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Decisione

52.2004.262

concorso di progettazione ad invito per la sistemazione di un'area pubblica (nucleo)

24 settembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 17

novembre 2003 il municipio ha invitato sei architetti, fra cui il ricorrente, a

partecipare ad un concorso di progetto per la sistemazione dell'area pubblica

del nucleo.

Le

condizioni di gara, pur elencando i nomi degli invitati, stabilivano che i

progetti dovevano essere contrassegnati da un motto destinato a preservare

l'anonimato ed inviati all'ente banditore per posta entro venerdì 12 marzo

2004. Avvertivano esplicitamente che la consegna a mano non era ammessa, che

faceva stato la data del timbro postale e che progetti recapitati con timbro

postale datato oltre il 12 marzo 2004 sarebbero stati esclusi

dall'aggiudicazione.

B. Venerdì 12

marzo 2004 alle 0946, l'RI1 ha consegnato il suo progetto all'ufficio postale

di __________, contrassegnandolo con il motto Spazio vs. Superficie ed omettendo

di indicare il mittente. L'ufficio postale gli ha rilasciato la ricevuta n. __________

attestante l'avvenuta consegna del pacco alla data ed all'ora suindicate. Sul

pacco ha inoltre applicato un'etichetta con lo stesso numero, con l'indicazione

__________ __________ e con il relativo codice a barre. Accanto a questa

è stata incollata un'ulteriore etichetta con una timbratura datata 13.03.04.

C. Il 23 marzo

2004, l'__________, incaricato dell'esame preliminare dei quattro progetti

pervenuti al committente, ha rilevato che, stando al timbro apposto sull'imballaggio

in cui era contenuto, il progetto contrassegnato dal motto Spazio vs. Superficie

sarebbe stato consegnato alla posta soltanto il 13 marzo 2004 alle 1100. Ha

quindi proposto di escluderlo dalla gara siccome inoltrato tardivamente.

D. Valutati i

restanti tre progetti in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, il 29

aprile 2004 la giuria ha allestito la seguente graduatoria ed assegnato i

seguenti premi:

1. Progetto Leporello premio fr.

3'200.-

Considerandi

2.

Progetto Ebauche premio fr.

3'000.-

3.

Progetto Tre premio

fr. 2'800.-

Previa

sottoscrizione del rapporto di valutazione, la giuria ha poi aperto le buste di

identificazione dei relativi progettisti, designando vincitrice l'CO4, autrice

del progetto Leporello e raccomandando al municipio di assegnarle il

mandato per la sua realizzazione.

E. Il 5 maggio

2004, l'RI1 ha scritto al presidente della giuria del concorso per segnalargli

che presso l'ufficio postale di __________ potevano essere stati commessi errori

di timbratura.

Gli ha

quindi chiesto di procedere ad adeguate verifiche.

Alla

lettera ha allegato una dichiarazione dell'ufficio postale di __________, attestante

che l'invio n. __________ gli era stato consegnato il venerdì 12 marzo 2004. La

dichiarazione avvertiva nel contempo che è possibile che quest'invio portava

un'impronta di Macchina affrancatrice del 13 marzo 2004 per un errore nostra.

F. Con

risoluzione 3 agosto 2004 il municipio ha comunicato al ricorrente di aver preso

atto ed approvato la decisione della giuria indicata nel rapporto 29 aprile

2004.

G. Contro

questa risoluzione, l'RI1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al committente

affinché allestisca una nuova graduatoria includendo anche il progetto a

torto escluso, previa formazione di una nuova giuria.

L'insorgente

rileva in sostanza che per deliberata scelta del committente alla posta

competeva veste di ausiliario dell'ente banditore. Gli errori della posta gli

sarebbero quindi imputabili.

H. All'accoglimento

del ricorso si oppone il municipio, contestando in dettaglio le tesi

dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Rileva, in particolare, che il ricorrente, segnalando alla giuria il possibile

errore della posta, avrebbe violato la consegna dell'anonimato.

Gli altri

concorrenti non hanno presentato osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipante al concorso, il ricorrente è senz'altro legittimato a

contestare la decisione di escluderlo dall'aggiudicazione. Da questo profilo,

il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

1.2

Giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili singolarmente

mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:

a) gli

elementi del bando;

b)

l’esclusione dell’offerente;

c) la

decisione sulla scelta dei partecipanti nell’ ambito della procedura selettiva;

d)

l’aggiudicazione, l’interruzione o l’annullamento della procedura.

Con la

decisione impugnata il municipio ha dichiarato di aver preso atto ed approvato

la decisione della giuria indicata nel rapporto 29 aprile 2004. Pur

aderendo in tal modo alla raccomandazione, formulata dalla giuria, di assegnare

il mandato alla vincitrice del concorso, il municipio non ha espressamente aggiudicato

l'ulteriore progettazione della sistemazione dell'area pubblica del nucleo all'CO4.

Nella

misura in cui ratifica e fa propria la proposta di esclusione del progetto del

ricorrente formulata dalla giuria, si può ammettere che la decisione sia

deducibile davanti a questo tribunale (art. 37 lett. b LCPubb). Dubbia, per

contro, è l'impugnabilità del provvedimento nella misura in cui si limita a

ratificare la graduatoria allestita dalla giuria senza tuttavia aggiudicare

formalmente il mandato di progettazione alla vincitrice della gara. Impugnabili

davanti a questo tribunale sono infatti le decisioni di aggiudicazione (art. 37

lett. d LCPubb). Altre determinazioni, quali una semplice graduatoria o

l'assegnazione di premi, non sono invece impugnabili. La questione può comunque

rimanere indecisa, perché la decisione censurata non può essere confermata.

1.3

Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Sui fatti non

v'è peraltro contestazione.

2.

2.1.

Giusta l'art. 33 cpv. 1 RLCPubb, le offerte tardive sono escluse dall'aggiudicazione.

Lo esige il principio della parità di trattamento tra i concorrenti (STA

21.5.04

in re __________; __________ __________, Offertenbehandlung und Zuschlag

im öffentlichen Beschaffungswesen, __________).

Le

prescrizioni del concorso prevedevano in concreto che i progetti dovevano essere

consegnati ad un ufficio postale entro venerdì 12 marzo 2004. La consegna a

mano è stata esclusa. La prescrizione, accompagnata dalla comminatoria di esclusione

dei progetti recapitati con timbro postale datato oltre il 12 marzo 2004, era

essenzialmente volta a preservare il margine residuo di anonimato, che può

ancora essere ravvisato in un concorso ad invito come quello in esame.

Con

queste prescrizioni per la consegna delle offerte, l'ente banditore ha

designato quale suo recapito tutti gli uffici postali svizzeri. I concorrenti

potevano soltanto scegliere l'ufficio postale al quale consegnare il progetto

elaborato. Non avevano altra scelta. In particolare, non potevano consegnare i

progetti direttamente alla cancelleria comunale. In pratica, il committente ha

quindi espressamente designato la posta quale sua ausiliaria per la presa in

consegna delle offerte inoltrate dai concorrenti. Se ne deve necessariamente

dedurre che gli errori della posta non possano essere imputati ai concorrenti,

ma siano da mettere in conto al committente.

2.2

Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha consegnato il suo progetto

all'ufficio postale di __________ il 12 marzo 2004 alle 0946. La circostanza

risulta chiaramente documentata dalla ricevuta postale n. __________,

rilasciatagli a quel momento dalla posta. Essa è stata ulteriormente attestata

dallo stesso ufficio postale con dichiarazione del 4 maggio 2004.

L'erroneità

della timbratura è stata riconosciuta dall'ufficio postale e non è contestata.

Non

potendosi addebitare al ricorrente l'errore in cui è incorsa la posta, è

giocoforza concludere che il suo progetto è stato a torto escluso

dall'aggiudicazione. È ben vero che le prescrizioni di gara stabilivano che la

tempestività dell'inoltro dei progetti sarebbe stata decisa in base alla data

del timbro postale. Non si può tuttavia negare al concorrente il diritto di

dimostrare che la data apposta dall'ufficio postale non è esatta (cfr. Max Imboden

/ René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 91 B II c).

2.3

Invano sostiene il committente che l'esclusione sarebbe comunque giustificata

dall'infrazione della consegna dell'anonimato, che il ricorrente avrebbe

commesso quando si è rivolto alla giuria per segnalare che l'ufficio postale di

__________ poteva essere incorso in un errore di timbratura.

A

prescindere dal fatto che non è dato di vedere quale margine di anonimato possa

ancora sussistere allorché si invita un solo architetto di __________ e gli si

permette nel contempo di spedire il progetto dall'ufficio postale di quel

comune, il ricorrente non ha comunque disatteso il vincolo in questione, poiché

nel suo scritto non ha indicato di essere l'autore del progetto Spazio vs.

Superficie. Menzionando soltanto il suo nome e l'ufficio postale di __________,

l'RI1 ha fatto uso di dati che erano comunque noti alla giuria in quanto

desumibili dallo stesso bando di concorso. A quel momento la giuria aveva

peraltro già aperto le buste di identificazione degli autori dei progetti e

formulato il rapporto di valutazione.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando

la decisione impugnata.

Il

ricorrente chiede che gli atti siano rinviati al municipio, affinché designi

una nuova giuria che rielabori la graduatoria, prendendo in considerazione anche

il progetto Spazio vs. Superficie.

La

composizione della giuria non può essere modificata, perché è stata definita in

modo vincolante con il bando di concorso.

Gli atti

vanno quindi rinviati al municipio, affinché - tenuto presente che è venuto a

cadere il presupposto dell'anonimato - decida come concludere la procedura di

concorso instaurata.

La tassa

di giustizia e le ripetibili sono a carico del comune secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28,

31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 3 agosto 2004 del CO1 è

annullata.

1.2. gli atti sono rinviati al CO1 per nuova

decisione.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico del comune di __________, che rifonderà al

ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

Riva S. Vitale;

arch., Mendrisio,

patr. da: Lugano;

;

.

terzi implicati

1. CO1

1 patrocinato da: PA3

2. CO2

3. CO3

4. CO4

patrocinata da: PA2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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