificio principale ed alla vocazione abitativa della zona.
2.2
La
zona cosiddetta residenziale intensiva R4 di __________ è riservata
all’insediamento di abitazioni e di stabilimenti commerciali e amministrativi
(art. 46 lett. a NAPR). Al di là del marginale che accompagna la norma, non si
tratta quindi di una zona esclusivamente residenziale, ma di una zona mista
(residenziale e commerciale).
Voliere
destinate alla custodia o all’allevamento di uccelli a titolo hobbistico non sono
comunque costruzioni ad uso residenziale o commerciale. Dal profilo della loro
destinazione, non servono né all’abitazione, né all’esercizio di attività
mercantili.
In linea
di massima, simili costruzioni non sono quindi conformi alla funzione della
zona residenziale intensiva R4 di __________. Possono di conseguenza sorgere in
questa zona soltanto nella misura in cui svolgono una funzione subalterna,
ovvero accessoria a quella abitativa o commerciale di una costruzione principale.
2.3
In
concreto, le otto voliere sono state installate nel giardino di uno stabile
d’appartamenti, che sorge all’interno di una zona destinata all’insediamento
residenziale intensivo. Grazie alle loro dimensioni complessive (circa 75
mq/160 mc) sono in grado di ospitare un numero rilevante di volatili. Stando ai
parametri applicabili ai pollai (cfr. RS 455.1 allegato n. 1 all’ordinanza
sulla protezione degli animali – OPAn n. 13 cifra 21) la capienza totale delle
voliere permetterebbe di allevare almeno un centinaio di galline ovaiole.
La
domanda di costruzione non precisa né quali, né quanti volatili il ricorrente
intenda custodirvi. Stando alle fotografie agli atti sembrerebbe trattarsi di
fasianidi, ossia di volatili paragonabili a galline, che, anche se esigono più
spazio del pollame, potrebbero essere custoditi in numero rilevante nelle
controverse voliere. Il municipio, dal canto suo, non ha subordinato la licenza
ad alcun limite in tal senso.
Al di là
di queste evidenti carenze, non v’è comunque chi non veda come un complesso di
voliere, comparabile ad un pollaio per oltre un centinaio di galline, non possa
essere considerato una costruzione accessoria, conforme alla funzione residenziale
intensiva della zona in esame. In un simile impianto non è ravvisabile alcun
rapporto di subordinazione funzionale con l’attiguo stabile d’appartamenti.
Nelle zone residenziali intensive si può al massimo ammettere la presenza di
minuscoli canili o di piccole gabbie per uccelli. L’insediamento di pollai è
invece da escludere (RDAT 1995 I n. 33; EGVSZ 2002 pag. 185-191).
Già dal
profilo della conformità di zona, il ricorso non può dunque essere accolto.
3.
3.1. A
norma dell’art. 8 cpv. 8 NAPR di __________, si ritengono accessorie le costruzioni
al servizio di un fabbricato principale che non siano destinate all’abitazione
o al lavoro, che non siano più alte di 3.00 m e non superino la lunghezza di
10.00
m per ogni facciata. Se non presentano aperture possono sorgere a confine
(art. 9 cpv. 2.2 NAPR).
Per
essere considerate accessorie, le costruzioni devono porsi in un rapporto di subordinazione
con una costruzione principale tanto dal profilo della destinazione, quanto dal
profilo degli ingombri. Devono quindi essere prive di una destinazione autonoma
ed avere dimensioni contenute (RDAT 2003 I n. 24; 1994 II n. 51; 1986 n. 39;
Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 11 LE, n. 849 seg.). Lo sviluppo
verticale delle costruzioni accessorie è di regola limitato a 3.00 m. Alcuni
ordinamenti edilizi, come quello di __________, limitano anche l’estensione
orizzontale.
3.2
Stando ai piani prodotti dallo stesso insorgente, le tre voliere costruite in
contiguità lungo il confine verso il fondo della resistente sono lunghe
complessivamente 12.00 m. Il Consiglio di Stato ne ha dedotto che non potessero
essere autorizzate, perché superano largamente le misure massime imposte dal
PR per le costruzioni accessorie.
Il
ricorrente rimprovera al Governo di non aver meglio esplicitato questa
deduzione. La censura non giova comunque alla sua causa, perché l’imprecisione
non l’ha limitato nell’esercizio dei suoi diritti di difesa. È in effetti
innegabile, oltre che evidente, che la lunghezza totale delle voliere erette
lungo il confine verso il fondo della resistente supera di 2.00 m la lunghezza
massima ammessa dall’art. 8 cpv. 8 NAPR.
Dal
profilo della loro lunghezza, le voliere non possono beneficiare della licenza
in sanatoria.
3.3
Altrettanto incontestabile è l’inosservanza dell’art. 9 cpv. 2.2 NAPR, che
permette di edificare costruzioni accessorie a confine soltanto a condizione
che siano prive di aperture. La griglia a maglia fitta, che chiude le voliere
lungo il confine tra i fondi delle parti, non risponde di certo al requisito
dell’assenza di aperture. Anche da questo profilo, sul quale il ricorrente
evita di prendere posizione, il ricorso non può essere accolto.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza, ritenuto che
il comune ne va esente. Le ripetibili sono invece suddivise in parti uguali tra
il comune ed il ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 1, 2, 6 e 46 RLE; 22 LPT; 3, 18,
19, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.
3.Le ripetibili di fr. 1'200.- sono suddivise in parti uguali fra il comune
ed il ricorrente.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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