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Decisione

52.2004.267

revoca di sicurezza della licenza di condurre per malattia psichica e dedizione al bere

4 marzo 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui ricorrente,

ha ottenuto la licenza svizzera di condurre veicoli a motore della categoria B il

17 novembre 2000.

Prima di

allora, il 13 settembre 1995, era stata sanzionata quale titolare di una licenza

di condurre straniera con un divieto di circolazione a tempo indeterminato per

consumo di stupefacenti e bevande alcoliche, emerso in relazione ad un

incidente della circolazione verificatosi il 1° luglio 1995.

Il 6

agosto 1998, sulla base di un rapporto peritale negativo, l'autorità cantonale

ha respinto una sua prima istanza di riesame.

Nel

novembre del 1999, sulla scorta di un esame medico e tossicologico, di una perizia

STCA (società ticinese di cura contro l'alcolismo) e di informazioni di

polizia, le è stata data la possibilità di sostenere nuovi esami di condurre, che

ha regolarmente superato conseguendo la licenza di condurre.

B. a) Verso le

ore 3.45 del 21 agosto 2002, dopo un alterco con il marito, la ricorrente ha

inseguito il coniuge ponendosi alla guida di un'autovettura in stato di profonda

agitazione. Durante la corsa in quel di Bellinzona ha urtato vari paletti,

abbattuto un palo di cemento, danneggiato tre automobili parcheggiate, superato

il limite sinistro della strada e cozzato contro un muretto. Terminata la corsa

contro la siepe di un'abitazione, ha infine abbandonato il veicolo ormai

distrutto ed è rientrata a piedi al proprio domicilio. Alle 14.15 dello stesso

giorno si è presentata in Polizia. Sottoposta al prelievo del sangue, le è

stata riscontrata un'alcolemia compresa tra 0.47 e 1.72 g/kg.

A seguito

di questi avvenimenti, il 17 luglio 2003 l'autorità cantonale le ha revocato la

licenza di condurre a tempo indeterminato, in via preventiva e cautelativa, per

sospetta dedizione al bere, ordinandole nel contempo di sottoporsi ad una

perizia presso Ingrado, centro di cura per l'alcolismo (in seguito: Ingrado).

b) Statuendo su opposizione in relazione ai

medesimi fatti, il 23 maggio 2003 la Pretura penale ha dichiarato RI 1 colpevole

di circolazione in stato di ebrietà, ripetuta infrazione alle norme della

circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio.

Adita dall'interessata, con sentenza 7

luglio 2004 la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP)

ha annullato il dispositivo di condanna per titolo di guida in stato di

ebrietà. Accertato che quel giorno l'insorgente aveva guidato in preda ad

una furente e cieca gelosia e ad un rabbioso sconvolgimento interiore, l'autorità

di ricorso ha rinviato gli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio ritenendo

in sostanza che contro di essa si sarebbe dovuto procedere per sottrazione alla

prova del sangue.

C. Preso atto

delle risultanze emergenti dal rapporto peritale nel frattempo rassegnato da __________

e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. b e c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCStr,

con decisione 29 aprile 2004 la Sezione della circolazione ha revocato alla

ricorrente la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, stabilendo

che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di dicembre 2005. La riammissione

è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di Ingrado e di un certificato

medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 18 mesi

- l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza

psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché alla

presentazione di un certificato medico psichiatrico comprovante la sua idoneità

alla guida.

D. Il 22

giugno 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo

il ricorso contro di essa interposto da RI 1.

In sostanza, l'autorità di ricorso di prime

cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che la ricorrente fosse

effettivamente inidonea alla guida, sia per motivi alcolcorrelati, sia per ragioni

d'ordine psichiatrico. Donde la conferma della querelata misura amministrativa,

adeguata alle circostanze e giustificata dalla necessità di tutelare la

sicurezza stradale.

E. Contro il

predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo preliminarmente che al gravame venga

concesso l'effetto sospensivo. Nel merito, la ricorrente postula in via

principale l'annulla-mento della decisione impugnata, in via subordinata l'esperi-mento

di una nuova perizia previa restituzione della licenza di condurre e in via

ancor più subordinata la riconsegna della patente, affiancata ad un rapporto

mensile di un istituto peritale neutro sulla sua reale e attuale idoneità alla

guida, rispettivamente la riammissione alla guida nel dicembre del 2004 dietro

presentazione degli esami alcoolimetrici.

L'insorgente contesta in sostanza l'imparzialità

e l'oggettività del perito, nonché i metodi di valutazione utilizzati e le

risultanze del suo referto. In quanto basata esclusivamente su tale perizia, la

decisione impugnata non sarebbe di conseguenza sufficientemente motivata.

Ricorda infine che, ad esclusione dell'episodio

del 1995, non è mai stata trovata alla guida in stato di ebrietà, evidenziando

che i gli abusi alcolici di cui si è resa protagonista sono legati a conflitti

familiari estranei alla circolazione stradale.

Altre argomentazioni saranno riprese per

quanto necessario nei considerandi successivi.

F. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

G. Il 19

ottobre 2004 la ricorrente ha trasmesso a questo tribunale un certificato medico.

Il 18 gennaio 2005 ha inoltre prodotto ulteriore documentazione medica e le

risultanze del programma di monitoraggio attualmente eseguito presso __________.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr.

La

legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata

dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm).

Il

gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

PAmm).

1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una

revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita

alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento

all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61

cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera

delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

Considerandi

2.

In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in

vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2).

Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli

art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della licenza

di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

La fattispecie va quindi esaminata alla luce

del vecchio diritto.

3.

L'insorgente

rivolge innanzitutto delle censure alla persona del perito. A tal proposito si

osserva che __________ è laureato in psicologia (psicologo della circolazione

SPC). Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità

e dai diretti interessati, non sussistono ragionevoli motivi per metterne in

dubbio le capacità professionali. In diverse occasioni, la validità delle sue

valutazioni è stata confermata dall'istituto di medicina legale dell'Università

di Zurigo, divisione per la medicina del traffico. D'altra parte, all'occorrenza

la ricorrente avrebbe dovuto contestare la scelta del perito al momento in cui

ha avuto conoscenza della sua identità. RI 1 si è invece sottoposta all'esame

dell'esperto, che peraltro già conosceva, senza sollevare obbiezioni, cosicché

ora non può più metterne in dubbio le capacità per avversare le conclusioni

sfavorevoli alle quali è pervenuto. Ad evasione delle ulteriori censure

sollevate in tema dalla ricorrente basta osservare che la designazione di __________

quale perito chiamato a stabilire il grado di idoneità alla guida dei conducenti

è avvenuta regolarmente, ad opera del Consiglio di Stato, sulla scorta dell'art.

51.

RLACS.

4.

4.1. La

licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è affetto da malattie

o infermità fisiche o psichiche che gli impediscono di condurre con sicurezza

un veicolo a motore (art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. b vLCStr). Identico

trattamento deve essere riservato al conducente dedito al bere o ad altre forme

di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida (art. 16 cpv. 1 e

14.

cpv. 2 lett. c vLCStr). In simili evenienze, l'autorità competente deve

adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i

conducenti non idonei (art. 30 cpv. 1 OAC) e revocare la licenza di condurre

dell'interessato a tempo indeterminato (art. 17 cpv. 1bis vLCStr). Se il

provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine medico, il conducente può

richiedere la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare (art.

33.

OAC). Negli altri casi deve essere invece fissato un periodo di prova, che

può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis vLCStr e 33 cpv. 1 OAC)

ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 vLCStr). Se può essere ammesso che

il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere

rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso

(art. 17 cpv. 3 vLCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca

a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo ed assoluto di

revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova

licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung";

cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, n.

2180.

ss., in particolare n. 2185; FF 1986 III p. 199). Tale severità, scientemente

voluta dal legislatore, persegue lo scopo di sopprimere il rischio

rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza del traffico almeno

durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente lungo per

permettere all'interessato di guarire dalla patologia che lo rende incapace.

La durata

del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi

parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca,

qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del

conducente nell'ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica

attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., n. 2202 ss.). L'autorità

cantonale – che gode di un ampio potere di apprezzamento nell'ambito della

commisurazione della durata di tale periodo – deve quindi procedere a una

valutazione globale dei vari elementi per operare un pronostico il più sicuro

possibile sull'idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF

124.

II 71 consid. 2b; RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a).

4.2

In

passato la ricorrente è stata oggetto di una sanzione amministrativa particolarmente

importante. Come accennato in narrativa, nel 1995 le è stato infatti inflitto

un divieto di circolazione di durata indeterminata per infrazione alla LFStup e

guida in stato di ebrietà. L'interessata è stata ritenuta inidonea alla guida

sia per problemi alcolcorrelati che per abuso di sostanze stupefacenti. È stata

riammessa al volante a distanza di oltre quattro anni, dopo aver comprovato

mediante adeguati referti medici e psicologici la sua ritrovata idoneità alla

guida.

Il 21 agosto 2002, trascorso appena un anno

e mezzo dal conseguimento della licenza di condurre svizzera, la ricorrente ha

nuovamente commesso una serie di gravi infrazioni, che hanno indotto la

competente autorità cantonale ad effettuare degli accertamenti circa la sua idoneità

alla guida. Giustamente, poiché al contrario di quanto sembra supporre l'insorgente,

una simile iniziativa non dipende dagli esiti dei procedimenti penali che vengono

normalmente avviati a seguito di violazioni più o meno gravi alle norme del

traffico; basta che in relazione ad accadimenti come quelli verificatisi la

notte del 21 agosto 2002 nasca il giustificato sospetto che un conducente non è

più idoneo alla guida e possa quindi costituire un pericolo per la sicurezza

del traffico. Nel contesto di un provvedimento di sicurezza come quello in esame,

il fatto che il 7 luglio 2004 la CCRP abbia prosciolto RI 1 dall'accusa di

guida in stato di ebrietà si avvera quindi del tutto irrilevante. Il

provvedimento amministrativo adottato nei suoi confronti è giustificato da meri

motivi di sicurezza del traffico e non dipende dall'accertamento o meno di un'infrazione

alle norme della circolazione (DTF 122 II 359 consid. 2c; Pérrin, Délivrance et

retrait du permis de conduire, p. 134).

4.3

Le

autorità inferiori hanno fondato la controversa revoca sulla perizia 4 aprile

2004.

allestita dal __________, aspramente contestata dalla ricorrente.

Il perito incaricato ha avuto due colloqui

personali con l'interessata (il 22 settembre 2003 e il 1° aprile 2004), l'ha

sottoposta a diversi test ed ha tenuto conto delle risultanze dei referti

medici stilati da vari specialisti.

Lo psicologo ha evidenziato che dopo il

matrimonio è nata una periodica conflittualità importante che ha condotto a

tutta una serie di problematiche, tra cui il ripetuto consumo smodato di bevande

alcoliche della peritanda e (...omissis…) diversi ricoveri psichiatrici alla e

altrove. A quest'ultimo proposito, il certificato 8 ottobre 2003 del dott.

med. () raccolto dal perito conferma che “la paziente ci è nota per tre

brevi ricoveri nel periodo dicembre 2002 - aprile 2003 motivati in due casi da

intossicazioni patologiche da alcool nell'ambito di una situazione di disagio

coniugale che si riacutizza ciclicamente. La paziente aveva effettuato altri

tre brevissimi ricoveri nel periodo marzo 1998 - aprile 1999 ... La paziente

presenta un'anamnesi etilica sin dall'età di 20 anni. Negli anni antecedenti il

1998.

ella fu seguita dal signor presso il STCA e fu tentato un trattamento

avversivo con Antabus. Sembra che negli anni successivi ella abbia limitato l'abuso,

in genere riservato alle ore serali. Una nuova situazione di disagio coniugale,

dal dicembre 2002 sembra segnalare una recrudescenza del problema di dipendenza

segnalato dai controlli ematici da noi eseguiti nei recenti ricoveri”. Lo

stesso medico ha infine sottolineato che “si apprezza una scarsa

agganciabilità della paziente ad una terapia” ed inoltre che “l'abilità

psichiatrica attuale alla guida dipende dal grado di astinenza raggiunto”.

Nel certificato 2 dicembre 2003 dell'allora medico

curante dott. med., si annota inoltre che “la signora RI 1 fa uso di

sostanze alcoliche quando ha violenti litigi con il marito. A causa di questa

situazione sono stato chiamato al loro domicilio in varie date … il 15.11.2003

sono stato chiamato alle ore 22.50 e ho constatato che la signora RI 1 era in

stato di ebrietà … il giorno successivo, in accordo con il dr. specialista FMH

in psichiatria, ho fatto ricoverare la paziente alla Clinica per le cure del

caso. Faccio notare che alla visita del 15.11.2003 ho trovato per la prima

volta la paziente in stato evidente di ebrietà vera e propria e in forte depressione

nervosa. Viste dunque le condizioni di salute attuali con chiaro peggioramento,

non ritengo più la signora RI 1 idonea a condurre”.

Questi e altri elementi hanno indotto il perito

__________ a concludere che “per quanto concerne la guida sicura, al di là

della dimostrata eccessiva sottovalutazione della pericolosità per la guida

degli stati di intossicazione da sostanze psicoattive, appare presente un'instabilità

o una sensibilità emotiva che facilita sia l'insorgenza di abusi alcolici che

di comportamenti inappropriati di alta emotività che ne riducono la lucidità e

la critica necessarie a garantire una condotta compatibile con la guida sicura.

… Alla base vi è a tutta evidenza una fragilità e un'emotività personale che

richiedono un adeguato e specialistico supporto psicoterapico, a beneficio di

tutti gli interessati dai comportamenti della summenzionata”.

Dall'esame

della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle

valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e

il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dalla ricorrente - sufficientemente

puntuale e scrupoloso. Non è pertanto necessario effettuare ulteriori indagini,

né è possibile tener conto dei documenti prodotti in questa sede, attestanti invero

un'evoluzione positiva della situazione, ma irrilevanti ai fini del presente

giudizio, volto unicamente a verificare la legittimità del giudizio prolato dal

Consiglio di Stato a tutela della revoca di sicurezza disposta il 29 aprile

2004.

dalla Sezione della circolazione.

Sotto

questo profilo, le argomentazioni esposte nel gravame, orientate su una prognosi

futura soggettiva e sui buoni propositi della ricorrente, non possono essere

prese in considerazione. Ciò che conta è l'assodato stato di inidoneità alla

guida in cui si trovava RI 1 al momento in cui è stata colpita dal provvedimento

di sicurezza dedotto in giudizio.

4.4

La ricorrente si trova confrontata con

un problema di abuso etilistico e di instabilità psichica che dura oramai da

molti anni. Dalle tavole processuali risulta infatti che dal 1995 al momento

della revoca qui impugnata essa ha fatto regolarmente capo a specialisti ed è

stata periodicamente ricoverata in cliniche psichiatriche per problemi

alcolcorrelati. A scadenze regolari, non appena si è ripresentata una

situazione di conflittualità con il marito, il problema dell'abuso etilistico

si è riacutizzato facendola cadere sistematicamente in uno stato di grave

malessere. In tali condizioni, solo il tempo potrà confermare l'esistenza di un

suo reale cambiamento nel contesto del difficile rapporto che ha intrattenuto con

l'alcool.

Alla luce di questi elementi, la

riammissione alla guida non prima del mese di dicembre 2005 appare adeguata

alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefisso e

le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere

lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione

stradale. La decisione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo

del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in

ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare a tal

fine.

5.

Alla luce

di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'adozione delle misure provvisionali

chieste dalla ricorrente.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. b e c, 16 cpv. 1 e 3,

17 cpv. 1 lett. d, cpv. 1bis, cpv. 3 e 23 vLCStr; 30, 33 OAC; 10 LALCStr; 1,

18, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico dell'insorgente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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