52.2004.262
concorso di progettazione ad invito per la sistemazione di un'area pubblica (nucleo)
24 settembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2004.262
Data decisione, Autorità:
24.09.2004, TRAM
Titolo:
concorso di progettazione ad invito per la sistemazione di un'area pubblica (nucleo)
CONCORSO PUBBLICO
ESCLUSIONE
art. 37 let. d LCPUBB
art. 37 cpv. b LCPUBB
art. 33 cpv. 1 RLCPUBB
Incarto n.
52.2004.262
Lugano
24 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 agosto 2004 di
RI1
patrocinato da: PA1
contro
la decisione 3 agosto 2004 del municipio di __________,
che approva le conclusioni del rapporto 29 aprile 2004 della giuria del concorso
d'architettura indetto per la sistemazione dell'area pubblica del nucleo;
viste le risposte:
- 24 agosto 2004 dell'CO4;
- 21 settembre 2004 del;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 17
novembre 2003 il municipio ha invitato sei architetti, fra cui il ricorrente, a
partecipare ad un concorso di progetto per la sistemazione dell'area pubblica
del nucleo.
Le
condizioni di gara, pur elencando i nomi degli invitati, stabilivano che i
progetti dovevano essere contrassegnati da un motto destinato a preservare
l'anonimato ed inviati all'ente banditore per posta entro venerdì 12 marzo
2004. Avvertivano esplicitamente che la consegna a mano non era ammessa, che
faceva stato la data del timbro postale e che progetti recapitati con timbro
postale datato oltre il 12 marzo 2004 sarebbero stati esclusi
dall'aggiudicazione.
B. Venerdì 12
marzo 2004 alle 0946, l'RI1 ha consegnato il suo progetto all'ufficio postale
di __________, contrassegnandolo con il motto Spazio vs. Superficie ed omettendo
di indicare il mittente. L'ufficio postale gli ha rilasciato la ricevuta n. __________
attestante l'avvenuta consegna del pacco alla data ed all'ora suindicate. Sul
pacco ha inoltre applicato un'etichetta con lo stesso numero, con l'indicazione
__________ __________ e con il relativo codice a barre. Accanto a questa
è stata incollata un'ulteriore etichetta con una timbratura datata 13.03.04.
C. Il 23 marzo
2004, l'__________, incaricato dell'esame preliminare dei quattro progetti
pervenuti al committente, ha rilevato che, stando al timbro apposto sull'imballaggio
in cui era contenuto, il progetto contrassegnato dal motto Spazio vs. Superficie
sarebbe stato consegnato alla posta soltanto il 13 marzo 2004 alle 1100. Ha
quindi proposto di escluderlo dalla gara siccome inoltrato tardivamente.
D. Valutati i
restanti tre progetti in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, il 29
aprile 2004 la giuria ha allestito la seguente graduatoria ed assegnato i
seguenti premi:
1. Progetto Leporello premio fr.
3'200.-
Considerandi
2.
Progetto Ebauche premio fr.
3'000.-
3.
Progetto Tre premio
fr. 2'800.-
Previa
sottoscrizione del rapporto di valutazione, la giuria ha poi aperto le buste di
identificazione dei relativi progettisti, designando vincitrice l'CO4, autrice
del progetto Leporello e raccomandando al municipio di assegnarle il
mandato per la sua realizzazione.
E. Il 5 maggio
2004, l'RI1 ha scritto al presidente della giuria del concorso per segnalargli
che presso l'ufficio postale di __________ potevano essere stati commessi errori
di timbratura.
Gli ha
quindi chiesto di procedere ad adeguate verifiche.
Alla
lettera ha allegato una dichiarazione dell'ufficio postale di __________, attestante
che l'invio n. __________ gli era stato consegnato il venerdì 12 marzo 2004. La
dichiarazione avvertiva nel contempo che è possibile che quest'invio portava
un'impronta di Macchina affrancatrice del 13 marzo 2004 per un errore nostra.
F. Con
risoluzione 3 agosto 2004 il municipio ha comunicato al ricorrente di aver preso
atto ed approvato la decisione della giuria indicata nel rapporto 29 aprile
2004.
G. Contro
questa risoluzione, l'RI1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al committente
affinché allestisca una nuova graduatoria includendo anche il progetto a
torto escluso, previa formazione di una nuova giuria.
L'insorgente
rileva in sostanza che per deliberata scelta del committente alla posta
competeva veste di ausiliario dell'ente banditore. Gli errori della posta gli
sarebbero quindi imputabili.
H. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio, contestando in dettaglio le tesi
dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Rileva, in particolare, che il ricorrente, segnalando alla giuria il possibile
errore della posta, avrebbe violato la consegna dell'anonimato.
Gli altri
concorrenti non hanno presentato osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante al concorso, il ricorrente è senz'altro legittimato a
contestare la decisione di escluderlo dall'aggiudicazione. Da questo profilo,
il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
1.2
Giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili singolarmente
mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:
a) gli
elementi del bando;
b)
l’esclusione dell’offerente;
c) la
decisione sulla scelta dei partecipanti nell’ ambito della procedura selettiva;
d)
l’aggiudicazione, l’interruzione o l’annullamento della procedura.
Con la
decisione impugnata il municipio ha dichiarato di aver preso atto ed approvato
la decisione della giuria indicata nel rapporto 29 aprile 2004. Pur
aderendo in tal modo alla raccomandazione, formulata dalla giuria, di assegnare
il mandato alla vincitrice del concorso, il municipio non ha espressamente aggiudicato
l'ulteriore progettazione della sistemazione dell'area pubblica del nucleo all'CO4.
Nella
misura in cui ratifica e fa propria la proposta di esclusione del progetto del
ricorrente formulata dalla giuria, si può ammettere che la decisione sia
deducibile davanti a questo tribunale (art. 37 lett. b LCPubb). Dubbia, per
contro, è l'impugnabilità del provvedimento nella misura in cui si limita a
ratificare la graduatoria allestita dalla giuria senza tuttavia aggiudicare
formalmente il mandato di progettazione alla vincitrice della gara. Impugnabili
davanti a questo tribunale sono infatti le decisioni di aggiudicazione (art. 37
lett. d LCPubb). Altre determinazioni, quali una semplice graduatoria o
l'assegnazione di premi, non sono invece impugnabili. La questione può comunque
rimanere indecisa, perché la decisione censurata non può essere confermata.
1.3
Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Sui fatti non
v'è peraltro contestazione.
2.
2.1.
Giusta l'art. 33 cpv. 1 RLCPubb, le offerte tardive sono escluse dall'aggiudicazione.
Lo esige il principio della parità di trattamento tra i concorrenti (STA
21.5.04
in re __________; __________ __________, Offertenbehandlung und Zuschlag
im öffentlichen Beschaffungswesen, __________).
Le
prescrizioni del concorso prevedevano in concreto che i progetti dovevano essere
consegnati ad un ufficio postale entro venerdì 12 marzo 2004. La consegna a
mano è stata esclusa. La prescrizione, accompagnata dalla comminatoria di esclusione
dei progetti recapitati con timbro postale datato oltre il 12 marzo 2004, era
essenzialmente volta a preservare il margine residuo di anonimato, che può
ancora essere ravvisato in un concorso ad invito come quello in esame.
Con
queste prescrizioni per la consegna delle offerte, l'ente banditore ha
designato quale suo recapito tutti gli uffici postali svizzeri. I concorrenti
potevano soltanto scegliere l'ufficio postale al quale consegnare il progetto
elaborato. Non avevano altra scelta. In particolare, non potevano consegnare i
progetti direttamente alla cancelleria comunale. In pratica, il committente ha
quindi espressamente designato la posta quale sua ausiliaria per la presa in
consegna delle offerte inoltrate dai concorrenti. Se ne deve necessariamente
dedurre che gli errori della posta non possano essere imputati ai concorrenti,
ma siano da mettere in conto al committente.
2.2
Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha consegnato il suo progetto
all'ufficio postale di __________ il 12 marzo 2004 alle 0946. La circostanza
risulta chiaramente documentata dalla ricevuta postale n. __________,
rilasciatagli a quel momento dalla posta. Essa è stata ulteriormente attestata
dallo stesso ufficio postale con dichiarazione del 4 maggio 2004.
L'erroneità
della timbratura è stata riconosciuta dall'ufficio postale e non è contestata.
Non
potendosi addebitare al ricorrente l'errore in cui è incorsa la posta, è
giocoforza concludere che il suo progetto è stato a torto escluso
dall'aggiudicazione. È ben vero che le prescrizioni di gara stabilivano che la
tempestività dell'inoltro dei progetti sarebbe stata decisa in base alla data
del timbro postale. Non si può tuttavia negare al concorrente il diritto di
dimostrare che la data apposta dall'ufficio postale non è esatta (cfr. Max Imboden
/ René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 91 B II c).
2.3
Invano sostiene il committente che l'esclusione sarebbe comunque giustificata
dall'infrazione della consegna dell'anonimato, che il ricorrente avrebbe
commesso quando si è rivolto alla giuria per segnalare che l'ufficio postale di
__________ poteva essere incorso in un errore di timbratura.
A
prescindere dal fatto che non è dato di vedere quale margine di anonimato possa
ancora sussistere allorché si invita un solo architetto di __________ e gli si
permette nel contempo di spedire il progetto dall'ufficio postale di quel
comune, il ricorrente non ha comunque disatteso il vincolo in questione, poiché
nel suo scritto non ha indicato di essere l'autore del progetto Spazio vs.
Superficie. Menzionando soltanto il suo nome e l'ufficio postale di __________,
l'RI1 ha fatto uso di dati che erano comunque noti alla giuria in quanto
desumibili dallo stesso bando di concorso. A quel momento la giuria aveva
peraltro già aperto le buste di identificazione degli autori dei progetti e
formulato il rapporto di valutazione.
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
la decisione impugnata.
Il
ricorrente chiede che gli atti siano rinviati al municipio, affinché designi
una nuova giuria che rielabori la graduatoria, prendendo in considerazione anche
il progetto Spazio vs. Superficie.
La
composizione della giuria non può essere modificata, perché è stata definita in
modo vincolante con il bando di concorso.
Gli atti
vanno quindi rinviati al municipio, affinché - tenuto presente che è venuto a
cadere il presupposto dell'anonimato - decida come concludere la procedura di
concorso instaurata.
La tassa
di giustizia e le ripetibili sono a carico del comune secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 agosto 2004 del CO1 è
annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al CO1 per nuova
decisione.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del comune di __________, che rifonderà al
ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
Riva S. Vitale;
arch., Mendrisio,
patr. da: Lugano;
;
.
terzi implicati
1. CO1
1 patrocinato da: PA3
2. CO2
3. CO3
4. CO4
patrocinata da: PA2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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